COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

                                                                                       

                                                                                                  

 

                   

N. 28

del  24 febbraio 2005

 

 

OGGETTO:

Determinazione aliquote ICI e detrazioni anno 2005.

 

 

 

 

 

L'anno  duemilacinque, il giorno VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 10,30 convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si θ riunita la Giunta Comunale presieduta  

dal signor

SAMMICHELI FABRIZIO

presenti i signori:

 

 

CHINI LORENZO

 

 

PESCINI MICHELE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono assenti i signori:

PARIGI CLAUDIO

 

 

GRONCHI STEFANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor FALERI D.ssa Lorenza.

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE

 

VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell'<<Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)>> ;

 

VISTI i commi da 48 a 59, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Legge collegata alla manovra finanziaria 1997) con i quali, anche con la sostituzione integrale degli articolo 6 e 8 del sopracitato D.Lgs. n. 504/1992 (commi 53 e 55), vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina I.C.I. per quanto concerne, in particolare, l'articolazione della tariffa nonchι il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d'imposta ;

 

VISTO l'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 9 maggio 1997, n. 122 ;

 

RILEVATO che, in sintesi, le norme sopracitate, concedono la facoltΰ, ai Comuni di :

A)   deliberare l'aliquota in misura non inferiore al 4 per mille, nι superiore al 7 per mille con la possibilitΰ di diversificare l'aliquota, entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati (articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;

 

VISTA la  deliberazione della giunta comunale n. 35 del 25 gennaio 2001, esecutiva a termini di legge, con la quale vennero fissate, per l'anno 2001, in ossequio alle norme soprarichiamate le seguenti aliquote :

·        prima abitazione il 4,20 per mille ;

·        aliquota ordinaria il 5,50 per mille ;

·        aliquota per abitazioni tenute a disposizione o non locate il 7,00 per mille ;

·        detrazione per abitazione principale £. 200.000= ;

 

VISTO che, per effetto del combinato disposto dell'articolo 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1996, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d'imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote ;

 

ATTESA la propria competenza, in ordine alla determinazione delle tariffe ai sensi dell'articolo 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

 

DATO ATTO che per l'anno 2005 il termine per la deliberazione delle aliquote dell'imposta θ fissato nel termine dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2003, n. 388;

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 204 del 23 dicembre 2004 con cui la giunta comunale confermava le aliquote ICI e detrazioni per l'anno 2005;

 

EVIDENZIATA, invece, la necessitΰ di stabilire, per l'anno 2005, nuove aliquote per rispettare le sopraggiunte esigenze di bilancio e, soprattutto, per ripartire piω equamente il carico fiscale;

 

RITENUTO, in relazione alla necessitΰ di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di :

·        reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto ;

·        assicurare l'equilibrio del bilancio 2005;

di poter fissare, per l'anno 2005, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I):

·         4,20 per mille (quattrovirgolaventi) per l'unitΰ immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietΰ indivisa residenti nel Comune.

Si considerano altresμ abitazioni principale, senza applicazione della detrazione:

-          quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al II° grado;

-          l'unitΰ immobiliare posseduta a titolo di proprietΰ o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

-          le abitazioni concesse in locazione a canone concordato ai sensi della legge 431/98 e relative pertinenze;

·         5,50 per mille per:

-          le abitazioni concesso in locazione al di fuori del canone concordato che abbiano il contratto registrato, e relativa pertinenza, a condizione che l'interessato presenti copia del contratto registrato.

·         7 per mille (sette) per tutti gli altri immobili  e aree fabbricabili  (aliquota ordinaria);

 

2) di stabilire per l'anno 2005 la misura della detrazione per abitazione principale, in E 104,00 detta detrazione viene elevata a E 250,00, e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nei seguenti casi:

-          Pensionato,- di etΰ non inferiore a 65 anni  alla data del 1 gennaio 2005 -  che viva solo o in coppia, proprietario della sola abitazione principale, con un reddito pro-capite percepito nell'anno 2004 non superiore alla pensione minima I.N.P.S.. Resta inteso che ai fini della determinazione del reddito θ escluso il reddito dell'unitΰ immobiliare adibita ad abitazione principale;

-          portatore di handicap (risultante da certificazione rilasciata dalla USL, ai sensi della legge 104/92 oppure da autocertificazione effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla legge) e persona totalmente inabile al lavoro, con riferimento alla data del 1 gennaio 2005.

L'immobile oggetto della maggiore detrazione deve comunque essere compreso nelle categorie catastali da A/2 ad A/6), restando escluse tutte le altre categorie.

 

VISTI i riferimenti degli uffici comunali ;

 

ACQUISITI, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli :

·        di regolaritΰ contabile, rilasciato dal ragioniere ;

·        di regolaritΰ tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio;

 

VISTO anche l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi;

 

D E L I B E R A

 

1) di revocare la propria precedente deliberazione n. 204 del 23/12/2004

 

2) di stabilire, per l'anno 2005, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I)  :

·         4,20 per mille (quattrovirgolaventi) per l'unitΰ immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietΰ indivisa residenti nel Comune.

Si considerano altresμ abitazioni principale, senza applicazione della detrazione:

-          quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al II° grado;

-          l'unitΰ immobiliare posseduta a titolo di proprietΰ o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

-          le abitazioni concesse in locazione a canone concordato ai sensi della legge 431/98 e relative pertinenze;

·         5,50 per mille per:

-          le abitazioni concesso in locazione al di fuori del canone concordato che abbiano il contratto registrato, e relativa pertinenza, a condizione che l'interessato presenti copia del contratto registrato.

·         7 per mille (sette) per tutti gli altri immobili  e aree fabbricabili  (aliquota ordinaria);

 

2) di stabilire per l'anno 2005 la misura della detrazione per abitazione principale, in E 104,00 detta detrazione viene elevata a E 250,00, e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nei seguenti casi:

-          Pensionato,- di etΰ non inferiore a 65 anni  alla data del 1 gennaio 2005 -  che viva solo o in coppia, proprietario della sola abitazione principale, con un reddito pro-capite percepito nell'anno 2004 non superiore alla pensione minima I.N.P.S.. Resta inteso che ai fini della determinazione del reddito θ escluso il reddito dell'unitΰ immobiliare adibita ad abitazione principale;

-          portatore di handicap (risultante da certificazione rilasciata dalla USL, ai sensi della legge 104/92 oppure da autocertificazione effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla legge) e persona totalmente inabile al lavoro, con riferimento alla data del 1 gennaio 2005.

L'immobile oggetto della maggiore detrazione deve comunque essere compreso nelle categorie catastali da A/2 ad A/6), restando escluse tutte le altre categorie.

 

3)     dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarΰ inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato;

 

4)     di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 i pareri favorevoli riportati in premessa che vengono allegati all'originale del presente provvedimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto la signora  Cinzia Maestrini

(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Claudio Parigi

…………………………………………………….

Il Segretario Comunale

F.to Lorenza Faleri

…………………………………………..

L'assessore

F.to Fabrizio Sammicheli

………………………………………….

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

-          che la presente deliberazione:

    E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ………………………… per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000).

  E' stata trasmessa, con elenco n. …………, in data ………………….., ai capigruppo consiliari (articolo 125 del T.U. n. 267/2000).

 

  E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

 

Dalla residenza comunale, lμ …………………….

 

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

 

-          che la presente deliberazione:

  E' divenuta esecutiva il giorno ………………………..:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);

 

  E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal …………………………. al …………………………

Dalla residenza comunale, lμ …………………….

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lμ …………………….

Il responsabile del servizio

 

 ……………………………………………..