COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

                                                                                       

                                                                                                  

 

                   

N. 5

del  13 gennaio 2005

 

 

OGGETTO:

Interpello ordinario sull'applicazione della riduzione del costo del gasolio e GPL per le zone montane non metanizzate (articolo 8, comma 10, lettera C della legge n. 448/98).

 

 

 

 

L'anno  duemilacinque, il giorno TREDICI del mese di GENNAIO alle ore 15,30 convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si θ riunita la Giunta Comunale presieduta  

dal signor

PARIGI CLAUDIO

presenti i signori:

 

 

SAMMICHELI FABRIZIO

 

 

CHINI LORENZO

 

 

GRONCHI STEFANO

 

 

PESCINI MICHELE

 

 

 

Sono assenti i signori:

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Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale signor FALERI D.ssa Lorenza.

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO che

-          il Comune di Gaiole in Chianti risulta compreso, ai sensi dell'art. 2 del DPR 26/8/93 n. 412 nella zona climatica D;

-          nel territorio comunale sono presenti frazioni o porzioni edificate al di fuori del centro abitato, nonchι numerose case sparse poste in zona montana, che presentano caratteristiche di zone limitrofe di altri comuni posti in zona E;

-          a seguito di nostra espressa richiesta l'ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'Ambiente), ha comunicato di ritenere possibile l'attribuzione della zona E alle frazioni edificate del territorio comunale poste al di sopra di 446 m slm; lo stesso ENEA ha comunicato una serie di frazioni risultanti dal censimento 1991 che presentano le caratteristiche per essere considerate zona E;

-          la Giunta Comunale con propria delibera n. 48 dell'11 marzo 2004, esecutiva ai sensi di legge, provvedeva ad integrare l'elenco delle zone poste al disopra di 446 s.l.m., comunicato dall'Enea;

-          il Sindaco con proprio Decreto n. 8  del 22 aprile 2004, ha provveduto ad attribuire la zona climatica “E”  alle frazioni o porzioni edificate di questo Comune  elencate nell'atto sopra citato;

-          con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 29 novembre 2004, esecutiva ai sensi di legge,  questa Amministrazione Comunale provvedeva ad individuare le zone non metanizzate del territorio comunale, ai sensi dell'articolo 8 comma 10 della legge 448/98 come sostituito dall'articolo 12 comma 4 della legge 488/99 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'applicazione della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento;

 

EVIDENZIATO che, a giudizio di questa Amministrazione comunale, i cittadini che potevano dimostrare di possedere il duplice requisito ( abitazione posta in zona “E” e inserita nelle zona non metanizzate), potevano mediante autocertificazione da produrre alle ditte fornitrici, accedere al beneficio fiscale;

 

CONSIDERATO che dopo aver iniziato l'applicazione dei benefici e aver distribuito gli schemi di autocertificazioni ai cittadini richiedenti, ci θ stato chiesto di verificare l'applicabilitΰ del beneficio in quanto, secondo un'interpretazione restrittiva della norma , le agevolazioni di  cui in oggetto sembrano spettare solo in presenza di un Comune classificato totalmente in zona climatica “E” e non solo parzialmente come nel nostro caso;

 

RILEVATO che l'interpretazione data da questo Ente partiva da un ragionamento logico che derivava dalla collocazione dei benefici  di cui alla legge 488/99, nel settore delle misure rivolte a cittadini che, abitando in zona “montana” e “non metanizzata, dovevano di fatto subire degli svantaggi rispetto ad abitazioni poste in zone piω agevoli del territorio comunale sostenendo anche maggiori costi per il riscaldamento per uso domestico trovandosi talvolta ad oltre 800 m. sul livello del mare;

 

RITENUTO che, in sostanza, la motivazione della contestazione della tesi restrittiva, tende a mettere in evidenza la illogicitΰ di una disposizione che comporterebbe disparitΰ di trattamento di utenti che abitano in zone aventi le stesse caratteristiche climatiche e che si vedono negata l'agevolazione solo per la  collocazione della Sede Comunale;

 

EVIDENZIATO che, a parere di questa Amministrazione comunale, la volontΰ del legislatore era quella di intervenire in via concettuale con riferimento alla “natura” delle zone (altitudine, non metanizzazione) e non una prioritaria esclusione per mancanza di una totale classificazione del territorio comunale;

 

VISTO quanto disposto dall'articolo 11 della legge 212/2000, dal decreto n. 209 del 2001, dalla Circolare n. 50 del 2001 dell'Agenzia delle Entrate e dalla Circolare n. 7 del 2001 dell'Agenzia del Territorio;

 

RILEVATA, pertanto, l'opportunitΰ di adire allo strumento dell'interpello ordinario per sottoporre all'attenzione della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate il seguente quesito:

“”Per quanto sopra espresso chiediamo che venga chiarito se, ai sensi della legge 488/99 e successive modifiche e integrazioni, le porzioni edificate e non metanizzate, a cui θ stata attribuita la fascia climatica “E”, pur essendo il restante territorio comunale classificato in fascia “D”, hanno diritto alle agevolazioni sul prezzo del gasolio e GPL da riscaldamento:

In caso di risposta negativa chiediamo quali debbano essere le azioni da intraprendere per la tutela di quei cittadini che in buona fede hanno richiesto ed ottenuto le agevolazioni di cui in oggetto.””;

 

ATTESA la propria competenza, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

 

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole :

·        di regolaritΰ tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio ;

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

 

CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi ;

 

D E L I B E R A

 

1)     per le motivazioni indicate in narrativa, di adire allo strumento dell'interpello ordinario per sottoporre all'attenzione della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate il seguente quesito:

“”Per quanto sopra espresso chiediamo che venga chiarito se, ai sensi della legge 488/99 e successive modifiche e integrazioni, le porzioni edificate e non metanizzate, a cui θ stata attribuita la fascia climatica “E”, pur essendo il restante territorio comunale classificato in fascia “D”, hanno diritto alle agevolazioni sul prezzo del gasolio e GPL da riscaldamento:

In caso di risposta negativa chiediamo quali debbano essere le azioni da intraprendere per la tutela di quei cittadini che in buona fede hanno richiesto ed ottenuto le agevolazioni di cui in oggetto.””;

 

2)     di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione θ stato acquisito ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il parere favorevole riportato in premessa che viene allegato all'originale del presente provvedimento.

 

 

 

 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor  Pietro Guideri

(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Claudio Parigi

…………………………………………………….

Il Segretario Comunale

F.to Lorenza Faleri

…………………………………………..

L'assessore

F.to Fabrizio Sammicheli

………………………………………….

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

-          che la presente deliberazione:

    E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ………………………… per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000).

  E' stata trasmessa, con elenco n. …………, in data ………………….., ai capigruppo consiliari (articolo 125 del T.U. n. 267/2000).

 

  E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

 

Dalla residenza comunale, lμ …………………….

 

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

 

-          che la presente deliberazione:

  E' divenuta esecutiva il giorno ………………………..:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);

 

  E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal …………………………. al …………………………

Dalla residenza comunale, lμ …………………….

Il responsabile del servizio

 

………………………………………………

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lμ …………………….

Il responsabile del servizio

 

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