Oggetto: approvazione modifica al regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 con il quale è stata data facoltà ai Comuni di disciplinare, con regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, per la parte non riservata da detto articolo alla legge statale;
Visto il Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 29.2.2000, di seguito citato come “Regolamento”;
Ritenuto opportuno integrare il regolamento in esame al fine di perfezionare alcuni aspetti procedurali, in aderenza alla necessità di trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa, anche sulla base dei principi stabiliti nello “Statuto dei contribuenti” - Legge n. 212/2000;
Viste le modifiche proposte al regolamento in esame di cui all'allegato sub 1), e ritenutele meritevoli di approvazione;
Verificato inoltre che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi e per i servizi locali e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Visto l'art. 151, comma 1., del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico dell'ordinamento degli enti locali” che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo e che lo stesso termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
Visto il Decreto Legge 31.3.2003 n° 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31.3.2003, n° 75 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 20.5.2003, n° 116 (G.U. 28.5.2003, n° 122), che fissa il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 al 30 maggio 2003;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del servizio Finanziario, espressi a' sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
1. di apportare al Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione deL C.C. n. 19 del 29.2.2000, le modifiche di cui all'Allegato sub1), facente parte integrante del presente provvedimento;
Allegato A alla deliberazione C.C. n. 19 del 19.6.2003
Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione
- Modifiche -
All'art. 2, comma 2, dopo le parole “rapporto tributario” sono aggiunte: o suo rappresentante munito di delega
All'art. 7 viene inserito il comma 3:
La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta.
Allegato B alla deliberazione C.C. n. 19 del 19.6.2003
REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 29.2.2000)
(1) Modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19.6.2003
Art. 1 ‑ Principi generali
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n° 449 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.
Art. 2 ‑ Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione
1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile a tutti i tributi locali e può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario o suo rappresentante munito di delega (1) e limitatamente ad alcuni degli anni suscettibili di definizione anziché tutti. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento integrale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza a seguito di un eventuale ricorso.
4. Resta fermo in ogni caso il potere‑dovere dell'Ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
Art. 3 ‑ Competenza
1. Competente alla definizione è il Responsabile del tributo.
Art. 4 ‑ Attivazione del procedimento per la definizione
1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
a) a cura dell'ufficio tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
Art. 5 ‑ Procedimento di iniziativa dell'ufficio
1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc. che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata comparizione, non giustificata da causa di forza maggiore, del contribuente nel giorno fissato, comporta il mancato avvio del procedimento e preclude l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente ai sensi del successivo art. 6.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non pregiudica al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
Art. 6 ‑ Procedimento ad iniziativa del contribuente
1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico o telematico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta, in ogni caso, rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. L'istanza va presentata personalmente all'Ufficio Tributi, che rilascia ricevuta, o spedita a mezzo raccomandata, nel qual caso si considera presentata nel giorno di consegna all'ufficio postale.
4. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio Tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.
Art. 7 ‑ Atto di accertamento con adesione
1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del Tributo o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
3. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta. (1)
Art. 8 ‑ Perfezionamento della definizione
1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale, alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può chiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, il pagamento rateale ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Generale sulle Entrate.
5. Competente all'esame dell'istanza di rateizzazione è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni, da motivare, l'istanza è accolta alle condizioni e nei limiti di cui ai primi due commi dell'articolo 19 del Regolamento Generale delle Entrate.
Art. 9 ‑ Effetti della definizione
1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere, entro i termini di prescrizione, ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile superiore al 50% dell'imponibile definito, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.
Art. 10 ‑ Riduzione della sanzione
1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
Art. 11 ‑ Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
Art. 12 ‑ Vigenza
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.