Oggetto: Salvaguardia equilibri di Bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi

   2003

 

 

Il Sindaco dà lettura della relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito all'andamento della gestione 2003;

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udita la premessa relazione,

 

Osservato che dalla stessa si evince che la situazione economico finanziaria del Comune è  tale da non richiedere particolari provvedimenti:

 

-          né per il riconoscimento di debiti fuori bilancio

-          né per il ripiano di un eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;

-          né per un  disavanzo di amministrazione o di gestione, per  squilibrio della gestione di  competenza ovvero della gestione dei residui;

 

Considerato inoltre che la "ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi" evidenzia che gli stessi procedono senza rilevanti scostamenti rispetto alla previsione;

 

Visti i pareri: del Responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

 

Con voti favorevoli n° 11, astenuti n° 3 (dei consiglieri Manente, Lorenzon Mauro e Ruffoni), espressi per alzata di mani, dai n° 14 consiglieri presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

 

1.       di dare atto che sono assicurati gli equilibri economico finanziari del Bilancio di Previsione 2003 e che non è  prevedibile possa formarsi un disavanzo di amministrazione  al termine dell'esercizio 2003;

 

2.       di dare atto che non esistono, allo stato attuale, debiti  fuori bilancio la cui legittimità sia  riconoscibile, per  cui debbano essere oggetto di ripiano;

 

3.       di prendere atto che l'attività dell'Amministrazione Comunale per il 2003 procede come programmato in sede di  Bilancio di Previsione e successive variazioni;

 

4.       di disporre, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs.  n° 267 del 18.8.2000, che la presente delibera venga  allegata al rendiconto dell'esercizio finanziario 2003;

 

5.       di dichiarare, con voti favorevoli n° 11, astenuti n° 3 (dei consiglieri Manente, Lorenzon Mauro e Ruffoni),  la presente deliberazione "immediatamente eseguibile", ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

 

 


 

Allegato alla deliberazione C.C. n° 32 del 2.10.2003

 

 

 

 

* Servizio Finanziario *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA

 

 

DEGLI EQUILIBRI  DI BILANCIO

 

 

 

ANNO 2003

 

 

 

 

(art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267)

 

 

 


L'art. 193 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, (Salvaguardia degli equilibri di bilancio), così recita:

 

1.       Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

2.       Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 (debiti fuori bilancio ndr), per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, addotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3.       Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due anni successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

4.       La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ormelle (TV), ha perciò sottoposto a revisione l'intera gestione finanziaria del 2003, sia per la parte della competenza che per la parte relativa ai residui, ha inoltre verificato l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti.

 

Da un esame sommario dell'andamento delle entrate correnti e delle spese correnti emerge sostanzialmente che la gestione mantiene gli equilibri impostati in sede di redazione del Bilancio.

 

 

A quanto risulta a questo Servizio Finanziario non esistono, allo stato attuale, debiti fuori bilancio la cui legittimità sia riconoscibile, per cui debbano essere oggetto di ripiano.

 

 

Va rilevato che l'Amministrazione Comunale ha solo parzialmente (E 80.000,00) utilizzato l'avanzo di amministrazione 2002, la parte ancora disponibile, circa E 70.000,00, potrà essere utilizzata per altri investimenti oppure in occasione dell'assestamento di Bilancio (entro il 30 novembre), per ripianare eventuali squilibri dovuti a "minori entrate" o "maggiori spese".

 

 

Ormelle,  1 settembre 2003

 

 

                                                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario

 

                                                                                                      Armando  BIANCO