Oggetto: Definizione tributi locali (art. 13 Legge 27.12.2002, n° 289 - Finanziaria 2003)
Il SINDACO-PRESIDENTE cede la parola al Vice Sindaco dott. Pasquale MASO che illustra l'argomento. Riferisce che sulla base della facoltà concessa dalla legge Finanziaria 2003, all'art. 13 in ordine alla "Definizione dei Tributi locali" è stata predisposta una bozza di regolamento per la definizione agevolata della sola I.C.I. con esclusione della TOSAP e TARSU.
Il Consiglio Comunale può stabilire quali agevolazioni consentire, per esempio se eliminare le sanzioni oppure gli interessi, oppure entrambi. Propone di non concedere il condono adducendo quali motivazioni lo scarso interesse che lo stesso potrebbe avere per il nostro Ente.
Il Consigliere Pinese dichiara che il suo gruppo i astiene in quanto il provvedimento assunto non è espressamente previsto dalla normativa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 13 della Legge 27.12.2002, n° 289 (Finanziaria 2003), che prevede una particolare forma di condono per i tributi locali, per mezzo della quale i comuni possono stabilire di ridurre l'ammontare delle imposte o tasse loro dovute nonché la esclusione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine non inferiore a 60 gg., decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
Ritenuto di non avvalersi della facoltà offerta dalla citata normativa per la definizione agevolata dei tributi locali, per le motivazioni esposte;
Visto lo statuto comunale;
Con voti favorevoli n° 12, astenuti n° 3 (dei consiglieri Manente, Pinese e Ruffoni), espressi per alzata di mani;
D E L I B E R A
1. di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 13 della Legge 27.12.2002, n. 289 per la definizione agevolata dei tributi locali.