Oggetto: Individuazione delle zone non metanizzate ai fini della riduzione del prezzo per il gasolio e il GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento, ai sensi della legge n. 488/1999.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO:

 

che l'art. 8 - comma 10°, lett. c) - della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999) ha stabilito la concessione di uno sconto sul prezzo di vendita del gasolio e del gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) distribuito mediante reti canalizzate usati come combustibile per il riscaldamento delle seguenti zone geografiche:

-     comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al D,.P.R. n. 412/1993;

-     province nelle quali il 70% dei Comuni ricade nella zona climatica F di cui al D.P.R. n. 412/1993;

-     comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993 e individuati con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

-     comuni della regione Sardegna e delle isole minori;

 

che l'art.12 - comma 4° - della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) ha sostituito l'art. 8 - comma 10°, lettera c) - della suddetta legge n. 448/1998, prevedendo, oltre all'estensione del beneficio della riduzione del prezzo di vendita del GPL destinato al rifornimento di serbatoi fissi, che la riduzione del costo dei predetto combustibili è applicabile ai quantitativi impiegati nelle frazioni non metanizzate di comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993, individuate annualmente con delibera del Consiglio Comunale dell'ente locale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre do ogni anno;

 

ATTESO che l'art. 4 - comma 2° - del D.L. 90.09.2000, n. 268 convertito nella legge 23.11.2000, n. 354 dispone, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla già citata legge n. 488/1999, che per “frazioni di comuni” debbano intendersi le porzioni edificate di cui all'art. 2 - comma 4° - del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le case sparse;

 

ACCERTATO che il Comune di Ormelle ricade nella zona climatica E, come da elenco allegato al suddetto D.P.R. n. 412/1993;

 

VISTO l'art. 27 - comma 2° - della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che ha modificato ed aggiornato la normativa suindicata;

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 05.04.2001, con la quale venivano individuate come zone non metanizzate quelle risultanti dalle planimetrie fornite dall'Asco Piave di Pieve di Soligo (TV);

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 30.05.2002, con la quale si confermava per l'anno 2002 come zone non metanizzate quelle indicate nelle planimetrie allegate alla delibera consiliare n. 13 del 05.04.2001;

 

RITENUTO pertanto di confermare come zone non metanizzate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 - comma 4° della legge 23 dicembre 1999, n. 488 quelle individuate nelle deliberazioni sopra richiamate;

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

 

RITENUTO di procedere alla votazione;

 

Con  voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

1)   di confermare per l'anno 2003 come zone non metanizzate quelle indicate nelle planimetrie fornite dall'Asco Piave di Pieve di Soligo (TV), azienda speciale consorziale che gestisce la distribuzione e la fornitura del gas metano nel comune di Ormelle allegate alla deliberazione consiliare n. 13 del 05.04.2001;

 

2)   di dare atto che per “zone non metanizzate” si intendono quelle zone facenti capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico, così come previsto dalla Determinazione in data 03 aprile 2002 della Agenzia delle Dogane, nelle quali non sono esistenti condotti di metanizzazione rilevabili dalle planimetrie sopra citate;

 

3)   di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;