Oggetto: Alienazione di alloggi di proprietà comunale (ex case ISES di Via Roma)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 20 del 28.12.2000, esecutiva, è stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di tutti gli alloggi e relative pertinenze di proprietà dello Stato, rientranti nelle previsioni di cui all'art. 2 della Legge 27.12.1997, n. 449, e ubicati nel territorio comunale;
- che detti alloggi sono stati definitivamente acquisiti al patrimonio edilizio comunale a seguito dell'atto Rep. n. 1836 del Segretario Comunale in data 21.1.2004, registrato a Treviso il 19.2.2004 al n. 1V000208;
- che i succitati alloggi sono stati classificati nel modo seguente:
a) scheda demaniale n. 488 - Via Roma - n. 2 fabbricati costituiti da n. 6 alloggi cadauno, realizzati nel periodo 1961/1963 secondo le norme della Legge 9.8.1954, n. 640;
- che i predetti alloggi sono catastalmente identificati come segue:
N. progr. |
Foglio |
Sezione |
Mappale |
Sub. |
Categ. |
Classe |
Consist./vani |
Rendita Catastale |
1 |
5 |
A |
512 |
1 |
|
|
|
|
2 |
5 |
A |
512 |
2 |
C/6 |
U |
mq. 11 |
30,11 |
3 |
5 |
A |
512 |
3 |
C/6 |
U |
mq. 11 |
30,11 |
4 |
5 |
A |
512 |
4 |
C/6 |
U |
mq. 11 |
30,11 |
5 |
5 |
A |
512 |
5 |
C/6 |
U |
mq. 11 |
30,11 |
6 |
5 |
A |
512 |
6 |
C/6 |
U |
mq. 13 |
35,58 |
7 |
5 |
A |
512 |
7 |
C/6 |
U |
mq. 12 |
32,85 |
8 |
5 |
A |
512 |
8 |
C/6 |
U |
mq. 10 |
27,37 |
9 |
5 |
A |
512 |
9 |
C/6 |
U |
mq. 12 |
32,85 |
10 |
5 |
A |
512 |
10 |
C/6 |
U |
mq. 13 |
35,58 |
11 |
5 |
A |
512 |
11 |
C/6 |
U |
mq. 11 |
30,11 |
12 |
5 |
A |
512 |
12 |
C/6 |
U |
mq. 13 |
35,58 |
13 |
5 |
A |
569 |
1 |
A/3 |
1 |
6,5 |
201,42 |
14 |
5 |
A |
569 |
2 |
A/3 |
1 |
5,5 |
170,43 |
15 |
5 |
A |
569 |
3 |
A/3 |
1 |
6,5 |
201,42 |
16 |
5 |
A |
569 |
4 |
A/3 |
1 |
5,5 |
170,43 |
17 |
5 |
A |
569 |
5 |
A/3 |
1 |
6,5 |
201,42 |
18 |
5 |
A |
569 |
6 |
A/3 |
1 |
5,5 |
170,43 |
19 |
5 |
A |
570 |
1 |
A/3 |
1 |
6,5 |
201,42 |
20 |
5 |
A |
570 |
2 |
A/3 |
1 |
5,5 |
170,43 |
21 |
5 |
A |
570 |
3 |
A/3 |
1 |
6,5 |
201,42 |
22 |
5 |
A |
570 |
4 |
A/3 |
1 |
5,5 |
170,43 |
23 |
5 |
A |
570 |
5 |
A/3 |
1 |
6,5 |
201,42 |
24 |
5 |
A |
570 |
6 |
A/3 |
1 |
5,5 |
170,43 |
- che tali alloggi sono stati assegnati in locazione;
Considerato che l'Amministrazione Comunale è intenzionata a porre in vendita tutti gli alloggi e relative pertinenze appartenuti allo Stato ed ora acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune, stabilendo che l'alienazione dovrà avvenire al prezzo indicato nella perizia di stima redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
Atteso che la procedura seguita per attuare la dismissione del patrimonio abitativo in argomento è quella indicata nelle disposizioni contenute nella legislazione vigente, attraverso la vendita anche frazionata a singoli richiedenti, come disposto dall'art. 12, comma 2, della Legge n. 127/1997;
Rilevato che in tale prospettiva il Comune di Ormelle avrà cura di salvaguardare diritti già acquisiti dai soggetti giuridici che hanno maturato il titolo all'acquisizione dell'alloggio (in particolare, si garantisce il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione o concessione in corso ovvero di contratti già scaduti e non ancora rinnovati purché i titolari medesimi si trovino nella detenzione dell'immobile e ai loro eredi legittimi, sempreché in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto);
Ritenuto pertanto di stabilire criteri omogenei che prevedano condizioni imprescindibili per l'esercizio del diritto di acquisizione dell'alloggio da parte degli aventi titolo e che escludano gli occupanti abusivi, cioè coloro che occupano il bene in difetto assoluto del titolo, come definiti nell'allegato B) che si acquisisce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Ascoltato il geom. Bianchi illustrare il punto ed i parametri di stima degli alloggi da alienare;
Sentito il Consigliere Pinese chiedere come mai per la determinazione del valore degli alloggi non si è applicato quanto fissato dalla Legge n. 560 che si aggancia al valore catastale aggiornato con abbattimento di una precisa percentuale per vetustà dell'immobile;
Ascoltato il Segretario precisare che gli alloggi sono assoggettati ad una diversa disciplina in quanto trattasi di immobile realizzato su fondo di proprietà comunale e senza che sia stata mai perfezionata la concessione del diritto di superficie;
Vista la legislazione vigente in materia, nella fattispecie l'art. 2 della Legge n. 447/1997 e l'art. 46 della Legge n. 388/2000;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di procedere alla votazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,
D E L I B E R A
1) di stabilire che tutti gli alloggi e relative pertinenze già di proprietà dello Stato individuati in premessa, acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune con atto Rep. n. 1836 del Segretario Comunale in data 21.1.2004, registrato a Treviso il 19.2.2004 al n. 1V000208, siano posti in vendita nel rispetto dei diritti acquisiti dagli assegnatari;
2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i criteri generali per la vendita degli alloggi in argomento, così come definiti nell'allegato "B" che si acquisisce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3) di stabilire che l'alienazione degli alloggi attualmente concessi in locazione dovrà avvenire al prezzo di seguito indicato, come risulta dalla perizia di stima di cui all'allegato "A":
N. progr. |
Foglio |
Sezione |
Mappale |
Sub. |
Categ. |
Rendita Catastale |
Prezzo di cessione |
1 |
5 |
A |
512 |
1 |
|
|
|
2 |
5 |
A |
512 |
2 |
C/6 |
30,11 |
|
3 |
5 |
A |
512 |
3 |
C/6 |
30,11 |
|
4 |
5 |
A |
512 |
4 |
C/6 |
30,11 |
|
5 |
5 |
A |
512 |
5 |
C/6 |
30,11 |
|
6 |
5 |
A |
512 |
6 |
C/6 |
35,58 |
|
7 |
5 |
A |
512 |
7 |
C/6 |
32,85 |
|
8 |
5 |
A |
512 |
8 |
C/6 |
27,37 |
|
9 |
5 |
A |
512 |
9 |
C/6 |
32,85 |
|
10 |
5 |
A |
512 |
10 |
C/6 |
35,58 |
|
11 |
5 |
A |
512 |
11 |
C/6 |
30,11 |
|
12 |
5 |
A |
512 |
12 |
C/6 |
35,58 |
|
13 |
5 |
A |
569 |
1 |
A/3 |
201,42 |
35.500,00 |
14 |
5 |
A |
569 |
2 |
A/3 |
170,43 |
28.000,00 |
15 |
5 |
A |
569 |
3 |
A/3 |
201,42 |
35.500,00 |
16 |
5 |
A |
569 |
4 |
A/3 |
170,43 |
28.000,00 |
17 |
5 |
A |
569 |
5 |
A/3 |
201,42 |
35.500,00 |
18 |
5 |
A |
569 |
6 |
A/3 |
170,43 |
28.000,00 |
19 |
5 |
A |
570 |
1 |
A/3 |
201,42 |
35.500,00 |
20 |
5 |
A |
570 |
2 |
A/3 |
170,43 |
28.000,00 |
21 |
5 |
A |
570 |
3 |
A/3 |
201,42 |
35.500,00 |
22 |
5 |
A |
570 |
4 |
A/3 |
170,43 |
28.000,00 |
23 |
5 |
A |
570 |
5 |
A/3 |
201,42 |
35.500,00 |
24 |
5 |
A |
570 |
6 |
A/3 |
170,43 |
28.000,00 |
4) di dare atto che l'alienazione di tutti gli alloggi di cui alla presente deliberazione dovrà essere effettuata secondo le modalità di seguito previste:
- pagamento in unica soluzione;
- pagamento immediato di una quota non inferiore al 30% del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata;
5) di demandare a successivo atto della Giunta Comunale l'approvazione dello schema di contratto di cessione degli alloggi di cui all'oggetto;
6) di dare altresì atto che tutti i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale finalizzati all'acquisizione degli alloggi dello Stato per la successiva alienazione, compresi i costi che il Comune dovrà rimborsare all'A.T.E.R. di Treviso, attuale gestore degli alloggi, per gli interventi manutentivi dallo stesso eseguiti a decorrere dal momento di acquisizione al patrimonio comunale, verranno posti a carico dell'acquirente finale;
7) di demandare al Responsabile del competente Servizio l'adozione di ogni provvedimento conseguente alla presente deliberazione, nei limiti e nei temini, nonché secondo le procedure a tal fine previste in materia.
Allegato "B" alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.4.2004
CRITERI GENERALI PER LA VENDITA DEGLI ALLOGGI COMUNALE ACQUISITI DALLO STATO
1. OGGETTO
Gli alloggi da alienare e oggetto dei presenti criteri generali sono quelli acquisiti dallo Stato a seguito delle disposizioni legislative definite dalle Leggi n. 662/1996, n. 127/1997, n. 449/1997, n. 488/1999 e n. 388/2000 ed acquisiti al patrimonio edilizio comunale.
La procedura seguita per attuare la dismissione del patrimonio abitativo, come sopra individuato, è quella indicata nelle disposizioni, contenute nella Legge 15.5.1997, n. 127, nella Legge 30.4.1999, n. 136 e nella Legge n. 560 del 24.12.1993.
Lo scopo dell'amministrazione Comunale è quello di alienare i beni immobili ad uso abitativo acquisiti al patrimonio comunale attraverso la vendita, anche frazionata, a singoli richiedenti, come disposto dall'art. 12 della Legge n. 127/1997.
In particolare si garantisce il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione o concessione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché i titolari medesimi si trovino nella detenzione dell'immobile e ai loro eredi legittimi, purché siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto.
I criteri prevedono ai successivi punti 2, 3 e 4 le condizioni imprescindibili per l'esercizio del diritto di acquisizione dell'alloggio da parte degli aventi titolo.
Escludendo naturalmente gli occupanti abusivi cioè coloro che occupano il bene in difetto assoluto di titolo, sono detentori i soggetti che:
a) risultino intestatari di contratti di concessione o locazione, in corso o scaduti e non ancora rinnovati e che siano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori;
b) risultino assegnatari dell'alloggio in conformità alle disposizioni vigenti alla data dell'assegnazione stessa;
c) siano eredi legittimi dei soggetti di cui ai punti a) e b). Tale stato dovrà essere attestato da atto formale.
2. REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI
Il possesso dei requisiti per l'acquisto da parte degli assegnatari è accertato al momento della presentazione della richiesta da parte degli stessi e definiti come segue:
- Titolarietà all'acquisto da parte dell'inquilino per essere assegnatario dell'alloggio e con residenza dello stesso.
- Titolarietà all'acquisto anche da parte degli eredi legittimi.
- Non detenere in proprietà al 100%, ovvero al 50% in caso di comunione di beni tra coniugi, altre unità abitative nel territorio nazionale.
- Nel caso di acquisto da parte dei familiari, l'assegnatario mantiene il diritto di abitazione nell'alloggio stesso.
3. CRITERI PER LA VENDITA DEGLI ALLOGGI
La vendita agli aventi diritto degli immobili oggetto dei presenti criteri avviene seguendo di massima l'ordine cronologico di presentazione delle richieste e secondo lo stato di avanzamento dell'istruttoria.
4. DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA E VINCOLI
Per la determinazione del prezzo da proporre agli aventi diritto, l'Ufficio Tecnico comunale provvederà a redigere apposita perizia di stima determinando il valore commerciale dei beni da alienare.
Tutte le spese, sia dirette che indirette (e le spese per l'acquisizione degli alloggi dallo Stato) e gli oneri inerenti il passaggio di proprietà, quali diritto di rogito, bolli, imposte, registrazione, trascrizione, volturazione e altro, sono a carico degli acquirenti e, qualora effettuate dall'Amministrazione, devono essere rimborsate entro un mese dalla conclusione dell'iter burocratico di volturazione.
Qualora siano accertate violazioni edilizie e/o urbanistiche da parte dell'Ufficio Tecnico comunale sugli immobili oggetto di vendita, verranno poste a carico dell'acquirente le procedure e i costi per la definizione delle sanzioni finalizzate alla legittimazione dei fabbricati oltre agli oneri per le eventuali variazioni catastali.
Qualora non sia possibile procedere alla sanatoria delle violazioni edilizie e/o urbanistiche, i manufatti di conseguenza realizzati dovranno essere demoliti, a cura e spese dell'acquirente, prima della stipula dell'atto notarile di compravendita.
Nel caso in cui gli immobili in questione vengano successivemente venduti dagli acquirenti sul libero mercato dovrà essere acquisita formale rinuncia al diritto di prelazione da parte del Comune, con riferimento al prezzo di acquisto rivalutato secondo indice ISTAT.
In caso di locazione dovranno essere applicati i canoni stabiliti dalla vigente normativa.
Il diritto di prelazione da parte del Comune si estende per 10 anni dalla data di stipula del contratto.
Per quanto attiene invece ai canoni di locazione si farà comunque sempre riferimento alle disposizioni vigenti in materia.
5. MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il versamento del corrispettivo dovuto per l'alienazione del patrimonio immobiliare darà effettuato con le seguenti modalità:
Ø PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
a) acconto a titolo di caparra pari al 10% del prezzo di vendita, all'atto della consegna della dichiarazione di disponbilità dell'acquisto;
b) saldo in unica soluzione, prima della stipula dell'atto di compravendita.
Ø PAGAMENTO RATEIZZATO
a) 1° acconto a titolo di caparra pari al 10% del prezzo di vendita, da versare all'atto della consegna della dichiarazione di disponibilità all'acquisto;
b) 2° acconto pari al 20% del prezzo di vendita, prima della stipula dell'atto di compravendita;
c) rata annuale di pagamento (nel complesso non superiore a 15) in cui è stato suddiviso il rimanente 70% del prezzo di vendita.
La mancata sottoscrizione dell'atto di compravendita, nei termini fissati dal Comune, per cause imputabili all'inquilino comporterà, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 10 giorni, la decadenza dal diritto di acquisto e l'incartamento della caparra versata.
Nel caso in cui l'Ente gestore degli immobili oggetto di alienazione abbia effettuato interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della Legge n. 457/1978 o comunque interventi di miglioria e debitamente dimostrati da parte del soggetto che li ha realizzati, il prezzo, come determinato al primo capoverso del punto 4, sarà aumentato dei costi sostenuti per i suddetti interventi e completamente a carico degli acquirenti. Tale aumento di prezzo potrà essere definito dall'Ente gestore anche in epoca successiva alla cessione degli alloggi dagli inquilini; in tal caso il rapporto intercorrerà direttamente tra il nuovo proprietario e l'Ente gestore.
6. MODALITA' DI VENDITA
L'Ufficio Tecnico comunale accerta la sussitenza delle condizioni necessarie per l'esercizio del diritto all'acquisizione degli immobili e formalizzerà all'avente diritto una proposta di vendita.
I tempi previsti per l'esercizio del diritto di prelazione vengono fissati in 30 giorni tassativi dal ricevimento della comunicazione con raccomandata A.R. e il mancato rispetto degli stessi comporta la decadenza dal diritto.
Acquisita la dichiarazione di disponibilità all'acquisto da parte dell'interessato, l'Ufficio Tecnico provvederà, entro 60 giorni, alla verifica dei requisiti soggettivi nonché all'accertamento della conformità urbanistica degli immobili, consentendo di procedere alla stipula del relativo atto di compravendita.
Qualora siano accertate violazioni edilizie e/o urbanistiche, i soggetti titolati all'acquisizione degli immobili dovranno attivare, prima della stipula del relativo atto notarile di compravendita, le procedure per la definizione delle sanzioni finalizzate alla legittimazione degli abusi commessi e per le eventuali variazioni catastali.
Qualora non sia possibile procedere alla sanatoria delle violazioni edilizie e/o urbanistiche, i manufatti di conseguenza realizzati dovranno essere demoliti, a cura e spese dell'acquirente, prima della stipula dell'atto notarile di compravendita.
7. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente riportato e indicato nei criteri generali innanzi individuati, si fa rinvio alle norme specifiche in materia.