Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2004
Il Sindaco dà lettura della relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito all'andamento della gestione 2004;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la premessa relazione,
Osservato che dalla stessa si evince che la situazione economico finanziaria del Comune è tale da non richiedere particolari provvedimenti:
- né per il riconoscimento di debiti fuori bilancio
- né per il ripiano di un eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
- né per un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;
Considerato inoltre che la "ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi" evidenzia che gli stessi procedono senza rilevanti scostamenti rispetto alla previsione;
Sentito il sindaco che propone l'approvazione della verifica sullo stato di attuazione dei programmi, con la riserva delle eventuali rettifiche che la nuova amministrazione riterrà di applicare.
Udito l'assessore Pinese illustrare dettagliamente sullo stato, modalità, tempistica e procedure di alcune opere pubbliche ed in particolare, rispondendo ai consiglieri Bianchi e Nardin, soffermarsi sul progetto PIRUEA, asserendo che trattasi di opere destinate a procedure, con l'applicazione di talune aggiustature tecniche che si sono evidenziate opportune in sede di esame della documentazione.
Visti i pareri: del Responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
Con voti favorevoli n° 14, astenuti n° 1 (del consigliere Nardin), espressi per alzata di mani, dai n° 15 Consiglieri presenti e votanti;
D E L I B E R A
1. di dare atto che sono assicurati gli equilibri economico finanziari del Bilancio di Previsione 2004 e che non è prevedibile possa formarsi un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2004;
2. di dare atto che non esistono, allo stato attuale, debiti fuori bilancio la cui legittimità sia riconoscibile, per cui debbano essere oggetto di ripiano;
3. di prendere atto che l'attività dell'Amministrazione Comunale per il 2004 procede come programmato in sede di Bilancio di Previsione e successive variazioni;
4. di disporre, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000, che la presente delibera venga allegata al rendiconto dell'esercizio finanziario 2004;
5. di dichiarare, con voti favorevoli n° 14, astenuti n° 1 (del consigliere Nardin), la presente deliberazione "immediatamente eseguibile", ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.
Allegato alla deliberazione C.C. n° 29 del 29.9.2004
* Servizio Finanziario *
RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
ANNO 2004
(art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267)
L'art. 193 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, (Salvaguardia degli equilibri di bilancio), così recita:
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 (debiti fuori bilancio ndr), per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, addotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due anni successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ormelle (TV), ha perciò sottoposto a revisione l'intera gestione finanziaria del 2004, sia per la parte della competenza che per la parte relativa ai residui, ha inoltre verificato l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti.
Da un esame a campione dell'andamento delle entrate correnti e delle spese correnti emerge sostanzialmente che la gestione mantiene gli equilibri impostati in sede di redazione del Bilancio e successive variazioni.
A quanto risulta a questo Servizio Finanziario non esistono, allo stato attuale, debiti fuori bilancio la cui legittimità sia riconoscibile, per cui debbano essere oggetto di ripiano.
Va rilevato che l'Amministrazione Comunale, con la variazione di bilancio n° 3/2004, adottata nella odierna seduta consiliare, ha completamente applicato l'avanzo di amministrazione 2003 a finanziamento di investimenti e di maggiori spese correnti il cui importo è stato segnalato dai vari Responsabili di Servizio.
Ormelle, 24 settembre, 2004
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Armando BIANCO