Oggetto: Approvazione regolamento gestione rifiuti
urbani
IL CONSIGLIO
COMUNALE
Premesso :
che è intenzione dell'Amministrazione
Comunale provvedere all'approvazione del
regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani;
che l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000
sancisce che nel rispetto della legge e dello Statuto il Comune approva
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione
e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per
il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni;
Visto lo
schema di regolamento;
Rilevato che
detto schema di regolamento è stato discusso nell'apposita commissione
regolamenti in data 5.4.2005;
Visto il
D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri in ordine
alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso ai
sensi dell'art. 49 del del D.Lgs. 18 agosto 2000, n( 267 "Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Udita la relazione
dell'Assessore Michele Zanardo;
Ad unanimità di voti favorevoli
espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti;
D E L I B E R
A
1) di approvare il
regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Allegato alla
deliberazione del Consiglio Comunale dell'8.4.2005 n. 13
COMUNE DI
ORMELLE
Provincia di
Treviso
REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
CAPO I COMPETENZE, DISPOSIZIONI GENERALI E
DEFINIZIONI
Art.
1 - Oggetto del regolamento
Art.
2 - Principi generali
Art.
3 - Definizioni
Art.
4 - Classificazione dei rifiuti
Art.
5 - Competenze del gestore del servizio
CAPO
II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
TITOLO
I - Principi generali
Art.
6 - Oggetto del servizio e principi
generali
Art.
7 - La raccolta differenziata
Art.
8 - Campagne di sensibilizzazione ed
informazione
Art.
9 - Assimilazione ai rifiuti urbani 9
Art.
10 -Assimilazione ai rifiuti urbani dei
rifiuti sanitari
Art.
11 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei
rifiuti cimiteriali
TITOLO
II - GESTIONE OPERATIVA
Art.
12 - Tipologia dei contenitori destinati
alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta “porta a porta”).
Art.
13 - Tipologia dei contenitori destinati
alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta con cassonetto stradale)
Art.
14 - Tipologia dei contenitori destinati
alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta misto)
Art.
15 - Raccolta differenziata (contenitori
stradali)
Art.
16 - Esposizione dei contenitori
Art.
17 - Lavaggio dei contenitori assegnati
alle utenze
Art.
18 - Raccolta della frazione secca
non recuperabile (sistema “porta a
porta”)
Art.
19 - Raccolta della frazione secca
non recuperabile (cassonetto stradale)
Art.
20 - Raccolta della frazione organica
(sistema “porta a porta”)
Art.
21 - Raccolta della frazione organica
(cassonetto stradale)
Art.
22 - Raccolta della frazione verde
Art.
23 - Raccolta della frazione secca
recuperabile costituita da carta e cartone
Art.
24 - Raccolta della frazione secca
recuperabile costituita da vetro plastica lattine (VePLA)
Art.
25 - Raccolta della frazione secca
recuperabile costituita da indumenti usati
Art.
26 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente
pericolosi costituiti da pile e batterie
Art.
27 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente
pericolosi costituiti da farmaci e medicinali scaduti
Art.
28 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente
pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico
Art.
29 - Raccolta rifiuti ingombranti
Art.
30 - Raccolta beni durevoli
Art.
31 - Raccolta pannolini e pannoloni
Art.
32 - Gestione dei rifiuti cimiteriali
Art.
33 - Autotrattamento della frazione
organica e dei rifiuti vegetali (compostaggio domestico)
TITOLO
III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art.
34 - Conferimento veicoli a motore e
rimorchi
Art.
35 - Pulizia del territorio
Art.
36 - Spazzamento
Art.
37 - Cestini stradali
Art.
38 - Pulizia dei mercati
Art.
39 - Imbrattamento di aree pubbliche
Art.
40 - Aree occupate da esercizi pubblici
Art.
41 - Manifestazioni pubbliche e
spettacoli viaggianti.
Art.
42 - Aree di sosta per nomadi
Art.
43 - Pulizia delle aree private
Art.
44 - Altri servizi di pulizia
Art.
45 - Associazioni di volontariato
CAPO
III DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI
Art.
46 - Divieti
Art.
47 - Controlli
Art.
48 - Sanzioni
CAPO
IV- DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art.
49 - Osservanza di altre disposizioni
Art.
50 - Danni e risarcimenti
Art.
51 - Abrogazione di norme e regolamenti
preesistenti
Art.
52 - Entrata in vigore del regolamento
COMPETENZE, DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il
presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del
D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, della L.R. 21.01.2000, n. 3 e in conformità alle
vigenti norme in materia, stabilendo, nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza ed economicità:
§ le disposizioni per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
§ le modalità del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani;
§ le norme per la determinazione dei perimetri
entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
§ le modalità e la periodicità della raccolta
stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
§ le modalità del conferimento e del trasporto
dei rifiuti urbani e dei materiali recuperabili (raccolta differenziata) al
fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e
promuovere il recupero degli stessi;
§ le norme per la determinazione dei perimetri
entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche,
delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e la
periodicità del servizio stesso;
§ la disciplina dei servizi pubblici
integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti
urbani (rifiuti provenienti da attività agricole, rifiuti sanitari, amianto,
ecc.)
le
norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani
potenzialmente pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 22/97;
§ le modalità di esecuzione della pesata dei
rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
§ l'assimilazione per qualità e quantità dei
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e
dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18,
comma 2, lettera d) del D. Lgs. 22/97.
Le
disposizioni del presente regolamento non si applicano:
§ ai rifiuti radioattivi;
§ ai rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo
sfruttamento delle cave;
§ alle carogne ed ai seguenti rifiuti
agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola
ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche
agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione
provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
§ alle acque di scarico, esclusi i rifiuti
allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
§ ai materiali esplosivi in disuso.
Sono
rimandate ad apposito separato regolamento le modalità di accesso ed il
conferimento dei rifiuti presso il Centro Attrezzato per la Raccolta
Differenziata (CARD).
La
gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è
disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata
protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità
dei rifiuti pericolosi.
Il
Comune assume la gestione integrata ed unitaria dei servizi di igiene
ambientale inerenti il trattamento dei rifiuti ed ha in particolare i seguenti
scopi:
cura
la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi
aspetti, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
promuove
iniziative dirette a ridurre ed a recuperare la quantità dei rifiuti prodotti;
provvede
alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti direttamente o in
concessione;
promuove
e organizza iniziative per la raccolta differenziata;
coordina
la raccolta e il trasporto dei rifiuti comunque prodotti nel territorio di
riferimento;
formula
le proposte di aggiornamento del piano di servizio nell'ambito di competenza;
effettua
e promuove studi di fattibilità degli impianti di stoccaggio e/o degli impianti
a tecnologia complessa e le proposte di individuazione di ulteriori siti
necessari, coinvolgendo Comuni diversi così da ripartire impegni e disagi;
attiva
in relazione alle caratteristiche delle aree servite e alla natura dei rifiuti
raccolti l'introduzione dei sistemi di trattamento più idonei, anche ai fini
del loro possibile recupero energetico;
promuove
l'informazione e l'educazione sul territorio in ordine al recupero dell'energia
e alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
senza
determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
senza
causare inconvenienti da rumori o odori;
senza
danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base
alla normativa vigente.
La
gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti,
nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
Il
presente regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via
prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della
pericolosità dei rifiuti mediante:
utilizzo
di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore
risparmio di risorse naturali;
azioni
di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta
valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero
ciclo di vita del prodotto medesimo;
l'utilizzo
di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
la
determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le
competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
la
promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed
alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
Ai
fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione
dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
il
reimpiego ed il riciclaggio;
le
altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
l'adozione
di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano
l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato
dei materiali medesimi;
l'utilizzazione
principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia.
Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero
di materia, così come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 22/97, sono considerati
preferibili rispetto ad altre forme di recupero.
Gli
obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti
sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dalla
D.Lgs. 22/97 e dai piani si settore approvati dalle autorità competenti.
Ai
fini del presente regolamento si intende per:
rifiuto: qualsiasi
sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del
D.Lgs. n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo
di disfarsi;
produttore: la persona
la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni
di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura
o la composizione dei rifiuti;
detentore: il
produttore dei rifiuti o la persona fisica
o giuridica che li detiene;
luogo di
produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali
collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le
attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
conferimento: l'attività
di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive
fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
gestione: insieme
delle fasi di raccolta, trasporto, eventuale stoccaggio, smaltimento finale o
recupero dei rifiuti (compreso il controllo di queste operazioni, nonché il
controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura)
inteso quale ciclo unitario;
gestore del
servizio:
il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime
di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 23 del
D.Lgs. 22/97 e con riferimento della L.R. 3/00; ai sensi del presente
regolamento gestore del servizio è il Comune;
raccolta: l'operazione
di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
raccolta
differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in
frazioni merceologiche omogenee;
raccolta
differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti
di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro - lattine -
plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per
essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
trasporto: l'operazione
di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o
detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
recupero: le
operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97;
smaltimento: le
operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;
stoccaggio: le attività
di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti
di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui
al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97;
deposito
temporaneo:
il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in
cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 6 lett. m) del D.Lgs. n.
22/97;
messa in
sicurezza:
ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte
inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
bonifica: intervento
di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al
raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
spazzamento: l'operazione
di pulizia delle strade e dei marciapiedi con l'asporto dei rifiuti di piccole
dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso
pubblico;
combustibile
da rifiuti:
il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato
all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un
adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con
apposite norme tecniche;
compost da
rifiuti:
prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani
nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi
compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne
i gradi di qualità.
frazione
organica:
i rifiuti a componente organica fermentescibile;
frazione secca
recuperabile: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia;
frazione secca
non recuperabile: i rifiuti non fermentescibile a basso o nullo tasso di
umidità dai quali non sia possibile recuperare materia;
utenze
domestiche:
luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
utenze non
domestiche:
luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o
servizi;
utenze singole: utenze che
dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
utenze
condominiali: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto
raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
ambito
territoriale ottimale: l'unità territoriale funzionalmente integrata per
l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;
concessionari
dei servizi:
soggetti individuati dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di
raccolta dei rifiuti solidi urbani;
C.A.R.D.(Centro
Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area recintata e destinata alla
raccolta differenziata di più tipologie di rifiuti urbani e assimilati,
accessibile solo in presenza del personale addetto e in orari stabiliti dal
Comune.
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti
Ai
fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati,
secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le
caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi.
Sono
rifiuti urbani:
i rifiuti
domestici,
provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono
ulteriormente distinti in:
frazione
organica: i rifiuti composti da scarti
alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo,
essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti
avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di
tè, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di
stufe e caminetti, piccole ossa, e simili
frazione
verde: scarti vegetali dal lavoro di
sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di giardini privati
frazione
secca non recuperabile: i rifiuti non recuperabili (a titolo esemplificativo
giocattoli, cosmetici, penne e pennarelli, residui della pulizia, ceramica,
ecc.);
frazione
secca recuperabile: gli scarti
reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta,
cartone, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita
una raccolta differenziata
rifiuti
pericolosi: pile stilo o a bottone (per
radio, Walkman, ecc.), farmaci, contenitori marchiati “T” e “F” che riportano
la seguente simbologia:
e contenitori
contaminati (ad es. vasi di pittura e vernici), batterie per auto, oli minerali
esausti e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico.
rifiuti
ingombranti: di arredamento, di impiego
domestico, di uso comune, che non possa con semplici operazioni essere ridotto
di volume così da poter essere conferito nel contenitore in dotazione alle
utenze.
beni
durevoli: frigoriferi, surgelatori e
congelatori, televisori, computer (intera postazione), lavatrici e
lavastoviglie, condizionatori d'aria (art. 44, comma 5 del D.Lgs. 22/97).
i rifiuti
assimilati:
i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui
alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e
quantità, ai sensi dell'art. 10
del presente regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime
sottocategorie dei rifiuti domestici;
i rifiuti
provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di
qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
i rifiuti
vegetali:
i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
i rifiuti
cimiteriali:
i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti
lettere b), c) e d) e meglio specificati all'art. 11 del presente regolamento.
Sono
rifiuti speciali:
i
rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
i
rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che
derivano dalle attività di scavo;
i
rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
i
rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
i
rifiuti derivanti da attività commerciali;
i
rifiuti derivanti da attività di servizio;
i
rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
i
rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i
macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
i
veicoli motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
Sono
pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato D al D.Lgs. 22/97,
sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 22/97, e/o contaminati dalle
sostanze di cui agli allegati stessi;
Ai
sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22/97 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così
come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie
spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla
normativa vigente.
Art. 5 - Competenze del gestore del
servizio
Al
Comune competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti
attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti
terzi:
la
gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
la
pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico,
intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico
senza limitazioni di sorta;
l'attuazione
delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali
e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di
smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro
composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri
rifiuti urbani;
l'organizzazione
della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei
criteri previsti dal Titolo II del D.Lgs. 22/97.
I
rifiuti possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico
di raccolta sia a terzi abilitati (art. 21 D.Lgs. 22/97).
Il
Comune, può svolgere le seguenti attività:
l'individuazione
e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di
contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
l'attività
informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo
scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza
ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
la
definizione dei criteri per la stipula della convenzione prevista dall'Art. 45
del presente regolamento;
l'emissione
di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della
propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità
di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a
speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
lo
smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
depurazione
di acque di scarico urbane;
impianti
comunali di smaltimento dei rifiuti urbani;
attività
propria dell'amministrazione;
l'adozione
dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento
dei siti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 22/97;
l'approvazione
dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica
e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di
bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo
territorio comunale ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 22/97 e secondo
le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n.
471;
l'emissione
di ordinanza, da parte del Responsabile del servizio, nel caso in cui il
proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei
fabbricati, nonché delle aree scoperte private e recintate ai sensi dell'art.
44 del presente regolamento. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune
provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
l'emissione
di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili
di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, nel rispetto di quanto
previsto dall'art 14 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
CAPO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art. 6 - Oggetto del servizio e
principi generali
Il
presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti
urbani indicate all'art. 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto
delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
La
gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della
produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie
di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo
del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
Il
Comune, nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente
regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione
dei rifiuti solidi urbani.
La
gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa
pertanto viene effettuata nell'intero territorio comunale, comprese le zone
sparse; il Comune, per l'organizzazione dei servizi, predispone idonea
cartografia dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.
La
raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui
caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da
assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di
sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
Chi
effettua il servizio (ditta appaltatrice) deve provvedere alla pesatura di
tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale prima del loro conferimento
e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei
strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta, al Comune, valida
documentazione. E' facoltà del Comune svolgere tutti i controlli ritenuti
opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.
Art. 7 - La raccolta differenziata
L'istituzione
della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente
art. 7.
Il
servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua sul territorio comunale
mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema “porta a porta” per
le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
L'utente
deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
Contenitori
per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati,
previo consenso del proprietario, per esigenze di pubblica utilità, all'interno
di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi
commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole,
centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
I
titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli edifici
pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano nella
diffusione del materiale informativo e comunicano al gestore del servizio ogni
inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
Art. 8 - Campagne di sensibilizzazione
ed informazione
Il
Comune cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla
collaborazione dei cittadini.
Periodicamente
viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo,
dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i
cittadini.
Saranno
inoltre date indicazioni sulle destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto
raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.
Art. 9 - Assimilazione ai rifiuti
urbani
Ai
fini del presente regolamento si individuano tra i rifiuti speciali assimilati
agli urbani quei rifiuti che per la loro qualità e quantità possono comunque
essere smaltiti in impianti di smaltimento R.S.U. senza dare luogo ad emissioni
ed effluenti, o comunque effetti che comportino maggior pericolo per la salute
dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento nel
medesimo impianto di soli rifiuti urbani. Possono altresì essere sottoposti
senza danno alle operazioni di recupero come gli altri materiali domestici
sempre con l'avvertenza delle quantità sotto elencate. Pertanto possono essere
conferiti al servizio pubblico di nettezza urbana entro i limiti normalmente
accettabili o sulla base di apposito contratto di utenza atto a definire
termini e modalità di conferimento ulteriori, i rifiuti o i materiali
recuperabili che sono costituiti da sostanze simili a quelle elencate nel
seguito, a titolo esemplificativo (delibera C.I. 27.7.1984):
Rifiuti della
lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobiliCodice CERDescrizione03 01 01Scarti di
corteccia e sughero03 01 05Segatura, trucioli, residui di taglio, legno,
pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04Rifiuti della produzione e della
lavorazione di carta, polpa e cartoneCodice
CERDescrizione03 03 01Scarti di corteccia e sugheroRifiuti dell'industria della lavorazione della pelleCodice CERDescrizione04
01 09Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finituraRifiuti dell'industria tessile04 02 21Rifiuti da fibre tessili
grezze04 02 22Rifiuti da fibre tessili lavorateRifiuti da PFFU di inchiostri per stampaCodice CERDescrizione08 03
18Toner per stampa esaurito , diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17Rifiuti della fabbricazione del vetro e di
prodotti di vetroCodice CERDescrizione10 11 03Scarti di materiali in fibra
a base di vetro10 11 12Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10
11 11Imballaggi Codice CERDescrizione15
01 01Imballaggi di carta e cartone15 01 02 Imballaggi in plastica15 01 03Imballaggi
in legno15 01 04Imballaggi metallici15 01 05Imballaggi in materiali compositi15
01 06Imballaggi in materiali misti15 01 07 Imballaggi in vetro15 01 09Imballaggi
in materia tessileAssorbenti, materiali
filtranti, stracci, indumenti protettiviCodice CERDescrizione15 02 03Assorbenti,
materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui
alla voce 15 02 02Batterie ed
accumulatoriCodice CERDescrizione16 06 04Pile alcaline (tranne 16 06 03)Rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti
solidiCodice CERDescrizione19 05 01 Parte di rifiuti urbani e simili non
compostata19 05 02Parte di rifiuti animali e vegetali non compostataSono
inoltre qualitativamente assimilate ai rifiuti urbani le seguenti tipologie di
rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche:
Carta
e cartone;
Vetro;
Rifiuti
biodegradabili di cucine e mense;
Abbigliamento;
Prodotti
tessili;
Oli
e grassi commestibili;
Medicinali
(non citotossici e citostatici);
Legno
(non contenente sostanze pericolose);
Plastica;
Metallo;
Rifiuti
biodegradabili;
Terra
e roccia;
Rifiuti
dei mercati.
I
limiti quantitativi oltre i quali per i suddetti materiali non si procede alla
assimilazione possono essere determinati per ogni anno solare dal Comune
secondo questi criteri:
le
capacità fisiche di smaltimento degli impianti e delle attrezzature comunali;
l'economicità
della gestione in rapporto agli obiettivi di copertura tramite tassa o tariffa
assegnati dall'amministrazione;
l'impostazione
di "valori guida" di produzione per addetto che mantengano comunque
un'attinenza con la natura delle attività svolte nelle superfici considerate in
tutto o in parte nella tassa o nella tariffazione. Questi valori guida dovranno
derivare da un'osservazione di un campione rappresentativo di imprese distinte
per categorie di attività da espletarsi nel corso del primo anno di
applicazione del presente regolamento.
Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti
urbani dei rifiuti sanitari
Ai
sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti
sanitari di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non
a rischio infettivo:
i
rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle
strutture sanitarie;
i
rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti
provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
vetro,
carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti
da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i
rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani
ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento;
i
rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di
pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
i
rifiuti provenienti da indumenti monouso;
i
rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle
strutture sanitarie;
i
gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i
pannoloni;
Art.
11 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti
cimiteriali
Ai
sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti
cimiteriali provenienti da:
ordinaria
attività cimiteriale;
esumazioni
ed estumulazioni ordinarie;
esumazioni
ed estumulazioni straordinarie.
I
rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo
esemplificativo, da:
fiori
secchi;
corone;
carta;
ceri
e lumini;
materiali
derivanti dalla pulizia dei viali;
materiali
provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.
I
rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti
da:
assi e resti lignei delle casse utilizzate
per la sepoltura;
simboli
religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es.
maniglie);
avanzi
di indumenti, imbottiture e similari;
resti
non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
resti
metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).
Sono
inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituti da
materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione
edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.
TITOLO II -
GESTIONE OPERATIVA
Art. 12 - Tipologia dei contenitori
destinati alla raccolta dei rifiuti urbani
(sistema di
raccolta “porta a porta”).
Il
servizio di raccolta “porta a porta” è istituito per la sola frazione secca non
recuperabile e per la frazione umida.
I
contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani con il sistema “porta a
porta” sono forniti a cura del Comune ad ogni singola utenza ed hanno una
capacità compresa tra litri 20 e litri 3.000. L'utilizzo di tali contenitori è
attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali
e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto
accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Comune provvederà alla
sua sostituzione previa richiesta scritta e restituzione del contenitore
danneggiato da parte dell'utenza.
Tutti
i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono
essere tenuti secondo le regole “del buon padre di famiglia”.
Non
è garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza.
Nel
caso di furto il Comune alla riconsegna del contenitore su presentazione da
parte dell'utenza di copia di regolare denuncia presentata all'autorità di
pubblica sicurezza.
I
contenitori consegnati all'utenza devono essere conservati all'interno di aree
private o di pertinenza.
Nei
casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati
impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa
autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
Il
servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o
ad uso pubblico; la ditta appaltatrice potrà accedere su aree e/o strade
private solo previo il consenso scritto dei proprietari o degli aventi diritto;
in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di agevole manovra
dei mezzi di raccolta.
I
contenitori di capacità inferiore a 240 litri, al momento della cessazione dell'utenza,
devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, al Co0mune, vuoti e puliti. I
contenitori di capacità superiore sono invece consegnati e ritirati a cura del
Comune su richiesta dell'utente.
Alle
utenze sono assegnate le seguenti tipologie di contenitori:
MATERIALE
RACCOLTOTIPO UTENZAVOLUMERifiuto secco non recuperabileDomesticaCassonetto
carrellato Non domesticaCassonetto carrellatoFrazione organicaDomesticaBiopattumieraNon
domesticaCassonetto di dimensione adeguata
Per
utenze condominiali i volumi dei contenitori per ogni singola frazione di
rifiuto dovranno di norma garantire i volumi minimi sopra indicati
compatibilmente con le dimensioni dei contenitori disponibili.
Le
utenze condominiali potranno comunque essere dotate di contenitori di dimensioni
inferiori agli standard indicati al comma 2 del presente articolo purché venga
assicurato comunque il rispetto delle norme di cui al presente regolamento.
In
deroga alle disposizione di cui al comma 10 del presente articolo il Comune
potrà fornire contenitori singoli o condominiali per le diverse frazioni di
rifiuto raccolte solo previa richiesta sottoscritta dall'amministratore
condominiale, ove presente, o da tutti i condomini. Viene fatta salva la
possibilità da parte del Comune di verificare la possibilità di esecuzione del
servizio.
Art. 13 - Tipologia dei contenitori
destinati alla raccolta dei rifiuti urbani
(sistema di
raccolta con cassonetto stradale)
I
contenitori destinati alla raccolta del rifiuto urbano secco non recuperabile e
della frazione organica (sistema di raccolta stradale) hanno una capacità
compresa tra litri 240 e litri 1100. L'utilizzo di tali contenitori è attuato
al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad
impedire esalazioni moleste.
I
contenitori vengono posizionati su suolo pubblico dal gestore del servizio su
indicazione del Comune e servono un numero variabile di utenze sia domestiche
che non domestiche.
All'interno
dei contenitori del rifiuto secco non recuperabile vanno conferiti solo i
materiali previsti al precedente art. 4 comma 2. All'interno dei contenitori
per la frazione organica non vanno conferiti gli scarti della manutenzione dei
giardini (erba, residui di potature, ramaglie, ecc.), nonché tutte le tipologie
di rifiuto non organico.
Il
rifiuto secco non recuperabile e la frazione organica vanno conferiti all'interno
degli appositi contenitori per mezzo di sacchetti in plastica (non sacchi
neri).
Il
servizio di raccolta “misto” prevede che la frazione secca non recuperabile
venga raccolta con il metodo “porta a porta”, mentre la frazione organica venga
conferita per mezzo di cassonetti stradali.
I
contenitori destinati alla raccolta del rifiuto urbano secco non recuperabile
hanno una capacità volumetrica adeguata alla frequenza di raccolta e sono
forniti in comodato d'uso ad ogni singola utenza.
I
contenitori destinati alla raccolta della frazione organica hanno una capacità
di 240 LT, vengono posizionati su suolo pubblico dal gestore del servizio su
indicazione del Comune e servono un numero variabile di utenze, sia domestiche
che non domestiche.
Art. 15 - Raccolta differenziata
(contenitori stradali)
Il
materiale secco recuperabile (carta, vetro, plastica e alluminio) viene
conferito a cura dell'utente presso le apposite campane distribuite nel
territorio comunale.
Sono
presenti le seguenti tipologie di contenitori:
Campana
per carta e cartone (2,5 mc) normalmente di colore giallo;
Campana
per il vetro (2,5 mc) normalmente di colore verde;
Campana
per la plastica e l'alluminio (2,5 mc) normalmente di colore bianco o azzurro.
In
alternativa a c)
Cassonetto
per la plastica e l'alluminio (1,7 mc)
normalmente di colore azzurro;
In
alternativa a b) e c)
Campana
per vetro, plastica e alluminio (2,5 mc) normalmente di colore verde.
Il
rifiuto deve essere preventivamente separato nella varie frazioni e conferito
negli appositi contenitori a cura dell'utente. Nel caso di rifiuti di grandi
dimensioni, qualora non fosse possibile con semplici operazioni ridurne il
volume, questi dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori e/o
presso il CARD a cura dell'utente.
Il
rifiuto non va mai depositato sul suolo.
Art. 16 - Esposizione dei contenitori
Il servizio di raccolta porta a porta
viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze previste dal
Comune negli opuscoli informativi distribuiti agli utenti. Esso viene
effettuato entro l'intero perimetro comunale, comprese le zone sparse.
Qualora
il giorno previsto per la raccolta della frazione secca non recuperabile o
della frazione organica fosse festivo, la raccolta verrà effettuata il primo
giorno feriale successivo o precedente a quello prefissato. Il Comune informerà
gli utenti del nuovo giorno di raccolta con un adeguato anticipo
I
contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o
pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
Il servizio dovrà essere garantito solo
mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico salvo i casi
previsti dall'art. 13 comma 7.
La responsabilità
inerente all'esposizione del contenitore sul suolo pubblico nel giorno di
raccolta, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento, è a carico
del concessionario del servizio.
Qualora la
ditta appaltatrice non abbia eseguito lo svuotamento del contenitori, l'utente
informerà tempestivamente della mancata esecuzione il Comune, il quale
provvederà a segnalare il disservizio alla ditta appaltatrice ed applicare la
penale prevista.
Il Comune può
definire la tipologia standard di piazzola da realizzare
presso ciascuna utenza finalizzata allo stazionamento dei contenitori per la
raccolta dei rifiuti in tutte la fasi della raccolta.
Art. 17 - Lavaggio dei contenitori assegnati alle utenze
Il lavaggio dei contenitori singoli
deve essere eseguito a cura dell'utenza.
Su richiesta delle
utenze, potrà essere effettuato il lavaggio dei contenitori condominiali; il
lavaggio sarà svolto nelle giornate programmate e comunicate preventivamente
all'utenza e fatturato all'utenza stessa.
Art. 18 - Raccolta della frazione secca
non recuperabile (sistema “porta a
porta”)
Il
servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile viene svolto con le
seguenti modalità:
Mediante
cassonetti carrellati da 120 LT per le utenze domestiche e di idonea capacità
per quelle non domestiche, di colore grigio, dotati di apposito dispositivo per
il conteggio degli svuotamenti;
Nel
caso in cui l'operatore addetto allo svuotamento verifichi la mancanza o il mal
funzionamento del dispositivo, ne farà immediata comunicazione al Comune. Nel
caso in cui l'utenza verifichi la mancanza del dispositivo, ne farà
segnalazione si sensi del presente Regolamento.
Il mezzo di raccolta deve essere dotato di
dispositivo che segnali l'eventuale errore nella lettura del dispositivo automatico
(trasponder); in tale situazione l'operatore deve poter eseguire un data-entry
manuale in base al codice univoco del cassonetto di cui alla precedente lettera
b).
la
raccolta viene effettuata con la cadenza prevista dall'Amministrazione Comunale;
l'utente
deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del
contenitore resti chiuso;
l'utente
prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere
opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli
addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
i
contenitori vengono lavati a cura dell'utenza.Eventuale servizio apposito potrà essere garantito previa apposita richiesta al
gestore del servizio, e successiva fatturazione.
Art. 19 - Raccolta della frazione secca
non recuperabile (cassonetto stradale)
Il
servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile viene svolto con le
seguenti modalità:
mediante
cassonetti stradali idonei;
la
raccolta viene effettuata con la cadenza prevista dall'Amministrazione Comunale
;
l'utente
prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere
opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli
addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
qualora
il cassonetto risultasse pieno al momento del conferimento, l'utente è tenuto a
conferire il rifiuto nel contenitore più vicino disponibile nel territorio
comunale;
è
vietato abbandonare il rifiuto al di fuori dei contenitori.
Art. 20 - Raccolta della frazione
organica (sistema “porta a porta”)
La
frazione organica è costituita dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera a)
punto 1).
Il
servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti
modalità:
la
raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore marrone;
i
rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in normali sacchetti di
polietilene (sacchetti della spesa) trasparenti, mai sfusi, né in sacchetti
neri;
la
raccolta viene effettuata con la cadenza prevista dall'Amministrazione
Comunale; possono essere previste differenti frequenze di raccolta nel periodo
estivo e nel periodo invernale;
l'utente
deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del
contenitore resti chiuso.
Art. 21 - Raccolta della frazione
organica (cassonetto stradale)
La
frazione organica è costituita dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera a)
punto 1).
Il
servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti
modalità:
la
raccolta viene effettuata mediante contenitori stradali di colore grigio ;
i
rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in normali sacchetti di
polietilene trasparenti, mai sfusi, né in sacchetti neri;
la
raccolta viene effettuata con la cadenza prevista dall'Amministrazione
Comunale; possono essere previste differenti frequenze di raccolta nel periodo
estivo e nel periodo invernale;
qualora
il contenitore risultasse pieno al momento del conferimento, l'utente è tenuto
a conferire il rifiuto nel contenitore più vicino disponibile nel territorio
comunale;
è
vietato abbandonare il rifiuto al di fuori dei contenitori.
Art. 22 - Raccolta della frazione verde
I
rifiuti vegetali sono costituiti dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2, lettera
a), punto 2. Non possono essere conferiti, all'interno della frazione verde,
rifiuti diversi da quelli indicati.
Il
servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto con le seguenti
modalità:
La
frazione organica vegetale (erba, foglie e resti di potatura) viene conferita
ai Centri Attrezzati di Raccolta Differenziata con le modalità determinate dall'apposito
Regolamento per l'accesso ed il conferimento.
Può
essere istituita la raccolta stradale della frazione verde con le seguenti
modalità:
Individuazione,
da parte dell'Amministrazione Comunale in collaborazione con il concessionario
del servizio, di apposite aree idonee al conferimento e alla successiva
raccolta;
I
rifiuti vegetali devono essere conferiti a cura dell'utente in modo tale da
ridurne la volumetria.
Art.23 - Raccolta della frazione secca
recuperabile costituita da carta e cartone
La
frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone rientra nella
tipologia di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4).
Il
servizio di raccolta della frazione recuperabile secca costituita da carta e
cartone, viene svolto con le seguenti modalità:
mediante
campana stradale;
mediante
apposito servizio di raccolta dedicato.
Il
servizio di raccolta mediante campana stradale della frazione secca recuperabile
costituita da carta e cartone viene svolto con le seguenti modalità:
la
raccolta viene effettuata con periodicità almeno quindicinale;
il
materiale deve essere introdotto nella campana privo di impurita';
i
cartoni di piccole dimensioni dovranno essere piegati al fine di ridurne il
volume;
i
cartoni voluminosi dovranno essere conferiti al CARD;
è
vietato depositare qualsiasi materiale all'esterno della campane
Il
servizio di raccolta dedicato può essere istituito dall'Amministrazione
Comunale in collaborazione con il concessionario del servizio, che di comune
accordo stabiliscono frequenze e modalità:
l'utente
deve depositare il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
l'utente
deve assicurasi che il rifiuto non sia soggetto alle intemperie, al fine di
consentire la sua agevole raccolta;
il
rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume;
il
rifiuto deve essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura;
il
materiale deve essere esposto ben chiuso in scatole di cartone e/o sacchetti di
carta, oppure legato con spago, al fine di evitare spargimento per le strade.
Imballaggi
di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta
con contenitori di cui al presente articolo, devono essere conferiti al Centro
Attrezzato per la Raccolta Differenziata.
L'Amministrazione
comunale può individuare anche forme di gestione “ibrida” in cui parte del
territorio è servito con il sistema “porta a porta” e parte con il sistema a
contenitori stradali.
Art.
24 - Raccolta
della frazione secca recuperabile costituita da vetro plastica lattine (VePLA)
La
frazione secca recuperabile costituita da vetro, plastica e lattine di cui all'art.
4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali materiali sono:
vetro
di qualsiasi natura purché pulito;
contenitori
in plastica vuoti e accuratamente puliti;
contenitori
in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non
abbiano contenuto vernici;
contenitori
del materiale sopra indicati etichettati con simboli tossico ed infiammabile
che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della
casa completamente vuoti e perfettamente puliti;
imballaggi
in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti;
imballaggi
in polistirolo (es. vaschette per carne o verdura) perfettamente puliti;
imballaggi
in nylon (film e pellicole, pacchetti, ecc.);
imballaggi
per alimenti e prodotti per l'igiene della casa con i seguenti simboli: PE,
PET, PVC, PS, EPS, PP, PA.
Il
servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro,
plastica e lattine, viene effettuato mediante il posizionamento su suolo
pubblico di campane stradali o cassonetti con le seguenti modalità:
campana
per la raccolta del vetro;
campana
per la raccolta della plastica e delle lattine;
o, in alternativa ad a) e b):
campana
per la raccolta multimateriale di VePLA;
la
raccolta viene effettuata con periodicità almeno settimanale;
il
materiale deve essere introdotto nel contenitore privo di impurità.
I
materiali devono essere introdotti nella campana puliti al fine di evitare
odori molesti e richiamare animali e opportunamente ridotti di volume.
Nel
caso di conferimento di bottiglie di plastica, queste vanno introdotte dopo
essere state opportunamente schiacciate.
In
nessun caso i materiali possono essere conferiti a terra; materiali di grosse
dimensioni (es. damigiane, lastre di vetro, imballaggi in polistirolo per
elettrodomestici, ecc.) dovranno essere conferiti presso il C.A.R.D.
L'Amministrazione
Comunale può individuare anche forme di gestione “ibrida” in cui parte del
territorio comunale è servito con il sistema “porta a porta” e parte con il
sistema a campane stradali.
Art. 25 - Raccolta della frazione secca
recuperabile costituita da indumenti usati
La
frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In
particolare tale frazione è costituita da:
capi
di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
calzature
ancora utilizzabili e pulite;
cinture
e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.
Il
servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti
usati, può essere svolto con le seguenti modalità:
mediante
appositi contenitori stradali, con le seguenti modalità:
l'utente
deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del
contenitore resti chiuso;
l'utente
è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia
pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore;
mediante
conferimento presso il C.A.R.D.;
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti
potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie
I
rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di cui all'art.
4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
pile
a bottone;
pile
stilo rettangolari;
batterie
per attrezzature elettroniche.
Il
servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e
batterie, viene svolto con le seguenti modalità:
la
raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i
rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati
servizi a loro attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso i Centri
Raccolta Differenziata;
l'utente
deve riporre il rifiuto potenzialmente pericoloso all'interno dell'apposito
contenitore;
Non
possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al
piombo che devono essere consegnati al Centro Attrezzato per la Raccolta
Differenziata.
I
contenitori dovranno essere svuotati dal concessionario del servizio con una
periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno
dei medesimi contenitori.
Art. 27 - Raccolta dei rifiuti
potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali scaduti
I
rifiuti potenzialmente pericolosi costituti da farmaci e medicinali di cui all'art.
4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
farmaci;
fiale
per iniezioni inutilizzate;
disinfettanti.
Il
servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali,
viene svolto con le seguenti modalità:
la
raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i
rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati
servizi a loro attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso i C.A.R.D.;
deve
essere introdotto il prodotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito)
deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità
individuate nel presente regolamento;
l'utente
deve riporre il rifiuto pericoloso all'interno dell'apposito contenitore.
I
contenitori dovranno essere svuotati dal concessionario del servizio con una
periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno
dei medesimi contenitori.
I
rifiuti potenzialmente pericolosi costituti da materiali di impiego domestico
di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali rifiuti sono
costituiti da:
contenitori
etichettati tossico ed infiammabili contenenti il prodotto;
che
riportano la seguente simbologia:
contenitori
per vernici;
oli
esausti minerali;
oli
esausti vegetali;
accumulatori
per auto.
Tali
rifiuti devono essere conferiti presso il C.A.R.D., ove sono posizionati gli
appositi contenitori.
Art. 29 - Raccolta rifiuti ingombranti
I
rifiuti ingombranti sono quelli di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 6).
In particolare tali rifiuti sono costituiti da rifiuti della tipologia indicata
negli articoli del presente regolamento che per dimensioni non possono essere
posti nei contenitori forniti alle utenze (poltrone, divani, materassi,
giocattoli di grandi dimensioni in plastica, ecc.).
Il
servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con le seguenti
modalità:
mediante
conferimento da parte dell'utenza presso il C.A.R.D.;
mediante
raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al concessionario del servizio
(ove tale servizio sia stato istituito dall'Amministrazione Comunale);
Tra
i rifiuti ingombranti può essere raccolto solo il rifiuto non recuperabile che
non possa, con semplici operazioni, essere ridotto di volume così da poter
essere conferito nel contenitore in dotazione alle utenze. I rifiuti
ingombranti non possono essere conferiti in sacchi neri o trasparenti.
Art. 30 - Raccolta beni durevoli
I
beni durevoli sono i rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 7). In
particolare tali rifiuti sono costituiti da frigoriferi, surgelatori,
congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d'aria,
ecc..
I
beni durevoli costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori televisori,
computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti
da schede elettroniche prodotti dalle utenze non domestiche non possono essere
raccolti e conferiti al servizio pubblico.
I
beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori,
televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria), che
hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere prioritariamente
consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole
di tipologia equivalente, oppure sono conferiti con le seguenti modalità:
mediante
raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al Comune .
Art. 31 - Raccolta pannolini e
pannoloni
L'Amministrazione
Comunale, può istituire un apposito servizio di raccolta per particolari
tipologie di rifiuto secco non recuperabile quali i pannolini e i pannoloni
igienici con le seguenti modalità:
Raccolta
stradale mediante posizionamento di appositi cassonetti da 1100 LT dotati di
chiave;
Raccolta
mediante cassonetti da 1100 LT presso il C.A.R.D.
I
rifiuti devono essere conferiti all'interno dei cassonetti in sacchetti ben
chiusi.
In
nessun caso i rifiuti devono essere conferiti a terra, anche se in prossimità
del cassonetto.
L'utente
che desidera accedere a questo servizio deve presentare richiesta motivata
presso il Comune.
Art. 32 - Gestione dei rifiuti
cimiteriali
I
rifiuti cimiteriali di cui all'all'art. 12 comma 1 lettera a), dovranno essere
collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani, secchi od umidi,
sistemati in prossimità del cimitero.
I
rifiuti cimiteriali di cui all'art. 12 comma 1 lettera b) e c), viste le
caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono
essere raccolti separatamente e con le necessarie precauzioni, ai sensi del DPR
254/03.
Art. 33 - Autotrattamento della
frazione organica e dei rifiuti vegetali (compostaggio domestico)
Il
corretto autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali
mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche
attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di
controllo.
Ogni
utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione
solo ed esclusivamente sulla frazione organica e sui rifiuti vegetali prodotti
dalla sua utenza o dalle utenze che condividono le medesime aree scoperte
attigue.
Il
compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa deve essere
attuato:
con
l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio,
composter, ecc.);
con
processo controllato;
in
relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare
(frazione organica e frazione vegetale);
nel
rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi
ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
Nel
caso di utenze domestiche condominiali la riduzione per la pratica del
compostaggio domestico potrà essere concessa solo nel caso in cui tutte le
utenze effettuino la pratica anzidetta.
Non
potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento
della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno
all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste
o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
La
pratica del compostaggio domestico può essere attuata anche da utenze non
domestiche nel rispetto dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo.
Gli
utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire
i contenitori consegnati per la raccolta della frazione della quale chiedono la
riduzione.
TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art.
34 - Conferimento veicoli a motore e rimorchi
Il
proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere
alla rottamazione deve consegnarlo ad un centro di raccolta e rottamazione per
la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione autorizzati ai sensi degli art. 27 e 28 del D.Lgs 22/97, oppure
consegnarlo ai concessionari e alle succursali delle case costruttrici per la
successiva consegna ai centri di raccolta e rottamazione.
I
centri di raccolta e rottamazione o i
concessionari o succursali delle case costruttrici rilasciano al
proprietario del veicolo un certificato dal quale devono risultare le seguenti
informazioni:
Data
di consegna
Estremi
dell'autorizzazione del centro
Generalità
del proprietario
Identificazione
del veicolo
Assunzione
da parte del gestore del centro della responsabilità a provvedere alle pratiche
di radiazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
Qualora
le Amministrazione Comunali ritrovino veicoli a motore e/o rimorchi abbandonati
o non reclamati dai proprietari, potranno richiedere al gestore del servizio la
loro rimozione e conferimento nel rispetto di quanto indicato al precedente
comma 2, previo adempimento delle procedure previste dalla normativa specifica
di settore.
La
richiesta di rimozione dovrà essere accompagnata da:
un
verbale redatto dai competenti organi comunali nel quale viene dato atto:
dello
stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti;
che
nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto;
dichiarazione
di avvio di procedura di notificazione del proprietario del veicolo (con
relativa data), se identificabile e ordine di conferimento provvisorio ad un
centro di raccolta e rottamazione
Decorsi
i termini di norma, si procederà alla demolizione del veicolo o del rimorchio
nei modi previsti dalla normativa e si comunicherà l'avvenuta chiusura della
procedura all'Ente richiedente.
Art.
35 - Pulizia del territorio
I
rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera c) provenienti da pulizia del
territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle
successive fasi di smaltimento tramite il concessionario del servizio.
Possono
venire esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e
delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico
degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.
Il
servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree
pubbliche, o soggette ad uso pubblico,
in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
Le
aree spazzate sono individuate dal Comune.
La
pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o
tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
Nell'effettuare
lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli
accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che
vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
I
mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da
contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di
inquinamento acustico degli spazi urbani.
Le
operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce
orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
Il
Comune, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi
precedenti del presente articolo, può richiedere alla ditta appaltatrice lo
spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in altri periodi
dell'anno non programmati; tali servizi saranno fatturati, al Comune, ai costi
che saranno concordati. In alternativa il Comune può provvedere direttamente
allo svolgimento dei suindicati servizi suppletivi mediante l'uso di mezzi e
personale propri.
Allo
scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono
essere installati e gestiti, a cura del Comune, dei cestini stradali per
rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti.
Le
modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree
servite sono stabilite dal Comune.
Il
Comune comunica , nel caso di affidamento a terzi la posizione dei contenitori
di cui al comma 1 del presente articolo affinché provveda alla programmazione
del servizio.
I
cestini stradali vengono svuotati dalla ditta appaltatrice secondo la
periodicità necessaria.
La
ditta appaltatrice, su richiesta del Comune, comunica lo stato di conservazione
dei cestini stradali; potrà altresì essere fornita dal gestore del servizio la
manutenzione dei cestini stessi su richiesta e a carico del Comune.
Il
Comune, potrà richiedere la m essa in opera di cestini stradali definendone la
tipologia e uno standard proporzionale al numero dei residenti.
Art.
38 - Pulizia dei
mercati
I
concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree
pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro
assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto
proveniente dalla loro attività e procedendo ad autosmaltimento.
Art.
39 - Imbrattamento di aree pubbliche
Chi
effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree
pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e
spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di
alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme
previste dal presente regolamento.
Le
persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o
ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con
le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti
a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in
sacchetti chiusi nei cestini stradali.
Le
carogne di animali giacenti su suolo pubblico e soggetto ad uso pubblico
vengono asportate dal Comune e/o dalla ditta appaltatrice nel rispetto delle
disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.
Chi
transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le
strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso
ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
Chi
transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti
idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente
procedere alla loro pulizia.
Art.
40 - Aree occupate da esercizi pubblici
I
gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche
o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e
simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando
anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato
lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte della ditta appaltatrice.
I
rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti,
a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità
previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
E'
vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di
fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve
risultare pulita.
Art. 41 - Manifestazioni pubbliche e
spettacoli viaggianti
In
caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli
viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è
fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni
stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi
contenitori che devono essere preventivamente richiesti al Comune, in funzione
delle varie tipologie di rifiuto.
In
funzione della durata e della tipologia della manifestazione, potranno essere
forniti idonei contenitori.
Il
Comune può promuovere ed incentivare, durante le manifestazioni, l'utilizzo di
materiali monouso recuperabili, quali posate e stoviglie in Mater-bi.
Art.
42 - Aree di sosta per nomadi
Se previste, nelle aree assegnate alla sosta
dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito a carico del Comune
un servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti, ed i nomadi sono tenuti a
rispettare le norme previste dal presente regolamento.
Art.
43 - Pulizia delle aree private
I
luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate
e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori,
amministratori o proprietari. In particolare devono essere manutentate le siepi
e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme
contenute nel Codice Civile.
I
terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere
conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la
disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di
conservazione.
Art.
44 - Altri servizi di pulizia
Il
Comune potrà richiedere e/o organizzare i seguenti servizi di igiene
ambientale:
espurgo
periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree
pubbliche;
pulizia
periodica di fontane, monumenti pubblici e simili;
manutenzione
delle aree verdi comunali; sfalcio periodico dei cigli delle strade comunali e,
in genere, delle strade ad uso pubblico;
rimozione
dei manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri, fatto salvo il recupero
delle spese sostenute a carico dell'autore dell'illecito;
lavaggio
periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;
pulizia
delle aree cimiteriali;
altri
servizi determinati dal gestore del servizio medesimo.
Art. 45 - Associazioni di volontariato
Nell'attività
di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione
delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle
loro associazioni.
Le
associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere
alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa
stipula di convenzione con il gestore del servizio e/o Comune come da allegato
B) al presente regolamento. Le associazioni devono presentare apposita
richiesta indicante:
le
modalità di esecuzione della raccolta stessa;
le
tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
i
mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da
effettuare.
Le
stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal gestore del
servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
normativa nazionale e regionale.
CAPO III DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI
Sono
vietati:
l'abbandono,
lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso
pubblico, e sulle aree private;
la
cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi
contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di
recupero o smaltimento;
l'esposizione
di contenitori domestici contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in
giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Comune;
l'uso
improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
l'utilizzo
di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti;
l'imbrattamento,
l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
i
comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai
servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti
alla raccolta ed allo spazzamento;
il
conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di
raccolta sono destinati;
il
conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati
precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre
caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta,
nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
il
conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali
ardenti taglienti, acuminati o tali da danneggiare i contenitori oppure
costituire situazione di pericolo;
il
conferimento al servizio pubblico della frazione secca e organica sciolta o in
sacchetti semitrasparenti qualora previsto;
il
conferimento della frazione secca recuperabile mediante l'uso di sacchetti;
la
combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali
secchi ad almeno 50 m da strade ed effettuati in ore notturne;
l'abbandono
di rifiuti al di fuori dei contenitori;
lo
scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi
di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
l'insudiciamento
da parte dei cani o di altri animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
il
conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
il
conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia
stata stipulata apposita convenzione;
il
danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
il
conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel
territorio comunale.
Fatte
salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, la ditta
appaltatrice attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento
comunicando eventuali violazioni amministrative.
I
controlli sono effettuati da personale incaricato . Durante l'accertamento tale
personale redige apposito verbale che viene trasmesso al Comune per l'irrogazione
della sanzione.
Il
personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni
che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al
presente regolamento.
Art. 48 -
Sanzioni
Le
violazioni al presente regolamento. fatte salve quelle previste e punite dal
D.Lgs. n. 22/97, dalla L.R. 21/01/2000 n. 3 e successive modifiche ed
integrazioni, e da altre normative specifiche in materia, sono punite con le
sanzioni amministrative determinate, ai sensi delle norme stabilite dalla legge
24.11.1981, n. 689, con le presente sanzioni:
L'inosservanza
delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla
sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00
ad un massimo di Euro 1.500,00 per ogni infrazione contestata;
L'inosservanza
delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati viene sancito con l'erogazione delle
seguenti sanzioni:
Violazione |
Importo
(Euro) |
|
|
Minimo |
Massimo |
l'utilizzo
di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti |
50,00 |
250,00 |
l'imbrattamento,
l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti |
50,00 |
500,00 |
i
comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai
servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti
alla raccolta ed allo spazzamento |
50,00 |
300,00 |
il
conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di
raccolta sono destinati |
25,00 |
150,00 |
il
conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati
precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre
caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta,
nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi |
50,00 |
250,00 |
il
conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali
ardenti, taglienti, acuminati o tali da danneggiare i contenitori oppure
costituire situazione di pericolo |
50,00 |
300,00 |
la
combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali
secchi ad almeno 50 m da strade ed effettuate in ore notturne. |
75,00 |
450,00 |
deporre o abbandonare
qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o dei
contenitori appositamente istituiti. Utenze domestiche |
75,00 |
600,00 |
deporre o abbandonare
qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o dei
contenitori appositamente istituiti. Attività produttive |
100,00 |
800,00 |
il
conferimento al servizio di raccolta di animali morti |
50,00 |
500,00 |
il
conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia
stata stipulata apposita convenzione |
100,00 |
500,00 |
il
danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti |
50,00 |
500,00 |
il
conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede
nel territorio comunale |
75,00 |
450,00 |
mancata chiusura
sportelli e coperchi dei contenitori |
25,00 |
150,00 |
mancata riduzione
volumetrica degli imballaggi voluminosi |
25,00 |
50,00 |
conferimento di rifiuti
oggetto di raccolta differenziata nei contenitori per rifiuti misti |
25,00 |
150,00 |
cernita di rifiuti nei
contenitori di raccolta, presso le riciclereie o presso gli impianti di
smaltimento e/o recupero |
25,00 |
150,00 |
esporre i contenitori al
di fuori dei giorni e degli orari di raccolta del servizio porta a porta o
non ritirati entro 24 ore successive allo svuotamento |
25,00 |
150,00 |
spostare i contenitori
per la raccolta dei rifiuti |
25,00 |
150,00 |
smaltire rifiuti
pericolosi al di fuori delle norme del D. Lgs. 22/97 |
100,00 |
500,00 |
imbrattare il suolo
pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, carta, gomma
da masticare, escrementi di animali, ecc.) |
25,00 |
150,00 |
abbandonare su area
pubblica o ad uso pubblico volantini pubblicitari - lancio di volantini dai
veicoli |
50,00 |
300,00 |
trattare rifiuti recando
danno all'ambiente percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine
igienico sanitario, esalazioni moleste o altro disagio |
75,00 |
450,00 |
conferire, mescolati ad
altri flussi, RUP, RI, sostanze liquide, materiali che possono arrecare danni
ai mezzi di raccolta e trasporto o costituire pericolo per il personale
addetto |
75,00 |
450,00 |
collocazione della
struttura di compostaggio a distanza inferiore a 15 mt. dall'abitazione
confinante ecc. |
25,00 |
150,00 |
mancata separazione
flussi dei rifiuti speciali e urbani |
50,00 |
600,00 |
abbandono o conferimento
di rifiuti agricoli speciali pericolosi o nocivi |
50,00 |
300,00 |
mancata pulizia aree
mercantili |
50,00 |
300,00 |
mancata pulizia posteggi
pubblici esercizi |
25,00 |
150,00 |
mancata pulizia presso
aree per spettacoli viaggianti e luna park |
100,00 |
600,00 |
mancata pulizia e cura
aree scoperte private |
25,00 |
150,00 |
mancata pulizia di aree
utilizzate per carico e scarico |
50,00 |
300,00 |
mancata pulizia dei
cantieri edili o simili |
50,00 |
300,00 |
abbandono dei rifiuti
derivanti da demolizioni, scavi ecc. |
250,00 |
1.500,00 |
violazioni di altre
disposizioni non contemplate nelle precedenti voci |
25,00 |
600,00 |
E'
fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti
dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
Sono
fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del servizio per il risarcimento
degli eventuali danni subiti e risarcimento per gli oneri sostenuti dal comune
causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente
regolamento.
CAPO
IV DISPOSIZIONI
VARIE E FINALI
Art.
49 - Osservanza di altre disposizioni
Per
quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le
norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti.
Art. 50 - Danni e risarcimenti
In
caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che
arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si
procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.
Art. 51 - Abrogazione di norme e
regolamenti preesistenti
Sono
abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quelle del presente
regolamento.
Art. 52 - Entrata in vigore del
regolamento
Il
presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2005.
Allegato B)
CONVENZIONE
Premesso
che :
-
l'art.21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, dispone che :
"
I comuni effettuano la gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili avviati allo smaltimento in regime di
privativa (..). I Comuni disciplinano in particolare (..) le modalità del
conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani
al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e
promuovere il recupero degli stessi".
-
nel territorio comunale operano, prevalentemente con finalità benefica,
numerose associazioni e gruppi organizzati, nonché enti privati, che
periodicamente svolgono attività di raccolta differenziata di diverse frazioni
di rifiuti solidi urbani, con finalità non lucrativa, conformemente al disposto
dell'art.10 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460;
-
che l'azione svolta da tali organizzazioni, oltre alla specifica funzione
sociale, contribuisce allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani, con benefici per l'intera collettività comunale;
considerato
che :
-
rientra fra gli obblighi del Comune assicurare la raccolta differenziata almeno
nelle percentuali minime previste dall'art.24 del D.Lgs 22/97;
-
che, secondo il disposto dell'art.21 comma 4, del D.Lgs. 22/97, "nell'attività di gestione dei rifiuti
urbani, i Comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di
volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni";
visti :
-
la circolare della Regione Veneto del 6.7.1998 che fornisce chiarimenti in
ordine allo svolgimento dell'attività di raccolta di frazioni di rifiuti urbani
recuperabili;
-
la richiesta del Signor ……………… nato a ………… il ……….. residente a …………………….., in
rappresentanza dell'Associazione, (Ente, Gruppo) ………………………………. con la quale
richiede l'autorizzazione a svolgere attività di raccolta delle seguenti
frazioni di rifiuti urbani : ……… nel periodo dal ………… al …………. ;
-
la legge 142/1990 ed il D.Lgs. 22/1997;
tutto ciò
premesso,
tra
il Comune di……………………………….con sede in ………………… - codice fiscale ………….. e partita
IVA ………………………rappresentato da …………………… nato a …………………….. (……) il ………………………………
in qualità di ………………………………….
e
l'Associazione (ente o comitato o parrocchia o signor, ecc.) …………………………….. con
sede in Via ………………………….. n° …… a ………………………….(……) - partita IVA n. …………………………….,
rappresentata da …………………………………. nato a …………………….. il …………………………., in qualità di …………………………………..
si conviene e
stipula quanto segue :
ART.1 - Il Comune
di…………………………………….. autorizza l'associazione ……………...…………………… con sede a
……………………. Via ……………………… rappresentata da ………………… a svolgere l'attività di
raccolta e trasporto nel territorio comunale delle seguenti frazioni di rifiuti
urbani :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
con
le seguenti modalità e tempi :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Sono
comunque esclusi dalla presente convenzione tutte le tipologie di rifiuto non
destinate ad un riutilizzo sicuro e diretto.
ART.2 - La presente
convenzione ha validità dal …………………… al ………………… .-
ART.3 - L'attività
oggetto della presente convenzione rientra nel servizio comunale di gestione
dei rifiuti urbani e soggetta alla medesima disciplina giuridica, in
particolare circa gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 11, 12 e
15 del D.Lgs. 22/97.
L'Associazione
………………………….. è soggetta pertanto, esclusivamente all'obbligo di comunicare al
Comune la quantità raccolta per ogni tipologia di rifiuto ai fini
dell'adempimento della comunicazione annuale dei rifiuti, posta a carico del
Comune ai sensi dell'art.11, comma 4 del D.Lgs. 22/97.
ART.4 - Lo
svolgimento dell'attività deve essere conforme ai principi generali di cui
all'art.3 del D.Lgs. 22/97.
ART.5 - I rifiuti
raccolti possono essere temporaneamente stoccati esclusivamente presso l'area
sita a
……………………....................................................................................................
Lo
stoccaggio non dovrà comunque superare il periodo di giorni
……...............................……
ART.6 - Ogni
responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento
dell'attività è a carico dell'Ente affidatario.
ART.7 - Lo
svolgimento dell'attività è a titolo gratuito, non professionale e non persegue
finalità lucrative. Nessun onere grava pertanto, a carico del Comune né alcun
corrispettivo può essere richiesto dall'Associazione a terzi. I materiali
recuperabili raccolti sono ceduti dal Comune in proprietà all'Associazione che
ha facoltà di commercializzarli con il vincolo di assicurarne il recupero.
ART.8 - Per quanto
non espressamente previsto si rinvia alle leggi ed ai regolamenti comunali
vigenti in materia. In particolare, la raccolta e lo stoccaggio non dovranno
comportare inconvenienti di carattere igienico, sanitario ed ambientale.
ART.9 - La presente
convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Eventuali spese di
registrazione e contrattuali, sono a carico di …………………………..
Letta,
approvata e sottoscritta a ………....................................…………. il …………......…………..
Il responsabile del Comune Il Rappresentante dell'Associazione
................................ ................................