Oggetto:      Approvazione regolamento gestione rifiuti urbani

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Premesso :

 

che è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere all'approvazione del  regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani;

 

che l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 sancisce che nel rispetto della legge e dello Statuto il Comune approva regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni;

 

Visto lo schema di regolamento;

 

Rilevato che detto schema di regolamento è stato discusso nell'apposita commissione regolamenti in data 5.4.2005;

 

Visto il D.Lgs. 267/2000;

 

            Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso ai sensi dell'art. 49 del del D.Lgs. 18 agosto 2000, n( 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

 

            Udita la relazione dell'Assessore Michele Zanardo;

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

 

1)    di approvare il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

 

 


 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale dell'8.4.2005 n. 13

 

 

 

 

COMUNE DI ORMELLE

Provincia di Treviso

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI


 

CAPO I   COMPETENZE, DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI      

Art. 1    - Oggetto del regolamento         

Art. 2    - Principi generali

Art. 3    - Definizioni

Art. 4    - Classificazione dei rifiuti         

Art. 5    - Competenze del gestore del servizio    

CAPO II   GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI        

TITOLO I - Principi generali       

Art. 6    - Oggetto del servizio e principi generali 

Art. 7    - La raccolta differenziata          

Art. 8    - Campagne di sensibilizzazione ed informazione           

Art. 9    - Assimilazione ai rifiuti urbani    9

Art. 10  -Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari   

Art. 11  - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali          

TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA     

Art. 12  - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta “porta a porta”).         

Art. 13  - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta con cassonetto stradale)       

Art. 14  - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta misto)          

Art. 15  - Raccolta differenziata (contenitori stradali)       

Art. 16  - Esposizione dei contenitori     

Art. 17  - Lavaggio dei contenitori assegnati alle utenze  

Art. 18  - Raccolta della frazione secca non  recuperabile (sistema “porta a porta”)           

Art. 19  - Raccolta della frazione secca non  recuperabile (cassonetto stradale)   

Art. 20  - Raccolta della frazione organica (sistema “porta a porta”)         

Art. 21  - Raccolta della frazione organica (cassonetto stradale)  

Art. 22  - Raccolta della frazione verde   

Art. 23  - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone

Art. 24  - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro plastica lattine (VePLA)               

Art. 25  - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati

Art. 26  - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie 

Art. 27  - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali scaduti    

Art. 28  - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

Art. 29  - Raccolta rifiuti ingombranti      

Art. 30  - Raccolta beni durevoli 

Art. 31  - Raccolta pannolini e pannoloni

Art. 32  - Gestione dei rifiuti cimiteriali   

Art. 33  - Autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali (compostaggio domestico)   

TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI      

Art. 34  - Conferimento veicoli a motore e rimorchi          

Art. 35  - Pulizia del territorio     

Art. 36  - Spazzamento 

Art. 37  - Cestini stradali           

Art. 38  - Pulizia dei mercati      

Art. 39  - Imbrattamento di aree pubbliche

Art. 40  - Aree occupate da esercizi pubblici      

Art. 41  - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.           

Art. 42  - Aree di sosta per nomadi        

Art. 43  - Pulizia delle aree private         

Art. 44  - Altri servizi di pulizia   

Art. 45  - Associazioni di volontariato

           

CAPO III   DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI     

Art. 46  - Divieti

Art. 47  - Controlli         

Art. 48  - Sanzioni        

CAPO IV- DISPOSIZIONI VARIE E FINALI         

Art. 49  - Osservanza di altre disposizioni          

Art. 50  - Danni  e risarcimenti   

Art. 51  - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti          

Art. 52  - Entrata in vigore del regolamento         


COMPETENZE, DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, della L.R. 21.01.2000, n. 3 e in conformità alle vigenti norme in materia, stabilendo, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità:

§    le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

§    le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

§    le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani;

§    le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;

§    le modalità del conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani e dei materiali recuperabili (raccolta differenziata) al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

§    le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e la periodicità del servizio stesso;

§    la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani (rifiuti provenienti da attività agricole, rifiuti sanitari, amianto, ecc.)

le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani potenzialmente pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 22/97;

§    le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

§    l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 22/97.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

§    ai rifiuti radioattivi;

§    ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

§    alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

§    alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;

§    ai materiali esplosivi in disuso.

 

Sono rimandate ad apposito separato regolamento le modalità di accesso ed il conferimento dei rifiuti presso il Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata (CARD).

Art. 2 - Principi generali

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

Il Comune assume la gestione integrata ed unitaria dei servizi di igiene ambientale inerenti il trattamento dei rifiuti ed ha in particolare i seguenti scopi:

cura la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

promuove iniziative dirette a ridurre ed a recuperare la quantità dei rifiuti prodotti;

provvede alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti direttamente o in concessione;

promuove e organizza iniziative per la raccolta differenziata;

coordina la raccolta e il trasporto dei rifiuti comunque prodotti nel territorio di riferimento;

formula le proposte di aggiornamento del piano di servizio nell'ambito di competenza;

effettua e promuove studi di fattibilità degli impianti di stoccaggio e/o degli impianti a tecnologia complessa e le proposte di individuazione di ulteriori siti necessari, coinvolgendo Comuni diversi così da ripartire impegni e disagi;

attiva in relazione alle caratteristiche delle aree servite e alla natura dei rifiuti raccolti l'introduzione dei sistemi di trattamento più idonei, anche ai fini del loro possibile recupero energetico;

promuove l'informazione e l'educazione sul territorio in ordine al recupero dell'energia e alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

 I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

senza causare inconvenienti da rumori o odori;

senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il presente regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;

azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;

la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;

la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

il reimpiego ed il riciclaggio;

le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

 Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, così come previsto all'art. 4 del D.Lgs. 22/97, sono considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.

Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dalla D.Lgs. 22/97 e dai piani si settore approvati dalle autorità competenti.

Art 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica  o giuridica che li detiene;

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;

gestione: insieme delle fasi di raccolta, trasporto, eventuale stoccaggio, smaltimento finale o recupero dei rifiuti (compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura) inteso quale ciclo unitario;

gestore del servizio: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 23 del D.Lgs. 22/97 e con riferimento della L.R. 3/00; ai sensi del presente regolamento gestore del servizio è il Comune;

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;

raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro - lattine - plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;

trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97;

smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 6 lett. m) del D.Lgs. n. 22/97;

messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

spazzamento: l'operazione di pulizia delle strade e dei marciapiedi con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;

combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

frazione organica: i rifiuti a componente organica fermentescibile;

frazione secca recuperabile: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia;

frazione secca non recuperabile: i rifiuti non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dai quali non sia possibile recuperare materia;

utenze domestiche: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi;

utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;

utenze condominiali: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;

ambito territoriale ottimale: l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;

concessionari dei servizi: soggetti individuati dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

C.A.R.D.(Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area recintata e destinata alla raccolta differenziata di più tipologie di rifiuti urbani e assimilati, accessibile solo in presenza del personale addetto e in orari stabiliti dal Comune.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

i rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:

frazione organica: i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili

frazione verde: scarti vegetali dal lavoro di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di giardini privati

frazione secca non recuperabile: i rifiuti non recuperabili (a titolo esemplificativo giocattoli, cosmetici, penne e pennarelli, residui della pulizia, ceramica, ecc.);

frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, cartone, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata

rifiuti pericolosi: pile stilo o a bottone (per radio, Walkman, ecc.), farmaci, contenitori marchiati “T” e “F” che riportano la seguente simbologia:

e contenitori contaminati (ad es. vasi di pittura e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico.

rifiuti ingombranti: di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che non possa con semplici operazioni essere ridotto di volume così da poter essere conferito nel contenitore in dotazione alle utenze.

beni durevoli: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer (intera postazione), lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria (art. 44, comma 5 del D.Lgs. 22/97).

i rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;

i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

i rifiuti vegetali: i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio specificati all'art. 11 del presente regolamento.

Sono rifiuti speciali:

i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;

i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;

i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

i rifiuti derivanti da attività commerciali;

i rifiuti derivanti da attività di servizio;

i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

i veicoli motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato D al D.Lgs. 22/97, sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 22/97, e/o contaminati dalle sostanze di cui agli allegati stessi;

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22/97 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 5 - Competenze del gestore del servizio

Al Comune competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;

la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;

l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;

l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II del D.Lgs. 22/97.

I rifiuti possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati (art. 21 D.Lgs. 22/97).

Il Comune, può svolgere le seguenti attività:

l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;

l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;

la definizione dei criteri per la stipula della convenzione prevista dall'Art. 45 del presente regolamento;

l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;

lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:

depurazione di acque di scarico urbane;

impianti comunali di smaltimento dei rifiuti urbani;

attività propria dell'amministrazione;

l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 22/97;

l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 22/97 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n. 471;

l'emissione di ordinanza, da parte del Responsabile del servizio, nel caso in cui il proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private e recintate ai sensi dell'art. 44 del presente regolamento. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;

l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 14 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II   GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I - Principi generali

Art. 6 - Oggetto del servizio e principi generali

Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.

La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

Il Comune, nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.

La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell'intero territorio comunale, comprese le zone sparse; il Comune, per l'organizzazione dei servizi, predispone idonea cartografia dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.

La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

Chi effettua il servizio (ditta appaltatrice) deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta, al Comune, valida documentazione. E' facoltà del Comune svolgere tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 7 - La raccolta differenziata

L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 7.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua sul territorio comunale mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema “porta a porta” per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.

L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.

Contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, previo consenso del proprietario, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli edifici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano nella diffusione del materiale informativo e comunicano al gestore del servizio ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 8 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

Il Comune cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini.

Saranno inoltre date indicazioni sulle destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 9 - Assimilazione ai rifiuti urbani

Ai fini del presente regolamento si individuano tra i rifiuti speciali assimilati agli urbani quei rifiuti che per la loro qualità e quantità possono comunque essere smaltiti in impianti di smaltimento R.S.U. senza dare luogo ad emissioni ed effluenti, o comunque effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento nel medesimo impianto di soli rifiuti urbani. Possono altresì essere sottoposti senza danno alle operazioni di recupero come gli altri materiali domestici sempre con l'avvertenza delle quantità sotto elencate. Pertanto possono essere conferiti al servizio pubblico di nettezza urbana entro i limiti normalmente accettabili o sulla base di apposito contratto di utenza atto a definire termini e modalità di conferimento ulteriori, i rifiuti o i materiali recuperabili che sono costituiti da sostanze simili a quelle elencate nel seguito, a titolo esemplificativo (delibera C.I. 27.7.1984):

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobiliCodice CERDescrizione03 01 01Scarti di corteccia e sughero03 01 05Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartoneCodice CERDescrizione03 03 01Scarti di corteccia e sugheroRifiuti dell'industria della lavorazione della pelleCodice CERDescrizione04 01 09Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finituraRifiuti dell'industria tessile04 02 21Rifiuti da fibre tessili grezze04 02 22Rifiuti da fibre tessili lavorateRifiuti da PFFU di inchiostri per stampaCodice CERDescrizione08 03 18Toner per stampa esaurito , diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetroCodice CERDescrizione10 11 03Scarti di materiali in fibra a base di vetro10 11 12Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11Imballaggi Codice CERDescrizione15 01 01Imballaggi di carta e cartone15 01 02 Imballaggi in plastica15 01 03Imballaggi in legno15 01 04Imballaggi metallici15 01 05Imballaggi in materiali compositi15 01 06Imballaggi in materiali misti15 01 07 Imballaggi in vetro15 01 09Imballaggi in materia tessileAssorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettiviCodice CERDescrizione15 02 03Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02Batterie ed accumulatoriCodice CERDescrizione16 06 04Pile alcaline (tranne 16 06 03)Rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidiCodice CERDescrizione19 05 01 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata19 05 02Parte di rifiuti animali e vegetali non compostataSono inoltre qualitativamente assimilate ai rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche:

Carta e cartone;

Vetro;

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense;

Abbigliamento;

Prodotti tessili;

Oli e grassi commestibili;

Medicinali (non citotossici e citostatici);

Legno (non contenente sostanze pericolose);

Plastica;

Metallo;

Rifiuti biodegradabili;

Terra e roccia;

Rifiuti dei mercati.

I limiti quantitativi oltre i quali per i suddetti materiali non si procede alla assimilazione possono essere determinati per ogni anno solare dal Comune secondo questi criteri:

le capacità fisiche di smaltimento degli impianti e delle attrezzature comunali;

l'economicità della gestione in rapporto agli obiettivi di copertura tramite tassa o tariffa assegnati dall'amministrazione;

l'impostazione di "valori guida" di produzione per addetto che mantengano comunque un'attinenza con la natura delle attività svolte nelle superfici considerate in tutto o in parte nella tassa o nella tariffazione. Questi valori guida dovranno derivare da un'osservazione di un campione rappresentativo di imprese distinte per categorie di attività da espletarsi nel corso del primo anno di applicazione del presente regolamento.

Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;

vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento;

i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;

i rifiuti provenienti da indumenti monouso;

i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;

Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

ordinaria attività cimiteriale;

esumazioni ed estumulazioni ordinarie;

esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

fiori secchi;

corone;

carta;

ceri e lumini;

materiali derivanti dalla pulizia dei viali;

materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:

 assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;

simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);

avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).

Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA

Art. 12 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

(sistema di raccolta “porta a porta”).

Il servizio di raccolta “porta a porta” è istituito per la sola frazione secca non recuperabile e per la frazione umida.

I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani con il sistema “porta a porta” sono forniti a cura del Comune ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 20 e litri 3.000. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Comune provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole “del buon padre di famiglia”.

Non è garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza.

Nel caso di furto il Comune alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

I contenitori consegnati all'utenza devono essere conservati all'interno di aree private o di pertinenza.

Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.

Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; la ditta appaltatrice potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso scritto dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di agevole manovra dei mezzi di raccolta.

I contenitori di capacità inferiore a 240 litri, al momento della cessazione dell'utenza, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, al Co0mune, vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore sono invece consegnati e ritirati a cura del Comune su richiesta dell'utente.

Alle utenze sono assegnate le seguenti tipologie di contenitori:

MATERIALE RACCOLTOTIPO UTENZAVOLUMERifiuto secco non recuperabileDomesticaCassonetto carrellato Non domesticaCassonetto carrellatoFrazione organicaDomesticaBiopattumieraNon domesticaCassonetto di dimensione adeguata

Per utenze condominiali i volumi dei contenitori per ogni singola frazione di rifiuto dovranno di norma garantire i volumi minimi sopra indicati compatibilmente con le dimensioni dei contenitori disponibili.

Le utenze condominiali potranno comunque essere dotate di contenitori di dimensioni inferiori agli standard indicati al comma 2 del presente articolo purché venga assicurato comunque il rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

In deroga alle disposizione di cui al comma 10 del presente articolo il Comune potrà fornire contenitori singoli o condominiali per le diverse frazioni di rifiuto raccolte solo previa richiesta sottoscritta dall'amministratore condominiale, ove presente, o da tutti i condomini. Viene fatta salva la possibilità da parte del Comune di verificare la possibilità di esecuzione del servizio.

Art. 13 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

(sistema di raccolta con cassonetto stradale)

I contenitori destinati alla raccolta del rifiuto urbano secco non recuperabile e della frazione organica (sistema di raccolta stradale) hanno una capacità compresa tra litri 240 e litri 1100. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I contenitori vengono posizionati su suolo pubblico dal gestore del servizio su indicazione del Comune e servono un numero variabile di utenze sia domestiche che non domestiche.

All'interno dei contenitori del rifiuto secco non recuperabile vanno conferiti solo i materiali previsti al precedente art. 4 comma 2. All'interno dei contenitori per la frazione organica non vanno conferiti gli scarti della manutenzione dei giardini (erba, residui di potature, ramaglie, ecc.), nonché tutte le tipologie di rifiuto non organico.

Il rifiuto secco non recuperabile e la frazione organica vanno conferiti all'interno degli appositi contenitori per mezzo di sacchetti in plastica (non sacchi neri).

Art. 14 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta misto)

Il servizio di raccolta “misto” prevede che la frazione secca non recuperabile venga raccolta con il metodo “porta a porta”, mentre la frazione organica venga conferita per mezzo di cassonetti stradali.

I contenitori destinati alla raccolta del rifiuto urbano secco non recuperabile hanno una capacità volumetrica adeguata alla frequenza di raccolta e sono forniti in comodato d'uso ad ogni singola utenza.

I contenitori destinati alla raccolta della frazione organica hanno una capacità di 240 LT, vengono posizionati su suolo pubblico dal gestore del servizio su indicazione del Comune e servono un numero variabile di utenze, sia domestiche che non domestiche.

Art. 15 - Raccolta differenziata (contenitori stradali)

Il materiale secco recuperabile (carta, vetro, plastica e alluminio) viene conferito a cura dell'utente presso le apposite campane distribuite nel territorio comunale.

Sono presenti le seguenti tipologie di contenitori:

Campana per carta e cartone (2,5 mc) normalmente di colore giallo;

Campana per il vetro (2,5 mc) normalmente di colore verde;

Campana per la plastica e l'alluminio (2,5 mc) normalmente di colore bianco o azzurro.

In alternativa a c)

Cassonetto per la plastica e l'alluminio (1,7 mc) normalmente di colore azzurro;

In alternativa a b) e c)

Campana per vetro, plastica e alluminio (2,5 mc) normalmente di colore verde.

Il rifiuto deve essere preventivamente separato nella varie frazioni e conferito negli appositi contenitori a cura dell'utente. Nel caso di rifiuti di grandi dimensioni, qualora non fosse possibile con semplici operazioni ridurne il volume, questi dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori e/o presso il CARD a cura dell'utente.

Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.

Art. 16 - Esposizione dei contenitori

Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze previste dal Comune negli opuscoli informativi distribuiti agli utenti. Esso viene effettuato entro l'intero perimetro comunale, comprese le zone sparse.

Qualora il giorno previsto per la raccolta della frazione secca non recuperabile o della frazione organica fosse festivo, la raccolta verrà effettuata il primo giorno feriale successivo o precedente a quello prefissato. Il Comune informerà gli utenti del nuovo giorno di raccolta con un adeguato anticipo

I contenitori dovranno essere esposti la sera prima del giorno di raccolta stabilito dal Comune e indicato negli opuscoli informativi di cui al comma 1. I contenitori vanno mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.

I contenitori dovranno essere visibili dall'operatore ed esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dalla ditta appaltatrice in accordo con il Comune dove l'utente colloca il contenitore.

I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà.

Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico salvo i casi previsti dall'art. 13 comma 7.

La responsabilità inerente all'esposizione del contenitore sul suolo pubblico nel giorno di raccolta, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento, è a carico del concessionario del servizio.

Qualora la ditta appaltatrice non abbia eseguito lo svuotamento del contenitori, l'utente informerà tempestivamente della mancata esecuzione il Comune, il quale provvederà a segnalare il disservizio alla ditta appaltatrice ed applicare la penale prevista.

Il Comune può definire la tipologia standard di piazzola da realizzare presso ciascuna utenza finalizzata allo stazionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in tutte la fasi della raccolta.

Art. 17 - Lavaggio dei contenitori assegnati alle utenze

Il lavaggio dei contenitori singoli deve essere  eseguito a cura dell'utenza.

Su richiesta delle utenze, potrà essere effettuato il lavaggio dei contenitori condominiali; il lavaggio sarà svolto nelle giornate programmate e comunicate preventivamente all'utenza e fatturato all'utenza stessa.

Art. 18 - Raccolta della frazione secca non  recuperabile (sistema “porta a porta”)

Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile viene svolto con le seguenti modalità:

Mediante cassonetti carrellati da 120 LT per le utenze domestiche e di idonea capacità per quelle non domestiche, di colore grigio, dotati di apposito dispositivo per il conteggio degli svuotamenti;

Nel caso in cui l'operatore addetto allo svuotamento verifichi la mancanza o il mal funzionamento del dispositivo, ne farà immediata comunicazione al Comune. Nel caso in cui l'utenza verifichi la mancanza del dispositivo, ne farà segnalazione si sensi del presente Regolamento.

Il mezzo di raccolta deve essere dotato di dispositivo che segnali l'eventuale errore nella lettura del dispositivo automatico (trasponder); in tale situazione l'operatore deve poter eseguire un data-entry manuale in base al codice univoco del cassonetto di cui alla precedente lettera b).

la raccolta viene effettuata con la cadenza prevista dall'Amministrazione Comunale;

l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;

l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;

i contenitori vengono lavati a cura dell'utenza.Eventuale servizio apposito potrà essere garantito previa apposita richiesta al gestore del servizio, e successiva fatturazione.

Art. 19 - Raccolta della frazione secca non  recuperabile (cassonetto stradale)

Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile viene svolto con le seguenti modalità:

mediante cassonetti stradali idonei;

la raccolta viene effettuata con la cadenza prevista dall'Amministrazione Comunale ;

l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;

qualora il cassonetto risultasse pieno al momento del conferimento, l'utente è tenuto a conferire il rifiuto nel contenitore più vicino disponibile nel territorio comunale;

è vietato abbandonare il rifiuto al di fuori dei contenitori.

Art. 20 - Raccolta della frazione organica (sistema “porta a porta”)

La frazione organica è costituita dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 1).

Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:

la raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore marrone;

i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in normali sacchetti di polietilene (sacchetti della spesa) trasparenti, mai sfusi, né in sacchetti neri;

la raccolta viene effettuata con la cadenza prevista dall'Amministrazione Comunale; possono essere previste differenti frequenze di raccolta nel periodo estivo e nel periodo invernale;

l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

Art. 21 - Raccolta della frazione organica (cassonetto stradale)

La frazione organica è costituita dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 1).

Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:

la raccolta viene effettuata mediante contenitori stradali di colore grigio ;

i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in normali sacchetti di polietilene trasparenti, mai sfusi, né in sacchetti neri;

la raccolta viene effettuata con la cadenza prevista dall'Amministrazione Comunale; possono essere previste differenti frequenze di raccolta nel periodo estivo e nel periodo invernale;

qualora il contenitore risultasse pieno al momento del conferimento, l'utente è tenuto a conferire il rifiuto nel contenitore più vicino disponibile nel territorio comunale;

è vietato abbandonare il rifiuto al di fuori dei contenitori.

Art. 22 - Raccolta della frazione verde

I rifiuti vegetali sono costituiti dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2, lettera a), punto 2. Non possono essere conferiti, all'interno della frazione verde, rifiuti diversi da quelli indicati.

Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto con le seguenti modalità:

La frazione organica vegetale (erba, foglie e resti di potatura) viene conferita ai Centri Attrezzati di Raccolta Differenziata con le modalità determinate dall'apposito Regolamento per l'accesso ed il conferimento.

Può essere istituita la raccolta stradale della frazione verde con le seguenti modalità:

Individuazione, da parte dell'Amministrazione Comunale in collaborazione con il concessionario del servizio, di apposite aree idonee al conferimento e alla successiva raccolta;

I rifiuti vegetali devono essere conferiti a cura dell'utente in modo tale da ridurne la volumetria.

Art.23 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone

La frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone rientra nella tipologia di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4).

Il servizio di raccolta della frazione recuperabile secca costituita da carta e cartone, viene svolto con le seguenti modalità:

mediante campana stradale;

mediante apposito servizio di raccolta dedicato.

Il servizio di raccolta mediante campana stradale della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto con le seguenti modalità:

la raccolta viene effettuata con periodicità almeno quindicinale;

il materiale deve essere introdotto nella campana privo di impurita';

i cartoni di piccole dimensioni dovranno essere piegati al fine di ridurne il volume;

i cartoni voluminosi dovranno essere conferiti al CARD;

è vietato depositare qualsiasi materiale all'esterno della campane

Il servizio di raccolta dedicato può essere istituito dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il concessionario del servizio, che di comune accordo stabiliscono frequenze e modalità:

l'utente deve depositare il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;

l'utente deve assicurasi che il rifiuto non sia soggetto alle intemperie, al fine di consentire la sua agevole raccolta;

il rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume;

il rifiuto deve essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura;

il materiale deve essere esposto ben chiuso in scatole di cartone e/o sacchetti di carta, oppure legato con spago, al fine di evitare spargimento per le strade.

Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta con contenitori di cui al presente articolo, devono essere conferiti al Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata.

L'Amministrazione comunale può individuare anche forme di gestione “ibrida” in cui parte del territorio è servito con il sistema “porta a porta” e parte con il sistema a contenitori stradali.

Art. 24  - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro plastica lattine (VePLA)

La frazione secca recuperabile costituita da vetro, plastica e lattine di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali materiali sono:

vetro di qualsiasi natura purché pulito;

contenitori in plastica vuoti e accuratamente puliti;

contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano contenuto vernici;

contenitori del materiale sopra indicati etichettati con simboli tossico ed infiammabile che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti;

imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti;

imballaggi in polistirolo (es. vaschette per carne o verdura) perfettamente puliti;

imballaggi in nylon (film e pellicole, pacchetti, ecc.);

imballaggi per alimenti e prodotti per l'igiene della casa con i seguenti simboli: PE, PET, PVC, PS, EPS, PP, PA.

Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro, plastica e lattine, viene effettuato mediante il posizionamento su suolo pubblico di campane stradali o cassonetti con le seguenti modalità:

campana per la raccolta del vetro;

campana per la raccolta della plastica e delle lattine;

 o, in alternativa ad a) e b):

campana per la raccolta multimateriale di VePLA;

la raccolta viene effettuata con periodicità almeno settimanale;

il materiale deve essere introdotto nel contenitore privo di impurità.

I materiali devono essere introdotti nella campana puliti al fine di evitare odori molesti e richiamare animali e opportunamente ridotti di volume.

Nel caso di conferimento di bottiglie di plastica, queste vanno introdotte dopo essere state opportunamente schiacciate.

In nessun caso i materiali possono essere conferiti a terra; materiali di grosse dimensioni (es. damigiane, lastre di vetro, imballaggi in polistirolo per elettrodomestici, ecc.) dovranno essere conferiti presso il C.A.R.D.

L'Amministrazione Comunale può individuare anche forme di gestione “ibrida” in cui parte del territorio comunale è servito con il sistema “porta a porta” e parte con il sistema a campane stradali.

Art. 25 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati

La frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati di cui  all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tale frazione è costituita da:

capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;

calzature ancora utilizzabili e pulite;

cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati, può essere svolto con le seguenti modalità:

mediante appositi contenitori stradali, con le seguenti modalità:

l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;

l'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore;

mediante conferimento presso il C.A.R.D.;

Art. 26 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

pile a bottone;

pile stilo rettangolari;

batterie per attrezzature elettroniche.

Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, viene svolto con le seguenti modalità:

la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi a loro attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso i Centri Raccolta Differenziata;

l'utente deve riporre il rifiuto potenzialmente pericoloso all'interno dell'apposito contenitore;

Non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati al Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata.

I contenitori dovranno essere svuotati dal concessionario del servizio con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 27 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali scaduti

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituti da farmaci e medicinali di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

farmaci;

fiale per iniezioni inutilizzate;

disinfettanti.

Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, viene svolto con le seguenti modalità:

la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi a loro attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso i C.A.R.D.;

deve essere introdotto il prodotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;

l'utente deve riporre il rifiuto pericoloso all'interno dell'apposito contenitore.

I contenitori dovranno essere svuotati dal concessionario del servizio con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 28 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituti da materiali di impiego domestico di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

contenitori etichettati tossico ed infiammabili contenenti il prodotto;

che riportano la seguente simbologia:

contenitori per vernici;

oli esausti minerali;

oli esausti vegetali;

accumulatori per auto.

Tali rifiuti devono essere conferiti presso il C.A.R.D., ove sono posizionati gli appositi contenitori.

Art. 29 - Raccolta rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti sono quelli di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 6). In particolare tali rifiuti sono costituiti da rifiuti della tipologia indicata negli articoli del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze (poltrone, divani, materassi, giocattoli di grandi dimensioni in plastica, ecc.).

Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con le seguenti modalità:

mediante conferimento da parte dell'utenza presso il C.A.R.D.;

mediante raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al concessionario del servizio (ove tale servizio sia stato istituito dall'Amministrazione Comunale);

Tra i rifiuti ingombranti può essere raccolto solo il rifiuto non recuperabile che non possa, con semplici operazioni, essere ridotto di volume così da poter essere conferito nel contenitore in dotazione alle utenze. I rifiuti ingombranti non possono essere conferiti in sacchi neri o trasparenti.

Art. 30 - Raccolta beni durevoli

I beni durevoli sono i rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 7). In particolare tali rifiuti sono costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d'aria, ecc..

I beni durevoli costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche prodotti dalle utenze non domestiche non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico.

I beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria), che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere prioritariamente consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure sono conferiti con le seguenti modalità:

mediante raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al Comune .

Art. 31 - Raccolta pannolini e pannoloni

L'Amministrazione Comunale, può istituire un apposito servizio di raccolta per particolari tipologie di rifiuto secco non recuperabile quali i pannolini e i pannoloni igienici con le seguenti modalità:

Raccolta stradale mediante posizionamento di appositi cassonetti da 1100 LT dotati di chiave;

Raccolta mediante cassonetti da 1100 LT presso il C.A.R.D.

I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei cassonetti in sacchetti ben chiusi.

In nessun caso i rifiuti devono essere conferiti a terra, anche se in prossimità del cassonetto.

L'utente che desidera accedere a questo servizio deve presentare richiesta motivata presso il Comune.

Art. 32 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

I rifiuti cimiteriali di cui all'all'art. 12 comma 1 lettera a), dovranno essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani, secchi od umidi, sistemati in prossimità del cimitero.

I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 12 comma 1 lettera b) e c), viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti separatamente e con le necessarie precauzioni, ai sensi del DPR 254/03.

Art. 33 - Autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali (compostaggio domestico)

Il corretto autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e sui rifiuti vegetali prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono le medesime aree scoperte attigue.

Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa deve essere attuato:

con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);

con processo controllato;

in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);

nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.

Nel caso di utenze domestiche condominiali la riduzione per la pratica del compostaggio domestico potrà essere concessa solo nel caso in cui tutte le utenze effettuino la pratica anzidetta.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La pratica del compostaggio domestico può essere attuata anche da utenze non domestiche nel rispetto dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo.

Gli utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire i contenitori consegnati per la raccolta della frazione della quale chiedono la riduzione.

TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 34 - Conferimento veicoli a motore e rimorchi

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla rottamazione deve consegnarlo ad un centro di raccolta e rottamazione per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione autorizzati ai sensi degli art. 27 e 28 del D.Lgs 22/97, oppure consegnarlo ai concessionari e alle succursali delle case costruttrici per la successiva consegna ai centri di raccolta e rottamazione.

I centri di raccolta e rottamazione o i  concessionari o succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo un certificato dal quale devono risultare le seguenti informazioni:

Data di consegna

Estremi dell'autorizzazione del centro

Generalità del proprietario

Identificazione del veicolo

Assunzione da parte del gestore del centro della responsabilità a provvedere alle pratiche di radiazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).

Qualora le Amministrazione Comunali ritrovino veicoli a motore e/o rimorchi abbandonati o non reclamati dai proprietari, potranno richiedere al gestore del servizio la loro rimozione e conferimento nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 2, previo adempimento delle procedure previste dalla normativa specifica di settore.

La richiesta di rimozione dovrà essere accompagnata da:

un verbale redatto dai competenti organi comunali nel quale viene dato atto:

dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti;

che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto;

dichiarazione di avvio di procedura di notificazione del proprietario del veicolo (con relativa data), se identificabile e ordine di conferimento provvisorio ad un centro di raccolta e rottamazione

Decorsi i termini di norma, si procederà alla demolizione del veicolo o del rimorchio nei modi previsti dalla normativa e si comunicherà l'avvenuta chiusura della procedura all'Ente richiedente.

Art. 35 - Pulizia del territorio

I rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera c) provenienti da pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite il concessionario del servizio.

Possono venire esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 36 - Spazzamento

Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad  uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.

Le aree spazzate sono individuate dal Comune.

La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.

Il Comune, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, può richiedere alla ditta appaltatrice lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in altri periodi dell'anno non programmati; tali servizi saranno fatturati, al Comune, ai costi che saranno concordati. In alternativa il Comune può provvedere direttamente allo svolgimento dei suindicati servizi suppletivi mediante l'uso di mezzi e personale propri.

Art. 37 - Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere installati e gestiti, a cura del Comune, dei cestini stradali per rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal Comune.

Il Comune comunica , nel caso di affidamento a terzi la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo affinché provveda alla programmazione del servizio.

I cestini stradali vengono svuotati dalla ditta appaltatrice secondo la periodicità necessaria.

La ditta appaltatrice, su richiesta del Comune, comunica lo stato di conservazione dei cestini stradali; potrà altresì essere fornita dal gestore del servizio la manutenzione dei cestini stessi su richiesta e a carico del Comune.

Il Comune, potrà richiedere la m essa in opera di cestini stradali definendone la tipologia e uno standard proporzionale al numero dei residenti.

Art. 38  - Pulizia dei mercati

I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e procedendo ad autosmaltimento.

Art. 39 - Imbrattamento di aree pubbliche

Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.

Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico e soggetto ad uso pubblico vengono asportate dal Comune e/o dalla ditta appaltatrice nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente procedere alla loro pulizia.

Art. 40 - Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte della ditta appaltatrice.

I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 41 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al Comune, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

In funzione della durata e della tipologia della manifestazione, potranno essere forniti idonei contenitori.

Il Comune può promuovere ed incentivare, durante le manifestazioni, l'utilizzo di materiali monouso recuperabili, quali posate e stoviglie in Mater-bi.

Art. 42 - Aree di sosta per nomadi

 Se previste, nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito a carico del Comune un servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti, ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento.

Art. 43 - Pulizia delle aree private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono essere manutentate le siepi e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.

I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.

Art. 44 - Altri servizi di pulizia

Il Comune potrà richiedere e/o organizzare i seguenti servizi di igiene ambientale:

espurgo periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;

pulizia periodica di fontane, monumenti pubblici e simili;

manutenzione delle aree verdi comunali; sfalcio periodico dei cigli delle strade comunali e, in genere, delle strade ad uso pubblico;

rimozione dei manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'illecito;

lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;

pulizia delle aree cimiteriali;

altri servizi determinati dal gestore del servizio medesimo. 

Art. 45 - Associazioni di volontariato

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il gestore del servizio e/o Comune come da allegato B) al presente regolamento. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:

le modalità di esecuzione della raccolta stessa;

le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;

i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.

Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

CAPO III   DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 46 - Divieti

Sono vietati:

l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;

la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;

l'esposizione di contenitori domestici contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Comune;

l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;

l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti;

l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;

i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;

il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;

il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;

il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti taglienti, acuminati o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;

il conferimento al servizio pubblico della frazione secca e organica sciolta o in sacchetti semitrasparenti qualora previsto;

il conferimento della frazione secca recuperabile mediante l'uso di sacchetti;

la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali secchi ad almeno 50 m da strade ed effettuati in ore notturne;

l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;

lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);

l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;

il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;

il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;

il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;

il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.

Art. 47 - Controlli

Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, la ditta appaltatrice attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento comunicando eventuali violazioni amministrative.

I controlli sono effettuati da personale incaricato . Durante l'accertamento tale personale redige apposito verbale che viene trasmesso al Comune per l'irrogazione della sanzione.

Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.

Art. 48 - Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento. fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 22/97, dalla L.R. 21/01/2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e da altre normative specifiche in materia, sono punite con le sanzioni amministrative determinate, ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689, con le presente sanzioni:

L'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 1.500,00 per ogni infrazione contestata;

L'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati  viene sancito con l'erogazione delle seguenti sanzioni:

Violazione

Importo (Euro)

 

Minimo 

Massimo

l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti

50,00

250,00

l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti

50,00

500,00

i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento

50,00

300,00

il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati

25,00

150,00

il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi

50,00

250,00

il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti, taglienti, acuminati o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo

50,00

300,00

la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali secchi ad almeno 50 m da strade ed effettuate in ore notturne.

75,00

450,00

deporre o abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti. Utenze domestiche

75,00

600,00

deporre o abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti. Attività produttive

100,00

800,00

il conferimento al servizio di raccolta di animali morti

50,00

500,00

il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione

100,00

500,00

il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti

50,00

500,00

il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale

75,00

450,00

mancata chiusura sportelli e coperchi dei contenitori

25,00

150,00

mancata riduzione volumetrica degli imballaggi voluminosi

25,00

50,00

conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei contenitori per rifiuti misti

25,00

150,00

cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta, presso le riciclereie o presso gli impianti di smaltimento e/o recupero

25,00

150,00

esporre i contenitori al di fuori dei giorni e degli orari di raccolta del servizio porta a porta o non ritirati entro 24 ore successive allo svuotamento

25,00

150,00

spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti

25,00

150,00

smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme del D. Lgs. 22/97

100,00

500,00

imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, carta, gomma da masticare, escrementi di animali, ecc.)

25,00

150,00

abbandonare su area pubblica o ad uso pubblico volantini pubblicitari - lancio di volantini dai veicoli

50,00

300,00

trattare rifiuti recando danno all'ambiente percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico sanitario, esalazioni moleste o altro disagio

75,00

450,00

conferire, mescolati ad altri flussi, RUP, RI, sostanze liquide, materiali che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto o costituire pericolo per il personale addetto

75,00

450,00

collocazione della struttura di compostaggio a distanza inferiore a 15 mt. dall'abitazione confinante ecc.

25,00

150,00

mancata separazione flussi dei rifiuti speciali e urbani

50,00

600,00

abbandono o conferimento di rifiuti agricoli speciali pericolosi o nocivi

50,00

300,00

mancata pulizia aree mercantili

50,00

300,00

mancata pulizia posteggi pubblici esercizi

25,00

150,00

mancata pulizia presso aree per spettacoli viaggianti e luna park

100,00

600,00

mancata pulizia e cura aree scoperte private

25,00

150,00

mancata pulizia di aree utilizzate per carico e scarico

50,00

300,00

mancata pulizia dei cantieri edili o simili

50,00

300,00

abbandono dei rifiuti derivanti da demolizioni, scavi ecc.

250,00

1.500,00

violazioni di altre disposizioni non contemplate nelle precedenti voci

25,00

600,00

 

 

E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e risarcimento per gli oneri sostenuti dal comune causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

CAPO IV   DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 49 - Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 50 - Danni e risarcimenti

In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 51 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.

Art. 52 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2005.


Allegato B)

 CONVENZIONE

Premesso che :

- l'art.21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, dispone che :

" I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili avviati allo smaltimento in regime di privativa (..). I Comuni disciplinano in particolare (..) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi".

- nel territorio comunale operano, prevalentemente con finalità benefica, numerose associazioni e gruppi organizzati, nonché enti privati, che periodicamente svolgono attività di raccolta differenziata di diverse frazioni di rifiuti solidi urbani, con finalità non lucrativa, conformemente al disposto dell'art.10 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460;

- che l'azione svolta da tali organizzazioni, oltre alla specifica funzione sociale, contribuisce allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, con benefici per l'intera collettività comunale;

considerato che :

- rientra fra gli obblighi del Comune assicurare la raccolta differenziata almeno nelle percentuali minime previste dall'art.24 del D.Lgs 22/97;

- che, secondo il disposto dell'art.21 comma 4, del D.Lgs. 22/97, "nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni";

visti :

- la circolare della Regione Veneto del 6.7.1998 che fornisce chiarimenti in ordine allo svolgimento dell'attività di raccolta di frazioni di rifiuti urbani recuperabili;

- la richiesta del Signor ……………… nato a ………… il ……….. residente a …………………….., in rappresentanza dell'Associazione, (Ente, Gruppo) ………………………………. con la quale richiede l'autorizzazione a svolgere attività di raccolta delle seguenti frazioni di rifiuti urbani : ……… nel periodo dal ………… al …………. ;

- la legge 142/1990 ed il D.Lgs. 22/1997;

tutto ciò premesso,

tra il Comune di……………………………….con sede in ………………… - codice fiscale ………….. e partita IVA ………………………rappresentato da …………………… nato a …………………….. (……) il ……………………………… in qualità di ………………………………….

e l'Associazione (ente o comitato o parrocchia o signor, ecc.) …………………………….. con sede in Via ………………………….. n° …… a ………………………….(……) - partita IVA n. ……………………………., rappresentata da …………………………………. nato a ……………………..  il …………………………., in qualità di …………………………………..

si conviene e stipula quanto segue :

ART.1 - Il Comune di…………………………………….. autorizza l'associazione ……………...…………………… con sede a ……………………. Via ……………………… rappresentata da ………………… a svolgere l'attività di raccolta e trasporto nel territorio comunale delle seguenti frazioni di rifiuti urbani :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

con le seguenti modalità e tempi :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Sono comunque esclusi dalla presente convenzione tutte le tipologie di rifiuto non destinate ad un riutilizzo sicuro e diretto.

ART.2 - La presente convenzione ha validità dal …………………… al ………………… .-

ART.3 - L'attività oggetto della presente convenzione rientra nel servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani e soggetta alla medesima disciplina giuridica, in particolare circa gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 11, 12 e 15 del D.Lgs. 22/97.

L'Associazione ………………………….. è soggetta pertanto, esclusivamente all'obbligo di comunicare al Comune la quantità raccolta per ogni tipologia di rifiuto ai fini dell'adempimento della comunicazione annuale dei rifiuti, posta a carico del Comune ai sensi dell'art.11, comma 4 del D.Lgs. 22/97.

ART.4 - Lo svolgimento dell'attività deve essere conforme ai principi generali di cui all'art.3 del D.Lgs. 22/97.

ART.5 - I rifiuti raccolti possono essere temporaneamente stoccati esclusivamente presso l'area sita a ……………………....................................................................................................

Lo stoccaggio non dovrà comunque superare il periodo di giorni ……...............................……

ART.6 - Ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento dell'attività è a carico dell'Ente affidatario.

ART.7 - Lo svolgimento dell'attività è a titolo gratuito, non professionale e non persegue finalità lucrative. Nessun onere grava pertanto, a carico del Comune né alcun corrispettivo può essere richiesto dall'Associazione a terzi. I materiali recuperabili raccolti sono ceduti dal Comune in proprietà all'Associazione che ha facoltà di commercializzarli con il vincolo di assicurarne il recupero.

ART.8 - Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle leggi ed ai regolamenti comunali vigenti in materia. In particolare, la raccolta e lo stoccaggio non dovranno comportare inconvenienti di carattere igienico, sanitario ed ambientale.

ART.9 - La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Eventuali spese di registrazione e contrattuali, sono a carico di …………………………..

Letta, approvata e sottoscritta a ………....................................…………. il …………......…………..

            Il responsabile del Comune        Il Rappresentante dell'Associazione

            ................................   ................................