Oggetto: Approvazione regolamento tariffe T.A.R.S.U.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso :
che è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere all'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione delle tariffe della Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) per l'anno 2005;
che l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 sancisce che nel rispetto della legge e dello Statuto il Comune approva regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni;
Visto lo schema di regolamento;
Rilevato che detto schema di regolamento è stato discusso nell'apposita commissione regolamenti in data 5.4.2005;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso ai sensi dell'art. 49 del del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Udita la relazione dell'Assessore Michele Zanardo;
Uditi inoltre:
- Consigliere Bruno Bianchi: chiede informazioni tecniche sugli svuotamenti e in merito al compostaggio;
- Consigliere Giovanna Nardin: ricorda che ai cittadini era stato promesso che per l'anno 2005 sarebbe stata applicata la tassa tenendo conto degli svuotamenti;
- Assessore Zanardo: fa presente che le disposizioni del regolamento proposto si applicano già dall'anno in corso;
Con voti favorevoli n° 12, astenuti n° 5 (Scotton, Lorenzon, Bianchi, Nardin, Dalla Torre) espressi per alzata di mano da n° 17 consiglieri presenti e votanti;
D E L I B E R A
1) di approvare il regolamento comunale per l'applicazione delle tariffe della Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dell'8.4.2005
Provincia di Treviso
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
PER LA GESTIONE RIFIUTI
CAPO I - PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE
ED ELEMENTI DELLA TARSU
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della TARSU per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade private soggette ad uso pubblico.
1. La TARSU è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, soggetti alla produzione di rifiuti urbani o ad essi assimilati di cui all'art. 7, comma 2, D.Lgs. 22/97.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto, in regime di privativa ai sensi del D.Lgs. 22/97, nel territorio comunalecon caratteristiche di universalità ed inderogabilità, nelle forme di cui al D.Lgs. 267/00 secondo il contratto di servizio ed il regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione.
1. La TARSU è dovuta, per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda famiglia anagrafica o da colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune e, per le utenze non domestiche, dal titolare dell'attività o legale rappresentante della persona giuridica.
2. Per le parti di uso comune del condominio (ad esempio: scale, sala riunioni, atrio, stenditoi, ecc.) soggette alla produzione di rifiuti, l'obbligo di corrispondere la TARSU fa carico al condominio stesso, con diritto di rivalsa sui singoli condomini sulla base delle rispettive quote millesimali corrispondenti ai locali ed alle aree in proprietà o in uso esclusivo.
3. Per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali, direzionali e artigianali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della TARSU dovuta per i locali e le aree scoperte, come definite all'art. 6, comma 2, lettera e), in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori, con diritto di rivalsa sull'occupante o conduttore.
4. Per le locazioni o concessioni in uso di locali di durata inferiore all'anno, nonchè per le abitazioni e relative pertinenze ed accessori locate ammobiliate a non residenti, la TARSU è dovuta dal proprietario o dal concedente con diritto di rivalsa sul locatario o concessionario.
5. Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (es.: residence, affittacamere, bed and breakfast, e simili) la TARSU è dovuta da colui che gestisce l'attività.
6. In caso di occupazione abusiva, il conduttore è responsabile in solido con l'occupante i locali o le aree scoperte dell'imposizione di cui al presente regolamento.
Art. 4 - Soggetto attivo
1. La TARSU è determinata, applicata e riscossa dal Comune di Ormelle, direttamenteo tramite terzi.
Art. 5 - Obbligazione TARSU
1. La TARSU è commisurata ad anno solare secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli successivi, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria da parte del soggetto passivo.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione e termina il giorno in cui viene presentata regolare comunicazione di cessazione, presentata nei termini di cui all'art. 15, debitamente documentata.
3. In caso di ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria cessa dalla data di presentazione della comunicazione stessa, salvo il caso in cui l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali e delle aree oltre la data ivi indicata.
4. In caso di omessa comunicazione di cessazione l'obbligazione pecuniaria termina automaticamente dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato, ovvero nelle circostanze in cui il Comune sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine dell'utilizzo del servizio stesso (ad esempio, cessazione dalla fornitura di servizi a rete, decessi e simili, restituzione di cassonetti), o per azione di recupero d'ufficio.
5. La TARSU è applicata per intero anche quando nella zona in cui è attivato il servizio è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'edificio.
Art. 6 - Locali ed aree tassabili
1. Si considera che la produzione di rifiuti può aver luogo in tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualsiasi sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ovvero rifiuti pericolosi. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili per leutenze non domestiche le superfici utili di:
a) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
b) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto od alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonchè negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato,;
c) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
d) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavanderie, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, degli istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere, delle scuole di ogni ordine e grado;
e) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali non assimilati agli urbani), delle caserme, delle stazioni, ecc.;
f) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi ove si formano rifiuti urbani ed assimilati (esempio: uffici, laboratori, magazzini, e simili).
2. Si considerano aree nelle quali si producono rifiuti:
a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, nonchè alle relative attività e servizi complementari connessi;
b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonchè l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti;
c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato o degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani;
e) le aree scoperte attrezzate in quanto utilizzate o destinate, in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività.
1. La superficie tassabile per le utenze non domesticheè misurata, per i locali sul filo interno dei muri, e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si omettono, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
1. Non sono soggetti alla TARSU i locali e le aree nelle quali non si possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche:
a) le superfici di edifici o loro parti adibite in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, nonché gli oratori, con esclusione delle abitazioni dei ministri di culto;
b) le superfici dei locali destinati ad aule, biblioteca scolastica, sala insegnanti degli istitui scolatici per l'istruzione obbligatoria e delle scuole materne purchè si dimostri che sia attivo e funzionante il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti;
c) locali adibiti a sedi e uffici comunali e locali od aree adibite a sedi, uffici e servizi per i quali il Comune sostiene le relative spese di funzionamento per contratto, convenzione o norma di legge;
d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio dell'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, e simili);
e) locali destinati esclusivamente a centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
f) terrazze scoperte e simili;
g) cavedi, locali e cortili interni non accessibili.
2. Non sono altresì soggetti alla TARSU i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati al servizio per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Per le utenze non domestiche, nel computo della superficie rientrante nel calcolo della parte variabile e fissa della TARSU non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonchè rifiuti pericolosi, dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. In caso di accertato illegittimo conferimento di tali rifiuti, fatta salva l'azione penale, si applicano le maggiorazioni di cui al successivo art. 19, oltre al pagamento delle spese necessarie allo smaltimento dei rifiuti illegittimamente conferiti.
Art. 9 - Riduzioni ed agevolazioni
1. La TARSU, limitatamente alla quota variabile, è determinata in relazione alla minore produttività dei rifiuti per ciascuna diversa tipologia di destinazione d'uso dei locali e delle aree, come di seguito indicato:
a) Franchigia ridotta per le abitazioni tenute a disposizione dagli utenti non residenti e/o non dimoranti abituali (ad esempio: cittadini iscritti all'AIRE) per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o di dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato. Il soggetto obbligato deve produrre la documentazione idonea a comprovare il protrarsi dell'assenza (ad esempio tramite certificazione anagrafica, bollette e utenze a rete). La riduzione viene prevista come segue:
· -1 svuotamento per utenze pari a 1 e 2 componenti;
· -2 svuotamenti per utenze pari a 3 e 4 componenti;
· -3 svuotamenti per utenze pari a 5 e 6 componenti.
b) Franchigia ridotta per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, qualora siano adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo (periodo inferiore a 183 giorni all'anno), ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La riduzione viene prevista come segue:
· -1 svuotamento per utenze pari a 1 e 2 componenti;
· -2 svuotamenti per utenze pari a 3 e 4 componenti;
· -3 svuotamenti per utenze pari a 5 e 6 componenti.
·
Il quadro b) sarà applicato contestualmente all'avvio della tassazione delle utenze non domestiche con nuovo metodo.
2. Per le utenze domestiche, aventi area verde scoperta di pertinenza, la parte variabile della TARSU è ridotta nel caso in cui venga attuato nella medesima area scoperta di pertinenza il recupero della frazione umida e del verde con formazione di materia organica, riutilizzabile nella pratica agronomica (compostaggio), utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, regolamentari e del codice civile. La riduzione viene prevista come segue:
· -1 svuotamento per utenze pari a 1 e 2 componenti;
· -2 svuotamenti per utenze pari a 3 e 4 componenti;
· -3 svuotamenti per utenze pari a 5 e 6 componenti.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono applicate su specifica domanda da parte dei soggetti interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal giorno di presentazione della domanda. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi qualora sussistano le medesime condizioni. Gli utenti sono altresì tenuti a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione di tali riduzioni, entro 60 giorni dalla data di variazione delle condizioni; in mancanza, il Comune provvede al recupero delle somme dovute a decorrere dalla data di concessione del beneficio, comprensive della maggiorazione per omessa comunicazione e degli interessi, come disciplinato ai successivi articoli 19 e 20. Il Comune può compiere tutti gli accertamenti opportuni, così come disposto al successivo art. 17.
Art. 10 - Articolazione e commisurazione della TARSU
1. La TARSU è articolata nelle fascie di utenza domestica e non domestica.
2. La TARSU dovuta annualmente dalle singole utenze domestiche si compone di due quote - una fissa ed una variabile. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi complessivi inerenti il servizio, così come risultanti dal piano finanziario di cui al successivo comma 5.
3. La TARSU sarà così calcolata:
a) per le utenze domestiche
- la quota fissa non terrà conto della superficie dei locali e delle aree, e verrà ripartita per un terzo in funzione dell'utenza attivata e per i due terzi in funzione del numero dei componenti;
- la quota variabile sarà commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate, applicando una franchigia ( espressa in svuotamenti da 120 l ) calcolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare da definire annualmente. La franchigia sarà altresì indice del minimo di svuotamenti da attribuire a ciascuna utenza domestica.
b) per le utenze non domestiche
- applicazione di un'aliquota a mq. (metro quadrato)con un limite minimo pari a E 45,00 (euro quarantacinque/00)
Nel caso in cui le utenze non domestiche producano rifiuti assimilabili agli urbani e smaltiscano tutti i rifiuti per proprio conto, verrà data possibilità all'utente di richiedere un'agevolazione da concordare con l'Amministrazione Comunale, previa presentazione di adeguata documentazione.
3. L'utente è tenuto a comunicare al Comune, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della TARSU temporanea, e ad effettuare il versamento della stessa secondo le modalità stabilite dal Comune.
Art. 15 - Comunicazione
1. I soggetti di cui all'art. 3 hanno l'obbligo di richiedere l'attivazione e la cessazione del servizio, comunicando al Comune l'inizio e la cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree tassabili, nonché la variazione degli elementi che determinano la TARSU (modificazioni della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o della destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, ecc.), entro i 60 giorni successivi al loro verificarsi.
2. Le comunicazioni devono in ogni caso contenere:
a) i dati identificativi ( dati anagrafici, codice fiscale ecc, ) del soggetto che la presenta;
b) la qualità (occupante, conduttore, o rappresentante legale, amministratore) del soggetto che la presenta;
c) l'indicazione della denominazione, dello scopo sociale o istituzionale, del codice fiscale o della partita iva, del codice Istat dell'attività, nonché della sede principale, legale o effettiva e di ogni unità locale a disposizione per le utenze non domestiche
d) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate e le loro ripartizioni interne;
e) il numero effettivo degli occupanti l'abitazione, se residenti nel comune, ovvero i dati identificativi, se non residenti;
f) la data di inizio o di cessazione dell'occupazione o della conduzione, ovvero la data di inizio della variazione degli elementi che determinano la TARSU;
g) i dati identificativi dell'eventuale subentrante in caso di cessazione;
h) la data di presentazione della comunicazione.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite fax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. Le comunicazioni originarie hanno effetto dal giorno nel quale ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione e durata fino al giorno in cui è cessata l'occupazione o la conduzione. Esse sono efficaci anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a TARSU restano invariate.
5. Le variazioni intervenute nell'arco dell'anno, in merito agli elementi che determinano riduzione della TARSU (modificazioni del numero dei componenti il nucleo famigliare, delle superfici imponibili e/o della destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, ecc.) hanno effetto dal giorno di inizio delle variazioni stesse, se comunicate nei termini di cui al comma 1, in caso contrario dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Il soggetto gestore dei servizi comuni degli edifici in multiproprietà e dei centri commerciali, direzionali ed artigianali integrati, nonchè l'amministratore di condominio, devono presentare al Comune, entro il termine di cui al comma 1, comunicazione per i locali e le aree di uso comune e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione o conduzione, l'elenco degli occupanti o conduttori dei locali e delle aree, sia di uso esclusivo che comune.
1.Il Comune provvede alla riscossione della TARSU, secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
2.In sede di riscossione ordinaria il pagamento di quanto dovuto deve essere suddiviso in un numero di rate non inferiore a due.
3.Gli importi della TARSU, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
Art. 17 - Controllo
1. Il Comune svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della TARSU, nonchè controlla i dati comunicati ai sensi del precedente art. 15.
2. In caso di riscontro di omesso o parziale pagamento, il Comune dà corso al recupero delle somme dovute come stabilito dall'arti. 19 del presente regolamento.
3. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Comune ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni ha facoltà di:
a) invitare gli occupanti e/o i conduttori dei locali e delle aree interessate ad esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, planimetrie catastali dei locali e delle aree occupate), ed a presentarsi presso l'ufficio per fornire chiarimenti ovvero rispondere a questionari relativi a fatti, atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti;
b) utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune e, previ accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
c) richiedere a uffici o enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
4. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
Art. 18 - Abbuoni e rimborsi
1. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono ovvero al rimborso dell'importo pagato a valere per il periodo compreso dal giorno successivo a quello indicato nella comunicazione di cessazione, ove debitamente documentata, ovvero dal giorno successivo a quello di presentazione della comunicazione di cessazione, e l'ultimo giorno documentalmente addebitato.
2. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla richiesta di rimborso.
Art. 19 - Violazioni e penalità
1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 15, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate o condotte e gli altri elementi utili per la quantificazione della TARSU, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione o della conduzione in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, il Comune si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'articolo 17.
2. In caso di riscontro di omessa, tardiva, infedele od incompleta comunicazione, ovvero di tardivo, parziale o omesso versamento il Comune, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, procede all'iscrizione a ruolo della TARSU o della maggiore TARSU dovuta; a titolo di riconoscimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento è dovuta la maggiorazione pari al 25% (venticinque percento) del valore della TARSU, con un minimo di E 25,00 (euro venticinque/00) unitamente agli interessi moratori così come stabilito dall'articolo 20 del presente regolamento.
3. Gli atti di cui al comma precedente, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili alla TARSU e la loro destinazione d'uso, i periodi di riferimento, la TARSU applicata unitamente alle spese ed agli interessi richiesti, e le norme regolamentari e/o legislative violate.
Art. 20 - Interessi moratori
1. Per l'omesso, insufficiente o ritardato pagamento, il Comune provvederà ad addebitare, sugli importi dovuti, gli interessi moratori calcolati su base giornaliera in misura del tasso legale maggiorato di cinquepunti percentuali.
Art. 21 - Trattamento dati
1. L'acquisizione di informazioni relative agli utenti è un processo indispensabile per l'applicazione della TARSU.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato dal Comune nel rispetto della normativa vigente. E' garantita la tutela della riservatezza dei dati trattati attraverso la non divulgazione verso l'esterno dei dati stessi.
Art. 22 - Contenzioso
1. Il giudice competente in materia di contenzioso riguardante l'iscrizione a ruolo, il pagamento della TARSU, l'irrogazione delle maggiorazioni, delle spese e degli interessi è la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso.
CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 23 - Disposizioni transitorie e finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e ad ogni altra norma applicabile in materia.
2. Tutte le successsive norme integrative e modificative della legislazione vigente nella materia oggetto del presente regolamento costituiscono automatica modificazione del regolamento stesso.
Art. 24 - Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente regolamento, hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2005.
tabella 1
Numero occupanti |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 o più |
tabella 2
|
Tipologia di attività |
|
02 |
uffici, banche |
|
03 |
esercizi commerciali, magazzini |
|
04 |
bar, trattorie, ristoranti |
|
05 |
case di cura |
|
06 |
cinema, sale da ballo |
|
07 |
stabilimenti industriali ed artigianali |
|
08 |
asili, scuole |
|
I N D I C E
CAPO I - PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE
ED ELEMENTI DELLA TARSU
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Presupposto e ambito di applicazione della TARSU
Art. 3 - Soggetti passivi
Art. 4 - Soggetto attivo
Art. 5 - Obbligazione TARSUria
Art. 6 - Locali ed aree TARSUbili
Art. 7 - Computo delle superfici
Art. 8 - Esclusioni ed esenzioni
Art. 9 - Riduzioni ed agevolazioni
Art. 10 - Articolazione e commisurazione della TARSU
Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree
Art.12 - Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali
Art. 13 - Manifestazioni ed eventi
Art. 14 - TARSU temporanea
CAPO II - GESTIONE DELLA TARSU
Art. 15 - Comunicazione
Art. 16 - Riscossione
Art. 17 - Controllo
Art. 18 - Abbuoni e rimborsi
Art. 19 - Violazioni e penalità
Art. 20 - Interessi moratori
Art. 21 - Trattamento dati
Art. 22 - Contenzioso
CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 23 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 24 - Entrata in vigore
Tabella 1
Tabella 2
|
TARIFFA secondo DPR 158/99 - UTENZE DOMESTICHE - SCENARIO 2005 - SENZA METRO QUADRO |
|
|||||||||||
|
|
|
TARIFFA PARTE FISSA |
TARIFFA PARTE VARIABILE |
TAR.TOT. |
INDICI |
|||||||
|
Categoria |
Unità |
Parte Fissa A base |
Parte Fissa A cat |
Parte Fissa B base |
Parte Fissa B cat |
TFd |
Svuotamenti |
l tot cat |
TVd base |
TVd |
Td (totale) |
Tar.media |
Ordinario |
1 |
119 |
29,18 |
3472,82 |
19,55 |
2.326,31 |
5.799,13 |
3,0 |
42.840 |
51,88 |
6.173,91 |
11.973,04 |
100,61 |
2 |
155 |
29,18 |
4523,42 |
39,10 |
6.060,13 |
10.583,55 |
5,0 |
93.000 |
86,47 |
13.402,75 |
23.986,30 |
154,75 |
|
3 |
204 |
29,18 |
5953,41 |
58,65 |
11.963,87 |
17.917,27 |
6,0 |
146.880 |
103,76 |
21.167,70 |
39.084,98 |
191,59 |
|
4 |
182 |
29,18 |
5311,37 |
78,20 |
14.231,53 |
19.542,90 |
7,0 |
152.880 |
121,06 |
22.032,40 |
41.575,30 |
228,44 |
|
5 |
48 |
29,18 |
1400,80 |
97,74 |
4.691,71 |
6.092,51 |
9,0 |
51.840 |
155,64 |
7.470,95 |
13.563,47 |
282,57 |
|
6 |
28 |
29,18 |
817,13 |
117,29 |
3.284,20 |
4.101,33 |
10,0 |
33.600 |
172,94 |
4.842,29 |
8.943,62 |
319,41 |
|
Compostaggio |
7 |
101 |
29,18 |
2947,52 |
19,55 |
1.974,43 |
4.921,95 |
2,0 |
24.240 |
34,59 |
3.493,36 |
8.415,31 |
83,32 |
8 |
143 |
29,18 |
4173,22 |
39,10 |
5.590,96 |
9.764,18 |
4,0 |
68.640 |
69,18 |
9.892,10 |
19.656,27 |
137,46 |
|
9 |
159 |
29,18 |
4640,16 |
58,65 |
9.324,78 |
13.964,93 |
4,0 |
76.320 |
69,18 |
10.998,90 |
24.963,84 |
157,01 |
|
10 |
150 |
29,18 |
4377,50 |
78,20 |
11.729,28 |
16.106,78 |
5,0 |
90.000 |
86,47 |
12.970,41 |
29.077,19 |
193,85 |
|
11 |
56 |
29,18 |
1634,27 |
97,74 |
5.473,66 |
7.107,93 |
5,0 |
33.600 |
86,47 |
4.842,29 |
11.950,22 |
213,40 |
|
12 |
37 |
29,18 |
1079,78 |
117,29 |
4.339,83 |
5.419,62 |
6,0 |
26.640 |
103,76 |
3.839,24 |
9.258,86 |
250,24 |
|
Stagionale |
13 |
8 |
29,18 |
233,47 |
19,55 |
156,39 |
389,86 |
2,0 |
1.920 |
34,59 |
276,70 |
666,56 |
83,32 |
14 |
3 |
29,18 |
87,55 |
39,10 |
117,29 |
204,84 |
4,0 |
1.440 |
69,18 |
207,53 |
412,37 |
137,46 |
|
15 |
3 |
29,18 |
87,55 |
58,65 |
175,94 |
263,49 |
4,0 |
1.440 |
69,18 |
207,53 |
471,02 |
157,01 |
|
16 |
2 |
29,18 |
58,37 |
78,20 |
156,39 |
214,76 |
5,0 |
1.200 |
86,47 |
172,94 |
387,70 |
193,85 |
|
17 |
0 |
29,18 |
0,00 |
97,74 |
- |
0,00 |
5,0 |
0 |
86,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18 |
0 |
29,18 |
0,00 |
117,29 |
- |
0,00 |
6,0 |
0 |
103,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
S |
1.398 |
|
|
|
TFd= |
E 122.395,04 |
|
846.480 |
TVd= |
E 121.991,00 |
E 244.386,03 |
|
|
|
4174 |
abitanti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tfud= |
122.395,04 |
E |
|
|
|
|
|
|
S m2 tar.= |
228.738,92 |
|
|
|
Tvud= |
121.991,00 |
E |
|
|
|
|
|
|
QtotRSU= |
122.395,04 |
kg |
|
|
Tud= |
244.386,03 |
E |
|
|
|
|
|
|
E/l= |
0,144115626 |
|
|
|
Parte fissa A |
|
|
|
|
|
|
|
Bidone= |
120 |
lt |
|
|
|
1/3*utenza |
40.798,35 |
E pari a |
29,18 |
E ad utenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parte fissa B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/3*pers |
81.596,69 |
E pari a |
19,55 |
E a persona |
|
|
|
|
|
|
|