Oggetto:      Approvazione regolamento tariffe T.A.R.S.U.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Premesso :

 

che è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere all'approvazione del  regolamento comunale per l'applicazione delle tariffe della Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) per l'anno 2005;

 

che l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 sancisce che nel rispetto della legge e dello Statuto il Comune approva regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni;

 

Visto lo schema di regolamento;

 

Rilevato che detto schema di regolamento è stato discusso nell'apposita commissione regolamenti in data 5.4.2005;

 

Visto il D.Lgs. 267/2000;

 

            Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso ai sensi dell'art. 49 del del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

 

            Udita la relazione dell'Assessore Michele Zanardo;

 

            Uditi inoltre:

- Consigliere Bruno Bianchi: chiede informazioni tecniche sugli svuotamenti e in merito al compostaggio;

- Consigliere Giovanna Nardin: ricorda che ai cittadini era stato promesso che per l'anno 2005 sarebbe stata applicata la tassa tenendo conto degli svuotamenti;

- Assessore Zanardo: fa presente che le disposizioni del regolamento proposto si applicano già dall'anno in corso;

 

Con voti favorevoli n° 12, astenuti n° 5 (Scotton, Lorenzon, Bianchi, Nardin, Dalla Torre) espressi per alzata di mano da n° 17 consiglieri presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

 

1)    di approvare il regolamento comunale per l'applicazione delle tariffe della Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

 

 


Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dell'8.4.2005

 

                                                                          

 

 

      COMUNE DI ORMELLE

                                                            Provincia di Treviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DI REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA

PER LA GESTIONE RIFIUTI

 

 

 

 

 


 

                                  CAPO I - PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE

                                                     ED ELEMENTI DELLA TARSU

 

 

      Art. 1 - Oggetto del regolamento

 

1.     Il presente regolamento disciplina l'applicazione della TARSU per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade private soggette ad uso pubblico.

 

 

      Art. 2 - Presupposto e ambito di applicazione della TARSU

 

1.   La TARSU è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, soggetti alla produzione di rifiuti urbani o ad essi assimilati di cui all'art. 7, comma 2, D.Lgs. 22/97.

 

2.   Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto, in regime di privativa ai sensi del D.Lgs. 22/97, nel territorio comunalecon caratteristiche di universalità ed inderogabilità, nelle forme di cui al D.Lgs. 267/00 secondo il contratto di servizio ed il regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

 

3.   La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione.

 

 

 

      Art. 3 - Soggetti passivi

 

1.   La TARSU è dovuta, per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda famiglia anagrafica o da colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune e, per le utenze non domestiche, dal titolare dell'attività o legale rappresentante della persona giuridica.

 

2.   Per le parti di uso comune del condominio (ad esempio: scale,  sala riunioni, atrio, stenditoi,  ecc.) soggette alla produzione di rifiuti, l'obbligo di corrispondere la TARSU fa carico al condominio stesso, con diritto di rivalsa sui singoli condomini sulla base delle rispettive quote millesimali corrispondenti ai locali ed alle aree in proprietà o in uso esclusivo.

 

3.   Per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali, direzionali e artigianali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della TARSU dovuta per i locali e le aree scoperte, come definite all'art. 6, comma 2, lettera e), in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori, con diritto di rivalsa sull'occupante o conduttore.

 

4.   Per le locazioni o concessioni in uso di locali di durata inferiore all'anno, nonchè per le abitazioni e relative pertinenze ed accessori locate ammobiliate a non residenti, la TARSU è dovuta dal proprietario o dal concedente con diritto di rivalsa sul locatario o concessionario.

 

5.   Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (es.: residence, affittacamere, bed and breakfast, e simili) la TARSU è dovuta da colui che gestisce l'attività.

 

6.   In caso di occupazione abusiva, il conduttore è responsabile in solido con l'occupante i locali o le aree scoperte dell'imposizione di cui al presente regolamento.

 

 

Art. 4 - Soggetto attivo

 

1.   La TARSU è determinata, applicata e riscossa dal Comune di Ormelle, direttamenteo tramite terzi.

 

 

 

Art. 5 - Obbligazione TARSU

 

1.   La TARSU è commisurata ad anno solare secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli successivi, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria da parte del soggetto passivo.

 

2.   L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione e termina il giorno in cui viene presentata regolare comunicazione di cessazione, presentata nei termini di cui all'art. 15,  debitamente documentata.

 

3.   In caso di ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria cessa dalla data di presentazione della comunicazione stessa, salvo il caso in cui l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali e delle aree oltre la data ivi indicata.

 

4.   In caso di omessa comunicazione di cessazione l'obbligazione pecuniaria termina automaticamente dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato, ovvero nelle circostanze in cui il Comune sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine dell'utilizzo del servizio stesso (ad esempio, cessazione dalla fornitura di servizi a rete, decessi e simili, restituzione di cassonetti), o per azione di recupero d'ufficio.

 

5.   La TARSU è applicata per intero anche quando nella zona in cui è attivato il servizio è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'edificio.

                                                                          

 

Art. 6 - Locali ed aree tassabili

 

1.     Si considera che la produzione di rifiuti può aver luogo in tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualsiasi sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ovvero rifiuti pericolosi. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili per leutenze non domestiche le superfici utili di:

a)       tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

b)       tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto od alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonchè negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato,;

c)       tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

d)       tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavanderie, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, degli istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere, delle scuole di ogni ordine e grado;

e)       tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali non assimilati agli urbani), delle caserme, delle stazioni, ecc.;

f)        tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi ove si formano rifiuti urbani ed assimilati (esempio: uffici, laboratori, magazzini, e simili).

 

2.     Si considerano aree nelle quali si producono rifiuti:

 

a)       tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, nonchè alle relative attività e servizi complementari connessi;

b)       tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonchè l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti;

c)       le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d)       qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato o degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani;

e)       le aree scoperte attrezzate in quanto utilizzate o destinate, in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività.

 

 

 

 

 

      Art. 7 - Computo delle superfici

 

1.   La superficie tassabile per le utenze non domesticheè misurata, per i locali sul filo interno dei muri, e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si omettono, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

 

    

Art. 8 - Esclusioni ed esenzioni

 

1.   Non sono soggetti alla TARSU i locali e le aree nelle quali non si  possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche:

 

a)   le superfici di edifici o loro parti adibite in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, nonché gli oratori, con esclusione delle abitazioni dei ministri di culto;

b)   le superfici dei locali destinati ad aule, biblioteca scolastica, sala insegnanti degli istitui scolatici per l'istruzione obbligatoria e delle scuole materne purchè si dimostri che sia attivo e funzionante il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti;

c)   locali adibiti a sedi e uffici comunali e locali od aree adibite a sedi, uffici e servizi per i quali il Comune sostiene le relative spese di funzionamento per contratto, convenzione o norma di legge;

d)   la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio dell'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, e simili);

e)   locali destinati esclusivamente a centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;

f)    terrazze scoperte e simili;

g)   cavedi, locali e cortili interni non accessibili.

 

2.   Non sono altresì soggetti alla TARSU i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati al servizio per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

 

3.   Per le utenze non domestiche, nel computo della superficie rientrante nel calcolo della parte variabile e fissa della TARSU non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonchè rifiuti pericolosi, dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. In caso di accertato illegittimo conferimento di tali rifiuti, fatta salva l'azione penale, si applicano le maggiorazioni di cui al successivo art. 19, oltre al pagamento delle spese necessarie allo smaltimento dei rifiuti illegittimamente conferiti.        

 

 

            Art. 9 - Riduzioni ed agevolazioni

 

1.     La TARSU, limitatamente alla quota variabile, è determinata in relazione alla minore produttività dei rifiuti per ciascuna diversa tipologia di destinazione d'uso dei locali e delle aree, come di seguito indicato:

 

a)   Franchigia ridotta per le abitazioni tenute a disposizione dagli utenti non residenti e/o non dimoranti abituali (ad esempio: cittadini iscritti all'AIRE) per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o di dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato. Il soggetto obbligato deve produrre la documentazione idonea a comprovare il protrarsi dell'assenza  (ad esempio tramite certificazione anagrafica, bollette e utenze a rete). La riduzione viene prevista come segue:

·       -1 svuotamento per utenze pari a 1 e 2 componenti;

·       -2 svuotamenti per utenze pari a 3 e 4 componenti;

·       -3 svuotamenti per utenze pari a 5 e 6 componenti.

 

b)   Franchigia ridotta per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, qualora siano adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo (periodo inferiore a 183 giorni all'anno), ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La riduzione viene prevista come segue:

·       -1 svuotamento per utenze pari a 1 e 2 componenti;

·       -2 svuotamenti per utenze pari a 3 e 4 componenti;

·       -3 svuotamenti per utenze pari a 5 e 6 componenti.

·      

Il quadro b) sarà applicato contestualmente all'avvio della tassazione delle utenze non domestiche con nuovo metodo.

 

2.  Per le utenze domestiche, aventi area verde scoperta di pertinenza, la parte variabile della TARSU è ridotta nel caso in cui venga attuato nella medesima area scoperta di pertinenza il  recupero della frazione umida e del verde con formazione di materia organica, riutilizzabile nella pratica agronomica (compostaggio), utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, regolamentari e del codice civile. La riduzione viene prevista come segue:

·       -1 svuotamento per utenze pari a 1 e 2 componenti;

·       -2 svuotamenti per utenze pari a 3 e 4 componenti;

·       -3 svuotamenti per utenze pari a 5 e 6 componenti.

 

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono applicate su specifica domanda da parte dei soggetti interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal giorno di presentazione della domanda. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi qualora sussistano le medesime condizioni. Gli utenti sono altresì tenuti a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione di tali riduzioni, entro 60 giorni dalla data di variazione delle condizioni; in mancanza, il Comune provvede al recupero delle somme dovute a decorrere dalla data di concessione del beneficio, comprensive della maggiorazione per omessa comunicazione e degli interessi, come disciplinato ai successivi articoli 19 e 20. Il Comune può compiere tutti gli accertamenti opportuni, così come disposto al successivo art. 17.

 

Art. 10 - Articolazione e commisurazione della TARSU

 

1.   La TARSU è articolata nelle fascie di utenza domestica e non domestica.

 

2.   La TARSU dovuta annualmente dalle singole utenze domestiche si compone di due quote - una fissa ed una variabile.  I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi complessivi inerenti il servizio, così come risultanti dal piano finanziario di cui al successivo comma 5.

 

3.   La TARSU sarà così calcolata:

a)   per le utenze domestiche

-      la quota fissa non terrà conto della superficie dei locali e delle aree, e verrà ripartita per un terzo in funzione dell'utenza attivata e per i due terzi in funzione del numero dei componenti;

-      la quota variabile sarà commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate, applicando una  franchigia ( espressa in svuotamenti da 120 l ) calcolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare da definire annualmente. La franchigia sarà altresì indice del minimo di svuotamenti da attribuire a ciascuna utenza domestica.

 

b)   per le utenze non domestiche

-      applicazione di un'aliquota a mq. (metro quadrato)con un limite minimo pari a E 45,00 (euro quarantacinque/00)

Nel caso in cui le utenze non domestiche producano rifiuti assimilabili agli urbani e  smaltiscano tutti i rifiuti per proprio conto, verrà data possibilità all'utente di richiedere un'agevolazione da concordare con l'Amministrazione Comunale, previa presentazione di adeguata documentazione.

 

4.     L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della TARSU, avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi.

 

5.     La Giunta approva annualmente il piano finanziario e le tariffe per le singole categorie di utenze. Qualora le tariffe non vengano adottate, sono prorogate le tariffe già in vigore.

 

6.   Qualora, in sede di consuntivo annuale dei costi del servizio erogato, venga accertata la mancata piena copertura dei costi stessi, il quota mancante potrà venire recuperata mediante inserimento nel Piano Finanziario relativo all'anno successivo.

 

      7.   Nel caso in cui si accerti una eccedenza delle entrate derivanti dalla TARSU rispetto ai costi a consuntivo, tale differenza sarà computata in diminuzione dei costi nel Piano Finanziario dell'anno successivo.

     

      8.    In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale magnetica o elettronica dei dati si procederà alla commisurazione delle quantità dei rifiuti nei seguenti modi:

-      in caso di perdita o danno completo e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso si farà riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile applicando il sistema presuntivo del DPR 158/99;

-      in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.

     
Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree

     

1.  I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, come evidenziato nella tabella 1 allegata.

 

2.  Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui è svolta anche un'attività economica o professionale, la TARSU applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

 

3.  I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee, come evidenziato nella tabella 2 allegata.

 

4.  I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati nelle tabelle, vengono associati, ai fini dell'applicazione della TARSU, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

 

5.  Nel caso di più attività distintamente specificate, ma esercitate promiscuamente nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte, per l'applicazione della TARSU si fa riferimento all'attività principale così come indicata nella visura camerale.

 

6.  La TARSU può essereviceversa distinte nell'ipotesi di complesso unitario ove è possibile suddividere i locali e le aree destinate ad attività diverse, ancorché ricomprese nel medesimo atto di autorizzazione all'esercizio.

 

7.  Sono classificati nella stessa categoria del bene principale i locali e le aree scoperte operative, pertinenziali o accessorie dello stesso.

     

       Art. 12 - Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali

 

 

1.     Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in domestiche residenti e in domestiche non residenti, a seconda che siano o meno occupate o condotte da nuclei familiari che hanno la residenza nel Comune, come risulta dal registro dell'anagrafe della popolazione tenuto dal Comune stesso.

 

 

2.     Si tiene conto della situazione al 1o gennaio dell'anno di competenza o, se posteriore, a quella di iscrizione anagrafica oppure di inizio dell'occupazione o della conduzione; è comunque fatto salvo il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno, se comunicate nei termini di cui all'articolo 15.

 

3.     Per i soggetti non residenti e i cittadini residenti all'estero, qualora non sia stata presentata la comunicazione di cui all'art. 15, e fatte salve le verifiche d'ufficio, è prevista l'applicazione della TARSU con il criterio determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a 3 nella generalità dei casi.

 

4.     Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la TARSU è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento dell'obbligazione con vincolo di solidarietà.

 

5.     Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture sanitarie o comunitarie che possano attestare tramite certificazione la premanenza in via continuativa presso la struttura stessa.

 

      Art. 13 - Manifestazioni ed eventi

     

 

1.   Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili) e/o di aree e locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è speciale e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti obbligatori da inserire all'atto del provvedimento di autorizzazione tra il promotore delle manifestazioni e/o il gestore dell'impianto e il Comune, e la TARSU è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

 

2.   In mancanza di stipula del contratto di cui al comma precedente, la TARSU è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

 

            Art. 14 - TARSU temporanea

     

1.   La TARSU temporanea per la gestione dei rifiuti urbani o ad essi assimilati è applicata nei confronti di chiunque occupi ovvero conduca temporaneamente (meno di 183 giorni l'anno in modo anche non ricorrente), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico ovvero aree private gravate da servitù di passaggio, o aree private soggette a produzione di rifiuti urbani messe a disposizione della collettività da parte del proprietario.

 

2.   La TARSU temporanea è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione e dai coefficienti individuati per la specifica attività insediata, divisa per 365 e maggiorata del 100% con un minimo di E 12,00 ad evento per occupazioni sporadiche e non ricorrenti, senza applicazione di alcuna riduzione o agevolazione, anche nel caso di occupazione di aree scoperte. In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzato l'ammontare della TARSU annuale della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti urbani.

 

3.   L'utente è tenuto a comunicare al Comune, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della TARSU temporanea, e ad effettuare il versamento della stessa secondo le modalità stabilite dal Comune.

 

 

      CAPO II - GESTIONE DELLA TARSU

 

 

                                                         Art. 15 - Comunicazione

 

1.     I soggetti di cui all'art. 3 hanno l'obbligo di richiedere l'attivazione e la cessazione del servizio, comunicando al Comune l'inizio e la cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree tassabili, nonché la variazione degli elementi che determinano la TARSU (modificazioni della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o della destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, ecc.), entro i 60 giorni successivi al loro verificarsi.

 

2.     Le comunicazioni devono  in ogni caso contenere:

 

a)    i dati identificativi ( dati anagrafici, codice fiscale ecc, ) del soggetto che la presenta;

b)    la qualità (occupante, conduttore, o rappresentante legale, amministratore)  del soggetto che la presenta;

c)    l'indicazione della denominazione, dello scopo sociale o istituzionale, del codice fiscale o della partita iva, del codice Istat dell'attività, nonché della sede principale, legale o effettiva  e di ogni unità locale a disposizione per le utenze non domestiche

d)    l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate e le loro ripartizioni interne;

e)    il numero effettivo degli occupanti l'abitazione, se residenti nel comune, ovvero i dati identificativi, se non residenti;

f)     la data di inizio o di cessazione dell'occupazione o della conduzione, ovvero la data di inizio della variazione degli elementi che determinano la TARSU;

g)    i dati identificativi dell'eventuale subentrante in caso di cessazione;

h)    la data di presentazione della comunicazione.

 

3.   Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite fax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

 

4.   Le comunicazioni originarie hanno effetto dal giorno nel quale ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione e durata fino al giorno in cui è cessata l'occupazione o la conduzione. Esse sono efficaci anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a TARSU restano invariate.

 

5.   Le variazioni intervenute nell'arco dell'anno, in merito agli elementi che determinano riduzione della TARSU (modificazioni del numero dei componenti il nucleo famigliare, delle superfici imponibili e/o della destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, ecc.) hanno effetto dal giorno di inizio delle variazioni stesse, se comunicate nei termini di cui al comma 1, in caso contrario dal 1° gennaio dell'anno successivo.

 

6.   Il soggetto gestore dei servizi comuni degli edifici in multiproprietà e dei centri commerciali, direzionali ed artigianali integrati, nonchè l'amministratore di condominio, devono presentare al Comune, entro il termine di cui al comma 1, comunicazione per i locali e le aree di uso comune e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione o conduzione, l'elenco degli occupanti o conduttori dei locali e delle aree, sia di uso esclusivo che comune.

 

 

 

Art. 16 - Riscossione

 

1.Il Comune provvede alla riscossione della TARSU, secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

 

2.In sede di riscossione ordinaria il pagamento di quanto dovuto deve essere suddiviso in un numero di rate non inferiore a due.

 

3.Gli importi della TARSU, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

 

                                                              Art. 17 - Controllo

 

1. Il Comune svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della TARSU, nonchè controlla i dati comunicati ai sensi del precedente art. 15.

 

2.  In caso di riscontro di omesso o parziale pagamento, il Comune dà corso al recupero delle somme dovute come stabilito dall'arti. 19 del presente regolamento.

 

3.  In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Comune ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni ha facoltà di:

a)   invitare gli occupanti e/o i conduttori dei locali e delle aree interessate ad esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, planimetrie catastali dei locali e delle aree occupate), ed a presentarsi presso l'ufficio per fornire chiarimenti ovvero rispondere a questionari relativi a fatti, atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti;

b)   utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune e, previ accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;

c)   richiedere a uffici o enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.

 

4. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

 

 

                                                      Art. 18 - Abbuoni e rimborsi

 

1.   La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono ovvero al rimborso dell'importo pagato a valere per il periodo compreso dal giorno successivo a quello indicato nella comunicazione di cessazione, ove debitamente documentata, ovvero dal giorno successivo a quello di presentazione della comunicazione di cessazione, e l'ultimo giorno documentalmente addebitato.

 

2.   L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla richiesta di rimborso.

 

 

                                                    Art. 19 - Violazioni e penalità

 

1.   In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 15, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate o condotte e gli altri elementi utili per la quantificazione della TARSU, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione o della conduzione in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, il Comune si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'articolo 17.

 

2.   In caso di riscontro di omessa, tardiva, infedele od incompleta comunicazione, ovvero di tardivo, parziale o omesso versamento il Comune, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, procede all'iscrizione a ruolo della TARSU o della maggiore TARSU dovuta; a titolo di riconoscimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento è dovuta la maggiorazione pari al 25% (venticinque percento) del valore della TARSU, con un minimo di E 25,00 (euro venticinque/00) unitamente agli interessi moratori così come stabilito dall'articolo 20 del presente regolamento.

 

3.   Gli atti di cui al comma precedente, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili alla TARSU e la loro destinazione d'uso, i periodi di riferimento, la TARSU applicata unitamente alle spese ed agli interessi richiesti, e le norme regolamentari e/o legislative violate.

 

 

                                                       Art. 20 - Interessi moratori

 

1.   Per l'omesso, insufficiente o ritardato pagamento, il Comune provvederà ad addebitare, sugli importi dovuti, gli interessi moratori calcolati su base giornaliera in misura del tasso legale maggiorato di cinquepunti percentuali.

 

 

Art. 21 - Trattamento dati

 

1.   L'acquisizione di informazioni relative agli utenti è un processo indispensabile per l'applicazione della TARSU.

 

2.   Il trattamento dei dati viene effettuato dal Comune nel rispetto della normativa vigente. E' garantita la tutela della riservatezza dei dati trattati attraverso la non divulgazione verso l'esterno dei dati stessi.

 

 

Art. 22 - Contenzioso

 

1.   Il giudice competente in materia di contenzioso riguardante l'iscrizione a ruolo, il pagamento della TARSU, l'irrogazione delle maggiorazioni, delle spese e degli interessi è la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso.

 

 

                                      CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

                                             Art. 23 - Disposizioni transitorie e finali

 

 

1.   Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e ad ogni altra norma applicabile in materia.

 

2.   Tutte le successsive norme integrative e modificative della legislazione vigente nella materia oggetto del  presente regolamento costituiscono automatica modificazione del regolamento stesso.

 

Art. 24 - Entrata in vigore

 

1.         Le disposizioni del presente regolamento, hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2005.


tabella 1

Art. 1                Classificazione delle utenze domestiche

 

Numero occupanti

     1

     2

      3

     4

     5

6 o più

 

 

tabella 2

1.   Classificazione delle utenze non domestiche

 

 

                                       Tipologia di attività

 

02

uffici, banche

 

03

esercizi commerciali, magazzini

 

04

bar, trattorie, ristoranti

 

05

case di cura

 

06

cinema, sale da ballo

 

07

stabilimenti industriali ed artigianali

 

08

asili, scuole

 

 


                                                                    I N D I C E

 

                                  CAPO I - PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE

                                                     ED ELEMENTI DELLA TARSU

 

 

Art.   1 - Oggetto del regolamento                                                                                                                                                                                        

 

Art.   2 - Presupposto e ambito di applicazione della TARSU                             

 

Art.   3 - Soggetti passivi                                                                                

 

Art.   4 - Soggetto attivo                                                                                 

 

Art.   5 - Obbligazione TARSUria                                                                     

 

Art.   6 - Locali ed aree TARSUbili                                                                   

 

Art.   7 - Computo delle superfici                                                                     

 

Art.   8 - Esclusioni ed esenzioni                                                                    

 

Art.   9 - Riduzioni ed agevolazioni                                                                  

 

Art. 10 - Articolazione e commisurazione della TARSU                                     

 

Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree                                                  

 

Art.12 - Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali                                                    

 

Art. 13 - Manifestazioni ed eventi

 

Art. 14 - TARSU temporanea

                                                                          

 

CAPO II - GESTIONE DELLA TARSU

 

 

Art. 15 - Comunicazione                                                                                 

 

Art. 16 - Riscossione                                                                                     

 

Art. 17 - Controllo                                                                                          

 

Art. 18 - Abbuoni e rimborsi

 

Art. 19 - Violazioni e penalità                                                                          

 

Art. 20 - Interessi moratori                                                                              

 

Art. 21 - Trattamento dati                                                                               

 

Art. 22 - Contenzioso

 

 

                                      CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

Art. 23 - Disposizioni transitorie e finali                                                            

 

Art. 24 - Entrata in vigore                                                                                

 

Tabella 1

 

Tabella 2

 

 


 

TARIFFA secondo DPR 158/99 - UTENZE DOMESTICHE - SCENARIO 2005 - SENZA METRO QUADRO

 

 

 

 

TARIFFA PARTE FISSA

TARIFFA PARTE VARIABILE

TAR.TOT.

INDICI

 

Categoria

Unità

Parte Fissa A base

Parte Fissa A cat

Parte Fissa B base

Parte Fissa B cat

TFd

Svuotamenti
minimi

l tot cat

TVd base

TVd

Td (totale)

Tar.media

Ordinario

1

119

29,18

3472,82

         19,55

    2.326,31

5.799,13

3,0

42.840

51,88

6.173,91

11.973,04

100,61

2

155

29,18

4523,42

         39,10

    6.060,13

10.583,55

5,0

93.000

86,47

13.402,75

23.986,30

154,75

3

204

29,18

5953,41

         58,65

  11.963,87

17.917,27

6,0

146.880

103,76

21.167,70

39.084,98

191,59

4

182

29,18

5311,37

         78,20

  14.231,53

19.542,90

7,0

152.880

121,06

22.032,40

41.575,30

228,44

5

48

29,18

1400,80

         97,74

    4.691,71

6.092,51

9,0

51.840

155,64

7.470,95

13.563,47

282,57

6

28

29,18

817,13

       117,29

    3.284,20

4.101,33

10,0

33.600

172,94

4.842,29

8.943,62

319,41

Compostaggio

7

101

29,18

2947,52

         19,55

    1.974,43

4.921,95

2,0

24.240

34,59

3.493,36

8.415,31

83,32

8

143

29,18

4173,22

         39,10

    5.590,96

9.764,18

4,0

68.640

69,18

9.892,10

19.656,27

137,46

9

159

29,18

4640,16

         58,65

    9.324,78

13.964,93

4,0

76.320

69,18

10.998,90

24.963,84

157,01

10

150

29,18

4377,50

         78,20

  11.729,28

16.106,78

5,0

90.000

86,47

12.970,41

29.077,19

193,85

11

56

29,18

1634,27

         97,74

    5.473,66

7.107,93

5,0

33.600

86,47

4.842,29

11.950,22

213,40

12

37

29,18

1079,78

       117,29

    4.339,83

5.419,62

6,0

26.640

103,76

3.839,24

9.258,86

250,24

Stagionale

13

8

29,18

233,47

         19,55

       156,39

389,86

2,0

1.920

34,59

276,70

666,56

83,32

14

3

29,18

87,55

         39,10

       117,29

204,84

4,0

1.440

69,18

207,53

412,37

137,46

15

3

29,18

87,55

         58,65

       175,94

263,49

4,0

1.440

69,18

207,53

471,02

157,01

16

2

29,18

58,37

         78,20

       156,39

214,76

5,0

1.200

86,47

172,94

387,70

193,85

17

0

29,18

0,00

         97,74

               -  

0,00

5,0

0

86,47

0,00

0,00

0,00

18

0

29,18

0,00

       117,29

               -  

0,00

6,0

0

103,76

0,00

0,00

0,00

 

S

1.398

 

 

 

TFd=

 E    122.395,04

 

846.480

TVd=

 E  121.991,00

 E  244.386,03

 

 

 

4174

abitanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tfud=

122.395,04

E

 

 

 

 

 

 

S m2 tar.=

     228.738,92

 

 

 

Tvud=

121.991,00

E

 

 

 

 

 

 

QtotRSU=

     122.395,04

kg

 

 

Tud=

244.386,03

E

 

 

 

 

 

 

E/l=

0,144115626

 

 

 

Parte fissa A

 

 

 

 

 

 

 

Bidone=

120

lt

 

 

1/3*utenza

  40.798,35

E  pari a

         29,18

E ad utenza

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte fissa B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/3*pers

  81.596,69

E  pari a

         19,55

E a persona