D.C. n° 15 dell'8 aprile 2005
Oggetto: Approvazione regolamento di contabilità
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso :
che è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento di contabilità comunale;
che l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 sancisce che nel rispetto della legge e dello Statuto il Comune approva regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni;
Visto lo schema di regolamento;
Rilevato che detto schema di regolamento è stato discusso nell'apposita commissione regolamenti in data 5.4.2005;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Consigliere Nardin - chiede che all'art. 3 venga previsto, per l'approvazione del bilancio, un termine più lungo di quello della convocazione ordinaria del Consiglio, ad esempio 20 giorni e che all'art. 18 comma 2 l'individuazione dell'organo di controllo di gestione venga posta tra le competenze del Consiglio.
Dopo breve discussione durante la quale il Sindaco ed il capogruppo di maggioranza affermano che è opportuno che il regolamento venga approvato come proposto;
Con voti favorevoli n° 12, contrari n° 2 (Nardin, Dalla Torre), astenuti n° 3 (Scotton, Lorenzon e Bianchi) espressi per alzata di mano da n° 14 consiglieri presenti e votanti su 17 presenti;
D E L I B E R A
1) di approvare il regolamento di contabilità composto da n. 34 articoli che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Comune
di Ormelle
REGOLAMENTO CONTABILITA'
(D.C. n° 15 dell'8 aprile 2005)
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento contiene le norme per l'attività finanziaria e contabile del Comune, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs.vo 18.8.2000
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in stretta collaborazione con il Direttore generale se nominato, compete, in particolare:
§ la predisposizione, sulla base delle proposte dei vari servizi e dei dati in proprio possesso, dei progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, da presentare alla Giunta Comunale;
§ la formulazione delle proposte di modificazione, a richiesta dei competenti servizi, delle previsioni di bilancio e del piano esecutivo di gestione o piano delle risorse e obiettivi, sia degli interventi di spesa, sia delle risorse di entrata;
§ la predisposizione dello schema di rendiconto della gestione da sottoporre alla Giunta Comunale.
2. Al responsabile del servizio economico finanziario sono attribuite le funzioni, i compiti e le responsabilità assegnate dal decreto e dal presente regolamento.
3. Le proposte di deliberazione sulle quali sia richiesto il parere di regolarità contabile devono essere presentate al servizio economico finanziario già munite del parere di regolarità tecnica, espresso anche con riguardo alla legittimazione del Comune all'assunzione degli oneri ad esse correlati.
Nel caso di parere, anche parzialmente non favorevole, la relativa motivazione deve essere sinteticamente riportata nel testo dell'atto.
4. I provvedimenti dei responsabili di area sono trasmessi al servizio economico finanziario e su quelli comportanti impegni di spesa, è apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Il parere o visto di regolarità contabile attesta che il provvedimento, oltre al rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell'ente, contiene l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontra la capienza del relativo stanziamento, escluso qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza o meno ai fini istituzionali dell'ente.
6. L'eventuale diniego del visto deve essere adeguatamente motivato e tempestivamente comunicato al responsabile del servizio proponente.
7. Le segnalazioni obbligatorie previste dal comma 6 dell'articolo 153 del decreto sono effettuate senza indugio in forma scritta a mezzo di apposita relazione che indichi le dimensioni del fenomeno e ne illustri, per quanto possibile, le cause. Fino a quando non saranno presi i provvedimenti atti ad assicurare gli equilibri di bilancio, il responsabile del servizio economico finanziario è autorizzato a non rilasciare l'attestazione di copertura finanziaria, salvo che si tratti di spese regolate per legge o necessarie per evitare danni maggiori.
Articolo 3 - Formazione bilancio di previsione e relazione previsionale e programmatica
1. Di norma almeno sessanta giorni prima del termine di legge per l'approvazione del bilancio e secondo le indicazioni della Giunta, ciascun Responsabile di area formula, per il proprio servizio o servizi, le proposte per la formazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio successivo, del bilancio pluriennale e predispone, per quanto di competenza, la relazione previsionale e programmatica.
Le proposte devono essere corredate:
§ per le entrate, di tutta la documentazione e delle informazioni utili alla verifica della veridicità e dell'esistenza dei presupposti per l'iscrizione a bilancio;
§ per le spese, degli elementi che rendano possibile l'esame di compatibilità e dimostrino le scelte programmatiche.
2. Sulla base dei dati raccolti, il servizio economico finanziario costruisce lo schema di bilancio annuale e pluriennale.
Se necessario, apporta, secondo le direttive della Giunta, le modifiche e gli aggiustamenti volti a conseguire il pareggio finanziario e gli equilibri prescritti.
3. Lo schema di relazione previsionale e programmatica è elaborato a cura del servizio economico finanziario, in collaborazione con il Direttore generale, sulla base dei dati forniti da ciascun Responsabile, ed è sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale unitamente agli atti di cui ai commi precedente.
4. Una volta approvati dalla Giunta Comunale gli schemi di bilancio annuale, pluriennale e la relazione previsionale e programmatica sono messi a disposizione dell'organo di revisione per il prescritto parere, da esprimersi entro sette giorni consecutivi dalla data della relativa comunicazione.
5. Il bilancio con i suoi allegati deve essere approvato in seduta ordinaria.
6. I consiglieri comunali (singolarmente od in gruppo) possono presentare emendamenti in forma scritta agli schemi di bilancio fino al 2° giorno consecutivo precedente a quello previsto per la seduta del Consiglio per l'approvazione del bilancio.
Per gli emendamenti che comportano maggiori spese o diminuzioni di entrate devono essere indicati i mezzi finanziari di copertura o le spese da diminuire o stralciare.
7. Sugli emendamenti proposti deve essere richiesto il parere del Responsabile dell'area finanziaria circa la regolarità tecnica e contabile nonché il parere dell'organo di revisione.
8. Durante la discussione generale dello schema di bilancio e della relazione previsionale e programmatica possono essere presentati ulteriori emendamenti purché siano sottoscritti congiuntamente da almeno un quinto dei Consiglieri comunali.
9. Qualora nel corso dell'esame del bilancio, a seguito degli emendamenti proposti di cui ai precedenti commi, vengano apportate significative variazioni tali da rendere necessaria anche una riformulazione degli allegati allo stesso, il Sindaco, sentiti il segretario comunale ed il responsabile dell'Area finanziaria, può rinviare ad altra seduta, da effettuare entro 7 giorni, l'approvazione finale del bilancio e della relazione previsionale e programmatica.
In tale seduta non sono possibili ulteriori variazioni, ma solo le eventuali dichiarazioni di voto e la votazione finale.
Articolo 4 - Diritto di partecipazione
1. La conoscenza da parte dei cittadini dei contenuti significativi degli atti di bilancio è garantita ai sensi e nel rispetto dello Statuto comunale e nelle forme previste dal Regolamento per i diritti di accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi.
Articolo 5 - Deliberazioni improcedibili e inammissibili
1. Le proposte di deliberazione che non siano coerenti con i contenuti della relazione previsionale e programmatica sono improcedibili ovvero, se già deliberate, non possono avere esecuzione in quanto inammissibili.
2. I casi di inammissibilità e improcedibilità di cui al comma precedente sono i seguenti:
a) mancanza di compatibilità con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente consolidata, di sviluppo e di investimento;
b) mancanza di compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti;
c) contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti in termini di indirizzi e di contenuti;
d) mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto.
Articolo 6 - Attività di gestione
1. Dopo l'approvazione del bilancio la Giunta comunale definisce gli obiettivi di gestione e assegna ai responsabili delle aree le dotazioni finanziarie occorrenti per la loro realizzazione così come previsto nella relazione previsionale e programmatica.
2. In carenza di individuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta provvederà di volta in volta attraverso proprie direttive.
3. Nel caso di ricorso all'esercizio provvisorio od alla gestione provvisoria di bilancio, si intendono prorogate le assegnazioni delle dotazioni finanziarie sulla base dell'ultimo bilancio approvato.
4. Nelle more di adozione del provvedimento di cui al comma 1, la titolarità delle risorse finanziarie si intende confermata in capo a chi la deteneva sulla base dell'analogo provvedimento dell'esercizio precedente.
Articolo 7 - Fondo di riserva
1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono effettuati con deliberazione della Giunta comunale. Le deliberazioni possono essere adottate sino al 31 dicembre di ciascun anno e devono essere comunicate al Consiglio Comunale nell'ultima seduta dell'anno in corso o la prima dell'anno successivo.
Articolo 8 - Variazioni di bilancio
1. Verificandosi la necessità o la convenienza di apportare variazioni al bilancio, il servizio interessato ne fa richiesta alla Giunta, per il tramite del Responsabile dell'Area finanziaria. La Giunta, tenuto conto delle indicazioni formulate dal predetto servizio, le esamina nel quadro delle compatibilità generali di bilancio e, se ritiene, formula la propria proposta al Consiglio.
Allorché la richiesta di variazione non sia accolta, in tutto o in parte, a cura del Segretario comunale ne è data comunicazione al servizio interessato con l'indicazione di indirizzi, modalità e forme di gestione che possono far conseguire ugualmente il risultato, ovvero la riduzione dell'obiettivo a dimensioni compatibili con le risorse disponibili secondo le indicazioni della Giunta comunale.
2. Divenuta esecutiva la deliberazione del Consiglio che approva le variazioni di bilancio, la Giunta provvede ad adeguare di conseguenza il piano esecutivo di gestione e a darne comunicazione ai servizi interessati.
3. Le variazioni necessarie ad evidenziare l'equivalenza delle previsioni e degli accertamenti di entrata (Titolo VI) con le previsioni e gli impegni di spesa (Titolo IV) relativi ai servizi per conto di terzi sono apportati con determinazione del responsabile dell'Area finanziaria da adottarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
4. In caso di urgenza, le deliberazioni di variazione possono essere adottate dalla Giunta comunale. Le stesse devono essere ratificate dal Consiglio comunale, a pena di decadenza, entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Qualora il Consiglio comunale non possa essere convocato o non abbia potuto deliberare nei termini utili per la ratifica del provvedimento, la Giunta comunale è autorizzata a rinnovare la deliberazione in corso di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre.
5. Sulle proposte di variazione di bilancio del Consiglio Comunale o sulle proposte di ratifica delle deliberazioni di variazioni adottate dall'Organo esecutivo in via d'urgenza, deve essere espresso il preventivo parere dell'organo di revisione.
6. I provvedimenti di variazione di bilancio, regolarmente divenuti esecutivi, sono trasmessi al Tesoriere Comunale.
Articolo 9 - Modifica alle attività di gestione
1. Le modifiche al piano delle attività di gestione, che non comportino variazioni al bilancio, sono disposte dalla Giunta comunale, di propria iniziativa, compatibilmente con la fase di attuazione raggiunta, o su proposta dei responsabili di area.
2. Non appena divenuta esecutiva, la deliberazione di approvazione è comunicata ai responsabili.
3. In caso di non accoglimento la comunicazione è formulata con le modalità previste dal precedente articolo 8, comma 1.
4. Lo spostamento di dotazioni fra capitoli di spesa corrente compresi nel medesimo intervento ed assegnate allo stesso responsabile di servizio può essere disposto mediante apposita determinazione del responsabile stesso previo visto di regolarità contabile.
Articolo 10 - Entrate
1. Il servizio economico finanziario cura l'iscrizione in bilancio e la registrazione degli accertamenti delle entrate. A tal fine ciascun Responsabile comunica formalmente e tempestivamente al servizio finanziario, ogni atto o elemento di cui sia in possesso o a conoscenza, dal quale derivi o possa derivare un'entrata per il Comune.
2. L'entrata è accertata in base a quanto disposto dall'articolo 179 del decreto.
3. Per gli oneri di urbanizzazione l'accertamento coincide con le quote riscosse nell'esercizio.
4. Ciascun Responsabile è tenuto a seguire le relative procedure fino alla riscossione dell'entrata della quale ha proposto l'accertamento o che gli sia riferita.
5. Il servizio economico finanziario verifica periodicamente l'introito delle somme nella tesoreria comunale e ne dà notizia ai servizi interessati. In caso di mancata riscossione i servizi interessati dovranno promuovere le azioni e le procedure per evitare la prescrizione dei crediti e per conseguirne la riscossione.
6. I procedimenti amministrativi di accertamento delle entrate di competenza dell'esercizio chiuso possono essere ultimati fino alla data di approvazione della relazione di Giunta illustrativa del rendiconto.
Articolo 11 - Ordinativi di incasso
1. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile dell'area finanziaria o da chi ne fa le veci.
2. Gli incaricati interni della riscossione versano in tesoreria o all'economo comunale le somme riscosse con cadenza periodica, almeno mensile.
3. Gli ordinativi d'incasso sono trasmessi al Tesoriere con elenco in duplice esemplare, uno dei quali è restituito per ricevuta.
Articolo 12 - Contributi straordinari
1. Al fine di consentire la presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto, i responsabili dei servizi competenti a cui è demandata la gestione del contributo, devono predisporre e trasmettere al responsabile dell'area finanziaria, entro il 31 gennaio dell'anno immediatamente successivo, il rendiconto contenente gli elementi previsti dal comma 2 dello stesso articolo.
Articolo 13 - Impegno di spesa
1. Nell'ambito di ciascun servizio, le determinazioni di impegno, attuative del piano esecutivo di gestione (PEG) o del piano risorse obiettivi (PRO), sono sottoscritte dal responsabile del servizio/areaassegnatario delle relative risorse.
2. Per gli acquisti effettuati tramite servizio economato gli impegni di spesa sono assunti dal Responsabile dell'Area finanziaria, previo accordo con il Responsabile dell'area interessata.
3. Gli atti comportanti impegno di spesa devono essere tempestivamente inoltrati al servizio economico finanziario che provvede alla registrazione ed all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile.
4. Nel caso in cui per fronteggiare eventi eccezionali ed imprevedibili si sia reso necessario provvedere all'esecuzione di lavori o alla fornitura di beni e servizi per assicurare la continuità di servizi pubblici, il relativo impegno di spesa deve essere regolarizzato non oltre il trentesimo giorno successivo, a carico dell'esercizio in corso. In ogni caso l'operazione deve essere regolarizzata entro il 31 dicembre dell'anno in corso, anche se a tale data non sia decorso il predetto termine di 30 giorni.
5. Nel caso di azione o resistenza in giudizio, con oneri non certi e non determinabili in via preventiva, i provvedimenti relativi possono contenere un impegno di spesa di massima. Al momento della determinazione dell'importo definitivo le spese sono imputate per l'eccedenza al bilancio dell'anno in cui sono liquidate, con determinazione del responsabile dell'area.
6. Gli atti di impegno di spesa relativi ad esercizi successivi compresi nel bilancio pluriennale, sono sottoscritti dai responsabili di servizio ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di previsione. L'atto d'impegno indica l'ammontare complessivo della somma dovuta, la quota di competenza dell'esercizio in corso e le quote riferite ai singoli esercizi successivi.
7. Si considerano indisponibili le somme prenotate, fintanto che i relativi impegni non siano perfezionati ai sensi dell'articolo 183 del decreto.
Articolo 14 - Liquidazione della spesa
1. I documenti giustificativi di spese pervenute al servizio economico finanziario e da questo registrati, sono trasmessi all'ufficio che ha dato esecuzione alla spesa, per il seguito di competenza.
2. La liquidazione può essere effettuata, in relazione alla tipologia di spesa come segue:
§ Provvedimento da parte del Responsabile competente in tutti quei casi in cui la procedura di liquidazione presupponga particolari valutazioni di merito, verifica del rispetto di condizioni contrattuali o regolamentari, necessità di esposizione analitica dei fatti e simili quali ad esempio: stati avanzamento su spese investimento, contributi economici condizionati da rendicontazione, forniture non perfettamente corrispondenti all'ordinazione e simili;
§ Visto, contenente tutti gli elementi elencati ai precedenti commi, apposto dal Responsabile del servizio competente direttamente sul documento da liquidare in tutti quei casi in cui l'impegno di spesa è pari o superiore all'importo di fattura.
3. L'atto di liquidazione è trasmesso al servizio economico finanziario che, ove non riscontri irregolarità amministrative, contabili o fiscali, lo trattiene ed emette il mandato di pagamento.
Articolo 15 - Mandati di pagamento
1. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal responsabile dell'area finanziaria o da chi ne fa le veci.
2. I mandati sono trasmessi al tesoriere con elenco in duplice esemplare, uno dei quali è restituito per ricevuta.
Articolo 16 - Limiti di valore per il recupero credito o per rimborsi
1. Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari non si procede qualora la procedura risulti particolarmente onerosa in rapporto alla somma da recuperare, il responsabile del servizio competente, può disporre la rinuncia all'azione di recupero del credito dandone contestuale comunicazione scritta al responsabile del servizio finanziario.
2. Qualora vi siano prospettive reali di recupero delle somme, verrà fatta un'analisi del costo/recupero e se sarà conveniente per il Comune si procederà al recupero stesso.
Articolo 17 - Stato attuazione dei programmi e salvaguardia equilibri di bilancio
1. Almeno una volta all'anno e comunque entro il 30 settembre, l'organo consiliare provvede con propria deliberazione ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Articolo 18 - Modalità del controllo di gestione e relativo referto
1. Il Comune deve attivare il controllo di gestione sull'attività amministrativa e gestionale.
2. Il controllo di gestione è effettuato da apposita struttura operativa, anche esterna, individuata dalla Giunta comunale.
3. Tale struttura operativa deve verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e le quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Comune, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
4. I risultati dell'attività di controllo sono comunicati dal Sindaco in occasione dell'esame ed approvazione del rendiconto, al Consiglio comunale.
Articolo 19 - Servizio di tesoreria
L'affidamento del servizio di Tesoreria è effettuato, a seguito di asta pubblica o licitazione privata, previa pubblicazione di un bando sulla base di apposito capitolato speciale deliberato dal Consiglio comunale. Nel caso in cui la gara vada deserta si può procedere mediante trattativa privata.
Il capitolato speciale oltre ai criteri per l'affidamento del servizio deve contenere e/o richiedere almeno i seguenti elementi:
a) durata del contratto, non inferiore a tre anni né superiore a 5 anni;
b) misura dei tassi debitori e creditori;
c) valuta delle riscossioni e dei pagamenti;
d) eventuale compenso annuo;
e) valore convenzionale del contratto con riferimento alla durata, da assumere a base per le determinazioni connesse e conseguenti alla stipula, nel caso di servizio reso gratuitamente;
f) eventuale impegno a concedere mutui e prefinanziamenti con relative modalità.
3. Qualora ricorrano particolari ragioni di convenienza e di pubblico interesse, il contratto di Tesoreria può essere, con il consenso di entrambe le parti, rinnovato per lo stesso periodo o prorogato per un periodo non superiore a 2 anni. Il tesoriere deve accettare tutti i pagamenti a favore del Comune, anche in assenza di ordinativo di incasso, rilasciando quietanza numerata in ordine progressivo e cronologico per ogni esercizio finanziario.
La quietanza va rilasciata su modelli forniti dallo stesso tesoriere nel quale devono essere necessariamente almeno indicati: la denominazione del soggetto per cui conto viene fatto il versamento, la somma relativa, la causale e la data in cui avviene l'operazione.
Delle avvenute riscossioni dovrà essere data quotidiana comunicazione sia mediante il trasferimento della documentazione cartacea sia con sistemi informatici.
Articolo 20 - Prelievi e restituzioni dei depositi di terzi
1. Qualora ai fini della regolare definizione del procedimento amministrativo sia richiesta la costituzione di depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, il responsabile del servizio competente invita, con apposita comunicazione da trasmettere per conoscenza al servizio economico finanziario, il terzo interessato a provvedere al versamento delle somme dovute presso la tesoreria comunale.
2. Il Tesoriere incassa i depositi e rilascia apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.
3. La restituzione dei depositi cauzionali avviene su semplice nulla osta, a firma del responsabile dell'area finanziaria una volta che il responsabile del procedimento in relazione al quale la cauzione è stata prestata abbia dichiarato l'esatto adempimento delle obbligazioni sorte.
4. Ove ne ricorrano le condizioni, il responsabile del servizio competente, dispone l'incameramento, in tutto o in parte, del deposito costituito a seguito del quale è emesso apposito ordinativo di incasso.
5. Presso il servizio economico finanziario è tenuto un apposito registro di carico e scarico dei movimenti previsti ai precedenti commi, contenenti le generalità del depositante, l'ammontare del deposito, l'oggetto cui esso si riferisce, gli estremi della ricevuta del tesoriere.
Articolo 21 - Anticipazioni straordinarie
1. È consentito il pagamento mediante l'utilizzo di fondi propri nei limiti della spesa occorrente da erogare in conto del mutuo somministrabile, qualora i tempi di somministrazione dell'istituto mutuante possano far sorgere presupposto di richieste di interessi legali o moratori da parte delle imprese o ditte esecutrici di lavori o forniture, oppure qualora il ricorso al prefinanziamento sia ritenuto utile ed opportuno in funzione al pagamento dei lavori o delle forniture eseguiti.
Articolo 22 - Il servizio di economato
1. L'economato è organizzato come servizio autonomo. Provvede alle spese minute d'ufficio necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni di non rilevante ammontare dei servizi dell'Ente. La gestione delle spese di cui al precedente periodo è affidata al dipendente incaricato che assume la qualifica di economo e le responsabilità dell'agente contabile di diritto. L'economo è dotato all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo, di ammontare corrispondente alle risorse appositamente iscritte nel bilancio annuale, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate, sottoscritto dall'economo comunale stesso e approvato dal responsabile dell'area finanziaria con propria determinazione.
2. Le funzioni di massima assegnate a tale ufficio sono così individuabili:
a) funzioni di gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare nonché di tutte quelle per cui tale procedura venisse ritenuta preferibile, per economicità o speditezza, in sede di atto di impegno;
b) funzioni di provveditorato per l'acquisto di beni e servizi necessari per il normale funzionamento degli uffici.
Ai fini dell'applicazione del presente comma, il limite della spesa di non rilevante ammontare è fissato in sede di prima applicazione in Euro 1.000,00 (mille/00).
Tale limite può essere superato a fronte di spese relative ad obblighi di legge, regolamenti o contratti.
Spetterà alla Giunta comunale adeguare tale valore qualora non risulti più congruo.
3 L'ufficio economato dovrà provvedere altresì:
a) alla riscossione delle pensioni o assegni mensili di soggetti per i quali il Comune corrisponda la retta di ricovero in struttura protetta;
b) alla riscossione di incassi relativi a proventi o prestazioni che per la loro saltuarietà non consentono l'organizzazione di un'apposita procedura ovvero per i quali sia prevista la riscossione a mezzo economato.
4. Delle somme ricevute in anticipazione o di quelle eventualmente riscosse l'economo non può fare uso diverso da quello per cui sono destinate.
5. L'economo provvede a effettuare le spese attribuitegli o richiestegli, imputando la spesa agli idonei stanziamenti, indipendentemente dall'area alla quale sono stati assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla legge o dai regolamenti per la individuazione del terzo contraente.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, possono essere assunti impegni di massima che si perfezionano giuridicamente attraverso l'emissione di appositi buoni d'ordine da parte dell'economo comunale.
7. All'Economo Comunale viene corrisposta una indennità relativa al maneggio di valori nella misura stabilita dal CCNL del 5.7.2000 (code contrattuali).
Articolo 23 - Dotazione dell'economo
1. L'economo è dotato annualmente di un fondo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) da reintegrarsi ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità nel corso dell'esercizio finanziario, previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate tramite gli appositi buoni regolarmente riscontrati. Il fondo di anticipazione è erogato attraverso mandato a favore dell'economo comunale, con imputazione all'apposito capitolo dei servizi per conto di terzi.
2. I pagamenti dell'economo dovranno trovare riscontro su appositi buoni, numerati progressivamente per esercizio finanziario, compilati in modo automatizzato o da staccarsi da apposito bollettario. Nei buoni - corredati dei documenti giustificativi validi ai fini fiscali - devono essere almeno indicati l'oggetto della spesa, il creditore e la somma dovuta.
Articolo 24 - Agenti contabili
1. L'economo e gli altri dipendenti che svolgono funzioni di agente contabile sono designati con provvedimento del Responsabile dell'Area finanziaria.
2. Gli agenti individuati operano informando la propria attività ai seguenti principi:
a) esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo le disposizioni dei rispettivi responsabili di servizio;
b) sono personalmente responsabili della gestione dei fondi e dei beni a loro affidati e ne rispondono secondo le leggi vigenti in materia;
c) sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti;
d) sono obbligati a rendere il conto delle operazioni eseguite;
e) possono essere sottoposti a verifiche e ispezioni da parte del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione.
3. L'elenco degli agenti contabili a denaro e a materia è allegato al rendiconto dell'Ente e indica per ognuno il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione.
4. Ferma rimanendo la propria personale responsabilità per le somme che pervengono in loro possesso per conto del Comune, gli altri soggetti incaricati della riscossione devono versare con cadenza periodica, almeno mensile, le somme riscosse all'economo comunale che a sua volta ne rilascia quietanza e le trasferisce sollecitamente alla Tesoreria comunale.
5. L'Amministrazione comunale è tenuta a stipulare idonee polizze assicurative per il trasporto dei valori.
Articolo 25 - Rendiconto della gestione
1. Il servizio finanziario provvede alle operazioni di verifica del conto del tesoriere, alla compilazione del conto del bilancio e alla formazione del conto del patrimonio e del conto economico.
2. La Giunta Comunale predispone la relazione illustrativa che accompagna il rendiconto. In detta relazione la Giunta comunale deve esprimere le proprie valutazioni sull'efficacia degli interventi realizzati e sui risultati conseguiti con riferimento agli strumenti programmatici approvati dal Consiglio comunale e sviluppati nel piano esecutivo di gestione. In particolare, la relazione della Giunta comunale deve contenere valutazioni intorno:
a)ai costi sostenuti nell'assolvimento dei servizi;
b)ai risultati complessivi della gestione finanziaria e di quella patrimoniale;
c)alla funzionalità degli uffici e dei servizi;
d)ai principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.
3. La relazione di cui al comma precedente può includere la conoscenza delle risultanze delle gestioni relative a enti o organismi costituiti per l'esercizio di funzioni o servizi, cui il comune partecipi.
4. Dopo l'approvazione della Giunta comunale, lo schema di rendiconto, con annessa la relazione illustrativa, viene trasmesso all'organo di revisione al fine della stesura della necessaria relazione, da rilasciarsi entro 7 giorni consecutivi decorrenti da quello di ricevimento.
5. Il rendiconto, completo della documentazione che ne costituisce allegato obbligatorio, deve essere messo a disposizione dei Consiglieri comunali, mediante deposito presso l'ufficio segreteria, almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta in cui sarà posto in approvazione. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione a ciascun capogruppo consiliare.
Articolo 26 - Conto del bilancio
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati della gestione, per l'entrata e per la spesa, distintamente per ciascun aggregato ed è compilato secondo i modelli approvati dal regolamento previsto dall'art. 160 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
Articolo 27 - Conto del patrimonio
1. Il conto del patrimonio ha lo scopo di rendere evidente, alla fine di ogni esercizio finanziario, la situazione patrimoniale del Comune e le variazioni verificatesi negli elementi attivi e passivi, sia per effetto della gestione del bilancio, che per qualsiasi altra causa.
2. Strumento della contabilità patrimoniale è l'inventario. Per la formazione dell'inventario, i beni comunali sono raggruppati in relazione ai differenti regimi giuridici di diritto pubblico cui essi sono assoggettati.
3. Non sono inventariabili i seguenti beni:
§ i beni di consumo;
§ i beni facilmente deteriorabili o logorabili;
§ i beni il cui costo di acquisto è inferiore a 250,00 Euro.
4. Oltre ai beni elencati al precedente comma, non sono ammortizzabili i beni il cui costo di acquisto è inferiore a 500.00 Euro, intendendosi pertanto che fino a tale valore i beni siano interamente ammortizzati nell'esercizio in cui vengono acquisiti al patrimonio dell'ente.
5. Non sono autonomamente ammortizzabili, in quanto il loro valore concorre ad incrementare quelli del bene principale:
§ i beni che vengono installati in modo fisso nelle strutture edilizie;
§ i beni che costituiscono completamento di altro materiale già inventariato, quali accessori, ricambi e simili;
6. I valori di cui al comma precedente in futuro potranno essere adeguati periodicamente con provvedimento della Giunta comunale, con effetto dall'anno successivo.
7. La tenuta degli inventari avviene all'interno del servizio Economico/Finanziario, in collaborazione con gli altri servizi per quanto riguarda acquisti o dismissioni patrimoniali dagli stessi disposti, e comporta la descrizione di tutti i beni in apposite schede, suddivise per categorie, contenenti per ciascuna unità elementare le indicazioni per la loro esatta individuazione, l'attribuzione del valore, lo stato di conservazione, il consegnatario e le variazioni generali specifiche e generali che dovessero intervenire.
8. Sono titoli per l'iscrizione in inventario le fatture di acquisto di beni mobili e immobili, i certificati di collaudo di opere pubbliche e manufatti, gli atti amministrativi di esproprio, nonché qualsiasi altra documentazione rappresentante un titolo d'acquisto a favore del Comune; è titolo per il discarico dall'inventario qualsiasi documentazione contabile o amministrativa rispondente allo scopo. Gli estremi di detti titoli devono essere riportati nelle schede identificative dei beni.
9. Ciascun bene inventariato viene dato in consegna ad un responsabile, che ne diviene consegnatario.
10. I mobili, attrezzi ed oggetti divenuti inservibili per il Comune sono dichiarati “fuori uso”, con apposito verbale, di concerto fra il responsabile del servizio consegnatario e il responsabile del servizio finanziario.
11. La cessione o devoluzione in beneficenza o distruzione dei materiali dichiarati “fuori uso” è periodicamente decisa dalla Giunta comunale con propria deliberazione.
Articolo 28 - Conto economico
1. Il conto economico riporta gli elementi positivi e negativi della gestione dell'ente secondo criteri di competenza economica, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 229 del decreto.
Articolo 29 - L'organo di revisione
1. Salvo quanto previsto ai successivi commi, l'organo di revisione contabile è disciplinato dagli articoli dal 234 al 238 del decreto.
2. L'affidamento dell'incarico di revisore è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con cui il soggetto interessato attesta gli incarichi già ricevuti.
3. Il Revisore può essere dichiarato cessato dall'incarico per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a 60 giorni.
Articolo 30 - Funzioni dell'organo di revisione
1. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, nonché sugli aspetti di natura economica. Esercita altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge, dallo Statuto comunale, dal presente regolamento e dalla convenzione d'incarico. Ove riscontri gravi irregolarità di gestione, ne riferisce immediatamente al Consiglio medesimo e, nel caso si configurino ipotesi di responsabilità, sporge denuncia ai competenti organi.
2. I pareri sulle proposte di variazioni di bilancio o di piano economico-finanziario devono essere rilasciati entro 7 giorni dalla richiesta fatta dal responsabile del servizio finanziario. L'organo di revisione risponde direttamente per i disguidi che venissero a sussistere per la mancata osservanza dei termini sopra indicati.
3. Al fine di favorire il pieno svolgimento della funzione, all'organo di revisione vengono comunicati gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio comunale contestualmente all'invio ai consiglieri comunali.
4. Per il concreto esercizio dei diritti e delle facoltà riservate ai revisori, gli stessi si rivolgeranno al responsabile del servizio finanziario che dovrà mettere a disposizione i mezzi necessari allo scopo.
Articolo 31 - Comune quale soggetto passivo d'imposta
1. Per tutti i casi nei quali il Comune viene a trovarsi nella situazione di soggetto passivo d'imposta, il servizio finanziario deve provvedere agli adempimenti e tenere le scritture richiesti dalla legge.
2. La Giunta comunale può, anche preventivamente, accollarsi l'onere della sanzione tributaria relativa a violazioni commesse da chi ha agito nell'interesse del Comune, a condizione che queste siano avvenute senza dolo o colpa grave.
3. Salvo diversa disposizione di legge, la sottoscrizione dei documenti fiscali del Comune quale soggetto passivo d'imposta compete al Responsabile del servizio finanziario.
Articolo 32 - Spese di rappresentanza
1. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per mantenere o accrescere il prestigio dell'Amministrazione, inteso quale elevata considerazione del ruolo e della presenza attiva dell'ente nel contesto sociale, nazionale ed internazionale. Tale grado di idoneità è ravvisabile in diretta connessione con la qualità dei soggetti che esplicano l'attività nonché con le circostanze temporali e modalità dell'attività svolta. Sono ricomprese nella nozione di spese di rappresentanza quelle spese che, da un lato, concorrono in via diretta ed esclusiva ai fini istituzionali dell'ente, senza peraltro essere sproporzionate allo scopo e, dall'altro, non rappresentano un mero atto di liberalità e cioè un depauperamento dell'ente pubblico al solo fine di arricchire un diverso soggetto. Tali spese trovano pertanto il loro fondamento nell'esigenza che il Comune ha, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno e devono essere finalizzate nella vita di relazione del Comune, con l'intento di far conoscere ed apprezzare l'attività svolta in favore della collettività.
2. Sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle concernenti:
a) acquisto di decorazioni, targhe, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, prodotti tipici, oggetti simbolici per premi o atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo ai fini dell'attività di rappresentanza dell'Ente;
b) colazioni di lavoro e rinfreschi che seguono ad incontri con amministratori o funzionari di altri enti o altre personalità di rilievo nel campo politico-istituzionale, scientifico, culturale e sociale nei quali sia evidente l'ufficialità dell'occasione e/o la rappresentatività dei soggetti;
c) acquisto di generi di conforto ad altri soggetti in conseguenza di convegni di studio, visite di rappresentanza di altri Comuni ed Enti pubblici, manifestazioni di particolare rilievo;
d) servizi fotografici, di stampa, di relazioni pubbliche, di illuminazione, addobbi e simili in occasione di solennità varie e comunque inerenti l'attività istituzionale del Comune;
e) gemellaggi con altri Comuni;
f) rimborso spese per partecipazioni ad eventi a cerimonie ufficiali di rappresentanza in Italia e all'estero;
g) scambi di esperienza con altri Enti nei diversi settori di attività;
h) inaugurazione di opere pubbliche;
l) onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o a persone che hanno rappresentato il Comune o che, con la loro opera, abbiano dato lustro e prestigio al medesimo.
3. Per le spese di cui alle lettere a) nonché c) del comma precedente possono essere effettuati, in relazione ad effettive esigenze, anche acquisti preventivi e cumulativi.
4. Spese non ammissibili. Non costituiscono spese di rappresentanza:
a) quelle costituenti atti di mera liberalità;
b) quelle dirette esclusivamente a soggetti appartenenti all'Ente, ivi comprese le erogazioni a favore di dipendenti non contemplate da apposite norme, ovvero a favore di membri di comitati, commissioni ed organismi aventi titolo a indennità, gettoni di presenza o trattamento economico di missione a carico del Comune.
5. Le spese di rappresentanza sono di norma ordinate dal Sindaco, nei limiti delle norme del presente regolamento, al Responsabile del Servizio a cui le spese sono afferenti il quale provvederà alla predisposizione degli atti necessari (delibere, determinazione, buoni consegna), e a liquidare, sulla base della seguente documentazione giustificativa:
a) attestazione concernente le circostanze ed i motivi che hanno indotto a sostenere le spese, nel caso di acquisti preventivi e cumulativi di beni, i motivi afferenti alla spesa sono contenuti nella delibera di indirizzo, da adottarsi dalla Giunta Comunale;
b) regolare documentazione giustificativa delle spese (fatture, ricevute fiscali, note spese, buoni, ecc.).
Articolo 33 - Norma di rinvio
1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ad altre norme specifiche e al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Articolo 34 - Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogata qualsiasi altra disposizione regolamentare con esso confliggente.