Oggetto: Piano di lottizzazione residenziale C1/8 "Le Gere" - Modifica aree standard e
riapprovazione schema convenzione
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23.12.2004, con la quale si approvava il piano di lottizzazione di iniziativa privata di cui in oggetto approvando lo schema di convenzione relativo nonché si definivano, tramite emendamento, le seguenti integrazioni da apportare allo stesso:
Schema di convenzione - Allegato B)
1. Art. 14 - il secondo comma viene così modificato:
Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'art. 25 ex L.R. 61/85 e sue integrazioni e modificazioni, essi verranno corrisposti come segue:
euro 11.000,00.= (pari al 50% del totale stimato in base ai valori tabellari in vigore alla data odierna) all'atto della stipula della convenzione; la rimanente parte sarà versata a conguaglio all'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire.
2. Art. 7 - alla fine si aggiunge:
Rimane a carico della Ditta lottizzante l'onere della manutenzione, anche dopo la cessione al Comune, dell'impianto di smaltimento delle acque piovane sino a quando le stesse non saranno collegate alla condotta di Via Stadio. Rimane altresì a carico della Ditta l'onere della manutenzione del verde pubblico. Tali oneri potranno essere trasferiti agli acquirenti dei singoli lotti e/o delle singole unità immobiliari.
Norme Tecniche di Attuazione - Allegato A2
1. Art. 3) Tipologia di intervento
Punto 2) - alla fine si aggiunge: Nel lotto dove è prevista la costruzione di un edificio a blocco l'eventuale inserimento di appartamenti con superficie netta di pavimento inferiore a mq. 60 dovrà essere limitata a massimo 2 unità immobiliari.
2. Si aggiunge l'art. 8:
Le aree scoperte condominiali adibite a verde dovranno essere in uso comune almeno per il 50% (cinquanta per cento) costituendo uno spazio unico usufruibile".
- Dato atto che da un ulteriore controllo degli atti da parte dell'ufficio Tecnico Comunale si rileva un mero errore di battitura, in riferimento all'art. 3, lettera a), dello schema di convenzione di cui trattasi dove viene definita una superficie di 289 mq. anziché di 259mq., come invece riportato correttamente nell'elaborato grafico n. 3 - Planimetrie di progetto, infrastrutture e standards, approvato con la medesima deliberazione;
- Che, a seguito dell'imposizione dell'ENEL relativa all'inserimento di una cabina a favore dell'area oggetto di lottizzazione per una superficie di 60 mq., la committenza propone il seguente riassestamento delle superfici di cui all'art. 3 della convenzione:
SUPERFICIE DELLA ZONA INTERESSATA AL PIANO URBANISTICO: 7.101,00 mq. |
|||
a) |
aree destinate all'edificazione privata della superficie fondiaria |
mq. |
4.709,00 |
b) |
aree destinate a parcheggio |
mq. |
208,00 |
c) |
aree destinate a verde pubblico |
mq. |
328,00 |
d) |
aree destinate a sedi viarie |
mq. |
1537,00 |
e) |
aree destinate a percorsi pedonali e marciapiedi |
mq. |
259,00 |
f) |
aree per cabina elettrica |
mq. |
60,00 |
TOTALE |
mq. |
7.101,00 |
nonché la seguente ridistribuzione delle aree da cedere al Comune, di cui all'elaborato grafico n. 3 - Planimetrie di progetto, infrastrutture e standards:
AREE DA CEDERE AL COMUNE (2.392 mq. - 60 mq. = 2.332 mq.) |
||
strada |
mq. |
1.537 |
parcheggio pubblico |
mq. |
208 |
verde pubblico |
mq. |
328 |
marciapiedi |
mq. |
259 |
TOTALE |
mq. |
2.332 |
- Che in riferimento alla ridistribuzione delle superfici di cui sopra si rileva che le stesse, come rideterminate, rientrano abbondantemente negli standards fissati dall'attuale normativa in materia;
- Visto il favorevole parere tecnico procedurale, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di convenzione come modificato in riferimento alle integrazioni emendate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23.12.2004, all'errore di battitura e alla ridistribuzione delle superfici relative alla destinazione delle aree;
2. di approvare la ridefinizione delle aree da cedere al Comune successivamente alla riscontrata necessità di erigere una cabina dell'ENEL;
3. di incaricare i Responsabili dei servizi interessati ad assumere gli atti conseguenti;
* * * * * *
La presente deliberazione è dichiarata con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del D.Lgs. n. 267/2000.
Repertorio n.
REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Treviso
*****
CONVENZIONE RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO UNITARIO DENOMINATO “LE GERE”
L'anno duemilacinque, il giorno -- del mese di-- (--.--.2005) , presso il Municipio di Ormelle, (TV) sito in Piazza Vittoria 20,
Avanti a me -----, Segretario comunale del Comune di Ormelle, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97 comma 4 del D. Lgs 267/2000, sono comparsi i signori:
1) -----, nato a (--) il -----, Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Ormelle, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di Ormelle, Codice fiscale 80011490267, in forza del decreto del Sindaco prot. n. -- del -------, esclusa pertanto ogni sua diretta e personale responsabilità ai sensi dell'art.107 del T.U. degli Enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000 che nel prosieguo verrà indicato come Comune;
2) “EDILEURO SRL”, con sede in Ormelle, Via XXVI maggio n°2/2, partita IVA 03313340261, legalmente rappresentata dall'Arch. Giuliano Lorenzon, in qualità di proprietaria del terreno ubicato in Ormelle e così contraddistinto presso gli uffici dell'U.T.E. di Treviso: Comune di Ormelle, Sezione A, Foglio n° 9, Mappali n. 45 sub.6 - 52(porzione) - 54(porzione) di complessivi mq 4.500,00,
3) “IMPRESA EDILE DALL'ACQUA ANDREA”, con sede in Oderzo, Via Langhirosso n°16, partita IVA 02406740262, legalmente rappresentata dal titolare Signor Dall'Acqua Andrea, in qualità di proprietaria del terreno ubicato in Ormelle e così contraddistinto presso gli uffici dell'U.T.E. di Treviso: Comune di Ormelle, Sezione A, Foglio n° 9, Mappali n. 1150 - 1152 sub.16 - 1167 di complessivi mq 2.301,00,
4) “TISIOT GIULIANO e MAGRO GRAZIELLA”, residenti in Ormelle, Via Gere n°22, rispettivamente nati a Moncalvo (AT) il 23.12.1953, codice fiscale TST GLN 53S23 F336G e a Ponte di Piave (TV) il 27.06.1961, codice fiscale MGR GZL 61H67 G846Q, proprietari del terreno così contraddistinto presso gli uffici dell'U.T.E. di Treviso: Comune di Ormelle, Sezione A, Foglio n° 9, Mappale n. 45(porzione) di complessivi mq 300,00.
che nel prosieguo vengono indicati come "Ditta Proponente";
Detti comparenti, della cui identità e piena capacità giuridica sono io personalmente certa, rinunciano concordemente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e a quest'atto premettono:
PREMESSO
- che la Ditta EDILEURO SRL, la Ditta IMPRESA EDILE DALL'ACQUA ANDREA e la Ditta Tisiot Giuliano e Magro Graziella sono proprietarie del terreno in Comune di Ormelle, Sezione A, Foglio 9, Mappali n° 45 (porzione) - 45 sub.6 - 52 (porzione)
- 54 (porzione) - 1150 - 1152 sub.16 - 1167, di complessivi mq. 7.101,00;
- che l'area d'intervento del Piano Attuativo “Le Gere” e' di complessivi mq. 7.101,00;
- che la Ditta Proponente ha presentato domanda al Comune di Ormelle al fine di ottenere
l'autorizzazione ad eseguire lavori di urbanizzazione dei terreni sopradescritti di cui al protocollo n° 7935
del 04.08.2004,
- che il Progetto Urbanistico e' composto dei seguenti elaborati tecnico-progettuali:
A1 : relazione illustrativa
A2 : norme tecniche di attuazione
A3 : estratti catastali e certificati catastali
A4 : capitolato speciale
B : schema di convenzione
C : dichiarazione L.13/89
D : dichiarazione di conformità L.493/93
E : titoli di proprietà
F : documentazione fotografica
G : computo metrico analitico
Tav. n. 1 : planimetrie - stralcio catastale, PRG, stralcio CTR
Tav. n. 2 : stato di fatto - analisi fisico-funzionale, planialtimetrico
Tav. n. 3 : progetto - infrastrutture e standard
Tav. n. 4 : progetto - reti tecnologiche
Tav. n. 5 : progetto - reti tecnologiche, particolari
Tav. n. 6 : progetto - sezioni stradali
Tav. n. 7 : progetto - planimetria superfici copribili
Tav. n. 8 : progetto - planivolumetrico
Tav. n. 9 : progetto - planimetria L.13/89
- che con delibera di Consiglio Comunale di Ormelle in data 23.12.2004 n.39, resa esecutiva ai sensi di
Legge veniva approvato il Piano Unitario;
- che il terreno sopraccitato e' soggetto alla realizzazione di un Piano Attuativo, ed e' classificata nel
vigente P.R.G. come Z.T.O. C1/8 "zona residenziale";
TUTTO CIO' PREMESSO
e ritenuto parte integrante e contestuale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Le premesse formano parte integrante del presente atto unitamente agli allegati ivi indicati. Le opere, gli impianti e tutti i manufatti da realizzarsi in esecuzione alla presente Convenzione, non potranno essere modificati se non previo assenso formale del Comune.
Art. 2 - Attuazione del Progetto Unitario e cessione delle aree
La Ditta Proponente si impegna a dare esecuzione al Piano Attuativo di cui alla domanda in premessa, secondo gli elaborati di progetto e le relazioni tecniche, che previa sottoscrizione delle parti, si allegano al presente atto, e secondo le prescrizioni del Disciplinare Tecnico per formarne parte integrante, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dei seguenti, per sé stessa ed aventi causa a qualsiasi titolo.
La Ditta Proponente si impegna in particolare:
a) alla realizzazione, a propria cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria con le modalità stabilite nel Disciplinare Tecnico allegato;
b) alla cessione gratuita al Comune delle aree inerenti alle opere di urbanizzazione primaria escluse quelle in gestione ad enti diversi dal Comune;
c) alla cessione al Comune delle aree inerenti le opere di urbanizzazione secondaria;
Art. 3 - Destinazione delle aree
La zona interessata al Piano Urbanistico e' di complessivi mq. 7.101,00:
a) aree destinate all'edificazione privata della superficie fondiaria di mq. 4.709,00
b) aree destinate a parcheggio mq. 208,00
c) aree a verde pubblico mq. 328,00
d) aree destinate a sedi viarie mq. 1507,00
e) aree destinate a percorsi pedonali e marciapiedi mq. 289,00
f) area per cabina elettrica mq. 60,00
Art. 4) - Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria
La Ditta Proponente si impegna a realizzare a proprie spese e cura, le seguenti opere di urbanizzazione, in conformità al progetto citato e secondo le prescrizioni di cui al Disciplinare tecnico allegato al presente atto, ivi compresi gli allacciamenti ed i raccordi agli impianti primari esistenti:
a- costruzione della sede stradale e dei marciapiedi;
b- spazi di sosta, parcheggio e verde pubblico;
c- segnaletica stradale verticale e orizzontale;
d- costruzione di tutte le opere di fognatura atte ad assicurare un corretto smaltimento delle acque bianche e nere; ogni singolo insediamento dovrà provvedere al proprio trattamento delle acque nere, come richiesto dal Comune, in quanto non esiste impianto di fognatura pubblica Comunale;
e- costruzione, d'intesa con l'Enel, della rete di distribuzione dell'energia elettrica ad uso privato, e relativo allacciamento alle aree 1-2-3;
f- costruzione della rete telefonica di distribuzione ed allacciamento alle aree 1-2-3, d'intesa con la Società Telecom;
g- costruzione della rete di distribuzione del gas metano, d'intesa con la Società Asco Piave, inclusi gli allacciamenti alle aree 1-2-3, salvo diverse prescrizioni dell'Ente erogante;
h- costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione della rete stradale e degli spazi destinati ad uso comune;
i- costruzione della condotta di distribuzione dell'acquedotto, d'intesa con il Consorzio di Bonifica Sinistra Piave, compresi gli allacciamenti alle aree 1-2-3;
Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presentati i nulla-osta da parte degli Enti fornitori dei servizi, e le tavole esecutive indicanti l'esatto tracciato delle reti tecnologiche.
Art. 5 - Opere di urbanizzazione primaria: tempi di esecuzione
La Ditta Proponente si impegna ad iniziare le operazioni di cui al precedente art.4 entro dodici mesi dalla data di rilascio del Permesso di costruire ed ad ultimarli entro trentasei mesi dal loro inizio; L'inizio e l'ultimazione dei lavori, sono determinati mediante verbale redatto in contraddittorio fra il Comune e la Ditta Proponente. Qualora allo scadere dei termini suddetti, non risultassero iniziate o risultassero incomplete le opere di cui al precedente art.4, il Comune può revocare il Permesso di Costruire delle opere di Urbanizzazione Primaria. Il Comune provvederà d'ufficio, imputando tutte le relative spese a carico della Ditta Proponente che non potrà apporre contestazione alcuna.
Art. 6 - Collaudo
Il Comune, su richiesta della Ditta Proponente, sottopone al collaudo le opere di cui al precedente art.4, entro e non oltre i sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Per il collaudo, il Comune si avvale degli Uffici Comunali o di Liberi Professionisti; le spese tutte di collaudo sono a carico della Ditta Proponente.
In caso di disaccordo sulle risultanze del Collaudo, la controversia sarà definita da un collegio di tre arbitri, nominati il primo dalla Ditta Proponente, il secondo dal Comune e il terzo di comune accordo fra le parti, e in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale di Treviso.
La Ditta Proponente si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni ed a completare le opere, secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Comune. Scaduto tale termine ed in caso di persistente inadempienza della Ditta Proponente il Comune provvederà d'ufficio, con spese a carico della Ditta medesima.
Art. 7 - Manutenzione delle opere
Durante l'attuazione delle opere previste nel Piano Unitario di cui all'art. 4 e fino alla consegna di cui al successivo art.11, tutti gli oneri di manutenzione e ogni responsabilità civile e penale inerenti alla attuazione ed all'uso delle opere di urbanizzazione primaria sono ad esclusivo carico della Ditta Proponente.
La manutenzione delle aree di cui ai precedenti art. 3 e art. 4, resta pertanto a totale carico della Ditta Proponente fino alla cessione delle aree.
Rimane a carico della Ditta lottizzante l'onere della manutenzione, anche dopo la cessione al Comune, dell'impianto di smaltimento delle acque piovane sino a quando le stesse non saranno collegate alla condotta di via Stadio.
Rimane altresì a carico della ditta l'onere della manutenzione del verde pubblico. Tali oneri potranno essere trasferiti agli acquirenti dei singoli lotti e/o delle singole unità immobiliari.
Art. 8 - Permessi di Costruire
La Ditta Proponente, o chi ne abbia causa, può presentare istanza di Permessi di Costruire pur in pendenza dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art.4, purché sia stato effettuato l'inizio dei lavori. Il Comune potrà rilasciare i singoli Permessi a Costruire nel rispetto della vigente normativa e di quanto previsto dal Piano Unitario.
Art. 9 - Entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche
L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, comporta la decadenza della presente Convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse purché non siano iniziati i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Art.10 - Inadempienze
In caso d'inadempienza della Ditta Proponente ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il Comune potrà sospendere l'esecuzione dei lavori ed il rilascio dei Permessi a Costruire nella zona interessata dall'inadempienza, con formale preavviso di giorni quindici. Inoltre, trascorso tale termine senza risultato, il Comune potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori di urbanizzazione non ancora
effettuati. Avvenuto l'adempimento, o esecuzione d'ufficio previo recupero delle spese sostenute dal Comune, nei modi e termini di legge, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei Permessi a Costruire.
Art.11 - Cessione delle aree e delle opere
La Ditta Proponente si impegna a cedere e trasferire, senza corrispettivo, agli Enti interessati i manufatti e gli impianti di urbanizzazione primaria nonché le aree destinate a spazi pubblici, con superficie catastale precisata nel tipo di frazionamento che verrà redatto a cura e spese della ditta medesima. La consegna e cessione delle opere di urbanizzazione primaria dovrà avvenire entro novanta giorni dalla data del collaudo con esito favorevole.
Art.12 - Trasferimento a terzi degli oneri di urbanizzazione primaria
La Ditta Proponente s'impegna a non trasferire a terzi, senza previo consenso del Comune, gli oneri per l'attuazione delle opere urbanistiche di cui alla presente convenzione, dichiarandosi fin d'ora quale unica responsabile per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutte le spese.
Art.13 - Spese per le opere di urbanizzazione primaria
Le spese che la Ditta Proponente sostiene per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art.4, ammontano a complessivi Euro 145.021,88 esclusa l'I.V.A., come risulta dal computo metrico estimativo. Il calcolo di detta somma e' stato ricavato applicando alle quantità i prezzi unitari aggiornati.
Art.14 - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
La Ditta Proponente si impegna per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo a corrispondere al Comune di Ormelle l'eventuale conguaglio attivo a favore del Comune stesso, derivante per differenza tra gli oneri di urbanizzazione primaria ed il valore delle opere di urbanizzazione previste dal Piano Unitario determinato al precedente art.13. Tale somma sarà versata in un'unica soluzione all'atto del rilascio del Permesso a Costruire. E' comunque escluso il conguaglio passivo per il Comune di Ormelle.
Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'art.25 ex L.R. 61/85 e successive integrazioni e modificazioni, essi verranno corrisposti come segue:
euro 11.000 (pari al 50% del totale stimato in base ai valori tabellari in vigore alla data odierna) all'atto della stipula della convenzione; la rimanente parte sarà versata a conguaglio all'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire.
Art.15 - Cauzione
La Ditta Proponente costituisce quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, per un importo di Euro 144.935,88 + IVA (centoquarantaquattromilanovecentotrentacinque/88 + IVA) pari al costo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria, di cui al precedente art.13, giusta polizza fidejussoria n.______della Agenzia di ____________ della _______________
__________________(compagnia di assicurazione). Lo svincolo della garanzia prestata potrà avvenire su presentazione di stati di avanzamento per importi di pari valore, fino ad un massimo del 75%; la rimanenza sarà svincolata, previo consenso scritto del Comune, ad intervenuta approvazione del collaudo e presa in consegna delle opere da parte del Comune stesso.
Art.16 - Risoluzione di eventuali controversie
Qualora dovessero insorgere controversie sull'entità o sulla esecuzione delle obbligazioni assunte dalla Ditta Proponente con la presente convenzione, per la loro risoluzione si ricorrerà all'arbitrato. Il Collegio arbitrale sarà composto da una persona nominata dal Comune di Ormelle, una dalla Ditta Proponente e una di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Treviso. Le spese relative saranno a carico della parte soccombente.
Art.17 - Alienazione dei lotti ed adesione degli acquirenti alla Convenzione
Negli atti di alienazione la Ditta Proponente s'impegna a rendere esplicitamente edotti gli acquirenti degli oneri assunti nei riguardi del Comune di Ormelle. La Ditta Proponente rimane, comunque, la unica responsabile in solido con l'acquirente per i citati oneri.
Art.18 - Spese di collaudo, frazionamenti e cessione delle aree al Comune
Le spese di collaudo delle opere di urbanizzazione e degli impianti sono a totale carico della Ditta Proponente; alla stessa fanno pure carico tutte le spese relative a frazionamenti e cessione delle aree pubbliche e degli impianti al Comune.
Art.19 - Trascrizioni
La Ditta Proponente s'impegna, a propria cura e spese, alla trascrizione del presente atto preliminare nei Registri Immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale eventualmente spettante, e con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo. Le spese contrattuali del presente atto, e sue conseguenti sono a carico della Ditta Proponente che ne chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.
Art.20 - Entrata in vigore della presente convenzione
La presente Convenzione, mentre e' fin d'ora impegnativa per la Ditta Proponente, diverrà tale per il Comune di Ormelle non appena la presente avrà ottenuto le approvazioni di legge.
La Ditta Proponente: Il Comune
EDILEURO SRL
IMPRESA EDILE DALL'ACQUA ANDREA
TISIOT GIULIANO
MAGRO GRAZIELLA