Oggetto:Convenzione per la lottizzazione dell'area sita in Ormelle a destinazione residenziale e commerciale denominata "Pamela" - Integrazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 18.03.1994, esecutiva, con la quale si approvava il piano di lottizzazione privato per insediamenti civili denominato "Pamela", presentato dai Sigg.ri Paladin Giovanni e Armando;
- Vista la convenzione relativa alla esecuzione delle opere di urbanizzazione della lottizzazione di cui sopra, sottoscritta in data 02.03.1995, con n. 61673 di rep. del notaio Zampieri, registrata a Treviso il 08.03.1995 al n. 10/7 privati, la quale prevede l'esecuzione degli interventi per singoli stralci esecutivi (1° e 2° stralcio) nonché che il secondo intervento, a completamento, dovrà essere ultimato entro 10 (dieci) anni dall'inizio lavori del primo;
- Vista la comunicazione di inizio lavori del 03.03.1995, acquisita al n. 1376 di Prot., che affermava l'inizio lavori per il giorno 06.03.2005;*****
- Vista la richiesta di proroga dei termini previsti dalla convenzione di cui sopra, inoltrata dai Sigg.ri Paladin Giovanni e Armando in data 04.03.2005, al n. 2418 di Prot., proprietari dell'area in questione;
- Dato atto che a seguito di variante parziale al P.R.G., la zona interessata è stata oggetto di variazione nei parametri dimensionali per destinazione d'uso, tali da richiedere la riformulazione delle soluzioni progettuali al fine di adeguarne gli standards relativi;
- Vista la domanda di variante al progetto di lottizzazione di cui trattasi relativamente al 2° stralcio esecutivo, presentata in data 07.09.2005, al n. 9564 di Prot. dai Sigg.ri Paladin Giovanni e Armando;
- Visto il favorevole parere tecnico procedurale, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Uditi:
Sindaco - relaziona.
Consigliere Norma Scotton - Chiede se è stata presentata una richiesta di proroga e se alla stessa è stata data risposta.
Sindaco - risponde che la richiesta di proroga è stata presentata e che la proroga è stata concessa.
Consigliere Nardin - fa notare che la richiesta di proroga è stata presentata solo due giorni prima della scadenza nonostante abbiano avuto dieci anni di tempo per realizzare le opere. Chiede di poter visionare la lettera con cui si concede la proroga.
Consigliere Bianchi - ritiene che la lettera di proroga andasse inserita nella cartellina degli atti consiliari perché ritenuto un atto di cui le minoranze dovevano prendere visione.
Sindaco - sono state concesse altre proroghe ad altre lottizzazioni per cui questo non è né il primo caso né sarà l'ultimo.
Consigliere Giovanna Nardin - La ditta lottizzante non ha rispettato il contratto e il fatto che abbia presentato una richiesta di proroga all'ultimo momento e che la stessa venga concessa è un grave precedente perché tutti in futuro si potranno comportare allo stesso modo. Ritiene che cambi la cubatura della lottizzazione in quanto spariscono 2261 metri di verde pubblico.
Sindaco e Consigliere Gianni Zanella - chiariscono che con la variante alla lottizzazione cambiano gli standards ma non cambia la cubatura.
Dopo ampia discussione, ritenuto opportuno procedere alla votazione;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Nardin e Dalla Torre), astenuti n. 3 (Scotton, Bianchi e Lorenzon) espressi per alzata di mano dai 13 consilieri votanti su 16 presenti,
D E L I B E R A
1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il progetto di variante al piano di lottizzazione privato per insediamenti civili denominato "Pamela" - 2° stralcio, presentata dai Sigg.ri Paladin Giovanni e Armando in data 07.09.2005, al n. 9564 di Prot., e integrata in data 29.09.2005, Prot. n. 10453 (Tav. A e Tav. 2) e costituito dai seguenti elaborati:
a) Tav. A - Relazione illustrativa;
b) Tav. B - Norme di attuazione 2° stralcio;
c) Tav. C - Computo metrico estimativo;
d) Tav. 1 - Estratto del P.R.G., estratto della mappa catastale, tabella parametri del progetto approvato, planimetria del progetto approvato, sezione progetto approvato;
e) Tav. 2 - Planimetrie di variante, tabelle dati di progetto approvato e di variante;
f) Tav. 3 - Piante indicative fabbricato, sezione, viste, tabella;
g) Tav. 4 - Planimetrie reti tecnologiche e sezioni;
2) di approvare schema di integrazione alla convenzione per la lottizzazione dell'area sita in Ormelle a destinazione residenziale e commerciale, denominata "Pamela", che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
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La presente deliberazione con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Nardin e Dalla Torre), astenuti n. 3 (Scotton, Bianchi e Lorenzon) espressi per alzata di mano dai 13 consilieri votanti su 16 presenti viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del D.Lgs. n. 267/2000.
Dopo le votazioni il consigliere Giovanna Nardin chiede al Segretario la "verifica delle presenze" dei consiglieri. Si evince così che il consigliere Luca Giacomini, figlio del progettista della lottizzazione, non si è assentato come previsto dall'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.
CONVENZIONE PER LA LOTTIZZAZIONE DELL'AREA SITA IN ORMELLE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E COMMERCIALE, DENOMINATA "PAMELA" - INTEGRAZIONE
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L'anno duemilacinque addì --- del mese di --- (---.2005) in Ormelle e nella residenza Comunale.
Avanti a me, -----, Segretario del Comune di Ormelle, autorizzato a rogare gli atti nei quali il Comune è parte, ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lett. e) del D.Lgs. 267/2000, sono comparsi i Signori:
a) -------, nato ad ------- (--) il -------, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ormelle, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Ormelle, C.F. 80011490267, in forza del decreto del Sindaco prot. n. -- del ------. Viene pertanto esclusa ogni sua diretta e personale responsabilità ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che nel prosieguo sarà indicato come “Comune”;
b) Sig. Paladin Giovanni, nato ad Ormelle il 29.03.1939, residente in Ormelle via Stadio 9, (c.f. PLD GNN 39C29 G115U);
c) sig. Paladin Armando, nato ad Ormelle 17.12.1951, residente in Ormelle via Stadio 11, (c.f PLD RND 51T17 G115X);
che nel prosieguo verranno indicati come “ditta lottizzante”
p r e m e s s o
- che con deliberazione consiliare n. ---del è stata approvata la convenzione per la lottizzazione dell'area sita in Ormelle, a destinazione residenziale e commerciale, denominata “Pamela”.
- che la detta convenzione è stata sottoscritta in data 02.03.1995 con rep. 61673 del notaio Zampieri, ed è stata registrata a Treviso il 08.03.1995 al n. 10/7 privati.
- che l'art. 2 di detta convenzione prevedeva l'esecuzione degli interventi per singoli stralci esecutivi - 1° e 2° stralcio;
- che il 1° stralcio è stato eseguito e collaudato nei termini previsti all'art. 5 e che, nello stesso articolo, era previsto il completamento del 2° stralcio entro anni 10 dall'inizio dei lavori;
- che a seguito di variante parziale al P.R.G., e relative N.T.A., sono state introdotte modifiche per la zona commerciale D2-1/1 interessata al 2° stralcio;
- che la ditta lottizzante ha presentato, in data 07.09.2005, progetto di variante per la zona D2-1/1 - 2° stralcio - catastalmente contraddistinta:
Comune di Ormelle - C.T. - foglio 5 m.n. 1301 di mq. 8.076 e composto dai seguenti elaborati:
C - computo metrico estimativo
tav. 1 - estratto di P.R.G. e mappa, tabella, planimetria e sezione progetto approvato;
tav. 2 - planimetria di variante, tabelle dati di progetto approvato e variante;
tav. 3 - piante, sezioni e viste indicative fabbricato, tabella dati planivolumetrico;
tav. 4 - planimetria e sezioni reti tecnologiche.
- che con deliberazione consiliare n. ... del ......... resa esecutiva ai sensi dei legge, veniva approvato il progetto di variante;
- che, in dipendenza delle nuove previsioni progettuali, si rende necessario introdurre alcune modifiche e/o integrazioni alla citata Convenzione stipulata;
tutto ciò premesso,
tra il Comune e la Ditta lottizzante si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Le premesse formano parte integrante del presente atto.
Art. 2 - Per quanto non espressamente indicato nella presente, riamangono valide ed inalterate le condizioni e patti sottoscritti nella convenzione stipulata in data 02.03.1995.
Art. 3 - l'art. 2 di convenzione viene così sostituito: “la ditta lottizzante s'impegna a realizzare le opere nell'ambito dell'intervento, come delimitato con apposita simbologia nella tav. 2 di variante. La Ditta lottizzante, in attuazione del progetto di variante approvato nonchè in conformità delle disposizioni particolari contenute nei successivi articoli, s'impegna:
a) alla realizzazione a sua cura e spesa delle opere di urbanizzazione primaria con le modalità stabilite nel disciplinare tecnico già allegato alla convenzione di cui all'art. 2;
b) alla cessione gratuita al Comune di Ormelle delle aree inerenti le opere di urbanizzazione primaria;
c) alla manutenzione delle aree verdi cedute al Comune".
Art. 4 - l'art. 3 di convenzione viene così sostituito: “Destinazione delle aree: l'area interessata alla urbanizzazione di complessivi mq. 8.152, giusto relativo progetto di variante, comprende:
a) area destinata alla edificazione privata della superficie di mq 5.128
b) aree destinate a sosta e parcheggio della superficie complessiva di mq. 2.363;
c) aree destinate a sedi viarie e marciapiedi di complessivi mq. 119;
d) aree destinate a verde pubblico primario di complessivi mq. 462;
e) area per infrastrutture ricadente su suolo pubblico compresa nell'intervento privato, di mq. 80;
Art. 5 - Le tavole grafiche di riferimento per le opere di urbanizzazione primaria previste all'art. 4 di convenzione vengono sostituite con le tav. 2 e 4 di variante;
Art. 6 - I commi 1 - 2 - 3 dell'art. 5 della convenzione vengono così sostituiti: “La Ditta lottizzante s'impegna ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione primaria previste all'art. 4 della convenzione stipulata entro un anno dall'inizio dei lavori. L'inizio lavori avverrà entro mesi 12 dal rilascio dell'autorizzazione.”
Art. 7 - L'art. 8 della convenzione viene così sosituito: “Spese per le opere, impianti e manufatti di urbanizzazione primaria: la spesa che la Ditta lottizzante sostiene per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, previste nella variante, ammonta a complessivi E. 130.940,04 (comprensivi di i.v.a.), come risulta dal computo metrico. Il calcolo di detta somma è stato ricavato applicando alle quantità i prezzi unitari attuali.”
Art. 8 - L'ultimo comma dell'art. 9 della convenzione principale viene così sostituito: “Ai sensi del 5°, 6° e 7° comma dell'art. 26 della L.R. n. 61/1985, la Ditta lottizzante si obbliga a monetizzare la superficie integrativa di mq. 162 , corrispondente a 3 mq./abitante per ulteriori 54 unità insediabili in zona D2-1/1. Il relativo controvalore, pari ad E. 5.022,00, sarà corrisposto prima del rilascio del Permesso di costruire.”
Art. 9 - Trascrizioni e spese.
La Ditta lottizzante s'impegna a provvedere a propria cura e spese alla trascrizione del presente atto nella Conservatoria dei Registri Immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale eventualmente spettante e con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità.
Le spese contrattuali del presente atto, e sue conseguenti, sono a carico della Ditta lottizzante che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.
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