Oggetto: Approvazione regolamento della Biblioteca Comunale

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere all'approvazione del nuovo regolamento della Biblioteca Comunale;

 

CHE l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 sancisce che nel rispetto della legge e dello Statuto il comune approva regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni;

 

VISTO lo schema di regolamento;

 

RILEVATO che detto schema di regolamento è stato discusso nell'apposita commissione regolamenti in data 17.2.2005;

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

 

VISTO il parere favorevole tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

RITENUTO opportuno procedere con la votazione;

 

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti,

 

D E L I B E R A

 

1.  di approvare il regolamento della biblioteca comunale composto da n. 10 articoli che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;


        Comune di Ormelle       

 

 

 

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

 

 

 

ART. 1 - PRINCIPI ISPIRATORI, ISTITUZIONE E FINALITÀ

 

1) Il Comune di Ormelle riconosce le funzioni peculiari del Servizio Biblioteca all'interno dell'organizzazione dei servizi comunali rivolti ai cittadini, richiamando e condividendo definizioni e principi come riportati nel “Manifesto UNESCO sulle Biblioteche pubbliche del 1994”.

 

2) La Biblioteca Comunale di Ormelle si caratterizza quale Biblioteca di Comunità assumendo le competenze e svolgendo le azioni  tipiche di una biblioteca di pubblica lettura intesa come  Centro Informativo Locale con il duplice compito di dare attuazione al diritto dei cittadini all'informazione sotto qualsiasi forma si presenti e contemporaneamente raccogliere, custodire e trasmettere la memoria storica locale.

 

3) La lettura dei bisogni informativi della comunità - intendendo per comunità non solo quella territoriale comunale, ma anche quella limitrofa, sulla base della condivisione di alcuni servizi pubblici, per omogeneità storica, culturale e sociale -  determina le strategie che la Biblioteca adotta nel perseguire costantemente un servizio a misura di utente.

 

4) Il Comune di Ormelle si farà promotore, cercherà e favorirà ogni forma di collaborazione e cooperazione del proprio servizio Biblioteca con soggetti diversi sulla base dei seguenti criteri: aumento dell'offerta di servizi specifici ai propri cittadini, condivisione delle risorse economiche ed organiche, razionalizzazione della spesa.

 

5) Al fine di favorire l'accesso all'informazione da parte dei cittadini, nel rispetto dei principi di collaborazione e condivisione delle risorse, gli archivi bibliografici della Biblioteca di Ormelle saranno resi pubblici attraverso tutte le forme possibili.

 

6) La Biblioteca Comunale partecipa - in relazione e in maniera commisurata alle proprie caratteristiche e potenzialità - ai progetti e ai sistemi che si realizzano a livello provinciale, regionale e nazionale.

 

 

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E BILANCIO

 

1)   Il servizio Biblioteca appartiene all' Area Amministrativa

 

2) La Biblioteca Comunale è un servizio pubblico locale gestito in economia ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera a) del T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000) e successive modifiche. Alcuni dei servizi offerti dalla biblioteca potranno essere erogati mediante altre forme di gestione consentite dalla legge, e comunque a fronte di motivata convenienza od opportunità.

 

3) Il Comune di Ormelle assegna al Servizio Biblioteca risorse finanziarie, organiche e logistiche congrue con i servizi erogati e con l'importanza degli obiettivi culturali e sociali che per suo tramite possono venire raggiunti.

 

 

ART. 3 - COMITATO DI BIBLIOTECA

 

1)   Ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 25/2002 che sostituisce l'art. 29 della L.R. n. 50/84, l'Amministrazione Comunale può prevedere la costituzione di apposito comitato di Biblioteca con funzioni di concorso nella formazione dell'indirizzo culturale e politico. La costituzione del Comitato non è obbligatoria.

 

2)   Il Comitato di Biblioteca è composto da un numero di cinque membri ,  eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Alle riunioni del Comitato partecipa di diritto il Bibliotecario con voto consultivo. Possono inoltre partecipare con voto consultivo i rappresentanti delle associazioni culturali e locali e del mondo della scuola. Il Comitato, nella prima riunione convocata dal Sindaco, nomina al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente.

 

3)   Il Presidente convoca il Comitato ogniqualvolta lo reputi opportuno, di norma almeno una volta ogni tre mesi, oppure su richiesta di tre o più membri.

 

4)   I membri del Comitato che per tre volte consecutive, senza giustificazione alcuna, non partecipino alle riunioni,  sono dichiarati decaduti.

 

5)   Il Comitato di Biblioteca dura in carica fino al termine del mandato amministrativo. L'appartenenza al Comitato è gratuita.

 

 

ART. 4 - PATRIMONIO

 

1) Il patrimonio della Biblioteca Comunale consiste di:

 

·  raccolta di materiale documentario e informativo, diversificato per tipologia e per supporti , posseduto in seguito ad acquisto, dono, scambio o deposito e che costituisce patrimonio demaniale ai sensi degli artt. 822-823-824 del Codice Civile. Tutti i documenti facenti parte della suddetta raccolta vengono numerati, bollati e descritti nel registro d'ingresso informatico.

 

·  cataloghi, bibliografie, inventari e archivi (cartacei o informatici) contenenti la registrazione dei documenti appartenenti o riguardanti la propria raccolta.

 

·  attrezzature ed arredi in dotazione al Servizio  descritti nel Registro d'Inventario generale del Comune.

 

2) Al Bibliotecario  compete la scelta del materiale librario e documentario necessario a completare e aggiornare le raccolte della biblioteca usufruendo di tutti i canali disponibili sul mercato. Fra i criteri generali adottati annualmente sulla base della politica di acquisto  trova posto anche l'accoglimento delle richieste dell'utenza.

 

3) Il patrimonio documentario e informativo della Biblioteca è collocato generalmente  all'interno degli spazi destinati ad ospitare il servizio.  E' consentito lo spostamento temporaneo e motivato di documenti presso scuole o altri spazi sul territorio.

 

4) L'aggiornamento costante delle collezioni è considerato uno degli indicatori di qualità tipici della Biblioteca di Pubblica Lettura, pertanto una accurata politica di scarto, attuata dal bibliotecario secondo le prassi biblioteconomiche correnti, costituisce strumento di gestione ordinaria del patrimonio.

 

5) In particolare il Bibliotecario procede almeno due volte all'anno alla revisione del patrimonio verificando i seguenti casi: 1) Documento distrutto o deteriorato; 2) Documento obsoleto; 3) Documento non più presente in Biblioteca.

 

6) Tutto il patrimonio informativo appartenente alla Sezione Locale viene conservato, secondo quanto disposto dalla normativa regionale, e opportunamente trattato al fine di darne la massima accessibilità, conoscenza e diffusione sul territorio.

 

7) La Biblioteca Comunale accetta donazioni di materiale documentario, valuta forme di scambio con altri soggetti nel rispetto delle normative vigenti. Il Bibliotecario propone alla Giunta Comunale l'accettazione di lasciti, donazioni e scambi nel caso rivestano caratteristiche di rilievo per composizione e/o valenza storico-documentale; valuta e accetta autonomamente donazioni o scambi di materiale di pregio comune. In caso di accettazione i documenti entrano a far parte del patrimonio della biblioteca seguendo l'iter consueto.

 

8) Il materiale librario e documentario opportunamente inventariato, descritto e classificato, dovrà essere generalmente collocato e ordinato a scaffale aperto. Costituiscono eccezioni motivate particolari sezioni, materiali di pregio, o documentazione d'archivio, collocati in spazi appositi, nonché testi a basso utilizzo. Le stanze adibite a magazzino e/o archivio non sono considerati spazi pubblici.

 

9) La descrizione e la catalogazione del patrimonio della Biblioteca vengono obbligatoriamente effettuate nel rispetto degli standard e secondo la tecnica biblioteconomica vigente oltre che sulla base delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

 

10) La collocazione del patrimonio documentario e informativo della Biblioteca distingue:

- Documenti per bambini e ragazzi, collocati per generi o classificati.

- Documenti per adulti collocati secondo il codice Dewey, anche all'interno di sezioni

   apposite riportate in etichetta.

- Documenti collocati senza classificazione Dewey, quali materiale grigio, periodici correnti conservati, altri materiali di natura diversa.

 

11) Le sezioni vengono attivate sulla base del contenuto, del supporto o dei destinatari, con esclusione della documentazione locale, e possono variare in funzione delle politiche organizzative e promozionali che la Biblioteca attua nei confronti degli utenti.

 

12) La promozione delle raccolte della Biblioteca finalizzata alla conoscenza e all'utilizzo delle stesse rappresenta un compito prioritario del Servizio.

 

 

ART. 5 - I SERVIZI

 

1) La Biblioteca svolge le proprie funzioni attraverso l'erogazione di specifici servizi e la predisposizione di strumenti che mettono l'utente nella condizione di conoscere ed interagire con il sistema informativo sfruttando al meglio il patrimonio e le potenzialità della Biblioteca stessa.

 

2) La Biblioteca Comunale, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione, adotta un orario settimanale di servizio al pubblico consono alle esigenze dell'utenza e compatibile con le risorse umane assegnate e le esigenze di servizio. A tale orario sarà data la massima pubblicità sul territorio. L'orario di servizio al pubblico potrà differenziarsi in invernale ed estivo, senza mai essere inferiore alle ore settimanali previste dalla Legge Regionale vigente.

 

3) Nel rispetto del diritto all'informazione e all'istruzione, sulla base della normativa nazionale ed europea vigente, i servizi erogati dalla Biblioteca sono gratuiti e accessibili a tutti senza distinzione alcuna. Per alcuni servizi bibliotecari e sulla base del Bilancio di Previsione, gli utenti potranno essere invitati a compartecipare alla spesa solo ed esclusivamente per quanto riguarda il materiale di consumo.

 

4) La Biblioteca Comunale di Ormelle eroga i seguenti servizi:

-     Informazione;

-     Prestito di documenti;

-     Consultazione di cataloghi informatizzati;

-     Lettura e consultazione in sede di libri, documenti e riviste, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;

-     Ricerca bibliografica interna ed esterna;

-     Duplicazione documenti[nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore (L. 633/41 e successive modifiche) ];

-     Formulazione di bibliografie specifiche proposte e/o richieste;

-     Prestito interbibliotecario;

-     Internet e alfabetizzazione informatica finalizzata alla ricerca;

-     Iniziative di promozione del libro, della lettura e della ricerca, rivolta alle varie utenze, con particolare attenzione per il mondo scolastico;

-     Iniziative culturali.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 6 - GLI UTENTI

 

1) L'utente della Biblioteca, sia esso persona fisica o giuridica, si definisce come colui che attraverso l'uso continuativo dei servizi offerti, ne giustifica e rafforza l'esistenza e pone le condizioni affinché questi determinino l'evolversi del servizio in termini di quantità/qualità.

 

2) Tutti possono accedere ai servizi della biblioteca, senza limiti di età, residenza e senza distinzione alcuna, ma sulla base di espressa volontà.

 

3) Gli utenti che intendono usufruire del prestito, del servizio Internet e dell'utilizzo di strumenti informativi tutelati, devono essere titolari di una apposita tessera nominativa e individuale proposta e fornita dalla biblioteca. L'iscrizione è gratuita.

 

4) L'utilizzo di Internet è a pagamento per tutti. Per i ragazzi con età inferiore ai 14 anni è richiesto il consenso scritto di almeno un genitore / essere accompagnato da un adulto.

 

5) I dati personali acquisiti dalla Biblioteca, le registrazioni dei prestiti e degli accessi a Internet effettuati, sono soggetti al trattamento di rispetto della privacy ai sensi della L. 675 del 31.12 .1996 e successive modifiche.

 

6) La Biblioteca a scopo statistico elabora in forma anonima i dati raccolti relativamente ai servizi, al fine di migliorare gli stessi in termini di efficienza/efficacia.

 

7) Chi fruisce dei servizi deve mantenere un comportamento rispettoso degli altri utenti, del patrimonio e delle strutture. In caso contrario il Responsabile del Servizio dovrà adottare opportune azioni e provvedimenti.

 

 

ART. 7 - MODALITA' DI FRUIZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO

 

1) Tutto il materiale documentario è ammesso al prestito con esclusione dei repertori generali che devono essere sempre presenti in Biblioteca, di pregio, o non prestabili in base alle normative vigenti. La condizione di “No Prestito” è riportata a catalogo.

 

2) Il prestito ha generalmente la durata di trenta giorni, ad eccezione di particolari tipologie di materiali (VHS, CD-Rom, DVD e riviste) per i quali il tempo di prestito è più limitato. Il bibliotecario responsabile del servizio può intervenire d'ufficio nel modificare i tempi di prestito a seconda delle necessità del momento.

 

3) Nel caso di mancata restituzione, danneggiamento o deterioramento del documento, qualora venga individuata chiaramente la responsabilità, il Servizio Biblioteca richiederà all'utente l'immediata sostituzione dello stesso o, in caso di libro non più in commercio, a rimpiazzare l'esemplare con volume analogo, indicato dal bibliotecario, oppure al pagamento al valore corrente del libro, sempre su indicazione del bibliotecario.

 

4) Per i documenti multimediali abilitati al prestito è ammessa la duplicazione in un'unica copia solo ed esclusivamente a scopo conservativo.

 

5) La riproduzione dei documenti è consentita, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per le opere possedute dalla Biblioteca. Per le banche dati su supporto informatico è consentita la consultazione in video e/o la stampa nei limiti consentiti.

 

 

ART. 8 - PARTECIPAZIONE

 

1) L'Amministrazione comunale può attivare forme di intervento e di partecipazione, singole ed associate, all'attività della Biblioteca.

 

 

ART. 9 - USO DEI LOCALI ASSEGNATI AL SERVIZIO BIBLIOTECA

 

1) I locali della biblioteca sono riservati ai servizi e alle attività facenti capo alla stessa. In via eccezionale possono tuttavia essere utilizzati per iniziative realizzate dall'Amministrazione Comunale, purché tali attività non interferiscano con il normale funzionamento della struttura, non pregiudichino l'ordinario accesso ai servizi da parte dell'utente e non pongano in pregiudizio i materiali e le attrezzature.

 

 

ART. 10 -  ABROGAZIONE, RINVII E NORME FINALI

 

1) Il presente regolamento del servizio Biblioteca Comunale, abroga il precedente. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa esplicito rinvio alle norme statutarie, regolamentari e legislative, nonché alle altre norme e direttive emanate dai competenti organi nazionali ed internazionali in materia di Servizi, Biblioteche e Beni Culturali.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

FONTI

 

Letterarie

-     Le cinque leggi della biblioteconomia di S.R.Ranganathan;

Europee

-     Manifesto UNESCO sulle Biblioteche pubbliche, UNESCO 1994/1995;

-     Dichiarazione sulle Biblioteche e sulla libertà intellettuale IFLA/FAIFE, L'Aja 25.03.1999;

-     Linee guida del Consiglio d'Europa/EBLIDA per la legislazione e le politiche in materia di Biblioteche in Europa, Strasburgo, 20.01.2000;

-     Raccomandazioni IFLA per i servizi bibliotecari per giovani lettori;

Nazionali

-     Costituzione della Repubblica Italiana, 22.12.1947;

-     Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994;

-     Regolamento delle Biblioteche Statali, L. 417/1995;

-     Legge sulla Privacy n. 675/96 e successive modifiche;

-     Disciplina dei Diritti dei Consumatori, L. n. 281 del 30.07.1998;

-     Testo Unico sui Beni Culturali e Ambientali, D.Lgs. n.490 del 29.10.1999;

-     Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

-     Legge sul Diritto d'Autore n. 633/41 e successive modifiche (L. 248 del 18.08.2000);

Regionali

-     L.R. n. 50/84 in materia di Musei Archivi e Biblioteche.