Oggetto: Approvazione regolamento per l'erogazione di contributi economici

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere all'approvazione del nuovo regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici;

 

CHE l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 sancisce che nel rispetto della legge e dello Statuto il comune approva regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni;

 

VISTO lo schema di regolamento;

 

RILEVATO che detto schema di regolamento è stato discusso nell'apposita commissione regolamenti in data 17.2.2005;

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

 

VISTO il parere favorevole tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

RITENUTO opportuno procedere con la votazione;

 

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti,

 

D E L I B E R A

 

1.  di approvare il regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici composto da n. 41 articoli che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;


        Comune di Ormelle       

 

 

R E G O L A M E N T O

PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ED AI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

 

 

CAPO 1.  PRINCIPI GENERALI

 

 

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1.       Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni sociali agevolate e degli interventi spettanti al Comune nell'ambito  delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale attribuiti all'Ente Locale dal D.P.R.      616/77, dal D. Lgs. 267/2000, dall'art. 132, comma 1, del D. Lgs 112/98 e dalla L. 328/2000 allo scopo di contribuire all'eliminazione delle condizioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione nel rispetto del principio di pari dignità sociale.

2.       Il presente Regolamento determina inoltre i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere a persone fisiche,  assicurando il conseguimento dell'utilità sociale nella massima trasparenza dell'azione amministrativa.

 

 

Art. 2 Ambito di applicazione

 

1.       Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione negli ambiti di seguito individuati ed, in ogni caso, sono estese dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, anche successive, inerenti a funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente Locale:

 

a)       benefici economici di sostegno rivolti a singoli individui e/o nuclei familiari.

b)       Sussidi per i figli naturali

c)       soggiorni climatici per anziani ;

d)       S.A.D (servizio assistenza domiciliare) e SADI (servizio assistenza domiciliare integrata);

e)       Integrazione rette di ricovero presso Residenze Sanitarie  e Socio - assistenziali;

f)         rientro emigrati dall'estero;

g)       centri ricreativi estivi;

h)       assistenza post - scolastica per minori.

 

 

 

CAPO 2.  VALUTAZIONE  DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

 

 

Art. 3 Disposizioni generali

1.       L'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate viene valutato sulla base degli elementi individuati dall'indicatore della situazione economica equivalente (I. S. E. E.) secondo quanto disposto dal D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

 

2.       La valutazione della situazione economica del soggetto richiedente l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento ai componenti del  nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda:

 

a)il richiedente il contributo o la prestazione sociale agevolata

b)i componenti la famiglia anagrafica;

c)i soggetti considerati ai fini dell'IRPEF, così come definiti dalla normativa.

 

3.   l'indicatore della situazione economica equivalente ( I. S. E. E. ) del richiedente si ottiene sommando il reddito del

      nucleo familiare al patrimonio dello stesso e rapportando l'importo così ottenuto al coefficiente corrispondente al

      numero dei componenti il nucleo familiare, così come definito nella scale d'equivalenza nel successivo art. 4.

 

Art. 4 Coefficiente del nucleo familiare

1.       Qualora l'individuo che richiede la prestazione sociale agevolata o il contributo economico appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo familiare secondo la scala di equivalenza di cui alla seguente tabella

 

SCALA DI EQUIVALENZA

 

Componenti nucleo familiare

Parametro

1 persona

1.00

2 persone

1.57

3 persone

2.04

4 persone

2.46

5 persone

2.85

                       

Parametri aggiuntivi:

+ 0.35 per ogni ulteriore componente

+ 0.2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore

+ 0.5 per ogni componente con handicap permanente riconosciuto (art. 3, comma 3 L. n. 104/92) o invalidità superiore al 74% di riduzione della capacità lavorativa (in cui vanno ricompresi gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 1° alla 5°).

+ 0.2 in caso di presenza di figli minori e di entrambi i genitori (ovvero dell'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai figli minori) che hanno svolto attività lavorativa o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati.

 

 

Art . 5 Criteri ulteriori di selezione dei beneficiari

 

1.    Fatti salvi gli effetti della dichiarazione dei redditi  rilasciata per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate

       da Enti terzi, il Comune individua i seguenti ulteriori criteri di selezione dei beneficiari dei propri servizi o sostegni

       economici:

a)  riconoscimento (sotto forma di maggiorazione della situazione I. S. E. E.) nella misura del 50%, di

     altri benefici economici di tipo assistenziale (comunali, regionali o statali) assegnati al richiedente

     ovvero al nucleo familiare che dovranno pertanto essere aggiunti agli altri redditi (parametro 0,5);

b)  riconoscimento (sotto forma di detrazione della situazione I. S. E. E ), previa valutazione del Servizio

     Socio Assistenziale, dell'incidenza di spese particolarmente onerose, sostenute dal singolo o dal nucleo

     familiare (spese mediche, sanitarie, trasporto, riscaldamento, assistenza, ecc.)  che dovranno pertanto

     essere sottratte dal reddito nella misura del 20% (parametro 0,2);

c)  riconoscimento  (sotto forma di detrazione della situazione I. S. E. E )  della  particolare  condizione 

     dei nuclei familiari monoparentali per i quali può essere disposta, previa valutazione del Servizio Socio

     Assistenziale e delibera di Giunta, una detrazione dal reddito delle eventuali spese di frequenza dei

     figli minori di asili nido e/o scuole materne nella misura di  E  1.000,00 (mille) complessivi. 

 

 

 

Art . 6 Controlli sulle autodichiarazioni

 

1.     Il Comune, anche attraverso specifica convenzione o protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza, effettua i

        controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai cittadini richiedenti le prestazioni agevolate o i benefici di

        cui al presente Regolamento.

2.     Qualora dai controlli effettuati emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie

        procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente settore del Comune adotta ogni misura utile a

        sospendere  e/o revocare i benefici concessi, chiedendo, nel contempo, la restituzione dell'intero beneficio goduto    

        dal cittadino.

 

 

 

CAPO 3.  ASSISTENZA ECONOMICA: CRITERI GENERALI

 

                                                                                                                                   

Art. 7 Obiettivi

 

1.       L'assistenza di carattere economico ha per obiettivo:

 

a)       sostenere - al fine di garantire il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita - il singolo o il nucleo familiare nel quale sussistano condizioni di precarietà economica derivante dalla impossibilità del singolo o dei componenti il nucleo, per motivi di carattere fisico, psichico e sociale, di procurarsi un sufficiente reddito;

b)       creare l'alternativa al ricovero dell'anziano non autosufficiente, dell'inabile, del portatore di handicap e di quanti comunque rischino l'emarginazione, favorendo il loro mantenimento, con le cure appropriate, presso la famiglia di appartenenza e l'inserimento nella vita sociale, scolastica e lavorativa.

c)       tutelare il minore che rischi l'emarginazione, l'abbandono od il ricovero in istituto, favorendo la permanenza nella famiglia d'origine ed eventualmente l'affidamento familiare ed ogni altra opportuna iniziativa;

d)       contribuire alle spese occasionali derivanti dai bisogni atipici e gravosi, nonché, favorire ogni ulteriore intervento ritenuto necessario nei confronti di un singolo o di un nucleo in condizioni di precarietà economica (ad es.: installazione del telesoccorso; protesi; terapie e cure farmacologiche; libri e trasporto per la frequenza scolastica; ecc).

 

 

Art. 8 Tipologie di intervento

1.         Le tipologie di intervento possono essere definite come segue:

 

A)      Contributo ordinario

 

a)       per il raggiungimento della soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il proprio nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie  sufficienti a soddisfare i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano;

b)       per la copertura mensile, qualora l'utente non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, totale o parziale di spese per servizi (utenze, trasporti, buoni mensa, pasti a domicilio, ecc.);

c)       l'entità mensile del contributo ordinario (diretto ovvero sotto forma di assunzione di spese) viene stabilita con le modalità di cui al successivo art. 10;

d)       nel caso in cui sia prevedibile una sostanziale variazione delle condizioni dell'utente nel medio periodo, l'assegno può essere erogato per periodo di tempo determinato;

e)       qualora nel nucleo familiare assistito siano presenti componenti in età lavorativa o in condizione lavorative, non si eroga l'assegno personale continuativo, ma si interviene, eventualmente, con contributi di carattere straordinario;

f)         la verifica delle condizioni che danno titolo all'erogazione viene fatta di norma ogni anno da parte del Servizio competente con obbligo degli assistiti di comunicare immediatamente eventuali variazioni in merito alla situazione economica-finanziaria. In caso di mancata comunicazione il Comune si riserva la rivalsa nei confronti del beneficiario;

g)       nel caso in cui venga riconosciuta una liquidazione pensionistica con quote arretrate a favore del singolo o di un membro del nucleo assistito, l'erogazione del contributo ordinario viene sospesa per un periodo  corrispondente;

 

B)      Contributo straordinario

 

a)  per la copertura di spese occasionali e gravose, derivanti da bisogni atipici non compresi nei bisogni che potrebbero dare titolo all'erogazione di un contributo ordinario, di un singolo o di un nucleo familiare in condizioni di precarietà economica;

b)  l'entità del contributo dovrà essere valutata di volta in volta sulla base del bisogno contingente;

c)  possono essere erogate - nei limiti delle disponibilità di bilancio - somme a titolo di prestito da restituirsi con le modalità di volta in volta formalmente concordate nell'ambito del Servizio competente;

 

Art. 9 Contributi economici ordinari

1.    Il Comune assume quale soglia economica al di sotto della quale possono essere erogati i contributi economici

      ordinari di cui al precedente art. 8 l'importo I. S. E. E.  annuo (riferito alla situazione sussistente al momento della

      presentazione della domanda di beneficio) di E 5.000,00. All'aggiornamento di detto limite provvede, se necessario,  

      la Giunta comunale.

2.   Tale importo, qualora il nucleo familiare sia composto da più persone, viene rapportato alla scala di equivalenza di

      cui all'art. 4 del presente regolamento.

 

Componenti nucleo familiare

Parametro

Soglia situazione economica equivalente

1 persona

1.00

                 E     5000,00

2 persone

1.57

                 E     7850,00

3 persone

2.04

       E  10.200,00

4 persone

2.46

       E  12.300,00

5 persone

2.85

                 E  14.250,00

Il contributo ordinario mensile massimo erogabile è pari alla differenza tra la soglia I.S.E.E. (come sopra definita) e la situazione economica  del richiedente divisa per 12.  Possono accedere al contributo ordinario mensile:

a)       Persone singole o nuclei familiari composti da:

·         persone in età pensionabile, secondo le leggi vigenti:

·         persone in età lavorativa ma invalide, e come tali riconosciute dall'apposita Commissione Sanitaria della U.L.S.S., ovvero dichiarate totalmente inabili al lavoro dal medico di famiglia nella pendenza della decisione della competente Commissione Sanitaria;

b)   Nuclei familiari o persone a “rischio di emarginazione”:

·          persone o nuclei in situazione di grave e comprovato disagio sociale, tale da richiedere un intervento dei Servizi Sociali attraverso un preciso progetto finalizzato alla prevenzione ovvero al recupero della fase acuta.

 

3.   Le situazioni a rischio di emarginazione che possono costituire titolo all'erogazione sono, di norma:

a) il mutamento repentino delle normali condizioni di vita con grave dissesto economico;

       b) il perdurare di condizioni socio-economiche gravemente disagiate, conseguenti ad una complessiva

           condizione di disadattamento sociale, non modificabile nel breve periodo per incuria degli adulti componenti

           il nucleo, nell'ambito del quale è comunque necessario attuare la protezione dei soggetti che, per non

           raggiunta maturità psico-fisica o mancata autonomia, non sono in grado di ovviarvi;

       c) la condizione di grave emarginazione sociale determinata da cause soggettive e da fattori oggettivi, che

            richiedono, per l'attivazione di un progetto di reinserimento sociale, un periodo di presa in carico totale dei

            soggetti interessati, ai fini della soddisfazione delle esigenze materiali di vita e\o l'acquisizione di un livello

            scolastico e professionale che li renda in grado di raggiungere l'indipendenza economica. La prestazione

            assistenziale di tipo economico deve essere sempre collegata agli altri interventi di carattere  sociale 

            finalizzati   alla   rimozione del disagio.   In  tal  senso  assumono  particolare  rilievo:  l'impegno,

            verificato, del soggetto cui l'intervento è diretto a collaborare al progetto predisposto per il  suo caso e

            finalizzato alla sua autonomia sociale ed economica;

       d) il coordinamento e la promozione delle risorse in termini di servizi primari e sociali (casa, assistenza

           economica, assistenza domiciliare, ecc.) per l'opportuno collegamento con le potenzialità del soggetto

           interessato.

 

       4.  L'accesso al contributo da parte di persone considerate “a rischio” di emarginazione (o in stato di

            emarginazione) e  tuttavia in grado, con adeguato aiuto, di reinserirsi nel contesto sociale è condizionato alla

            attivazione di un progetto individuale che preveda il ricorso a tutti gli interventi necessari a garantire l'autonomia

            della persona o del nucleo presi in carico (acquisizione di diritti pensionistici, inserimento scolastico,

            qualificazione professionale, ecc.).

 

5.    Il progetto deve essere realizzato in un arco di tempo predefinito e congruo oltre il quale l'intervento si presume

     inefficace e la prestazione di carattere economico deve perciò essere interrotta.

 

 

Art. 10 Contributi economici straordinari

 

  1.   Oltre ai contributi ordinari, è prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario quando 

          ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico 

          del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi, e che con un intervento straordinario, possano 

                  essere risolte.   Tali interventi sono, in via esemplificativa, mirati a:

 

a)  miglioramento delle condizioni ambientali attraverso forniture o interventi necessari per la vita domestica (traslochi, acquisto di elettrodomestici, tinteggiatura, installazione di impianto telefonico, ecc.);

b)  Manutenzione straordinaria di abitazioni in proprietà, valutando varie possibilità di successivo recupero;

c)  Prestazioni di sostegno per handicappati, anche al fine di consentire la loro presenza in famiglia;

d)  Effettuazione di trasporto di un assistito in struttura ospedaliera specialistica, collocata al di fuori dell'ambito di residenza e\o contribuzione per spese legate alla permanenza sul posto di famigliari per l'assistenza al malato;

e)  Sostegno a situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o incidenti fortuiti;

f)    Sostegno per altri casi e\o situazioni di motivata urgenza e\o gravità.

2.    La situazione è oggetto di esame, volta per volta, del Servizio Socio Assistenziale cui compete l'acquisizione                                              di ogni utile documentazione che comprovi la sussistenza della necessità o del bisogno.

       3.     Il contributo straordinario può essere erogato in un'unica soluzione (una tantum ) ovvero per un periodo di 

              tempo non superiore a mesi 3, non ripetibile nell'anno solare.

 

 

Art. 11 Quantificazione dei contributi economici ordinari e straordinari

       1.  Alla quantificazione dei contributi economici ordinari e straordinari si procede su proposta del Servizio Socio      

              Assistenziale con le modalità di cui ai successivi artt. 14  e 15

 

  1. All'erogazione dei contributi (sia ordinari mensili che straordinari una tantum) provvede la Giunta comunale.

 

Art. 12 Esclusione dal contributo

        1. Costituiscono motivo di esclusione dal contributo, per le persone e\o nuclei citati agli artt. 9 e 10

                 a)  la proprietà di beni immobili (salvo l'alloggio di abitazione) e di beni mobili registrati che non siano

                      strumenti di lavoro (salvo l'automobile, qualora non di lusso);

                  b)  il reddito del nucleo o della persona singola superiore alla soglia fissata nel presente Regolamento.

 

 

Art. 13 Congiunti tenuti agli alimenti

 

         1.  I soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile (limitatamente al coniuge ed ai

              parenti ed affini in linea retta) possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare

              la disponibilità ad un coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, sussistendone i mezzi, ad

              un'assunzione diretta di responsabilità nel farsi carico, anche parzialmente, delle esigenze di carattere

              economico avanzate dal richiedente.

2.  La situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti sarà calcolata valutando l'indicatore di situazione

     economica  equivalente: I. S. E. E. così come previsto dalla normativa vigente.

3.       L'impegno degli stessi dovrà, di norma, risultare da idonea assunzione di responsabilità debitamente sottoscritta cui il Comune farà seguire, qualora inadempienti, ogni possibile azione legale per ottenerne l'adempimento.

 

Art. 14 Procedura per l'ammissione ai contributi di assistenza economica

1.  Il procedimento di ammissione ai contributi di assistenza economica ha inizio previo colloquio, su domanda

     dell'interessato oppure d'ufficio nel caso di segnalazione effettuata da  organismi di volontariato, da altri

     servizi pubblici (consultorio familiare e\o Distretto Sanitario, Direzione Sanitaria, Divisione Lungodegenza,

     ecc.) dell'ULSS o da privati cittadini, che abbiano notizia dell'esistenza di persone bisognose di assistenza.

 

2.  La domanda deve essere corredata dalla “denuncia dei redditi dell'anno precedente”, secondo quanto previsto

      dalla normativa in materia già citata.

 

          3.  La stessa potrà eventualmente essere corredata dalla seguente documentazione:

a) fotocopia dichiarazione di invalidità civile, rilasciata dalla competente Commissione Sanitaria dell'ULSS;

            b) fotocopia della ricevuta dell'eventuale spesa di affitto;

            c) fotocopia di tesserino di disoccupazione per i componenti in età lavorativa e disoccupati;

d) eventuali altri documenti comprovanti la situazione di bisogno e ritenuti idonei al fine di esprimere un giudizio sulla reale ed effettiva necessità di un sussidio economico.

 

          4.  Nel caso di assistenza economica straordinaria è inoltre richiesta la documentazione relativa all'eventuale

               spesa da effettuare e\o effettuata.

 

Art. 15 Istruttoria del caso

 

           1.  L'istruttoria del caso è svolta dal Servizio Socio Assistenziale,  con le sotto indicate modalità:

a)  esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso, al fine di accertare l'ammissibilità

     della richiesta;

       b) accertamento diretto della situazione sociale;

       c) accertamento della situazione economica, ai sensi dell'art. 4 e seguenti  del presente Regolamento.

 

           2.  L'istruttoria ha inizio con la presa in carico del caso e si conclude con la definizione del tipo di contributo,

                della sua entità, decorrenza e durata, oppure con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti o

                per ammissione ad altro eventuale servizio.

 

           3.  Il Servizio Assistenziale, nell'ambito dei criteri fissati dall'Amministrazione Comunale, formula una proposta

               di intervento che viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale cui compete la decisione finale.

 

           4.  Qualora l'istruttoria si concluda con un giudizio negativo, questo viene comunicato al richiedente dal

                Responsabile del Servizio.

 

           5.  Le modalità procedurali sopra esposte si applicano anche all'erogazione dei benefici o servizi previsti nei

                seguenti Capitoli, salvo sia diversamente disposto.

 

 

CAPO 4.  EROGAZIONE DI SUSSIDI PER FIGLI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

 

 

Art. 16 Obiettivi

 

            1. E' prevista l'erogazione di sussidi finalizzati al mantenimento del minore riconosciuto dalla sola madre

  (D.Lgs 112/98), all'interno della propria famiglia per un adeguato sostentamento, istruzione ed educazione

 nell'ottica della non discriminazione tra figli legittimi e figli naturali.

 

Art. 17 Beneficiari

 

            1.  Possono beneficiare del contributo di cui al precedente articolo:

a)        ragazze madri che abbiano riconosciuto il figlio e che versino in particolari situazioni di disagio socio - economico - familiare;

b)        ragazze madri che abbiano riconosciuto il figlio e che per tale scelta incontrino gravi conflittualità familiari ed abbiano interrotto complessivamente i rapporti con la propria famiglia di origine.

 

        2.             L'erogazione economica viene concessa di norma fino al compimento della scuola dell'obbligo da parte del

              minore, ma può essere prolungata in determinate situazioni di necessità e di disagio familiare in seguito ad

              accurati accertamenti sul caso.

 

Art. 18 Erogazione del contributo

 

         1.           Tenendo presente la soglia della situazione economica equivalente di cui all'art. 9 del presente Regolamento, il

              contributo sarà erogato con le stesse modalità di cui agli art. 14  e 15 del presente regolamento.

 

         2.            Sono prese in considerazione anche quelle situazioni di eccezionale particolarità che pur non risultando al di

              sotto della soglia sopra individuata denotino grave disagio familiare, confermato da relazioni di servizi

              specialistici pubblici (ULSS, Consultorio Familiare, Distretto Sanitario, ecc.) e necessitano di un aiuto

              economico da parte del Comune.

 

 

 

CAPO 5.  EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI AFFIDATARI

 

Art. 19 Obiettivi

 

1.  Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato - previa

     disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente - ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, ad una

     persona singola, ad una comunità di tipo familiare o ad un Istituto Assistenziale, al fine di assicurargli il

     mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

 

       2.  L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutando l'interesse

            del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha

             determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

 

Art. 20 Modalità di intervento

 

        1. I criteri di intervento nelle ipotesi descritte al precedente articolo sono:

        a)  nel caso di famiglia affidataria, dove uno o entrambi i genitori siano lavoratori, dipendenti o autonomi, può

             essere erogato alla stessa un contributo economico mensile, per tutto il periodo di affido e per ogni minore

             affidato, pari all'ammontare della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti;

         b) qualora un minore venga affidato ad un Gruppo Famiglia o Comunità può essere erogato alla stessa un

             contributo mensile, per tutto il periodo di affido e per ogni minore affidato, pari all'ammontare della retta

             stabilita dall'istituzione stessa.

 

 2.    Dette somme sono diminuite dell'importo pari agli assegni famigliari, agli assegni assistenziali, ai    

        trattamenti     previdenziali e / o altro   reddito  relativi  al minore e di  cui l' affidatario  detenga  la          

        disponibilità.

 

 

Art . 21 Procedura amministrativa

 

         1.            La richiesta verrà formulata dalla famiglia affidataria (o Gruppo Famiglia), oppure dal competente Servizio

              dell'ULSS o d'ufficio allegando la relativa documentazione.

 

         2.            L'istruttoria è svolta dal Servizio Sociale a cura del Servizio Socio Assistenziale che formulerà una proposta

              dopo aver preso in esame la relazione del Servizio Sociale dell'ULSS ovvero si attiverà sulla base delle

              direttive contenute in eventuali Convenzioni vigenti in materia.

 

 

 

CAPO  6.  CONTRIBUTI PER SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

 

 

Art. 22 Obiettivi

 1.   Possono essere erogati contributi economici allo scopo di offrire la possibilità ad anziani,    di usufruire di un

       periodo di vacanza marina o montana atta a favorire il recupero del benessere psico-fisico dei soggetti

       interessati e facilitarne la socializzazione nel gruppo. L'ammontare del contributo viene deciso di anno in anno

       dalla Giunta Comunale in base alla disponibilità di bilancio.

 

 

Art . 23 Beneficiari

 

          1.           Possono godere di contributi economici per partecipare ai soggiorni climatici per anziani,  i residenti nel

                territorio comunale in possesso dei seguenti requisiti:

         a)   età minima  anni 65 per entrambi i sessi, con possibilità di deroghe in caso di accertata necessità   

                                                               i.      documentata  debitamente;

         b)    autosufficienza fisica e psichica tale da non ostacolare la vita di comunità;

                c)     non autosufficienti purchè accompagnati;

         d)     condizione di disagio sociale o psico-fisico e che non permettano di godere di un periodo di vacanza.

 

Art. 24 Località e periodo del soggiorno

 

          1.           Le località ed i periodi dei soggiorni vengono decise di anno in anno dalla Giunta Comunale su proposta del

               Servizio Sociale.

 

Art . 25 Procedura amministrativa

 

          1.           Le persone interessate al soggiorno  climatico devono presentare richiesta presso l'Ufficio Servizi Sociali nel

               periodo di anno in anno stabilito con le modalità idoneamente pubblicizzate a cura del Servizio stesso.

 

          2.           Viene in ogni caso allegata una scheda sanitaria compilata dal medico di base attestante le condizioni psico-

               fisiche del richiedente.

 

 

 

CAPO 7.  EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

 

 

Art. 26 Obiettivi

 

          1.  Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli, quali l'inabilità fisica e psichica, che

               in tempi brevi o lunghi renderebbero difficile, se non impossibile, la vita normale delle persone e delle famiglie 

               costituendo motivo di rischio per i soggetti coinvolti.

 

          2.  Gli obiettivi del servizio sono:

a) prolungare quanto più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;

b)  rispondere sia ai bisogni immediati sia ai problemi posti dall'isolamento sociale favorendo il recupero delle capacità della persona, attraverso l'informazione, l'attivazione di forme di relazioni sociali, lo stimolo alla partecipazione alla vita di relazione;

c)  prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione ed alcuni rischi dell'istituzionalizzazione;

d)  supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti delle persone non autosufficienti o a rischio.

 

          3.           Il servizio ha carattere di temporaneità essendo finalizzato alla rimozione di particolari difficoltà, superate le

               quali lo stesso deve cessare (ad eccezione dei casi in cui i soggetti destinatari siano anziani e si presentino

               bisogni che richiedano interventi prolungati nel tempo che  assumono il carattere di stabilità).

 

Art. 27 Beneficiari

 

         1.            Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a tutti i cittadini ed in particolare alle famiglie o alle persone in

              condizioni di bisogno.

 

          2.             Si considerano destinatari del servizio:

a)   le persone sole;

b)   i membri di nuclei, o interi nuclei, i cui componenti siano in condizioni di parziale autosufficienza o anche non autosufficienti qualora in famiglia non vi siano persone in grado di collaborare;

c)  persone in condizioni di disagio sociale e\o a rischio.

 

 

Art. 28 Compiti e prestazioni

 

           1.  Il servizio di assistenza domiciliare comprende, oltre agli interventi di carattere economico e di segretariato

                sociale, le seguenti prestazioni:

          a)  assistenza domestica: igiene, cura e governo dell'abitazione, preparazione e\o fornitura dei pasti a

               domicilio, lavaggio e stiratura della biancheria;

                 b) cura e igiene della persona: bagno, lavatura capelli e pettinatura, manicure e pedicure, igiene orale,

                      vestizione, controllo dell'eventuale terapia medica (con esclusione di interventi di carattere

                      infermieristico);

          c) accompagnamento, per quanto possibile e opportuno, a visite mediche, esami di laboratorio, uffici pubblici

              per pratiche indispensabili;

          d) aiuto della persona nelle alterazioni motorie per una corretta deambulazione, per il movimento o riposo

              degli arti invalidi, per l'utilizzo di accorgimenti o attrezzi atti a raggiungere o consentire l'autosufficienza;

          e) servizi socio-culturali vari, finalizzati a contribuire ad eliminare il disagio sociale, favorendo la

              partecipazione alle iniziative di vita associativa, ricreativa, culturale.

 

           2.  Il servizio di assistenza domiciliare è un insieme di attività prestate a domicilio che si integra e coordina con

                tutti gli altri interventi sociali e\o sanitari (centro diurno anziani, soggiorni climatici, assistenza infermieristica

                erogata dall'ULSS, volontariato organizzato e non, obiettori di coscienza, ecc.).

 

           3.  Nel caso di accompagnamenti di utenti per visite mediche, esami di laboratorio, terapie, per pratiche

                indispensabili presso Uffici, ecc. (la cui opportunità è valutata dall'Ufficio Servizi sociali), la persona che

                fruisce del servizio è tenuta a rimborsare il costo del trasporto calcolato secondo il seguente parametro: 20%

                del prezzo della benzina alla pompa moltiplicato per la distanza chilometrica percorsa, se il servizio è

                assicurato al di fuori del servizio di assistenza domiciliare prettamente detto (ovvero fuori dal territorio

                comunale), ovvero costo orario di assistenza domiciliare riconosciuta secondo la situazione economica del

                reddito annuo, come da tabella allegata al successivo art. 29.

 

 

Art. 29 Criteri di ammissione al servizio

 

            1.   Il servizio, per raggiungere le finalità di intervento, è orientato rispetto a qualsiasi fascia di età.

 

            2.  I requisiti per l'ammissione al servizio sono:

          a)   condizioni sociali di isolamento ed emarginazione;

          b)   situazione sanitaria che comporti la perdita o la riduzione dello stato di autosufficienza;

          c)    carenza o limitata disponibilità di assistenza da parte dei familiari;

          d)    condizioni economiche che non consentano altre risposte allo stato di bisogno.

 

           3.  L'accesso al servizio, in ogni caso, è valutato dal Servizio Sociale del Comune in relazione al grado di

                 autonomia della persona, alla presenza di famigliari in grado di collaborare e l'idoneità del servizio di

                 assistenza domiciliare stesso a rispondere al bisogno (l'anziano autosufficiente che presenti unicamente

                 problemi di isolamento, pertanto, troverà risposta piuttosto in momenti di socializzazione organizzata ed il

                 soggetto in condizioni di grave non autosufficienza privo di sostegno familiare dovrà essere ricoverato in

                 strutture protette che garantiscano una assistenza continua).

 

 

          4.             Per la valutazione del concetto di autosufficienza si tiene conto delle seguenti linee direttive:

a)       AUTOSUFFICIENTE: possesso delle abilità funzionali e motorie per la cura della propria persona e della propria casa oltre che per il mantenimento di una normale vita di relazione.

 

b)       NON AUTOSUFFICIENTE LIEVE: scarsa abilità funzionali richieste per la normale conduzione della vita domestica (fare la spesa, pulizie impegnative) e delle abilità motorie richieste per uscire di casa (utilizzare i mezzi pubblici, salire le scale, camminare fuori casa).

 

c)       NON AUTOSUFFICIENTE MEDIO-LIEVE: mancanza della capacità di tenere in ordine la casa e prepararsi il cibo.

 

d)       NON AUTOSUFFICIENTE MEDIO GRAVE: mancanza delle abilità funzionali più complesse richieste per l'autosufficienza nella cura della propria persona (lavarsi, vestirsi).

 

e)       NON AUTOSUFFICIENTE GRAVE: incapacità di usare autonomamente i servizi igienici e di camminare per casa; si muove con notevoli difficoltà.

 

f)         TOTALMENTE NON AUTOSUFFICIENTE: inabilità a svolgere qualunque attività (non è in grado di alzarsi).

 

          5.             Il  Servizio di Assistenza domiciliare viene accordato gratuitamente fino ad una situazione I. S. E. E annuale

                calcolata secondo i criteri già citati, del nucleo familiare cui appartiene l'assistito inferiore ad  E  5000,00,. in

                 presenza di una situazione di reddito superiore, si prevede una contribuzione, da parte dell'utente, in

                 proporzione alla situazione  I. S. E. E  annuale del nucleo familiare come specificato nella tabella che segue:

 

SITUAZIONE    I. S. E. E.
Quota a carico dell' utenza

fino a    E  5000,00

servizio gratuito

 

da   E  5001,00     a     E   6.500,00

10%   del costo totale del servizio  

 

da   E  6.501,00    a    E   7.000,00

15%   del costo totale del servizio  

 

                     da   E  7.001,00     a     E   8.500,00

25%   del costo totale del servizio  

 

                     da   E   8.501,00    a     E 10.500,00

40%   del costo totale del servizio  

 

da  E  10.501,00  a     E 12.500,00

60%   del costo totale del servizio  

 

da  E  12.501,00  a     E 14.500,00

80% del costo totale del servizio     

 

      Oltre a     E 14.501,00

100% del costo totale del servizio   

 

 All'aggiornamento di detti limiti provvede, se necessario, la Giunta Comunale con delibera.     Allo scopo di valutare realisticamente la situazione economica del nucleo o della persona sarà necessario considerare di volta in volta il bisogno reale del richiedente il servizio, e l'eventuale “BISOGNO SCOPERTO” che il Servizio di Assistenza Domiciliare non riesce a soddisfare, “obbligando” la persona a ricorrere ad altre soluzioni e supporti esterni a pagamento come ad esempio, quando la situazione del paziente sia tale da necessitare un intervento domiciliare in forma integrata con il servizio sanitario (A. D. I.). Potranno pertanto essere considerate, ai fini dell'individuazione dello scaglione contributivo di appartenenza,  eventuali spese per cure specialistiche e assistenza varia, debitamente documentate.    Nello stabilire l'entità della contribuzione dovuta dall'utente si dovrà altresì badare a chequesta, tenuto conto del numero di ore mensili mediamente fruite dall'utente interessato, non sia tale da far scendere la situazione di reddito del medesimo allo scaglione inferiore: in questi casi dovrà essere direttamente applicata la percentuale di contribuzione prevista per lo scaglione inferiore.    L'Ufficio Servizi Sociali provvederà con cadenza di norma annuale all'istruttoria onde cui valutare il diritto/dovere alla permanenza o meno di ciascun utente nella categoria di contribuzione (o gratuità ) assegnata; la stessa procedura potrà avvenire in qualsiasimomento su istanza dell'interessato o d'ufficio qualora sopravvengano notizie o elementi nuovi ritenutirilevanti.

Il servizio pasti caldi a domicilio è a totale carico dell'utente, salvo i casi particolari segnalati dal Servizio Sociale , per i quali, sentita la Giunta Comunale, possono essere stabiliti criteri contributivi diversi.   Per quanto attiene il servizio lavanderia centralizzata, si precisa la sua inclusione nel costo globale del servizio di assistenza domiciliare.    Il servizio verrà comunque erogato solo in caso di grave e comprovato disagio socio-economico, di volta in volta valutato dai Servizi Sociali e sentita la Giunta Comunale.

 

          6.   La situazione economica annuale da considerarsi ai fini della determinazione della quota di compartecipazione

                al servizio è esclusivamente quella del richiedente qualora questi sia soggetto con handicap permanente grave

                accertato ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 104/92 ovvero ultrasessanta cinquenne la cui non autosufficienza

                fisica o psichica sia stata accertata dall'ASL .           

 

          7.  Sono previste deroghe a quanto sopra stabilito in presenza di nuclei con minori o per interventi di integrazione

               sociale o per programmi concordati con altri servizi (psichiatrico, consultorio familiare, ecc.).

 

          8.           Le persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del C.C., ed in grado di

               provvedervi, qualora presenti, devono essere di norma previamente coinvolte per l'attivazione del servizio

               domiciliare.

 

          9.           Il Servizio Sociale del Comune ha il compito di convocare tali persone e di informarle dei rispettivi obblighi di

              legge; nella valutazione della capacità di provvedere ai bisogni del congiunto si dovrà fare riferimento ai criteri

              generali già indicati al precedente CAPO 1e 2

 

 

Art. 30 Procedura amministrativa

 

1.    L'accesso alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare viene concesso con la seguente procedura:

a.       richiesta dell'interessato, o segnalazione da parte di privati, di Enti, di Associazioni di volontariato o d'ufficio da parte del servizio sociale stesso;

b.       la domanda di ammissione al servizio deve essere formulata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune e dovrà essere corredata da un dettagliato certificato medico, ciò al fine di consentire una più attenta valutazione del caso;

c.       visita domiciliare al richiedente il servizio, per una verifica dei bisogni e delle modalità di intervento, cui seguirà una relazione;

d.       il Servizio Sociale istruisce la pratica e formula la proposta di intervento;

e.       in caso di decisione positiva verrà inviata comunicazione della data d'inizio del servizio, dell'orario di effettuazione dello stesso e della tariffa che verrà applicata;

f.         qualora l'istruttoria si concluda con un giudizio negativo, questo, viene comunicato al richiedente dal Responsabile  dell'Area;

g.       per casi di assoluta urgenza, durante l'istruttoria, il Responsabile del Servizio potrà adottare i provvedimenti del caso.

 

Art. 31 Cessazione del servizio

 

1.         Il servizio di assistenza domiciliare può cessare in caso di:

a)       richiesta scritta dell'utente;

b)       decesso;

c)       ricovero definitivo presso Istituto, qualora i familiari coabitanti non necessitino del servizio;

d)       perdita dei requisiti d'ammissione al servizio;

e)       valutazione negativa del Servizio di Assistenza Sociale e verifica di una scarsa e non proficua collaborazione da parte dell'utente nei confronti del servizio o del progetto individuale stabilito.

 

2.         Il servizio di assistenza domiciliare sarà sospeso nel caso di assenza temporanea dell'utente.

 

3.         Lo stesso può essere ridotto nella presenza e nelle ore, oppure possono verificarsi, per motivi di organizzazione

              del servizio ed avvicendamento del personale per ferie o malattie, mutamenti nel piano di lavoro delle assistenti

              domiciliari, previa comunicazione telefonica agli utenti.

 

4.         Nel caso in cui il rapporto tra utente e assistente domiciliare sia particolarmente difficile e negativo, potrà

               essere proposta la sostituzione del personale.

 

5.         La competenza a disporre i casi di cessazione del servizio è del Responsabile dell'Area, sempre che non

              richieda valutazioni discrezionali nel qual caso sarà la Giunta Comunale a decidere sulla base della relazione

              del Servizio  Sociale.

 

 

CAPO  8.  RICOVERI IN CASE DI RIPOSO

 

Art. 32 Obiettivi e beneficiari

 

 

1.         L'intervento assistenziale di cui al presente Capo consiste nell'assisteremediante ricoveroin strutture protette,

              Case di riposo pubbliche o private (in mancanza di disponibilità presso le strutture pubbliche) prevalentemente

              cittadini anziani per i quali la prognosi medica escluda la possibilità di fare regredire lo stato globale dei

              postumi invalidanti e di migliorare lo stato di salute con un'attività riabilitativa o, comunque, gravemente non

              autosufficiente (portatori di totale o parziale invalidità motoria o in stato di delimitazione fisica o grandi senili

              o affetti da malattie mentali) per i quali il mantenimento nel proprio nucleo familiare non sia possibile.

 

2.              Possono altresì essere ammessi cittadini gravemente inabili, secondo i parametri applicati dalla Commissione             per gli invalidi civili dell'ULSS per il riconoscimento dell'invalidità.

 

3.         Nell'arco delle diverse forme di assistenza offerte all'anziano o al cittadino inabile, il ricovero in istituto si

              colloca comunque come ultima risorsa possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

 

4.         L'accettazione della domanda di ricovero va quindi subordinata alla valutazione dell'Unità Operativa

              Distrettuale - Area Anziani - (U. O. D.), per l'accertamento dell'effettiva impossibilità di salvaguardare

              l'autosufficienza dell'anziano nel suo ambiente di vita, sia con strumenti offerti nell'ambito dell'assistenza

              sociale (assistenza domiciliare, telesoccorso, cambio di alloggio, mense, centri diurni ed altre strutture che

              potranno essere progettate o sperimentate dall'organizzazione socio-sanitaria ed assistenziale dei servizi) sia

              con attenta valutazione della situazione economica, sia con strumenti offerti nell'ambito dell'assistenza

              sanitaria (servizio infermieristico domiciliare, ecc.).

 

5.         A tal fine risulta indispensabile la partecipazione  all'U. O. D. (così come definito dalla normativa regionale)

              che, oltre a valutare ed autorizzare, secondo i criteri regionali,  la domanda d'ingresso in struttura, elabora un

              progetto assistenziale individuale realizzando in tal modo un'integrazione operativa fra tutti i servizi territoriali

              facenti capo sia al Comune che all'ULSS secondo le rispettive competenze e risorse.

 

6.         Alla copertura della retta è chiamato a partecipare l'anziano richiedente con il concorso dei propri mezzi

              reddituali .

 

7.         Nel caso l'anziano richiedente conviva con coniuge sprovvisto di mezzi economici (purché non in presenza di

               figli anche non conviventi) ovvero titolare di una situazione economica cumulativamente inferiore alla soglia

               di accesso alle prestazioni sociali agevolate sopra citata (art. 9 ), il concorso dei mezzi dell'anziano è limitato

               ad un importo che permetta all'altro coniuge di disporre di una situazione economica almeno pari alla soglia

               suddetta.

 

 

Art. 33  Accertamento della situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti

1.         Ad ogni singola persona o nucleo familiare dovranno essere richieste, da parte del Servizio Sociale che

              istruisce il caso, la “situazione economica equivalente”: I. S.E. E. calcolata così come previsto dalla normativa

              vigente.

 

2.         Qualora l'anziano richiedente si sprovvisto di mezzi propri per coprire il totale costo della retta di ricovero,

              saranno chiamati a compartecipare alla spesa i parenti civilmente obbligati.

 

3.         Qualora l'interessato si rivolga all'Amministrazione Comunale in seguito a diniego di aiuto economico da parte

              dei tenuti per legge agli alimenti, il richiedente sarà invitato ed aiutato a richiedere (per iscritto a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento) la necessaria integrazione economica ai parenti suddetti.

 

4.         Successivamente, qualora detti familiari non aderiscano alla richiesta di cui sopra, ed in caso di comprovato

bisogno, l'Amministrazione Comunale procederà in via del tutto provvisoria all'erogazione (totale o parziale)

della retta di ricovero e farà intraprendere dall'interessato, nei confronti degli obbligati agli alimenti, le necessarie azioni presso la competente Autorità Giudiziaria.

 

 

Art. 34 riesame della situazione del richiedente

 

1.         L'onere a carico dell'Amministrazione Comunale sarà di norma riesaminato da parte dell'Ufficio Servizi

Sociali, dando luogo a nuova istruttoria, nelle seguenti ipotesi:

a) su domanda dei parenti obbligati agli alimenti suffragata da ulteriori elementi conoscitivi e comprovata da altra idonea documentazione;

b) su iniziativa d'Ufficio quando lo stesso viene a conoscenza di nuovi elementi che possano portare ad una valutazione del caso diversa rispetto a quella originaria;

c) su richiesta dell'interessato qualora l'aumento della retta sia superiore alla propria situazione economica.

 

Art. 35 Recuperi e rivalse

 

1.         Il coinvolgimento economico del richiedente e dei soggetti civilmente obbligati (nei limiti descritti nel

precedente articolo) implica la necessità di provvedere a:

a) recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel

    caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie) sia nel caso di disponibilità di beni immobili o di

     altra natura;

b) rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione Comunale sia

     tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza e indifferibilità del ricovero  (in pendenza     

     degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a

     istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

 

2.         Per tali scopi, persistendo il rifiuto o la mancata adesione alla corresponsione degli oneri dovuti da parte

dell'assistito o dei civilmente obbligati, debitamente sollecitati in forma scritta, verrà adita l'Autorità

Giudiziaria competente segnalando, se del caso, l'esistenza di circostanze che possono dar luogo al reato di cui l'art. 591 c.p. (abbandono di persone minori o incapaci).

 

3.         E' sempre preferibile esperire ogni utile iniziativa volta al recupero delle risorse finanziarie e immobiliari o al

coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. prima dell'assunzione dell'impegno di spesa nei

confronti della Casa di Riposo o Istituto.

 

Art. 36 casi particolari

1.         Qualora gli Istituti di Ricovero condizionino l'ammissione degli utenti al rilascio di formale  impegnativa di

spesa da parte di una Pubblica Amministrazione, a prescindere dalla disponibilità e dalle capacità economiche

della famiglia di origine del ricoverando, sarà necessario provvedere all'acquisizione di idoneo atto

d'obbligazione solidale (sottoscritto dai civilmente obbligati del ricoverando) con il quale essi si impegnano

formalmente a provvedere alla copertura delle spese di inserimento.

 

 

CAPO  9.    RIENTRO EMIGRATI DALL'ESTERO

 

Art. 37 Obiettivi e beneficiari

 

1.         La Regione del Veneto, con propria legge del 18 aprile 1995, n. 25, ha inteso disciplinare un insieme di

interventi a favore di cittadini veneti residenti al di fuori dell'Italia, in modo particolare a coloro che rientrano

definitivamente nel Veneto. In particolare l'art. 1 della medesima legge, recita:  “La Regione del Veneto opera

per sviluppare le relazioni con le comunità di origine veneta all'estero, promuovendo (…) agevolazioni ai

Veneti che rimpatriano e alle loro famiglie (art. 1, lettera d), L. R. 25/95).

2.         Nell'art. 2 del medesimo testo normativo si  precisa che i destinatari degli interventi previsti nella legge

risultano essere i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza, che abbiano maturato un periodo di

permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non inferiore ai 5 (cinque) anni consecutivi,

 

considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore ai sei mesi, o che siano rientrati in

Veneto da non più di due anni. Sono altresì destinatari degli interventi previsti nella presente legge, purché

residenti all'estero, i familiari conviventi di cittadini di origine veneta, il coniuge superstite, nonché i loro

discendenti.

 

3.         La permanenza all'estero deve risultare da dichiarazione sostituiva di certificazione o da documenti  ufficiali

rilasciati da autorità e da enti stranieri o italiani, o copia conforme all'originale degli stessi.

 

4.         Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti nella medesima legge i dipendenti di ruolo dello stato e i

dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

 

5.         La legge Regionale in oggetto consente di dare concrete risposte a particolari situazioni di disagio, restando

impregiudicato l'intervento del Comune per eventuali attività assistenziali che rientrano nelle normali iniziative

attuate a norma delle normative statali e regionali.

 

6.         L'attività tipicamente assistenziale può così sintetizzarsi:

a) contributi per le spese di viaggio sostenute per il rientro definitivo, con un limite massimo del 50% del costo del biglietto ferroviario di 2^ classe o del biglietto aereo in classe turistica;

b) contributo fino ad un massimo del 50% della spesa documentata per il trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo, della mobilia e di attrezzature varie con esclusione delle spese doganali;

c) contributo fino a un massimo della spesa per la traslazione della salma della salma dei cittadini di origine veneta di cui al punto 2 del presente articolo;

d) contributi fino ad un massimo del 50% sugli importi dovuti ai competenti enti assistenziali per il riscatto ai fini previdenziali di periodi (non inferiore ai 5 anni) di lavoro prestato all'estero in paesi privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Detto contributo è finalizzato al raggiungimento dei minimi pensionistici e non all'aumento di pensioni già concesse (le percentuali indicate ai punti a), b), c) e d) rappresentano l'intervento economico massimo).

e) contributi per spese di prima sistemazione, che potranno essere erogati in presenza di grave situazione di disagio economico conseguente al rientro. L'entità di tale contributo è lasciata alla valutazione dell'Assistente Sociale che segue il caso.

 

7.         In tutti i casi precisati (punti a, b, c, d, e) l'entità del contributo sarà correlata alla situazione economica del

reddito annuo del nucleo familiare.

 

 

Art. 38 Procedura amministrativa

 

1.         L'interessato presenta domanda su apposito modulo indirizzato al Sindaco e corredata da una dichiarazione

sostitutiva di certificazione:

       a)  attestante l'attuale residenza, e composizione nucleo familiare;

       b)  attestante la residenza all'estero per più di 5 anni;

       c)  attestante le spese sostenute per i biglietti di viaggio (aereo, nave, ferrovia) e per il trasporto di masserizie.

       d) attestante la morte e le spese riguardanti la traslazione della salma e dichiarazione sostitutiva dell'atto di

            notorietà attestante chi è o chi sono i familiari ed eredi;

       e) dichiarazione sostituiva unica, secondo  quanto previsto dal D.P.C.M. 18.04.01

 

2.         L'istruttoria del caso è svolta dal Servizio Sociale, con le sotto indicate modalità:

       a)  esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso;

       b)  accertamento diretto della situazione sociale eventualmente anche con visita domiciliare.

 

3.           Il Servizio Sociale che ha in carico il caso formula una proposta d'intervento su cui deciderà la Giunta

        Comunale.

 

4.            Qualora l'istruttoria si concluda con un giudizio negativo, questo viene comunicato al richiedente dal 

 Responsabile del Servizio.

 

 

CAPO 10.  CENTRI RICREATIVI ESTIVI

 

Art .  39 Obiettivi

 

  1. Il centro ricreativo estivo, secondo le finalità della L . 285/97, si pone come servizio rivolto a tutti i bambini della scuole materne elementari e medie, proponendosi come finalità  la socializzazione e lo sviluppo dei loro interessi e delle loro capacità attraverso attività guidate da animatori, utilizzando un metodo educativo in collaborazione con i genitori e gli insegnanti.
  2. L'Amministrazione Comunale promuove e sostiene con un contributo economico annuale deciso dalla  Giunta le attività dei suddetti centri anche se organizzati da privati.

 

 

CAPO 11.  ASSISTENZA POST SCOLASTICA

 

Art .  40 Obiettivi

 

  1. Il Servizio di assistenza post - scolastica si pone l'obiettivo del sostegno dei minori frequentanti la scuola dell'obbligo ed in particolare modo i soggetti considerati  “a rischio”  attraverso interventi di supporto didattico e di socializzazione.

 

  1. L'Amministrazione Comunale promuove e sostiene con un contributo economico annuale  deciso dalla  Giunta  tali attività anche se organizzate da privati.

 

 

 

CAPO 12.  DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 41 Disposizioni finali

1.         Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2.         Ogni altro precedente Regolamento viene abrogato per la parte che disciplini l'accesso a prestazioni sociali di tipo assistenziale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

 

oggetto del regolamento   .....................................art.     1 

ambito di applicazione  ......................... .............art. 2

disposizioni generali. ……………………………………...................... ........  art.    3  

coefficiente del nucleo familiare .............................................................  ....... art.    4  

criteri ulteriori di selezione dei beneficiari ...................................................... art.     5  

controlli sulle autodichiarazioni ........................................................................art.    6  

obiettivi .............................................................................................................art.    7  

tipologie di interventi  ....................................................................................   art.    8  

contributi economici ordinari  .....................................................................      art.    9  

contributi  economici  straordinari ………………...................................         art.   10 

quantificazione dei contributi economici  ordinari  e   straordinari …...............art.   11 

esclusione dal contributo ............................................................................       art.   12 

congiunti tenuti agli alimenti ........................................................................     art.   13 

procedura per l'ammissione ai contributi di

 assistenza economica ……………………….............................          ……….art.   14 

istruttoria del caso .......................................................................                      art.   15 

obiettivi .................................................................................................            art.   16 

beneficiari  ........................................................................................................art.   17           

erogazione del contributo  .................................................................................art.   18 

obiettivi  ........................................................................................................... art.   19  

modalita' di intervento  .....................................................................                art.   20  

procedura amministrativa ………………...................................................       art.   21  

beneficiari  ……………………………….............................................…   … art.   22        

obiettivi  ……………………………………………................................…… art.   23            

localita' e periodo di soggiorno  ………………............................................. ..art.   24      

procedura amministrativa  ……………………….......................................... ...art.   25      

obiettivi  ......................................................................................................... .  art.   26

beneficiari …………………………………………....................................... .  art.   27

compiti e prestazioni  .................................................................................       .art.   28 

criteri di ammissione al servizio  .................................................................       art.   29

procedura amministrativa .................................................................................  art.   30 

cessazione dal servizio  ..................................................................................... art.   31 

obiettivi e beneficiari  ……………………………….........................................art.   32      

accertamento situazione economica dei soggetti  tenuti agli alimenti  ………   art.   33 

riesame della situazione del richiedente  .........   ........................................art.   34

recuperi e rivalse  .............................................................................................  art.   35

casi particolari  ...................................................................................................art.   36       

obiettivi e beneficiari  .........................................................................................art.   37 

procedura amministrativa  ..................................................................................art.   38 

obiettivi  …………………………………………………..................................art.   39 

obiettivi  …………………………………………………..................................art.   40 

disposizioni finali  …………………………………….......................................art.   41