Oggetto: Approvazione regolamento per la gestione e l'uso del parco verde

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale costituire il servizio per la gestione del Parco Verde;

 

CHE l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 sancisce che nel rispetto della legge e dello Statuto il comune approva regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni;

 

VISTO lo schema di regolamento;

 

RILEVATO che detto schema di regolamento è stato discusso nell'apposita commissione regolamenti in data 17.2.2005;

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

 

VISTO il parere favorevole tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

RITENUTO opportuno procedere con la votazione;

 

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti,

 

D E L I B E R A

 

1.    di approvare il regolamento comunale per la gestione e l'uso del parco verde composto da n. 13 articoli che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;


        Comune di Ormelle

 

 

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE E L'USO DEL PARCO VERDE

 

 

Art. 1 - Principi generali e finalità

 

1. L'uso degli impianti sportivi e ricreativi  situati all'interno del Parco Verde è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito a base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive;

 

2. La gestione degli impianti non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla diffusione dello sport ed al tempo libero. 

 

Art. 2 - Modalità di gestione degli impianti

 

1. La gestione e relativa sorveglianza del Parco Verde viene affidata, mediante convenzione  annuale, al Circolo Pattinaggio di Ormelle, nella persona del Presidente Pro-Tempore, che ne curerà la sorveglianza, pulizia, apertura e chiusura nel rispetto degli orari predisposti e provvederà alla segnalazione all'Ufficio Tecnico degli eventuali guasti o problemi agli impianti.

 

Art. 3 - Uso degli impianti

 

1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dell'attività del Circolo Pattinaggio per lo svolgimento degli allenamenti, dei campionati federali nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili;

 

2. Subordinatamente alle attività e iniziative sportive di cui al comma 1° e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.

 

3. All'uso degli impianti possono accedere le Società e le Associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, le scuole di ogni ordine e grado, gruppi sportivi amatoriali, Enti pubblici e privati, associazioni private e singoli cittadini;

 

4. La concessione d'uso è soggetta al pagamento di un importo definito con altro provvedimento dell'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'articolo 1 comma 2.

 

Art. 4 - Apertura, orario di funzionamento

 

1. Gli impianti, di norma, devono essere tenuti aperti e funzionare regolarmente secondo i seguenti criteri:

Tutti i giorni della settimana dalle ore 8,00 alle ore 17,00 nel periodo invernale, e dalle ore 7.30 alle 22.00 nel periodo estivo;

 

2. Gli orari e i giorni di funzionamento degli impianti sportivi possono essere modificati con apposita deliberazione di Giunta comunale;

 

Art. 5 - Istanza di accesso all'uso

 

1. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive devono presentare apposita istanza al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività.

Nell'istanza devono essere indicati i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto d'ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso.

 

Art. 6 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti

 

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, nè abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, rifiuti di altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

 

2. Il Comune e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.

 

3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

 

4. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.

 

5. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate, sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

 

6. Gli utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico.

 

Art. 7 - Obbligo di trasparenza

 

1. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione, che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso dei campi di gioco, per tutta la durata di tali corsi, un apposito cartello sul quale devono essere indicati il nome della Società, Associazione o Ente di promozione sportiva, il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento.

 

2. Per i tornei, le manifestazioni sportive non agonistiche, e per quelle extrasportive, aperti al pubblico, gli utenti, sul cartello di cui al comma 1, devono indicare il nome del responsabile, il tipo di attività o manifestazione, il prezzo del biglietto, se l'ingresso è a pagamento.

 

3. L'inosservanza degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 comporta la sospensione i immediata della concessione d'uso, ed in caso di perseveranza la revoca, fermo restando l'applicazione di una penale.

 

 

Art. 8 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

 

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavvisi in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

 

2. I predetti funzionari hanno libero accesso agli impianti, ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

 

Art. 9 Sospensione e revoca della concessione d'uso

1. In caso di inosservanza degli obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto con la relativa convenzione / concessione d'uso, il Comune ha facoltà di applicare una penale. Nei casi più gravi potrà, altresì, sospendere o revocare la predetta concessione.

 

Art. 10 - Disponibilità degli impianti da parte del Comune

 

1. Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonchè per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.

 

Art. 11 - Sanzioni

 

1. Le persone che saranno trovate, senza giustificato motivo, all'interno del Parco Verde durante l' orario di chiusura saranno soggette al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 100,00. Le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative e le eventuali pene accessorie sono regolate dalle norme dettate dalla Legge del 24.11.1981 n.689 e dal D.L. 30.12.1999 n. 507.

 

2. In caso di danni arrecati alle strutture pubbliche, fatta salva l'azione penale, sarà attivata azione amministrativa di risarcimento dei danni.    

 

Art. 12 - Norme di rinvio

 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, per l'uso e la gestione dell' impianto, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

 

Art. 13 - Entrata in vigore

 

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.