Oggetto: Approvazione regolamento comunale di volontariato di protezione civile
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale costituire il servizio di protezione civile;
CHE l'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 sancisce che nel rispetto della legge e dello Statuto il comune approva regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni;
VISTO lo schema di regolamento;
RILEVATO che detto schema di regolamento è stato discusso nell'apposita commissione regolamenti in data 17.2.2005;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO opportuno procedere con la votazione;
AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti,
1. di approvare il regolamento comunale di volontariato di protezione civile composto da n. 10 articoli che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
Comune
di Ormelle
È costituito presso la sede municipale, il gruppo comunale di volontari di protezione civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.
La denominazione è: “GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI ORMELLE”.
L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco o di un consigliere suo delegato e dal coordinatore, se nominato.
I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale specializzazione.
Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.
Il Sindaco o il suo delegato, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225/92, è l'autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso uno o più coordinatori, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.
Il Sindaco, o il suo delegato, con l'eventuale supporto dei Coordinatori del Gruppo Comunale, predispone e attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:
1. Assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e capacità e superamento dell'emergenza);
2. Garantire turni di reperibilità propri, dell'ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
3. Curare l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione di squadre specializzate di volontari e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
4. Gestire il costante aggiornamento degli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un Piano Comunale di Protezione Civile, se esistente;
5. Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.
I volontari possono essere formati ed addestrati dal Dipartimento di Protezione Civile, dalla Regione Veneto, dalle Province o da altri organismi ed Enti abilitati.
Il gruppo comunale di protezione civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.
Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).
Ai sensi degli artt. 9 e 10 D.P.R. 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale o intercomunale di protezione civile, purché il Gruppo comunale o intercomunale di protezione civile sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile, spettano, in caso di missione, i seguenti benefici:
1. il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte datore di lavoro pubblico o privato;
3. la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11/08/91 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.
Il Sindaco o il suo delegato è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.
L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile di Ormelle condizionano l'appartenenza al gruppo.
Le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito il parere non vincolante dei Coordinatori del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.