Prima della trattazione del presente punto all'o.d.g. escono dall'aula i consiglieri Norma Scotton e Domenica Busetto ai sensi dell'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 267/2000. Sono pertanto presenti n. 13 consiglieri.
Oggetto: Art. 50 - c. 7 del D.Lgs. n. 267/2000. Indirizzi per la determinazione degli orari dei
Pubblici Esercizi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il 7° comma dell'art. 50 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza in merito al coordinamento ed alla riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;
Vista la L.R. 14.9.1994, n. 40 e successive modificazioni che detta i criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
Vista la nota della Regione del Veneto - prot. n. 61358/4903 del 31.1.2005 nella quale viene precisato che: l'art. 13, comma 1, della citata L.R. 40/1994, in quanto rinviante a normativa non più vigente (legge 425/1971) è da considerarsi inapplicabile e la chiusura settimanale è da intendersi non come obbligatoria, bensì facoltativa, proponendo alle Amministrazioni Comunali di stabilire, in sede di predisposizione degli indirizzi consiliari: “l'obbligo per gli operatori di comunicare il giorno di chiusura facoltativo eventualmente scelto, ferma restando la facoltà discrezionale dell'esercente di chiudere o meno l'esercizio nel giorno prefissato”;
Considerato che l'articolo 8, comma 5, della legge 287/91 assegna al Sindaco l'obbligo di predisporre “programmi di apertura per turno” al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio;
Viste le disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dettate con la deliberazione consiliare n. 54 del 20.6.1986;
Considerato che le citate disposizioni sono state emanate con riferimento a normative statali e regionali non più vigenti e ritenuto pertanto opportuno stabilire i nuovi indirizzi cui il Sindaco dovrà attenersi per la fissazione degli orari dei pubblici esercizi;
Vista la L. 25.8.1991, n. 287;
Vista la L.R. 14.9.1994, n. 40 e successive modificazioni;
Visto l 'art. 50 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Udita la relazione del Responsabile del Procedimento attività produttive, dott. Renato Cozzi, a cui fa seguito una breve discussione;
Ritenuto opportuno procedere con la votazione;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti,
D E L I B E R A
1. di approvare i seguenti indirizzi in materia di orari dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla L. 25.8.1991, n. 287:
v in merito alla fascia oraria di apertura ed all'orario obbligatorio minimo di apertura:
· con riferimento ai criteri indicati dalla Regione dovranno essere stabilite fasce orarie che consentano, in relazione alla tipologia di esercizio, di soddisfare al massimo le esigenze dell'utenza, salvaguardando in ogni caso la possibilità di limitazioni di orario per ragioni di interesse, ordine o sicurezza pubblici.
Nella determinazione degli orari il Sindaco dovrà inoltre assicurare il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria il rispetto della quiete pubblica.
v In merito alla scelta dell'orario da parte dell'esercente:
· La scelta dell'orario dovrà essere comunicata al Comunein caso di apertura di nuovo esercizio e di subingresso.
· L'esercente dovrà comunicare al Comunela variazione dell'orario prescelto con congruo anticipo rispetto alla sua applicazione.
· Dovrà essere prevista la possibilità da parte del Sindaco di modificare l'orario scelto dall'esercente, qualora le ore di apertura in talune zone si concentrino abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulti dannoso all'interesse pubblico;
v In merito alla chiusura settimanale:
· La chiusura settimanale del pubblico esercizio è facoltativa. L'esercente dovrà comunicare al Comune il giorno di chiusura facoltativo eventualmente scelto, ferma restando la facoltà discrezionale di chiudere o meno l'esercizio nel giorno prefissato.
· L'esercente avrà facoltà di scegliere una ulteriore mezza giornata di chiusura settimanale, immediatamente antecedente o successiva alla giornata di turno di riposo facoltativo, previa comunicazione al Comune;
· La comunicazione avrà efficacia non meno di 10 giorni dopo la presentazione al protocollo del Comune e dovrà essere prevista la possibilità per il Comune di inibirne ulteriormente l'efficacia qualora si verifichi contemporaneamente la chiusura di più del 50% degli esercizi della stessa zona.
v In merito alla pubblicità dell'orario:
· Gli esercenti dovranno esporre nell'esercizio un cartello visibile al pubblico, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura, comunicato al Comune, nonché il giorno di chiusura infrasettimanale ed eventualmente la mezza giornata precedente o successiva, tutti facoltativi, eventualmente scelti.
2. di rinviare, per quanto non espressamente previsto nei presenti indirizzi, alle disposizioni della L.R 14.9.94, n. 40 e successive modifiche ed alle altre disposizioni di legge in materia di orari per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
3. di revocare la deliberazione consiliare n. 54 del 20.6.1986.
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Dopo la votazione rientrano i consiglieri Busetto e Scotton. Pertanto i consiglieri presenti sono n. 15.