Oggetto: aumento di capitale sociale della Società Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (S.I.S.P. S.r.l.) con esclusione del diritto di opzione e modificazioni statutarie finalizzate a tale operazione societaria |
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
Che i Comuni di Fregona, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave e Susegana intendono entrare a far parte della compagine sociale della società S.I.S.P. S.r.l. sottoscrivendo e versando, nei termini che verranno deliberati dall'Assemblea dei Soci, quote di partecipazione di nuova emissione ed il sovrapprezzo relativo. Ciò consentirà ai Comuni suddetti di divenire Soci della SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.r.l., di conferire ad essa la titolarità della gestione del servizio idrico integrato nei Comuni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113, comma 5°, lett. c), del T.U.E.L. e di partecipare al progetto di aggregazione societaria finalizzato alla costituzione del “gruppo contrattuale Piave Servizi” che vede attivamente coinvolta la società S.I.S.P. S.r.l..
Che per far ciò, i Comuni suddetti devono necessariamente diventare soci della società operativa territoriale S.I.S.P. S.r.l.. Infatti, in relazione all'esigenza che i quattro Comuni possano provvedere all'affidamento diretto del servizio idrico integrato “in house” alla società S.I.S.P. S.r.l., risulta necessario che gli stessi enti locali divengano soci della società medesima. Ciò in quanto l'art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000, che regolamenta la materia, richiede espressamente che la società affidataria diretta del servizio “in house” sia a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Molto significativa, in tal senso, è la recente sentenza del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia n. 634 del 15.07.2005 in cui si evidenzia come sia indispensabile, ai fini di cui sopra, la partecipazione societaria dell'ente locale che affida il servizio, pur insieme ad altri enti locali, affermando esplicitamente la sussistenza di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi propri anche nel caso di una pluralità di enti locali soci legati tra loro da una convenzione equivalente ad un patto parasociale, come in effetti avverrà nell'ambito del progetto di costituzione del “gruppo contrattuale Piave Servizi” sopra richiamato, a cui la società S.I.S.P. S.r.l. partecipa.
Che al fine di consentire l'ingresso nella compagine sociale della società SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.r.l. anche dei Comuni di Fregona, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave e Susegana, tale società sottoporrà all'Assemblea dei Soci, appositamente convocata per l'approvazione, la seguente proposta:
1. aumento di capitale sociale a pagamento da euro 4.111.800,00 ad euro 4.116.230,00, e cioè per euro 4.430,00, mediante emissione di n. 4.430 nuove quote da euro 1,00 di valore nominale ciascuna, da riservare in sottoscrizione ai Comuni di Fregona, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave e Susegana, con esclusione del diritto di opzione spettante agli altri Soci di cui all'art. 5 dello statuto sociale;
TESTO VIGENTE |
NUOVO TESTO DI CUI SI PROPONE L'ADOZIONE (in carattere grassetto le modifiche proposte) |
Art. 5 - Capitale Sociale
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Art. 5 - Capitale Sociale |
Il capitale sociale è di Euro 4.111.800,00 (quattromilioni centoundicimila ottocento/00) e potrà essere aumentato e diminuito osservate le disposizioni di legge a riguardo. Le somme eventualmente conferite dai soci in conto capitale saranno, salvo diversa decisione, proporzionali alle partecipazioni da essi possedute ed infruttifere di interessi a carico della Società. |
Il capitale sociale è di Euro 4.111.800,00 (quattromilioni centoundicimila ottocento/00) e potrà essere aumentato e diminuito osservate le disposizioni di legge a riguardo. Le somme eventualmente conferite dai soci in conto capitale saranno, salvo diversa decisione, proporzionali alle partecipazioni da essi possedute ed infruttifere di interessi a carico della Società. |
Eventuali aumenti del capitale sociale saranno eseguiti a norma dell'art. 2481bis Cod. Civ.; ai soci è offerta in opzione la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. |
Eventuali aumenti del capitale sociale saranno eseguiti a norma dell'art. 2481bis Cod. Civ.; ai soci è offerta in opzione la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. |
L'offerta di opzione dovrà essere comunicata ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro dei soci ed il diritto di sottoscrizione dovrà essere esercitato entro il termine previsto nella deliberazione e comunque in un termine non inferiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta. |
L'offerta di opzione dovrà essere comunicata ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro dei soci ed il diritto di sottoscrizione dovrà essere esercitato entro il termine previsto nella deliberazione e comunque in un termine non inferiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta. |
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché‚ ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni rimaste non optate ove ciò sia consentito dalla decisione di aumento che ne determinerà le modalità ed i termini. |
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché‚ ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni rimaste non optate ove ciò sia consentito dalla decisione di aumento che ne determinerà le modalità ed i termini. |
Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la decisione lo consenta espressamente. |
Qualora l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, solo se la decisione lo consenta espressamente. |
Il diritto di opzione non spetta per l'aumento di capitale sociale che, secondo la relativa decisione, è effettuato contro conferimenti in natura. |
Il diritto di opzione non spetta per l'aumento di capitale sociale che, secondo la relativa decisione, è effettuato contro conferimenti in natura. |
Qualora sussistano fondati motivi in ragione di accertati interessi sociali, anche futuri o passati, l'Assemblea può deliberare l'aumento di capitale sociale con esclusione e limitazione del diritto di opzione. |
Qualora sussistano fondati motivi in ragione di accertati interessi sociali, anche futuri o passati, l'Assemblea può deliberare l'aumento di capitale sociale con esclusione e limitazione del diritto di opzione. |
Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione devono in ogni caso essere illustrate dall'organo amministrativo con apposita relazione dalla quale devono risultare, tra l'altro, le ragioni dell'esclusione o della limitazione. Detta relazione deve essere accompagnata dal parere del Collegio sindacale e deve rimanere depositata presso la sede legale della Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché‚ questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. |
Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione devono in ogni caso essere illustrate dall'organo amministrativo con apposita relazione dalla quale devono risultare, tra l'altro, le ragioni dell'esclusione o della limitazione. Detta relazione deve essere accompagnata dal parere del Collegio sindacale e deve rimanere depositata presso la sede legale della Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché‚ questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. |
Anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, l'aumento del capitale sociale deve, comunque, essere effettuato in ottemperanza a quanto disposto dal successivo art. 7, ultimo comma. |
soppresso |
L'attestazione che l'aumento del capitale sociale è stato eseguito deve essere depositata dagli amministratori per l'iscrizione nel Registro delle imprese entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione. |
L'attestazione che l'aumento del capitale sociale è stato eseguito deve essere depositata dagli amministratori per l'iscrizione nel Registro delle imprese entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione. |
Art. 6 - Quote di partecipazione |
Art. 6 - Quote di partecipazione
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Il capitale sociale è diviso in partecipazioni ai sensi dell'art. 2468 Cod. Civ.. |
Il capitale sociale è diviso in partecipazioni ai sensi dell'art. 2468 Cod. Civ.. |
Possono detenere partecipazioni: |
Possono detenere partecipazioni |
a) i Comuni che provvedono per il tramite della Società, anche a seguito di provvedimento della competente autorità (art. 8, comma 6, della legge della Regione Veneto n. 5 del 27 marzo 1998; ecc.), alla gestione dei servizi indicati all'art. 4; |
i Comuniche provvedono per il tramite della Società, anche a seguito di provvedimento della competente autorità (art. 8, comma 6, della legge della Regione Veneto n. 5 del 27 marzo 1998; ecc.), alla gestione dei servizi indicati all'art. 4. |
b) altri soggetti, pubblici e o privati. |
soppresso |
La somma totale delle partecipazioni detenute dai Comuni di cui alla lett. a) del precedente comma deve essere non inferiore al 51 (cinquantauno) per cento del capitale sociale. |
soppresso |
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci. |
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci. |
I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dal Consiglio nei termini e nei modi che reputa convenienti, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2466 Cod. Civ.. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorreranno gli interessi nella misura legale. |
I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dal Consiglio nei termini e nei modi che reputa convenienti, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2466 Cod. Civ.. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorreranno gli interessi nella misura legale. |
Art. 7 - Trasferimenti e prelazione |
Art. 7 - Trasferimenti e prelazione
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Le partecipazioni sono trasferibili. |
Le partecipazioni sono trasferibili. |
In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi la cessione è valida solo col consenso dell'Assemblea dei soci. |
In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi la cessione è valida solo col consenso dell'Assemblea dei soci. |
In ogni caso il socio che intenda cedere, in tutto od in parte, la propria partecipazione ha l'obbligo di offrirla agli altri soci i quali hanno diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute, da esercitarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione che deve essere effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. |
In ogni caso il socio che intenda cedere, in tutto od in parte, la propria partecipazione ha l'obbligo di offrirla agli altri soci i quali hanno diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute, da esercitarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione che deve essere effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. |
Trascorso il termine di sessanta giorni di cui sopra, il socio potrà alienare la partecipazione, su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi. |
Trascorso il termine di sessanta giorni di cui sopra, il socio potrà alienare la partecipazione, su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi. |
Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la partecipazione, o parte di essa, offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. |
Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la partecipazione, o parte di essa, offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. |
Qualora in seguito ad alienazioni venisse raggiunto il minimo di cui al comma 3 dell'art. 6, le successive alienazioni di partecipazioni da parte di Comuni potranno essere disposte esclusivamente in favore di altri Comuni soci di cui all'art. 6, comma 2, lett. a). |
soppresso |
Il diritto di prelazione è escluso sulle partecipazioni di proprietà dei Comuni soci qualora il trasferimento avvenga fra i Comuni di cui al precedente comma. |
soppresso |
L'efficacia dei trasferimenti delle partecipazioni, o parte di esse, nei confronti della Società è comunque subordinata all'accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno il possesso, da parte dei Comuni di cui all'art. 6, comma 2 lett. a), del 51 per cento del capitale sociale. |
soppresso |
I Comuni soci di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) devono, mediante aumento a pagamento del capitale sociale, trasformare la loro partecipazione nella Società da totalitaria in maggioritaria nel termine fissato dall'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Entro tale termine l'Assemblea deve, quindi, deliberare l'aumento a pagamento del capitale sociale ponendo esclusioni e/o limitazioni del diritto di opzione tali da garantire sia la sottoscrizione, almeno parziale, delle partecipazioni di nuova emissione da parte di uno o più soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) che l'osservanza di quanto disposto dall'art. 6, comma 3. |
soppresso |
Art. 16 - Numero degli amministratori |
Art. 16 - Numero degli amministratori
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La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri anche non soci, non inferiore a cinque e non superiore a nove, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina. |
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri anche non soci, non inferiore a cinque e non superiore a nove, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina. |
All'eventuale compagine dei soci privati spetta la designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui la compagine stessa possegga almeno il 10% (dieci per cento) e non più del 30% (trenta per cento) del capitale sociale, ovvero la designazione di due membri nel caso di superamento di quest'ultimo limite. Gli altri membri, nel rispetto dell'art. 2449 Codice Civile, sono nominati dall'Assemblea dei rappresentanti il capitale pubblico, salvo che per i primi Amministratori nominati negli atti di trasformazione in S.R.L.. |
soppresso |
Gli Amministratori durano in carica per un periodo di volta in volta stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private. |
Gli Amministratori durano in carica per un periodo di volta in volta stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private. |
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. |
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. |
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. |
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. |
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta un Vice Presidente. |
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta un Vice Presidente. |
Un dipendente della Società funge da Segretario. |
Un dipendente della Società funge da Segretario. |
Art. 28 - Rimborso delle partecipazioni |
Art. 28 - Rimborso delle partecipazioni
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I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale il cui valore sarà determinato ai sensi dell'art. 2473, comma terzo, del Codice Civile. |
I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale il cui valore sarà determinato ai sensi dell'art. 2473, comma terzo, del Codice Civile. |
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla Società. |
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla Società. |
Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili (con conseguente attribuzione della partecipazione del socio receduto a tutti gli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni) o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 Cod. Civ.. Tuttavia, se a seguito del rimborso della partecipazione del socio receduto da parte della Società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della Società. |
Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili (con conseguente attribuzione della partecipazione del socio receduto a tutti gli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni) o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 Cod. Civ.. Tuttavia, se a seguito del rimborso della partecipazione del socio receduto da parte della Società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della Società. |
L'efficacia del recesso è comunque subordinata all'accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione che il recesso stesso non faccia venire meno il possesso, da parte dei Comuni di cui all'art. 6, comma 2 lett. a), del 51 per cento del capitale sociale. |
soppresso |
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dai responsabili delle aree interessate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
Ø visto l'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;
Ø visto l'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ø vista la Legge n. 36/1994;
Ø vista la L.R. n. 5/1998;
Ø visto l'art. 5 dello statuto sociale della società S.I.S.P. S.r.l.;
UDITI:
Assessore Zanella - relazione in merito all'argomento;
Consigliere Nardin - fa la seguente dichiarazione di voto: "dichiarazione di voto negativa perché chiamati a deliberare su qualcosa che qualcuno ha già votato in nostra vece senza avere mandato legale";
Consigliere Scotton - consegna nota scritta contenente la seguente dichiarazione di voto : "intendiamo votare CONTRARIO perché non presa in termini previsti e relativa ad una votazione nell'ambito di una seduta già avvenuta alla quale ha partecipato x comune di Ormelle delegato del consiglio comunale - IMPEGNO PER ORMELLE".
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 5 (Scotton, Lorenzon, Bianchi, Nardin e Dalla Torre), espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti,
D E L I B E R A
1. di approvare la soppressione parziale e modificazione dei seguenti articoli dello statuto sociale della società S.I.S.P. S.r.l. attualmente incompatibili con le disposizioni vigenti in materia di affidamento “in house” di cui all'art. 113 T.U.E.L. più sopra richiamato: articolo 5, comma 9; art. 6, comma 2, lettera b), e comma 3; art. 7, commi 6, 7, 8 e 9; art. 16, comma 2; art. 28, comma 4, adottando il testo modificato degli articoli citati come sopra riportato;
2. di approvare l'aumento di capitale sociale della società S.I.S.P. S.r.l., a pagamento, come segue:
§ aumento di capitale sociale a pagamento da euro 4.111.800,00 ad euro 4.116.230,00, e cioè per euro 4.430,00, mediante emissione di n. 4.4.30 nuove quote da euro 1,00 di valore nominale ciascuna, da riservare in sottoscrizione ai Comuni di Fregona, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave e Susegana, con esclusione del diritto di opzione spettante agli altri soci, e quindi anche al Comune di Ormelle, di cui all'art. 5 dello statuto sociale;
§ la sottoscrizione delle quote di nuova emissione dovrà avvenire nel termine massimo di trenta giorni dal momento della comunicazione ai Comuni di Fregona, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave e Susegana, a cura del Consiglio di Amministrazione, che l'aumento di capitale sociale può essere sottoscritto e cioè a decorrere dalla iscrizione della deliberazione assembleare nel Registro delle Imprese di Treviso. Il versamento del valore nominale delle quote sottoscritte e del sovrapprezzo dovrà avvenire, per l'intero importo, all'atto della sottoscrizione. Se l'aumento del capitale sociale non dovesse essere integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla deliberazione assembleare, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari alle sole sottoscrizioni raccolte nel termine di cui sopra;
3. di prendere atto che valore di mercato delle quote sociali della società S.I.S.P. S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2473, comma 3, del codice civile, è stato determinato dal consiglio di amministrazione della società stessa in euro 3,52 ogni euro di valore nominale di quote in circolazione;
4. di approvare l'attribuzione in Assemblea di specifico mandato al Consiglio di Amministrazione affinché abbia a collocare il sopra deliberato aumento di capitale, entro trenta giorni dalla data di iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese e fatto salvo quanto di seguito precisato, presso i Comuni di Fregona, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave e Susegana, nel rispetto delle norme vigenti in materia; qualora alla scadenza del termine di trenta giorni il deliberato aumento non sarà stato integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari all'ammontare delle sottoscrizioni a quell'epoca raccolte;
5. di sottoporre la deliberazione assembleare di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione alla condizione sospensiva dell'intervenuta iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso della modificazione consistente nella soppressione parziale e modificazione degli articoli statutari sopra deliberata;
6. di dare mandato al Sindaco, o suo delegato ai sensi di legge, di statuto e di regolamento, di fare quanto occorre per dare attuazione alla presente deliberazione consiliare intervenendo all'Assemblea dei Soci della società S.I.S.P. S.r.l., con facoltà di apportare ai documenti/atti attuativi della presente deliberazione consiliare tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dal notaio rogante in sede di stipulazione dei medesimi o dagli amministratori della società S.I.S.P. S.r.l. in sede di attuazione dell'aumento di capitale sociale della società con esclusione del diritto di opzione.
* * * * * *
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Scotton, Lorenzon, Bianchi, Nardin e Dalla Torre), espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.