Oggetto: gestione del Servizio Idrico Integrato mediante affidamento “in house” ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, alla società PIAVE SERVIZI S.c.r.l., capogruppo del gruppo contrattuale PIAVE SERVIZI costituito ai sensi dell'art. 2497 septies del codice civile |
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
Che attualmente, in base alla delibera dell'A.A.T.O. “Veneto Orientale” n. 12 del 19.12.2002, nell'ambito del territorio di competenza vi sono sei gestioni salvaguardate e più precisamente: l'Azienda Servizi Integrati S.p.A. (A.S.I. S.p.A.), l'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A., la Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (S.I.S.P.), il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano, I Servizi Idrici della Castellana (S.I.C.) ed i Servizi Integrati Acqua S.p.A. (S.I.A.).
Che in base al complesso delle norme vigenti in materia di servizi pubblici locali ed in particolare in base all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le concessioni rilasciate con procedura diversa dall'evidenza pubblica cesseranno il 31.12.2006. Dal 1° gennaio 2007 l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con conferimento della titolarità del servizio potrà avvenire scegliendo uno tra i seguenti tre modelli:
1. società di capitali individuate mediante gara;
2. società a capitale misto pubblico - privato nelle quali il socio privato viene scelto mediante gara;
3. società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che le società realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente e gli enti pubblici che le controllano.
Che in quest'ultimo caso l'affidamento del servizio avviene “in house”, ovvero ad un soggetto che indirettamente fa parte della stessa amministrazione che ne detiene il capitale e che è in grado di esercitare su di esso poteri di direttiva, coordinamento e controllo. Requisito fondamentale per l'affidamento “in house” è, inoltre, quello della territorialità, inteso come servizio reso in via prevalente a favore del territorio degli enti locali soci.
Che secondo la normativa, sono le A.A.T.O. che individuano il gestore e le relative modalità di affidamento del servizio.
Che per quanto riguarda il nostro territorio, l'A.A.T.O. “Veneto Orientale”, con le deliberazioni n. 131 e n. 132 del 26.05.2005, ha individuato in due il numero di gestori che dovranno operare in tutto l'Ambito al termine del periodo di salvaguardia ed ha stabilito le modalità di affidamento, che potrà avvenire direttamente, cioè senza gara, alle società a capitale interamente pubblico che abbiano i requisiti per l'affidamento di cui all'art. 113, c. 5°, lett. c), del T.U.E.L..
Nel territorio convenzionalmente individuato come l'area del Sinistra Piave la Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (in sigla S.I.S.P. S.r.l.) ha, già da tempo, avviato un processo di aggregazione con altre due aziende a totale partecipazione pubblica del settore, l'A.S.I. S.p.A. di San Donà di Piave (VE) ed il SILE PIAVE S.p.A. di Roncade (TV). Le tre aziende hanno costituito una società consortile di capitali denominata Piave Servizi S.c.r.l... Tale società era nata per creare sinergie tra le tre società esistenti, ottimizzando le risorse e le strutture aziendali.
Pertanto Piave Servizi S.c.r.l., nel luglio del 2005, ha affidato un incarico per la redazione di un progetto di aggregazione/riorganizzazione delle società A.S.I. S.p.A., SILE PIAVE S.p.A., S.I.S.P. S.r.l. che avesse i requisiti per poter ottenere l'affidamento “in house”.
Che la soluzione progettuale che ne è emersa è rappresentata da un modello di “holding contrattuale” ovvero un gruppo societario che, pur mantenendo in essere le tre attuali società, nello stesso tempo le assoggetta ad una direzione e ad un coordinamento molto forte da parte della società capogruppo (Piave Servizi S.c.r.l.), interamente controllata dagli enti locali della Sinistra Piave. Tale modello è quello che appare più di ogni altro rispondente ai requisiti per l'affidamento “in house”, tenuto conto della situazione di partenza e delle singole realtà locali.
Che altre ipotesi quali la fusione delle tre aziende e il modello “holding di partecipazione” (sulla falsa riga del modello emiliano romagnolo di “Hera”), seppur prese in considerazione, sono state scartate, in quanto o richiedevano tempi di attuazione troppo lunghi rispetto a quelli imposti dall'A.A.T.O., o non rispondevano appieno ai requisiti per il citato affidamento diretto.
Che il modello proposto, così detto di “holding contrattuale”, è un modello per certi versi innovativo e trova il proprio fondamento giuridico nell'articolo 2497 septies del codice civile, così come novellato dal D.Lgs. n. 37/2004 (Riforma del diritto societario).
Che in base a tale disposizione, le società controllate attribuiscono alla società controllante/capogruppo, a sua volta interamente controllata dagli enti locali della Sinistra Piave, il diritto di impartire loro direttive in materia di gestione, obbligandosi al tempo stesso ad eseguirle, mentre la società controllante/capogruppo si impegna a esercitare nei loro confronti l'attività di direzione e coordinamento, anche al fine di valutarne i risultati.
Che di fatto tale modello consente lo svolgimento comune di funzioni gestionali che possono essere ottimizzate da una gestione unitaria per mezzo di un'unica società controllante/capogruppo, mediante il ricorso ad una struttura di gruppo in cui una pluralità di soggetti giuridici (le società operative e la società controllante/capogruppo) corrisponde ad un unico soggetto economico (i Comuni) che agisce per mezzo della società controllante/capogruppo. Questa società svolge giuridicamente (ai sensi delle disposizioni del codice civile) l'attività di direzione e coordinamento delle società di gestione per conto dei Comuni soci, a mezzo di specifici accordi contrattuali. Tale modello permette il mantenimento delle tre società attualmente salvaguardate con il loro consolidato rapporto con il territorio.
Che l'intero progetto, peraltro, è già stato illustrato ai Comuni soci delle tre società operative nel corso di appositi incontri tenutisi presso ciascuna azienda.
EVIDENZIATO:
a) che soci della PIAVE SERVIZI S.c.r.l., corrente in San Donà di Piave (VE), sono attualmente gli enti salvaguardati che gestiscono il Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'A.A.T.O. “Veneto Orientale” costituito dalla sinistra Piave e cioè le società Azienda Servizi Integrati (A.S.I.) S.p.A., con sede in San Donà di Piave (VE), Servizi Idrici Sinistra Piave (S.I.S.P.) S.r.l., con sede in Codognè (TV) e Azienda Servizi Pubblici Sile Piave (SILE PIAVE) S.p.A., con sede in Roncade (TV);
b) che le partecipazioni societarie dalle tre società salvaguardate attualmente socie di PIAVE SERVIZI S.c.r.l. dovranno essere trasferite ai Comuni del territorio della sinistra Piave. I soci delle società del costituendo gruppo PIAVE SERVIZI saranno gli stessi enti locali titolari del Servizio Idrico Integrato e facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale”, zona territoriale della sinistra Piave. In particolare, il Comune di Ormelle risulterà titolare della quota di partecipazione alla società PIAVE SERVIZI S.c.r.l. di nominali euro 119,87 (euro centodiciannovevirgolaottantasette), pari allo 0,40% del capitale sociale della società medesima, mentre permarrà titolare della quota di partecipazione alla società operativa S.IS.P. S.r.l., attualmente salvaguardata, di nominali euro 41.118,00 (euro quarantunomilacentodiciottovirgolazerozero), pari allo 0,998923772% del capitale sociale della società medesima;
c) che gli enti locali soci delle attuali società salvaguardate A.S.I. S.p.A., S.I.S.P. S.r.l. e SILE PIAVE S.p.A. e, quindi, per quanto sopra detto, futuri soci anche della società PIAVE SERVIZI S.c.r.l., sono altresì associati, ai sensi della legge regionale n. 5/1998, nell'Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale” il quale, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito n. 131 e n. 132 del 26.05.2005, intende provvedere alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato conferendo la titolarità del servizio nella forma giuridica dell'affidamento diretto “in house” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e cioè a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti locali soci esercitino sulla società affidataria diretta del servizio un controllo analogo a quello esercitato sui loro propri servizi e che la società affidataria diretta del servizio realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti locali soci;
d) che ai fini suddetti, gli enti locali soci delle società operative A.S.I. S.p.A., S.I.S.P. S.r.l. e SILE PIAVE S.p.A. e, per quanto sopra detto, futuri soci anche della società PIAVE SERVIZI S.c.r.l., ritengono, dopo approfondite valutazioni di ordine tecnico e giuridico sopra sintetizzate, di costituire ai fini di cui sopra ed ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2497 septies del codice civile e 113 del D. Lgs. n. 267/2000, un gruppo contrattuale di società (organizzato secondo lo schema allegato A), tutte interamente partecipate dagli enti locali soci suddetti, costituito, oltre che dalle suddette società operative, anche dalla società consortile PIAVE SERVIZI S.c.r.l.. Tale società sarà controllata interamente, come si è detto, da tutti i Comuni dell'ambito territoriale della sinistra Piave, ed avrà funzioni di direzione e coordinamento unitari delle altre società del gruppo per conto degli enti locali soci, anche al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del servizio idrico integrato che verrà stipulato con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale”;
e) che le tre società operative SILE PIAVE S.p.A., A.S.I. S.p.A. e S.I.S.P. S.r.l., a loro volta interamente e direttamente controllate dai Comuni del relativo ambito territoriale di riferimento, saranno soggette, per effetto di specifico contratto di direzione e coordinamento ex art. 2497 septies del codice civile, all'unitaria attività di direzione e coordinamento esercitata dalla società PIAVE SERVIZI S.c.r.l. per conto di tutti i Comuni in essa riuniti. Il contratto di direzione e coordinamento, da stipularsi tra le società suddette, disciplinerà i seguenti aspetti essenziali:
- l'attribuzione alla società capo gruppo Piave Servizi S.c.r.l. della direzione e coordinamento in materia di gestione delle società del gruppo, indicandone i relativi poteri e funzioni;
- la definizione e l'organizzazione delle funzioni comuni gestite in modo accentrato dalla società capo gruppo Piave Servizi S.c.r.l. ed i criteri di ripartizione dei costi di tali funzioni comuni tra le società del gruppo;
- la durata del contratto in relazione all'affidamento del servizio idrico integrato;
- le modalità di reciproca informazione di tutti i soggetti interessati ai fini dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo;
- i criteri per la compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'attività del gruppo;
- la responsabilità della società capo gruppo in conformità a quanto disposto dal codice civile in materia;
- l'obbligo di motivazione delle deliberazioni/decisioni assunte dalle società operative del gruppo in attuazione dell'attività di direzione e coordinamento;
- le ipotesi di inadempimento e le relative sanzioni e/o effetti diversi dalla risoluzione, anche mediante l'adozione di apposito regolamento;
- i casi e le condizioni di eventuale risoluzione del contratto;
f) Che ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti locali soci delle società del gruppo PIAVE SERVIZI, tra cui il Comune di Ormelle, costituiscono il gruppo contrattuale secondo lo schema allegato A) e perfezionano specifici patti parasociali nella società capo gruppo, al fine di:
1. realizzare un controllo finanziario stringente della società capo gruppo PIAVE SERVIZI S.c.r.l. affidataria del servizio e delle società operative del gruppo A.S.I. S.p.A., S.I.S.P. S.r.l. e SILE PIAVE S.p.A. da parte degli enti locali affidanti, come richiesto dall'art. 113 T.U.E.L., posto che il capitale sociale di tutte le società appartenenti al gruppo è interamente posseduto direttamente dagli enti locali soci interessati all'affidamento diretto del servizio. Gli enti locali interessati per territorio controllano, infatti, direttamente ed in modo totalitario, le singole società operative, mentre tutti gli enti locali del complessivo ambito territoriale di riferimento controllano, direttamente ed in modo totalitario, la società capo gruppo esercente l'attività di direzione e coordinamento unitario sulle società operative;
2. realizzare un controllo organizzativo e gestionale stringente della società capo gruppo PIAVE SERVIZI S.c.r.l. affidataria del servizio e delle società operative del gruppo A.S.I. S.p.A., S.I.S.P. S.r.l. e SILE PIAVE S.p.A. da parte degli enti locali affidanti, come richiesto dall'art. 113 T.U.E.L., posto che gli enti locali soci nominano direttamente gli amministratori ed i sindaci di tutte società del gruppo. La funzione di direzione e coordinamento unitario del gruppo è, invece, attribuita al consiglio di amministrazione della società capo gruppo (con l'autorizzazione preventiva dell'assemblea dei soci su alcune materie), espressione comune di tutti gli enti locali dell'ambito territoriale di riferimento (sinistra Piave). A tal fine, il consiglio di amministrazione della società capo gruppo (e l'assemblea degli enti locali soci di questa società relativamente alle suddette funzioni di autorizzazione preventiva) delibera, tra l'altro, in ordine ai piani industriali e finanziari delle singole società operative, anche al fine di assicurare la corretta esecuzione del contratto di affidamento del servizio idrico integrato stipulato con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale” per conto degli enti locali soci, e, comunque, su tutte le materie fondamentali necessarie per dare attuazione ai requisiti richiesti dall'art. 113 T.U.E.L. per lo svolgimento del servizio in conformità al modello normativo di affidamento diretto “in house”. A tale organo amministrativo, inoltre, sono attribuite le funzioni di controllo di gestione, previste dagli artt. 147, 196 e 197 T.U.E.L.;
3. fare in modo che i diversi Comuni siano tra loro coordinati nella società capo gruppo PIAVE SERVIZI S.c.r.l. mediante patto parasociale che disciplina, tra l'altro, anche i criteri per la nomina degli amministratori comuni alle diverse società del gruppo;
4. assicurare lo svolgimento della parte prevalente della attività sociale in favore degli enti locali affidanti, posto che le società operative del gruppo A.S.I. S.p.A., S.I.S.P. S.r.l. e SILE PIAVE S.p.A. sono controllate interamente dagli enti locali titolari del servizio affidato ed operano ciascuna, in via totalitaria o prevalente, per la gestione del servizio pubblico di cui sono titolari gli stessi enti locali controllanti. Ai vincoli societari di cui sopra, si aggiungono, pertanto, i vincoli contrattuali derivanti dalla convenzione stipulata in forma associata consortile, tramite l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale”, tra gli enti locali affidanti e la società capo gruppo affidataria che opera mediante le società operative del gruppo.
RITENUTO opportuno proporre al Consiglio di deliberare in merito a quanto segue:
1. approvazione della proposta di acquisizione della partecipazione nella società “PIAVE SERVIZI S.c.r.l.”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, con sede in San Donà di Piave (VE), dell'importo di euro 119,87 (euro centodiciannovevirgolaottantasette) di valore nominale, pari allo 0,40% (zerovirgolaquarantapercento) del capitale sociale, ad un prezzo pari al valore nominale suddetto. La società diverrà in tal modo a capitale interamente posseduto da enti locali;
2. approvazione dello schema organizzativo del gruppo contrattuale PIAVE SERVIZI costituito ai sensi dell'art. 2497 septies del codice civile, in conformità allo schema allegato A;
3. approvazione di atto di indirizzo per la Giunta Comunale in merito al contenuto minimo del contratto di direzione e coordinamento, di cui all'art. 2497 septies del codice civile, che dovrà disciplinare gli aspetti essenziali già richiamati al precedente punto e) del presente verbale;
4. approvazione di atto di indirizzo per la Giunta Comunale in merito al contenuto minimo del patto parasociale della società capo gruppo PIAVE SERVIZI S.c.r.l., ai sensi dell'art. 2341 bis del codice civile, che dovrà disciplinare in dettaglio i seguenti aspetti essenziali, in conformità alla presente deliberazione consiliare:
§ ruolo della società capo gruppo e delle società operative del gruppo in relazione all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo contrattuale “Piave Servizi”;
§ obblighi di collaborazione reciproca tra gli enti sottoscrittori del patto parasociale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente deliberazione;
§ criteri di nomina del consiglio di amministrazione della Piave Servizi S.c.r.l.;
§ criteri di nomina del collegio sindacale della Piave Servizi S.c.r.l. e di nomina dell'eventuale revisore contabile;
§ definizione delle funzioni degli organi sociali (amministratori e soci riuniti in assemblea) della società Piave Servizi S.c.r.l. finalizzate all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo contrattuale “Piave Servizi”;
§ definizione del contenuto del contratto di direzione e coordinamento in conformità allo specifico atto di indirizzo consiliare ad esso relativo;
§ definizione dei criteri di ripartizione e/o di copertura dei costi di gestione della società Piave Servizi S.c.r.l.;
§ disciplina dell'ipotesi di liquidazione della società Piave Servizi S.c.r.l. relativamente ai criteri di nomina del liquidatori;
§ disciplina delle modalità di trasferimento delle partecipazioni in Piave Servizi S.c.r.l.;
§ le ipotesi di inadempimento e le relative sanzioni e/o effetti conseguenti, anche mediante l'adozione di apposito regolamento;
§ definizione del contenuto del patto parasociale relativamente agli ulteriori aspetti concernenti quantomeno la modifica delle pattuizioni contrattuali, la durata del patto parasociale in conformità alle disposizioni di legge e le ipotesi di subentro di nuovi enti locali nel patto parasociale;
5. approvazione del testo dello statuto sociale della società PIAVE SERVIZI S.c.r.l. in conformità allo schema statutario allegato B;
6. approvazione del testo dello statuto sociale della società operativa del gruppo S.I.S.P. S.r.l. in conformità allo schema statutario allegato C;
7. approvazione dell'impegno finanziario per l'acquisto della partecipazione nella società PIAVE SERVIZI S.c.r.l. che comporta per l'ente l'effettuazione di un versamento a titolo di acquisto di quota di partecipazione societaria per l'importo complessivo di euro 119,87 (euro centodiciannovevirgolaottantasette);
8. approvazione dell'affidamento diretto, in forma associata consortile tramite l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale”, che subentra ai singoli Comuni dell'Ambito nel rapporto con le società di gestione, del servizio idrico integrato alla società capo gruppo PIAVE SERVIZI S.c.r.l. che svolgerà il servizio medesimo, per conto dell'ente Comune di Ormelle nel proprio territorio di riferimento, mediante la società operativa del gruppo S.I.S.P. S.r.l., senza soluzione di continuità, costituendo lo svolgimento del servizio idrico integrato mediante le società del gruppo contrattuale PIAVE SERVIZI solo una specifica modalità organizzativa dell'espletamento “in house” del servizio affidato direttamente, posto che la società capo gruppo PIAVE SERVIZI S.c.r.l. e le società operative del gruppo A.S.I. S.p.A., S.I.S.P. S.r.l. e SILE PIAVE S.p.A. costituiscono parti di un unico soggetto economico direttamente riferibile agli enti locali soci titolari del servizio, già individuato ed approvato nelle sue articolazioni dall'A.A.T.O. “Veneto Orientale” con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 131 del 26.05.2005 ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge regionale n. 5/1998 citata.
Ø visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dai rispettivi Responsabili di Area ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
Ø visto l'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ø vista la Legge n. 36/1994;
Ø vista la L.R. n. 5/1998;
Ø viste le deliberazioni dell'A.A.T.O. “Veneto Orientale” n. 131 e n. 132 del 26.05.2005;
Ø visto l'art. 2497 septies del codice civile;
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 2 (Nardin e Dalla Torre), astenuti n. 3 (Scotton, Lorenzon e Bianchi) espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri votanti su 17 presenti,
D E L I B E R A
1. di approvare la proposta di acquisizione della partecipazione nella società “PIAVE SERVIZI S.c.r.l.”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, con sede in San Donà di Piave (VE), dell'importo di euro 119,87 (euro centodiciannovevirgolaottantasette) di valore nominale, pari allo 0,40% (zerovirgolaquarantapercento) del capitale sociale, ad un prezzo pari al valore nominale suddetto. La società diverrà in tal modo a capitale interamente posseduto da enti locali;
2. di approvare lo schema organizzativo del gruppo contrattuale PIAVE SERVIZI costituito ai sensi dell'art. 2497 septies del codice civile, in conformità allo schema allegato alla presente deliberazione con “Allegato A” e di cui fa parte integrante e sostanziale;
3. di approvare l'atto di indirizzo per la Giunta Comunale in merito al contenuto minimo del contratto di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 septies del codice civile, che dovrà disciplinare i seguenti aspetti essenziali:
- l'attribuzione alla società capo gruppo Piave Servizi S.c.r.l. della direzione e coordinamento in materia di gestione delle società del gruppo, indicandone i relativi poteri e funzioni;
- la definizione e l'organizzazione delle funzioni comuni gestite in modo accentrato dalla società capo gruppo Piave Servizi S.c.r.l. ed i criteri di ripartizione dei costi di tali funzioni comuni tra le società del gruppo;
- la durata del contratto in relazione all'affidamento del servizio idrico integrato;
- le modalità di reciproca informazione di tutti i soggetti interessati ai fini dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo;
- i criteri per la compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'attività del gruppo;
- la responsabilità della società capo gruppo in conformità a quanto disposto dal codice civile in materia;
- l'obbligo di motivazione delle deliberazioni/decisioni assunte dalle società operative del gruppo in attuazione dell'attività di direzione e coordinamento;
- le ipotesi di inadempimento e le relative sanzioni e/o effetti diversi dalla risoluzione, anche mediante l'adozione di apposito regolamento;
- i casi e le condizioni di eventuale risoluzione del contratto;
4. di approvare l'atto di indirizzo per la Giunta Comunale in merito al contenuto minimo del patto parasociale della società capo gruppo PIAVE SERVIZI S.c.r.l., ai sensi dell'art. 2341 bis del codice civile, che dovrà disciplinare in dettaglio i seguenti aspetti essenziali, in conformità alla presente deliberazione consiliare:
§ ruolo della società capo gruppo e delle società operative del gruppo in relazione all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo contrattuale “Piave Servizi”;
§ obblighi di collaborazione reciproca tra gli enti sottoscrittori del patto parasociale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente deliberazione;
§ criteri di nomina del consiglio di amministrazione della Piave Servizi S.c.r.l.;
§ criteri di nomina del collegio sindacale della Piave Servizi S.c.r.l. e di nomina dell'eventuale revisore contabile;
§ definizione delle funzioni degli organi sociali (amministratori e soci riuniti in assemblea) della società Piave Servizi S.c.r.l. finalizzate all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo contrattuale “Piave Servizi”;
§ definizione del contenuto del contratto di direzione e coordinamento in conformità allo specifico atto di indirizzo consiliare ad esso relativo;
§ definizione dei criteri di ripartizione e/o di copertura dei costi di gestione della società Piave Servizi S.c.r.l.;
§ disciplina dell'ipotesi di liquidazione della società Piave Servizi S.c.r.l. relativamente ai criteri di nomina del liquidatori;
§ disciplina delle modalità di trasferimento delle partecipazioni in Piave Servizi S.c.r.l.;
§ le ipotesi di inadempimento e le relative sanzioni e/o effetti conseguenti, anche mediante l'adozione di apposito regolamento;
§ definizione del contenuto del patto parasociale relativamente agli ulteriori aspetti concernenti quantomeno la modifica delle pattuizioni contrattuali, la durata del patto parasociale in conformità alle disposizioni di legge e le ipotesi di subentro di nuovi enti locali nel patto parasociale;
5. di approvare il testo dello statuto sociale della società PIAVE SERVIZI S.c.r.l. in conformità allo schema statutario allegato alla presente deliberazione con “Allegato B” e di cui fa parte integrante e sostanziale;
6. di approvare il testo dello statuto sociale della società operativa del gruppo S.I.S.P. S.r.l. in conformità allo schema statutario allegato alla presente deliberazione con “Allegato C” e di cui fa parte integrante e sostanziale;
7. di approvare l'impegno finanziario per l'acquisto della partecipazione nella società PIAVE SERVIZI S.c.r.l. che comporta per l'ente l'effettuazione di un versamento a titolo di acquisto di quota di partecipazione societaria per l'importo complessivo di euro 119,87 (euro centodiciannovevirgolaottantasette);
8. di approvare l'affidamento diretto in forma associata consortile, tramite l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale” che subentra ai singoli Comuni dell'Ambito nel rapporto con le società di gestione, del servizio idrico integrato alla società capo gruppo PIAVE SERVIZI S.c.r.l. che svolgerà il servizio medesimo, per conto dell'ente Comune di Ormelle nel proprio territorio di riferimento, mediante la società operativa del gruppo S.I.S.P. S.r.l., senza soluzione di continuità, costituendo lo svolgimento del servizio idrico integrato mediante le società del gruppo contrattuale PIAVE SERVIZI solo una specifica modalità organizzativa dell'espletamento “in house” del servizio affidato direttamente, posto che la società capo gruppo PIAVE SERVIZI S.c.r.l. e le società operative del gruppo A.S.I. S.p.A., S.I.S.P. S.r.l. e SILE PIAVE S.p.A. costituiscono parti di un unico soggetto economico direttamente riferibile agli enti locali soci titolari del servizio, già individuato ed approvato nelle sue articolazioni dall'A.A.T.O. Veneto Orientale con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 131 del 26.05.2005 ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge regionale n. 5/1998 citata;
9. di dare mandato al Sindaco, o suo delegato ai sensi di legge, di statuto e di regolamento, di fare quanto occorre per dare attuazione alla presente deliberazione consiliare, con facoltà di apportare ai documenti/atti attuativi della presente deliberazione consiliare tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dal notaio rogante in sede di stipulazione dei medesimi.
* * * * * *
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Nardin e Dalla Torre) astenuti n. 3 (Scotton, Lorenzon e Bianchi) espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri votanti su 17 presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.