Oggetto: Ascopiave Spa - distribuzione del gas nel territorio comunale - proroga di un anno del

             periodo transitorio di gestione

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

CONSIDERATO

·         che il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale attualmente è gestito da Ascopiave S.p.A.;

·         che Ascopiave S.p.A. è stata costituita per trasformazione dell'azienda speciale consorziale Ascopiave, con la quale il Comune provvedeva alla gestione diretta del servizio pubblico di distribuzione del gas  in forma associata con altri Comuni;

·         che la durata originaria degli affidamenti diretti è stata modificata secondo la speciale disciplina introdotta dal D.Lgs. n 164 del 2000 (c.d. Decreto Letta) e poi ulteriormente modificata ed integrata dalla legge 23 agosto 2004 n. 239 (c.d. Legge Marzano);

·         che l'art. 1, comma 69, della legge n. 239 del 2004 ha attribuito ai Comuni la facoltà di prorogare di un anno la durata del periodo transitorio per ragioni di pubblico interesse;

·         che  ex  art. 1 comma 69 della legge n. 239 del 2004 il Consiglio Comunale ha valutato positivamente l'esistenza di motivi di pubblico interesse al fine di concedere ad Ascopiave S.p.A. la proroga di un anno della durata del periodo transitorio;

·         che successivamente è stato approvato il decreto legge n. 273 del 2005 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) convertito in legge in data 9 febbraio 2006 che ha stabilito all'art. 23 comma 1 e 2 che: “ Il termine del periodo transitorio previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio n. 164, è prorogato al 31.12.2007 ed è automaticamente prolungato al 31.12.2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse”.

 

PRESO ATTO

·         che a partire dal 2000 Ascopiave S.p.A. ha perseguito una strategia di espansione e crescita nel settore della distribuzione volta ad estendere il proprio bacino di utenza ed il numero degli utenti serviti;

·         che è stato comunicato e comprovato dalla società Ascopiave che la stessa ha maturato, a seguito della propria espansione, le condizioni previste dal comma 7 lettere a) e b) dell'art. 15 del D.Lgs. n. 164 del 2000 (c.d. Decreto Letta);

·         della dichiarata esistenza in capo ad Ascopiave S.p.A. delle condizioni di cui al comma 7 lettere a) e b) dell'art. 15 del D.Lgs. n. 164 del 2000 e del conseguente ed automatico riconoscimento degli incrementi del periodo transitorio previsti dalla normativa vigente;

 

CONSIDERATO

·         che le motivazioni di pubblico interesse evidenziate dal Consiglio Comunale con delibera n. 32 del 29 settembre 2005 si devono ritenere, alla luce dell'attuale quadro normativo e della fattispecie concreta, ancora sussistenti e in questa sede integralmente richiamate;

·         che l'art. 23 della legge n. 51 del 23.02.2006, di conversione del decreto legge n. 273 del 2005  ha confermato la facoltà discrezionale, introdotta dall'art. 1 comma 69 della legge n. 239 del 2005 (c.d. Legge Marzano), dell'ente concedente di prorogare di un anno la durata del periodo transitorio a fronte di motivazioni di interesse pubblico;

·         che  ad oggi il Comune ha ancora interesse all'utilizzazione massima del periodo transitorio per una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali di per sé sufficiente a giustificare la proroga annuale;

·         che il Comune ha ancora interesse ad avvalersi dell'ulteriore proroga del periodo di transizione per valutare la possibilità di coordinarsi con gli altri Comuni soci di Ascopiave s.p.a., allo scopo di indire congiuntamente la gara pubblica per la concessione del servizio, così da conseguire il migliore vantaggio economico possibile e così da mantenere una gestione unitaria della rete a suo tempo realizzata, sulla base di un unico ed organico programma di sviluppo, dall'azienda consortile del Piave;

·         che non è  superata l'esigenza dei Comuni aderenti all'azienda consortile del Piave di concorrere a conservare l'unitarietà gestionale della rete a suo tempo gestita dall'azienda;

·         che la stessa Ascopiave s.p.a. ha dato continuità ad un'esperienza pluridecennale di collaborazione fra Comuni che ha positivamente contribuito allo sviluppo economico e sociale del territorio servito, creando un'azienda consorziale, divenuta poi società per azioni a capitale interamente comunale, informata ai principi di efficienza, efficacia, qualità ed economicità nella gestione, al contempo effettuando le proprie scelte d'investimento nella consapevolezza della funzione sociale svolta sì da garantire il servizio anche alle utenze sparse frequenti in un territorio ad urbanizzazione diffusa;

·         che il Comune ha interesse all'utilizzazione massima del periodo transitorio anche in ragione del fatto che alla maggiore durata del rapporto in essere non potrà non corrispondere un minore indennizzo in favore del gestore uscente e quindi una riduzione della misura dell'alea complessiva che il Comune dovrà affrontare in ragione dell'incertezza circa la possibilità di reperire un nuovo gestore del servizio di distribuzione disposto ad offrire condizioni adeguatamente remunerative per il Comune;

·         che, infine, nel corso del periodo transitorio il Comune potrà disporre degli utili derivanti dalla sua partecipazione azionaria in Ascopiave S.p.A. ed allo stesso tempo la vedrà valorizzata patrimonialmente, dato che la società ha già avviato un processo di rafforzamento della propria presenza sul mercato (anche attraverso la quotazione in borsa) e della propria struttura e capacità operativa, in coerenza con l'indirizzo del legislatore finalizzato ad accrescere numero e capacità competitiva degli operatori del settore prima della completa liberalizzazione del mercato, così da prepararsi al meglio a competere sul mercato dopo la sua completa liberalizzazione e secondo quanto sopra rappresentato;

 

VISTO

 

·         l'art. 15 del D.Lgs. n 164 del 2000;

·         l'art. 23 della Legge 23.02.2006 n. 51;

·         la comunicazione della società Ascopiave S.p.A. del 25 maggio 2005 (Ormelle prot. n. 6204 in data 8 giugno 2006) attestante che la stessa ha maturato, a seguito della propria espansione, le condizioni previste dal comma 7 lettere a) e b) dell'art. 15 del D.Lgs. n. 164 del 2000;

 

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico/procedurale reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

 

UDITA la relazione del Sindaco;

 

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 2 (Giovanna Nardin ed Eleonora Dalla Torre) espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri votanti  su 15 presenti,

 

D E L I B E R A

 

1)       di prorogare di un anno la durata del periodo transitorio di gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio Comunale alla società Ascopiave S.p.A. ai sensi  del comma 2 dell'art. 23 della Legge n. 51 del 23.02.2006, di conversione del decreto legge n. 273 del 2005;

2)       di dare atto della dichiarata esistenza in capo ad Ascopiave S.p.A. delle condizioni di cui  al comma 7 lettere a) e b) dell'art. 15 del D.Lgs. n. 164 del 2000 e del conseguente ed  automatico riconoscimento degli incrementi del periodo transitorio previsti dalla  normativa, fatta salva la possibilità di riconoscere ulteriori proroghe e/o incrementi introdotti da successivi ed eventuali provvedimenti normativi.

 

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Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 2 (Giovanna Nardin ed Eleonora Dalla Torre) espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri votanti  su 15 presenti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.