Oggetto: Modifica regolamento comunale per le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso

 che in questo comune è vigente un regolamento che disciplina le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 29 novembre 1996, che prevede, tra l'altro, un sistema di contingentamento per l'apertura di nuove attività mediante il rispetto di predeterminate distanze minime tra le attività dello stesso tipo;

 

che con riguardo alla disciplina di tali attività sono state emanate di recente le seguenti normative:

 

-     la legge 17 agosto 2005, n. 174, che ha completamente riformato il settore, sopprimendo la figura professionale del barbiere ed introducendo la figura dell'acconciatore in sostituzione di quelle di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna;

Salvo che per alcuni aspetti di dettaglio previsti dalle norme transitorie, tale legge quadro sarà applicabile solo dopo che la Regione Veneto avrà emanato la relativa normativa di attuazione, dando disposizioni anche ai comuni sui contenuti dei regolamenti e sulle procedure comunali;

-     la Deliberazione di Giunta Regionale Veneta n. 714 del 14 marzo 2006 che, modificando la precedente D.G.R. 12.2.1992, n. 655  ha soppresso l'obbligo del libretto sanitario e delle visite mediche periodiche per gli operatori del settore. Resta invece in vigore la disposizione di cui al 1° comma della citata D.G.R. 655/1992 che prevede che “Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta, rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'Ulss”;

-     il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (cd. Decreto Bersani bis sulle liberalizzazioni convertito nella Legge n. 40 del 2.4.2007) che al secondo comma dell'art. 10 dispone che le attività di  acconciatore (di cui alle leggi 14.2.1963, n. 161, e 17.8.2005, n. 174) e di estetista (di cui alla legge 4 gennaio 1990 n. 1) sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, e non possono essere subordinate al rispetto:

-     di distanze minime

-     di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività

-     dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;

 

che sono fatti salvi solo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari;

 

che per quanto attiene alla professione di barbiere e parrucchiere occorre precisare che con la legge 17 agosto 2005, n. 174, lo Stato ha approvato, nell'esercizio di una competenza legislativa concorrente, la disciplina dell'attività di acconciatore, modificando, dopo trentacinque anni, la precedente normativa del 1963;

 

che in questa legge n. 174/2005 l'attività di acconciatore è soggetta al rilascio di autorizzazione e nessuna disposizione fa espresso riferimento alla possibilità di individuare dei criteri di distanza minima o dei parametri numerici.  (Il riferimento invece alle distanze è nella legge precedente n. 161/1963, che, per quanto compatibile, rimane applicabile fino alla data indicata dalla legge regionale adottata in materia, cui deve far seguito la modifica dei regolamenti comunali).

che in particolare l'art. 2, comma 2, della legge n. 161/1963 dispone che i comuni devono concedere l'autorizzazione previo accertamento della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, deliberati dal consiglio comunale;

 

che l'art. 10, comma 6, del D.L. n. 7/2007, dispone l'immediata abrogazione  delle disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili e quindi si devono intendere abrogate, a far data dal 2 febbraio 2007, sia la norma della legge n. 174/2007, che prevedeva per l'esercizio della professione di acconciatore l'autorizzazione anziché la denuncia di inizio attività, sia la disposizione della legge n. 161/1963, che stabiliva per i comuni l'obbligo di rilasciare l'autorizzazione nel rispetto di distanze minime;

 

che, di conseguenza, i regolamenti comunali adottati in applicazione alla legge n. 161/1963 devono essere immediatamente disapplicati riguardo a tali previsioni;

 

Rilevato, invece, che se la disposizione del regolamento comunale, che stabilisce le distanze minime, deriva da una normativa regionale, come nel caso degli estetisti che ha trovato puntuale regolamentazione nel Veneto con la L.R. 27 novembre 1991, n. 29, il regolamento comunale dovrà essere necessariamente adeguato;

 

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento consiliare  che disponga, in attesa della modifica della legge regionale, la non applicazione delle parti del regolamento non compatibili tanto per gli acconciatori quanto per gli estetisti;

 

Ritenuto inoltre opportuno prendere atto che in applicazione del D.L. 7/2007 le attività di acconciatore e di estetista non possono essere subordinate all'obbligo di chiusura infrasettimanale.

 

Preso atto che per gli acconciatori l'art. 2-bis della legge n. 161/1963 dispone che la disciplina per la determinazione degli orari sia determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria, mentre per l'attività di estetista nulla dispone la legge n. 1/1990 e che pertanto l'obbligo di chiusura infrasettimanale non è una disposizione nazionale ma comunale e i comuni sono tenuti ad adeguare le disposizioni sulla decadenza dell'obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale;

 

Rilevato che per le modifiche da apportare al regolamento di settore non si ritiene necessario acquisire il parere della Commissione consultiva comunale di settore, trattandosi di adeguamento a disposizioni di legge.

 

Ritenuto necessario adeguare il regolamento comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista alle nuove disposizioni normative intervenute;

 

VISTO il "Regolamento per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista" approvato con deliberazione consiliare n. 38 in data 29 novembre 1996 e successive modificazioni;

VISTO il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella Legge n. 40 del 2.4.2007

VISTAla legge17.8.2005, n. 174;

VISTA la legge 4.01.1990, n. 1;

VISTA la legge regionale 27.11.1991, n. 29;

VISTE le deliberazioni della G.R.V. 12.2.1992, n. 655 e n. 14.3.2006, n.  714;

VISTO il decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

 

          VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

 

            Udita la relazione del Responsabile del Procedimento, dott. Renato Cozzi;

 

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti,

 

D E L I B E R A

 

1)   di approvare le seguenti modifiche al vigente Regolamento per 

      l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista:

 

a)   ai sensi della legge 17.8.2005, n. 174 il regolamento è da intendersi per “la disciplina delle attività

di barbiere, acconciatore ed estetista”;

 

     b) devono intendersi abrogate le disposizioni del regolamento relative:

         - al rispetto di distanze tra le attività disciplinate dal regolamento;

         - all'assoggettamento ad autorizzazione comunale l'esercizio delle attività medesime.

           È pertanto consentita l'attivazione mediante presentazione di dichiarazione di inizio attività ai

            sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, che sarà:

-     immediatamente efficace, in applicazione dell'art. 29, comma 2, della legge 7.8.1990, n. 241, solamente se la ditta interessata è già in possesso dell'attestato della qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato e del certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciato dal competente servizio dell'ULSS;

-  oppure efficace dalla data di acquisizione del certificato di idoneità igienico sanitaria, fatto salvo l'obbligo del possesso della qualificazione professionale fin dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività;

 

c) devono intendersi abrogate le disposizioni relative all'obbligo del libretto sanitario e delle visite mediche periodiche previste in particolare all'articolo che disciplina la documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione  (ora dichiarazione di inizio attività) e all'articolo che detta disposizioni sui “controlli sanitari del personale”.

Resta invece in vigore la disposizione che prevede che “il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta, rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'ULSS”;

 

2) di prendere atto dell'abolizione dell'obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale e che provvederà

    d'ufficio il Sindaco a comunicare la variazione intervenuta agli operatori senza dovere sentire le

     categorie interessate, trattandosi di adeguamento a disposizioni di legge.

 

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Con successiva separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.