Oggetto: Adesione alla costituzione del Gruppo di Azione
Locale (GAL) “TERRE DI MARCA”
Società Consortile a Responsabilità
Limitata. Approvazione dello Statuto, sottoscrizione del
capitale sociale e impegno a corrispondere
una quota annuale per le spese di gestione
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta che è pervenuta a firma congiunta del
Presidente della Provincia di Treviso e del Presidente della Camera di
Commercio di aderire al GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) TERRE DI MARCA Società Consortile a Responsabilità Limitata
senza fini di lucro, al fine di concorrere all'emanando bando di selezione dei
GAL della Regione Veneto per l'utilizzo dei fondi comunitari dell'asse 4 del
Piano di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013;
CONSIDERATO che la costituenda
Società consortile “GAL TERRE DI MARCA” ha lo scopo di operare nel rispetto del
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
e di dare attuazione all'Approccio
Leader previsto dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013, che
prevede la possibilità di istituire un GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) nell'ambito territoriale a sud-est della
Provincia di Treviso.
CONSIDERATA la
rilevanza degli scopi perseguiti dalla costituenda Società “GAL TERRE DI MARCA”
relativi al perseguimento, in adesione agli obiettivi dell'asse 4 del Piano di
Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013:
- Di approcci
partecipativi e di una gestione integrata per lo sviluppo delle aree rurali
attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dei parternariati locali;
- A stimolare
uno sviluppo endogeno armonico delle aree rurali, in particolare attraverso il
miglioramento della qualità della vita, la diversificazione delle attività
economiche e l'integrazione tra settori diversi.
- La
collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati per l'avvio di nuove
iniziative economiche e per favorire la
valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio.
CONSIDERATO che la partecipazione alla Società “GAL TERRE DI MARCA”
fornirà rappresentatività in un
partenariato locale, permetterà ai soci di usufruire di servizi informativi, di
assistenza tecnica e progettuale, di poter stringere relazioni e rapporti per aderire
a progetti comuni con altri soci, di coordinare le iniziative dei soci con
quelle dei principali operatori locali, di attivare sinergie territoriali e
internazionali e di poter reperire risorse finanziarie;
PRECISATO che l'ambito
territoriale di riferimento denominato “TERRE DI MARCA” è definito dall'area
comprendente i seguenti Comuni rurali della Provincia di Treviso:
- Comuni di:
Cessalto, Chiarano, Fontanelle, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al
Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Monastier di Treviso, Motta di Livenza,
Ormelle, Orsago, Portobuffolè, Roncade, Salgareda e Zenson di Piave.
L'ambito
territoriale sopra individuato ha sulla base dei dati di cui all'allegato 1 al
PSR del Veneto 2007-2013 una popolazione di 75.459 abitanti di cui il 15,11%
residente in Comuni “rurali” secondo la metodologia OCSE ossia con densità di
popolazione inferiore a 150 abitanti per Kmq
e una superficie complessiva di Kmq 402,62. Tale ambito territoriale è
complessivamente omogeneo e rappresenta in termini di risorse umane,
finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una
strategia di sviluppo duratura e sostenibile.
PRECISATO altresì:
- che il GAL,
come descritto al cap. 5.3.4.2.2 del PSR del Veneto 2007-2013, consiste in un
raggruppamento di soggetti pubblici e privati, rappresentativi delle diverse
realtà socio-economiche di un determinato territorio, cui è demandato il potere
decisionale in merito all'elaborazione e all'attuazione delle strategie di
sviluppo locale;
- che a livello
decisionale il parternariato locale deve essere composto per almeno il 50% da
soggetti privati; in considerazione di ciò il capitale sociale complessivo
previsto fino ad un massimo di E 20.000,00 sarà suddiviso in quote, come per
legge, e sarà ripartito in modo tale che almeno il 50% dello stesso sia
detenuto dai soci privati e la restante quota sia detenuta dai soci pubblici ed
almeno il 50% dei consiglieri di amministrazione dovrà essere designata dai
soci privati;
- che il GAL
dovrà costituirsi con forma giuridica ed assumere personalità giuridica; al
riguardo si è scelto la forma della società consortile a responsabilità
limitata in base a valutazioni di una migliore
economicità, funzionalità e flessibilità gestionale rispetto alle altre
forme giuridiche.
PRESA VISIONE della
proposta di Statuto della costituenda Società
“GAL TERRE DI MARCA” e della proposta di ripartizione del capitale
sociale fra i soci illustrata nell'incontro del 19.11.2007 presso la Provincia
di Treviso (allegato 1 alla presente deliberazione);
CONSIDERATO che la partecipazione alla costituenda Società “GAL TERRE DI
MARCA” fornirà rappresentatività in un
partenariato locale, permetterà ai soci di usufruire di servizi informativi, di
assistenza tecnica e progettuale, di poter stringere relazioni e rapporti per
aderire a progetti comuni con altri soci, di coordinare le iniziative dei soci
con quelle dei principali operatori locali, di attivare sinergie territoriali e
internazionali e di poter reperire risorse finanziarie;
RILEVATO che la
partecipazione alla costituenda Società “GAL TERRE DI MARCA” comporta un
impegno economico per la sottoscrizione del capitale sociale e una quota annua
a carico necessaria per contribuire al cofinanziamento delle spese di
funzionamento del GAL e alle spese non rendicontabili sui fondi assegnati al
GAL dal PSR 2007-2013 della Regione Veneto - asse 4.
VISTO l'art. 42, comma2,
lett. e) del D.Lgs. 267/2000
RITENUTO per tutto quanto
sopra esposto, di dover approvare l'adesione alla costituenda Società
Consortile a Responsabilità Limitata “GAL TERRE DI MARCA”
ACQUISITO il parere favorevole
del Responsabile dell'Area Amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
AD UNANIMITA' di voti
favorevoli, espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti e votanti,
D E L I B E R A
- di aderire
alla costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata “GAL TERRE DI
MARCA” sottoscrivendo una quota di capitale sociale fino ad un massimo di E
378,49 pari a 1,89% del capitale sociale di E 20.000,00 dando atto che l'importo
finanziato al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 05 “Quota capitale
in società” del bilancio anno 2008 in corso di redazione;
- di approvare
lo schema di Statuto, allegato al presente atto;
- di incaricare
il Sindaco alla sottoscrizione degli atti necessari per la costituzione della
società con facoltà di apportare integrazioni o modifiche rispetto alla bozza
di Statuto allegata, che si rendessero eventualmente necessarie in sede di
sottoscrizione degli atti medesimi purché non siano alterati i contenuti
sostanziali degli stessi.
- di contribuire
al cofinanziamento delle spese di funzionamento del GAL e alle spese non
rendicontabili sui fondi assegnati al GAL dal PSR 2007-2013 della Regione
Veneto - asse 4 con una quota annuale fino ad un massimo di E 950,00 per l'intera
durata del Programma imputando la relativa spesa annua nei relativi bilanci annuali e pluriennali 2008-2015;
- di dare atto
altresì che ai conseguenti impegni di spesa sarà provveduto con appositi,
successivi atti tecnici.
Società Consortile
a Responsabilità Limitata STATUTO Approvato dall'Assemblea dei Soci del ……………………… |
ART. 1 - COSTITUZIONE Per aderire all'iniziativa
comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio del 20
settembre 2005, che prevede di istituire un GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.),
che operi nell'ambito del territorio della Provincia di Treviso, viene
costituita ai sensi dell'art. 2615ter del Codice Civile una Società
Consortile a Responsabilità Limitata con la denominazione “GAL TERRE DI MARCA
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA”. |
ART. 2 - SEDE
La Società ha la propria
sede legale presso la Provincia di Treviso in Via C. Battisti, 30 - Treviso e
la sede operativa presso……………...( da definire entro la data di costituzione). Potranno essere istituite
o soppresse, con delibera dell'Assemblea, anche altrove, filiali, succursali,
agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero. Il trasferimento
della sede operativa, all'interno del territorio della Provincia, è
deliberato dall'Assemblea dei soci. Il domicilio legale di ogni socio,
relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro
soci. |
ART. 3 - DURATA La Società avrà durata
fino al 31.12.2015 (trentuno dicembre duemilaquindici) e potrà essere
prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea
dei soci. |
ART. 4 - SCOPI ED OGGETTO La Società senza fini di
lucro ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di
favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio,
stimolando la collaborazione tra Enti locali e imprenditorialità privata. La
Società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le
esigenze e le necessità dei propri soci che con quelle di terzi in genere. La
Società svolgerà la propria attività
in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali,
Locali e ove esistenti delle Intese Programmatiche d'Area (IPA) di cui alla
L.R. 35/2001. Tale processo di
sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli Enti Locali,
dovrà contribuire a rendere il territorio, interessato dal GAL TERRE DI
MARCA, elemento di attrazione per le risorse umane e le attività
imprenditoriali. Oggetto della Società
sarà quindi lo svolgimento delle attività elencate di seguito: 1. la gestione del Piano di Sviluppo Locale (PSL.) ai sensi
dell'approccio Leader come definito dagli articoli da 61 a 65 del Reg. (CE)
n. 1698/2005; 2. la costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del
territorio sia tramite l'effettuazione di una adeguata diagnosi territoriale
sulla base della quale definire una strategia globale di sviluppo
rurale, sia attraverso l'offerta di
servizi e assistenza agli operatori locali; 3. la progettazione e l'attuazione di interventi innovativi
da parte di operatori locali pubblici e privati correlati ad una strategia
globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione,
il carattere dimostrativo, la trasferibilità; 4. la realizzazione e il supporto alla concezione e
commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo
rurale in collaborazione con soggetti operanti per lo sviluppo di aree rurali
appartenenti ad altri Stati membri dell'U.E.; 5. lo studio e la realizzazione di tutte
quelle iniziative idonee a promuovere ol settore agricolo con particolare
attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del
territorio da parte dell'uomo, favorendo nel contempo la qualità dei prodotti
destinati all'alimentazione; 6. l'incentivazione del turismo rurale
tramite la valorizzazione in loco dei numerosi siti con particolare interesse
storico, culturale, ambientale e artigianale e iniziative di marketing
territoriale e di promozione dei prodotti agroalimentari e Artigianali
caratteristici del territorio; 7. lo sviluppo di una solidarietà attiva
fra zone rurali dell'U.E. mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e
know-how; partecipazione alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di
sviluppo rurale (rete Leader); 8. il monitoraggio delle opportunità di
finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello
comunitario, nazionale e regionale anche attivando sinergie all'interno dei
diversi soggetti consorziati. Organizzazione di incontri di
informazione/formazione sulle opportunità selezionate, rivolti agli operatori
potenzialmente interessati e finalizzati allo sviluppo di capacità
progettuali e all'utilizzo dei programmi di finanziamento disponibili ai vari
livelli; 9. l'assistenza progettuale ed amministrativa agli attori
locali promotori di progetti ai vari livelli (comunitari e/o nazionali e/o
regionali) e monitoraggio dell'iter istruttorio delle proposte presentate,
attivando i contatti più efficaci su Bruxelles e/o Roma e/o Venezia; 10. la partecipazione diretta a programmi
comunitari e/o nazionali e/o regionali d'interesse per lo sviluppo del
proprio territorio e presentazione di progetti alla Commissione europea e/o
alle Autorità Nazionali preposte (Ministeri ecc.) e/o Regionali (Giunta,
Assessorati, ecc.) attivando i necessari partenariati transnazionali; 11. lo svolgimento di ogni altra attività
prevista dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali e regionali
funzionali al perseguimento degli scopi sociali. Nel quadro delle finalità
generali sopra delineate si individuano, a titolo esemplificativo, alcune
delle tematiche innovative sulle quali la società è chiamata ad intervenire: · Recepimento a livello locale della nuova politica
agraria comune, compresi gli aspetti ambientali relativi alle energie
rinnovabili. · Applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione
e della comunicazione in ambiente rurale. · Concezione e commercializzazione di nuovi prodotti
e servizi. · Favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese
e la creazione di nuovi posti di lavoro in ambiente rurale. · Promuovere lo sviluppo dell'agriturismo e l'offerta
di servizi da parte delle aziende agricole per il mantenimento dell'occupazione
agricola esistente in aree rurali-urbanizzate e urbanizzate. · Sensibilizzazione della popolazione rurale agli
obiettivi di sviluppo e alle proprie capacità di iniziativa. · Creazione e divulgazione di attività culturali in
ambiente rurale come fattore di identità locale e di attrazione turistica. · Messa a disposizione di servizi adeguati alla
scarsa densità di popolazione. · Rafforzare i parternariati e le reti locali. · Sviluppare la conoscenza, il grado di innovazione
tecnologica e promuovere la cooperazione fra territori per mobilitare il
potenziale di sviluppo endogeno. Nell'ambito delle
tematiche innovative di cui sopra, la società potrà svolgere la propria
azione di promozione dello sviluppo in tutti i settori della realtà locale,
quali: · Assistenza tecnica allo sviluppo rurale; · Promozione dello sviluppo del turismo rurale; · Promozione e sostegno alla piccola imprenditoria e
all'artigianato, sviluppo di servizi in loco alle imprese; · Valorizzazione in loco e commercializzazione di
prodotti agricoli e silvicoli salvaguardandone l'identità, controllandone la
qualità, migliorandone le tecniche di produzione e trasformazione; · Tutela e miglioramento dell'ambiente e delle
condizioni di vita e di lavoro nelle aree rurali. · Agevolare l'inserimento della donna nel mondo del
lavoro. La società potrà altresì
intraprendere tutte le attività previste dal Programma Leader di cui al
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
della Regione Veneto. La Società potrà assumere e concedere mandati,
rappresentanze nazionali e potrà assumere e concedere l'esercizio, anche in
locazione, la gestione e la liquidazione di aziende aventi gli stessi scopi o
scopi affini a quelli sociali, il tutto attraverso le operazioni che saranno
ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento
dell'oggetto sociale. |
ART. 5 - SOCI CONSORZIATI Possono far parte della Società consortile gli Enti pubblici e
privati, Associazioni di categoria tra imprenditori, loro Consorzi, Istituti
di Credito, gli operatori economici e sociali che possiedono documentata
esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove
tecnologie e i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo
associativo, purché condividano gli scopi della Società ed assumano valido
impegno di accettare senza riserva le norme del presente Statuto. I legali rappresentanti o
titolari delle imprese o enti privati che intendono consorziarsi non possono
essere interdetti inabilitati, falliti, ancorché, riabilitati. |
ART. 6 - DOVERI DEI SOCI
CONSORZIATI I soci consorziati sono
vincolati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli
organi sociali. I soci consorziati sono
vincolati a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale, natura
giuridica, sede aziendale, rappresentante legale. |
ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI
CONSORZIATI Gli Enti e le Imprese
consorziate possono esprimere in Assemblea, a mezzo del proprio legale
rappresentante, un voto per ogni euro di capitale sociale posseduto. |
ART. 8 - AMMISSIONE DEI
SOCI CONSORZIATI Le
partecipazioni sono trasferibili previo gradimento dell'organo
amministrativo; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità
dell'acquirente - la quale dovrà
comunque avere le caratteristiche previste al precedente art. 5 - e la
descrizione delle partecipazioni da trasferire, deve essere comunicata all'organo
amministrativo con lettera raccomandata; l'organo amministrativo deve
pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi conformemente agli
art. 2479 e 2479 bis del Codice Civile, senza obbligo di motivazione; ai fini
della determinazione della maggioranza non si tiene conto della
partecipazione del socio trasferente; la decisione dell'organo amministrativo
deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro
trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in
mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende concesso.
Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della
partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a norma dell' art. 2473
Codice Civile. Il
trasferimento effettuato in difformità da quanto sopra previsto non produce
effetto verso la società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel
libro soci della società. Nel caso invece di gradimento, e quindi di
trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, regolarmente iscritti
al libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. |
ART. 9 - PERDITA DELLA
QUALITA' DI SOCIO CONSORZIATO Esclusione del socio: l'esclusione
è deliberata in qualunque momento dal
Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che si trovi in una
delle seguenti situazioni: - si sia reso insolvente; - si sia reso colpevole
di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni
della Società; - abbia perso anche uno
solo dei requisiti per l'ammissione. La delibera di esclusione
deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata
assunta, mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante
della Società consortile. In caso di esclusione il
socio ha diritto al rimborso della quota entro 180 giorni dalla comunicazione
della delibera di esclusione al medesimo fatta alla società. La deliberazione può
essere impugnata a norma di legge. L'impugnativa ha effetto
sospensivo della deliberazione; trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia
stata impugnata essa diviene immediatamente operante. Il recesso è ammesso solo
nei casi previsti dall'art. 2473 Codice Civile. Il recesso deve essere
comunicato con un preavviso di almeno 180 giorni. I soci che recedono dalla
società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in
porzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli
amministratori tenendo conto del valore di mercato al momento della
dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione
patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni
materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel
mercato e di ogni altra circostanza e
condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della
determinazione della partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la
determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato
dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica
in tal caso l'art. 1349 Codice Civile, 1comma. Il rimborso delle
partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere
eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla
società. Esso può avvenire anche
mediante acquisto da parte degli
altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un
terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga ,
il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza
corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in questo ultimo caso si
applica l'art. 2482 c.c.. tuttavia se a seguito del rimborso della quota del
socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse
ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno
provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai
conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non
inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla
trasformazione o allo scioglimento della società. Il recesso non libera
comunque il richiedente dagli obblighi di versamento dei contributi dovuti ai
sensi dell'art. 19 né dagli obblighi che sussistessero a suo carico in forza
del rapporto consortile. |
ART. 10 - ORGANI SOCIALI Sono organi sociali: · l'Assemblea dei soci consorziati; · il Consiglio di Amministrazione; · il Presidente del Consiglio di Amministrazione; · il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; · il Collegio Sindacale. |
ART. 11 - COSTITUZIONE
DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea è costituita da tutti i soci consorziati che risultino
iscritti nel libro dei soci. Le assemblee, quando sono
validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e
le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente
statuto, obbligano tutti i consorziati anche
se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea,
salvo il caso in cui per legge il verbale debba essere redatto da un notaio. |
ART. 12 - CONVOCAZIONE
DELLE ASSEMBLEE L'assemblea dei soci può
essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale nel luogo che sarà
indicato nell'avviso di convocazione. In
particolare, l'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, o in sua assenza,
dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato,
mediante: - avviso comunicato a
mezzo telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o
raccomandata a mano con sottoscrizione di ricevimento ai soci in modo tale
che a ciascuno di essi l'avviso pervenga almeno otto giorni prima di quello
fissato per l'adunanza, e comunque con ogni mezzo idoneo a dar prova
dell'avvenuto ricevimento nei termini di legge. La documentazione
comprovante l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione dell'assemblea
nei termini sopra indicati è conservato agli atti dalla società. In mancanza delle
formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente convocata qualora sia
rappresentato l'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e,
se nominati, tutti i sindaci effettivi siano presenti o informati della
riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento all'ordine del
giorno. Potranno intervenire all'assemblea
i soci iscritti nel libro dei soci ed a cui spetta il diritto di voto, fermo
restando il diritto di recesso previsto dall'art. 2473 del Codice Civile e
ss. |
ART. 13 - VOTAZIONI Ciascun socio consorziato
ha diritto ad un voto per ogni euro di capitale sociale posseduto. E' ammessa la delega fra
i soci consorziati, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile, con la
precisazione che ciascun socio può farsi
rappresentare solo da un altro socio, che comunque non potrà rappresentare
più di tre consorziati. Le deliberazioni assunte
dall'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario, trascritto nell'apposito registro. Le decisioni
dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla
base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo è utilizzabile in
alternativa al metodo assembleare solo nei casi consentiti dalla legge. Tuttavia con
riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di
compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto
sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo
richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano
almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere
necessariamente adottate con il metodo assembleare. Nel caso si
opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito
documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: - l'argomento
oggetto della decisione - il
contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla
stessa conseguenti -
l'indicazione dei soci consenzienti -
l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi
l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione la
sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari la
mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario. Nel caso si
opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto
apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: - l'argomento
oggetto della decisione - il
contenuto e le risultanze della decisione. Copia di tale documento dovrà
essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi
dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce
alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio
voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto
opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di
dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le
trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo
indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di
comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento,
compresi il fax e la posta elettronica. Ogni socio,
regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di
voto, ha diritto di partecipare alle
decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura
proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni
dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti
la metà del capitale sociale. Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai
votanti, anche gli astenuti). La decisione dei soci,
adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza
indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. |
|
ART. 14 - ASSEMBLEA
ORDINARIA L'Assemblea dei soci
delibera nelle materie ad essa riservate dalla legge. Essa viene convocata
almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o
qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364 del Codice Civile
entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del
bilancio d'esercizio. Essa è convocata altresì
ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Consiglio di
Amministrazione o quando ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione
degli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno il 10% del
capitale sociale ai sensi di legge. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza
di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e
delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del
secondo comma dell'art. 2479, delibera con il voto favorevole dei soci che
rappresentino almeno la metà del capitale sociale. I soci possono farsi
rappresentare anche da altri non soci mediante la delega scritta; la
rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, ai Sindaci e
ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate e agli
Amministratori, i Sindaci e dipendenti di queste né aziende o Istituti di
credito. La delega non può essere
rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La stessa persona non può
rappresentare in assemblea più di dieci soci. La rappresentanza può
essere conferita solo per singole Assemblee con effetto anche per le
convocazioni successive. ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il
Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9
membri nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci, di cui alla Provincia di
Treviso e ………………………… spetta la nomina di 1 (uno) membro ciascuno. Il Consiglio
di Amministrazione dovrà comunque essere composto, nel rispetto del requisito
richiesto dal P.S.R. 207-2013 della Regione Veneto, almeno per il 50% dalle
parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile. La
maggioranza dei membri deve essere eletta tra i nominativi indicati da Enti
privati e pubblici. Sempre che non abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio
di Amministrazione sceglie tra i suoi
membri il Presidente, il Vice Presidente e può nominare uno o più
Amministratori Delegati determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 del
Codice Civile. Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate all'art.
2475 comma 5 del Codice Civile. Gli
Amministratori devono essere espressione diretta dei soci e durano in carica
fino a rinuncia o a diversa deliberazione dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea,
all'atto della nomina, abbia anche stabilito il periodo di durata in carica. Essi hanno diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai
gettoni e compensi, se deliberati dall'Assemblea. Il Consiglio di
Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta si
renda necessario; lo stesso si riunisce inoltre quando sia fatta domanda da
almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio di
Amministrazione è convocato dal Presidente o dal vice presidente, se
nominato, con avviso, contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e
l'ordine del giorno, da spedirsi mediante fax, telegramma, posta elettronica
o raccomandata a mano almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun
amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma,
fax, posta elettronica o raccomandata a mano almeno tre giorni prima della
medesima. Le riunioni del consiglio
di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o
audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei
relativi verbali: a. che siano presenti
nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi
ritenere svolta la riunione in detto luogo; b. che sia consentito al
presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare
lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della
votazione; c. che sia consentito al
soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione; d. che sia consentito
agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti. Il luogo della riunione
può anche essere diverso dalla sede sociale, purché in Italia. Per la validità delle
sedute del Consiglio è necessaria la presenza
di almeno la metà più uno degli amministratori in carica. Le relative deliberazioni
sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale
quello del Presidente. Al Consiglio di
Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri di gestione nei limiti
degli indirizzi dell'Assemblea e della Camera di Commercio per i programmi da
questa finanziati. Il Consiglio di
Amministrazione può nominare tra i suoi
membri uno o più Amministratori delegati, determinando i limiti della delega,
secondo quanto previsto dall'art. 238l del Codice Civile. |
ART. 16 - IL RESPONSABILE
- COORDINATORE La Società può disporre
di proprio personale messo a disposizione dai soci. La Società prevede la
nomina di un Responsabile-Coordinatore per la gestione tecnica,
organizzativa, amministrativa e contabile della struttura stessa. ART. 17 - COLLEGIO
SINDACALE Qualora sia obbligatorio
per legge, a sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile, deve essere nominato
il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, tra cui il
Presidente, e due supplenti nominati a sensi di legge. I sindaci durano in
carica un triennio e sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i
Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina altresì l'emolumento
loro spettante. Al Collegio Sindacale
spetta il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile. In mancanza del Collegio
Sindacale ciascun socio ha diritto di avere dagli Amministratori notizia
dello svolgimento degli affari sociali e consultare libri sociali ai sensi
dell'articolo 2476, comma 2 del Codice Civile. I soci che rappresentino
almeno un terzo del capitale sociale hanno inoltre il diritto di far
eseguire, a loro spese, la revisione della gestione. |
ART. 18 - CAPITALE
SOCIALE Il capitale
sociale della Società è di Euro 20.000. Il
finanziamento della Società avverrà, dopo la realizzazione delle attività
previste dal programma Leader, con fondi di altri programmi comunitari e non,
con i ricavi derivanti da servizi alle imprese e con eventuali ulteriori
contributi integrativi dei soci. La stessa potrà infine
ricorrere all'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso in qualsiasi
forma, anche presso i soci ed i dipendenti, nel rispetto dei limiti e dei
criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia. |
ART. 19 - BILANCI I bilanci consuntivi,
redatti a cura del Consiglio di
Amministrazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea
dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione,
accompagnati da una relazione sulla gestione, a norma di legge. L'esercizio sociale si
chiude al 3l dicembre di ogni anno. Non possono
essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto
qualsiasi forma ai soci consorziati. |
ART. 20 - CONTRIBUTI E
BENEFICI DEI CONSORZIATI Ciascun socio consorziato
è tenuto a contribuire alle spese della Società Consortile con contributi
annuali in denaro proporzionali alle quote possedute, nella misura stabilita
con deliberazione dell'Assemblea ordinaria. Per i soci consorziati
che siano Enti Pubblici o Società a prevalente partecipazione pubblica, il
versamento del contributo annuale di cui al comma precedente sarà una facoltà
che potrà essere esercitata qualora vi sia la delibera di approvazione dei
rispettivi Organi deliberanti, nonché il parere favorevole dei rispettivi
Organi di controllo se necessario all'efficacia della delibera. In ogni caso, qualora l'Ente
pubblico o le Società a prevalente partecipazione pubblica non potessero
provvedere al versamento del contributo annuale deliberato dall'Assemblea, il
Consiglio di Amministrazione, a richiesta dell'Ente interessato ed in deroga
all'art. 9 del presente Statuto, dovrà provvedere a deliberarne l'esonero. Le prestazioni, ed i
servizi erogati dal Consorzio vengono prestati con i criteri ed alle
condizioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. |
ART.21 - CONTRIBUZIONI Alla Società consortile
possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza
peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti Pubblici, Organismi
Economici, Istituti di credito, Aziende e privati, che condividono gli scopi
della Società. |
ART. 22 - SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento
della Società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno
o più liquidatori, determinandone le competenze e stabilirà la destinazione
degli utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma che
residuassero nel bilancio di liquidazione finale, fatto salvo il divieto di
cui all'art. 19. |
ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie tra soci, tra soci e società,
nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e
sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via
definitiva in conformità al Regolamento di mediazione/arbitrato di Curia
Mercatorum. Il Collegio Arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per
la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum. Gli arbitri
giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss.
del c.p.c.). Le modifiche alla presente clausola compromissoria,
devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i
due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro
i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. |
ART. 24 - RINVIO ALLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE Per quanto non previsto
dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi
vigenti in materia di società consortili costituite sotto forma di società a
responsabilità limitata. |