Oggetto: Approvazione Regolamento Speciale per l'armamento degli appartenenti al servizio di

             Polizia Locale

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO

CHE è intenzione dell'Amministrazione Comunale provvedere all'approvazione del  Regolamento Speciale Comunale per l'armamento degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, per le finalità di cui alla legge n. 65 del 7 marzo 1986 ed al fine di assicurare l'attività di vigilanza e la difesa personale degli agenti preposti;

 

CHE le disposizioni del Regolamento di cui trattasi riguardano gli operatori di Polizia Locale in possesso della qualità di “agente di pubblica sicurezza”;

 

CHE l'assegnazione delle  armi agli operatori di Polizia Locale suddetti non comporta alcuna modificazione dei compiti di istituto e, ai sensi del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali e della normativa in materia vigente, da essa non consegue alcun titolo per retribuzioni aggiuntive rispetto quelle già percepite;

 

RICHIAMATO l'art. 18 del Regolamento del Servizio di Polizia Locale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2006;

 

RITENUTO altresì necessario, alla luce delle nuove disposizioni in materia di armamento di Polizia Locale dettate dal Ministero dell'Interno e Regione Veneto, provvedere all'adozione del Regolamento speciale per l'armamento degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale;  

 

VISTO lo schema di regolamento;

 

RILEVATO che detto schema di regolamento è stato discusso nell'apposita commissione regolamenti in data 22 febbraio 2007;

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

 

VISTO il parere  tecnico/procedurale favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

Udita la relazione del Responsabile del procedimento, dott. Renato Cozzi.

Udita l'ampia discussione che ne segue.

Udito infine il Consigliere Norma Scotton fare la seguente dichiarazione di voto:

"Vista la situazione concreta del Comune di Ormelle riteniamo che non sia impellente l'esigenza di dotare la Polizia Locale di armi. Secondo il nostro punto di vista non è così che si incrementa la sicurezza per i cittadini ma anzi si usano le persone per fini propagandistici che non porteranno risultati apprezzabili. Nel caso di risse, ad esempio, ci  sembra auspicabile un più stretto coordinamento con le altre forze dell'ordine e la possibilità di condividere informazioni attraverso incontri o data base. Per questo motivo esprimiamo voto contrario".

 

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 3  (Norma Scotton, Bruno Bianchi e Roberto Muroni), espressi per alzata di mani dai n. 16 consiglieri presenti e votanti,

 

D E L I B E R A

 

1.  di approvare il “Regolamento Speciale per l'armamento degli appartenenti al servizio di Polizia Locale” composto da n. 24 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

 

CAPO I - GENERALITÀ , NUMERO E TIPO DI ARMI

 

Art. 1

Disposizioni generali

Ai sensi dell'articolo 2 del D. M. I. 04/03/1987 n. 145, l'armamento del personale appartenente al Servizio di Polizia Locale del Comune di Ormelle, per le finalità di cui alla legge 07/03/1986 n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento, che integra il vigente  Regolamento del Servizio di Polizia Locale.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

L'armamento in dotazione agli operatori di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.

L'assegnazione dell'arma non comporta alcuna modificazione dei compiti d'istituto degli operatori della polizia Locale e, ai sensi del C. C. N. L. dei dipendenti degli Enti Locali e della normativa vigente in materia, da essa non conseguono ad alcun titolo retribuzioni aggiuntive rispetto a quelle già percepite.

 

Art. 2

Numero delle armi in dotazione

Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale.

Tale numero risulta essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Servizio di Polizia Locale è pari alla capienza dei caricatori delle armi, compresi quelli di scorta, assegnate ai singoli operatori, aumentato del munizionamento relativo all'armamento di riserva.

 

Art. 3

Comunicazioni al Prefetto

Il provvedimento di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione, sono comunicati al Prefetto.

 

Art. 4

Tipo di armi in dotazione

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1, sia per il personale maschile che femminile, è di norma la pistola semiautomatica, o comunque fra quelle pistole iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della L. 18 Aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni.

 

Art. 5

Attribuzioni del Consiglio Comunale

L'approvazione del presente Regolamento inerente l'armamento degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale da parte dell'organo consigliare ottempera al disposto dell'art. 5, comma 5 della legge 07/03/1986 n. 65, così come modificato dall'art. 17, comma 134 della legge 15/05/1997 n. 127.

CAPO II - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA. SERVIZI ARMATI

 

Art. 6

Assegnazione dell'arma

Per l'espletamento dei servizi di cui al successivo articolo 8, al personale della Polizia Locale al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, l'arma è assegnata individualmente ed in via continuativa.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è disposto dal Sindaco per un periodo di cinque anni ed è soggetto a revisione annuale.

I provvedimenti di assegnazione sono comunicati al Prefetto.

Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino personale di identificazione che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé.

La materiale assegnazione dell'arma e del relativo munizionamento all'atto dell'entrata in servizio, come pure la riconsegna della stessa al momento della cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio, è effettuata mediante la redazione di apposito verbale e la successiva annotazione sui relativi registri, custoditi presso il Comando.

In caso di temporanea sospensione dal servizio, l'arma in dotazione, unitamente alle manette di sicurezza, viene formalmente ritirata, previa redazione di apposito verbale, al dipendente dal Responsabile del Servizio o dal Responsabile del Procedimento.

Per le armi assegnate ai fini dell'espletamento dei servizi di cui al seguente articolo 8, il porto dell'arma senza licenza è consentito, anche al di fuori del servizio, nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento speciale.

 

Art. 7

Modalità di porto dell'arma

Gli addetti alla Polizia Locale, che prestano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva in apposita custodia, con caricatore pieno e innestato e senza colpo in canna.

Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della legge 07/03/1986 n. 65 e dell'articolo 20 del Regolamento del Servizio di Polizia Locale, l'operatore di polizia Locale è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui lo stesso è autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 6, questa è portata con le modalità di cui al primo comma del presente articolo ed in modo non visibile.

Il Responsabile del Servizio nonché gli addetti al coordinamento e controllo (Sottufficiali) possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle relative munizioni.

 

Art. 8

Servizi da espletarsi con armi

In considerazione della particolarità delle mansioni proprie degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, e secondo quanto disposto dal Regolamento del Servizio di Polizia Locale, tutti gli operatori in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza possono prestare in via continuativa servizio armato.

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono tutti i servizi esterni comunque effettuati (appiedati o a mezzo di veicoli).

Detti servizi sono, nell'ambito del territorio del Comune, tutti quelli riguardanti l'attività di polizia Locale (polizia urbana, amministrativa, edilizia, stradale, ambientale e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla polizia locale dalle vigenti norme di legge e di regolamento).

Il personale appartenente al Servizio di Polizia Locale che espleta servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena ed immediata disponibilità.

 

Art. 9

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti alla Polizia Locale, di cui all'articolo 1 del presente Regolamento speciale, che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 07/03/1986 n. 65, prestano servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalle competenti autorità, e forniscono l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

 

Art. 10

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento, espletati fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, sono svolti con l'arma in dotazione, mentre, nelle stesse ipotesi, i servizi di rappresentanza vengono, di massima, garantiti senz'armi, all'infuori del personale che espleta le mansioni di scorta al gonfalone civico (o, ove richiesto, al vessillo regionale, alla bandiera nazionale o alla bandiera europea).

Il porto dell'arma è altresì consentito agli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Di tale facoltà è fatta menzione nel provvedimento d'assegnazione dell'arma, disposto dal Sindaco, per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale non residenti nel territorio comunale.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente il provvedimento deve indicare obbligatoriamente il luogo di residenza del dipendente, ed ogni eventuale successiva variazione dello stesso.

 

Art. 11

Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso o in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senz'armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 07/03/1986 n. 65, che il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, i quali effettuino il servizio stesso in uniforme e muniti di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.

Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, il personale di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del relativo armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le Amministrazioni interessate, osservate le previsioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

Nei casi contemplati dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente, e a quello del luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, del numero degli addetti autorizzati a prestare servizio con armi fuori del territorio dell'Ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

In presenza di servizi associati di Polizia Locale tra Comuni, il personale, in possesso dei requisiti indicati, è autorizzato al porto dell'arma anche sui territori degli enti  convenzionati.

 

 

CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

 

Art. 12

Prelevamento e versamento dell'arma

A seguito dell'assunzione in servizio e previa emanazione del decreto prefettizio di attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, all'appartenente al Servizio di Polizia Locale è assegnata secondo quanto disposto dall'articolo 6 del presente Regolamento, l'arma di servizio viene prelevata, corredata del caricatore di riserva e delle relative munizioni, presso l'ufficio Comando.

L'arma deve essere immediatamente versata, corredata di caricatore di riserva e di relative munizioni, direttamente al Responsabile del Servizio, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, oppure quando viene a mancare la qualità di agente di pubblica sicurezza, o all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, o quando siano venuti meno i requisiti psicofisici e attitudinali richiesti, e tutte le volte in cui sia in tal senso disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Le armi devono essere prelevate e versate scariche.

I movimenti di prelevamento, a seguito del provvedimento di assegnazione dell'arma, o di versamento, conseguenti a cessazione o sospensione dal servizio o nelle altre ipotesi contemplate nel precedente comma del presente articolo, devono essere annotati sull'apposito registro di carico-scarico (“Registro assegnazione armi”), custodito presso l'ufficio Comando, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio, contestualmente alla redazione di appositi verbali.

 

Art. 13

Doveri dell'assegnatario

L'appartenente al Servizio di Polizia Locale, al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

      a) verificare, al momento del materiale prelevamento, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;

      b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;

      c) segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio o all'addetto al coordinamento e controllo suo delegato, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;

      d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;

      e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;

      f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni ai competenti organi di polizia, e consegnare tempestivamente copia della stessa all'ufficio comando.

 

Art. 14

Custodia delle armi

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, e separatamente le munizioni stesse, in dotazione al Servizio di Polizia Locale, sono custodite in cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocata all'interno degli uffici del Comando di Polizia Locale.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni di cui al precedente comma sono svolte di norma dal Responsabile del Servizio o del Procedimento.

In caso di assenza o impedimento del consegnatario, le funzioni di cui sopra vengono svolte da un sub-consegnatario, che deve risultare un addetto al coordinamento e controllo (Sottufficiale).

Il consegnatario ed il sub-consegnatario sono entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.

L'autorità di pubblica sicurezza può prescrivere particolari modalità di custodia, ai sensi dell'articolo 20 della legge 18/04/1975 n. 110, ed ha facoltà di esigere, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo.

Le armi assegnate in via continuativa sono custodite diligentemente dall'assegnatario, che dovrà curarne la manutenzione e osservare le vigenti disposizioni in materia, nonché le prescrizioni emanate dal Responsabile del Servizio o del Procedimento.

Al personale assegnatario è consentita la detenzione dell'arma presso la propria abitazione.

 

Art. 15

Armadi metallici

Presso i locali del Comando di Polizia Locale sono disponibili cassette blindate, le cui chiavi sono consegnate ad ogni singolo assegnatario delle armi in dotazione personale.

Dette cassette sono opportunamente ubicate in modo tale da non essere direttamente visibili e raggiungibili dal pubblico.

Copia di riserva delle suddette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del Servizio o del Procedimento, in busta sigillata, controfirmata dai singoli consegnatari delle armi, nella cassaforte del Comando.

 

Art. 16

Prescrizioni di sicurezza

Le armi devono essere custodite, e nei luoghi di cui all'art. 15 del presente Regolamento speciale, scariche.

Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dagli uffici del Comando.

Al personale assegnatario delle armi e delle munizioni devono essere comunicate le prescrizioni di sicurezza.

 

Art. 17

Doveri del consegnatario delle armi

Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:

a). la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, affidate alla sua cura, nell'apposito armadio corazzato, nonché dei registri, della documentazione e delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;

b) la effettuazione di controlli periodici sull'armamento assegnato al personale;

c) la tenuta dei registri ed il disbrigo degli incombenti burocratici documentali;

d) la scrupolosa osservanza della regolarità delle operazioni inerenti l'armamento.

 

Art. 18

Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni cinque anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore, o ad altre situazioni che ne possano compromettere l'efficienza.

Le munizioni sostituite sono versate presso il competente posto di polizia (la locale Stazione dei Carabinieri), previa redazione dei necessari atti.

Nel medesimo modo si procede anche con riferimento al munizionamento relativo all'armamento di riserva.

I movimenti relativi alla sostituzione del munizionamento devono essere annotati, previa redazione di appositi verbali, sul registro di carico-scarico (“Registro assegnazione munizioni”), custodito presso l'ufficio Comando, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio.

 

Art. 19

Controlli e ispezioni sull'armamento

Il Sindaco, l'Assessore suo delegato, il Responsabile del Servizio o del procedimento (ove lo stesso non coincida con la figura del consegnatario) possono disporre controlli e ispezioni sull'armamento affidato in custodia al consegnatario.

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento del Servizio di Polizia Locale, il Responsabile del servizio può disporre periodiche ispezioni sull'armamento assegnato agli appartenenti alla Polizia Locale, onde verificarne lo stato di manutenzione e il grado di efficienza.

Dell'esito di dette ispezioni viene dato atto su appositi moduli.

 

CAPO IV - ADDESTRAMENTO

Art. 20

Addestramento al tiro

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e ai quali è stata assegnata l'arma in via continuativa ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento speciale, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in una delle forze di polizia dello Stato, e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo al fine dell'ottenimento del previsto certificato di idoneità, ed effettuare altresì almeno un ciclo di addestramento di tiri liberi.

A tal fine il Comando provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e dotati dell'arma di servizio, ad una sezione locale del  T. S. N. , ai sensi dell'articolo 1 della legge 28/05/1981 n. 286.

É facoltà del Sindaco, dell'Assessore suo delegato, su proposta del Responsabile del Servizio o Procedimento, disporre ulteriori cicli addestrativi, nel corso dello stesso anno, per tutti gli operatori di Polizia Locale.

É facoltà degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di iscrizione, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro, da effettuare in tale caso a proprie spese, e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di porto d'armi.

Gli agenti allievi, di cui all'articolo 12 del Regolamento del Servizio di Polizia Locale, vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso di formazione di base.

 

Art. 21

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori dal territorio comunale, gli appartenenti alla Polizia Locale, purché muniti del tesserino personale di identificazione e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio comunale fino al luogo ove è ubicato il poligono e viceversa.

Il Sindaco comunica, almeno 7 giorni prima, la disposizione di servizio al Prefetto, il quale può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

Nell'ipotesi contemplata dal quarto comma del precedente articolo, gli appartenenti alla polizia Locale dovranno munirsi, a proprie spese, della carta di riconoscimento per il trasporto di armi da tiro (carta verde), rilasciata dalla sezione locale di iscrizione del T. S. N., e vidimata dal Prefetto, prevista dall'articolo 76 del R. D. 06/05/1940 n. 635 (Regolamento d'esecuzione del T. U. L. P. S. ).

 

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Fuori uso e radiazione dal servizio delle armi

Il fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, ovvero la radiazione di armi e munizioni non più utilizzabili per i servizi di polizia Locale, viene richiesto dal Responsabile del Servizio.

 

Art. 23

Norme integrative

Per quanto non previsto dal presente Regolamento speciale, si applicano le norme della legge 07/03/1986 n. 65, del D. M. I. 04/03/1987 n. 145, della legge 18/04/975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T. U. L. P. S. e correlato Regolamento d'esecuzione (approvati rispettivamente con R. D. 18/06/1931 N. 773 e con R. D. 06/05/1940 n. 635), ed ogni altra disposizione vigente in materia.

 

Art. 24

Entrata in vigore e comunicazioni

Il presente Regolamento speciale entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. 

Esso è altresì comunicato al Prefetto in ottemperanza al disposto dell'articolo 2 del D. M. I. 04/03/1987 n. 145.