Oggetto: Regolamento per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Premesso,

che l'Amministrazione intende regolamentare l'insediamento e lo svolgimento sul territorio di spettacoli, trattenimenti ed altre attrattive viaggianti;

 

che siffatto intendimento permette la realizzazione delle seguenti finalità:

 

-     valorizzazione delle maggiori festività locali e paesane del Comune e relativi periodi di svolgimento, ovvero agosto e giugno;

-     esercizio delle attrattive in maniera coordinata e sinergica tra loro, auspicabilmente nella forma di parchi giochi temporanei e locali;

-     regole certe per gli esercenti e per le loro attività e relative installazioni;

-     individuazione delle aree pubbliche destinate allo scopo, cioè: a) spazio prativo pubblico antistante il Parco Verde e limitato da Via Capitello della Salute, Via Romana e Via Gere; b) spazio pubblico compreso tra Via Dante Alighieri, Via Angeli e Via A.Moro;

-     rinuncia conseguente ad insediamenti estemporanei e di difficile controllo;

-     facilitazione per le verifiche amministrative e di sicurezza da parte degli Organi ed Uffici demandati;

 

che il regolamento proposto costituisce uno strumento agile e di applicazione non complicata;

 

            Dato atto che è stata convocata la Commissione per lo Statuto ed i Regolamenti in data 18 gennaio 2008;

 

            Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico/procedurale, reso dal responsabile dell'area interessata ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

 

            Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

 

di approvare ed adottare il “Regolamento per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante“, che viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Comune di Ormelle

Piazza Vittoria 20 - 31024  ORMELLE  TV - ( 0422/745017 - fax 0422/805229   -  CF. 80011490267 -

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REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31.01.2008        

 

 

 

 

 

 

 

 


ARTICOLO 1

 

1) Il Comune di Ormelle riconosce la funzione sociale dell'attività esercitata dai circhi equestri e più in generale dallo spettacolo viaggiante.

 

ARTICOLO 2

 

1) A tal fine ed in ottemperanza alla Legge 18/03/1968, n. 337, fornisce ai titolari dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la disponibilità dei seguenti siti comunali:

-     area comunale prativa prospiciente il Parco Verde e compresa tra Via Capitello della Salute, Via Romana e Via Gere;

-     area comunale compresa tra Via Dante, Via Angeli e Via A.Moro 

2) L'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante deve avvenire nelle aree destinate a tale scopo ai sensi della Legge n. 337/1968 e, salvo diversa e specifica indicazione della Giunta Comunale, solamente nei periodi destinati ai festeggiamenti locali di giugno e di agosto.

3) Qualora aree private, non recintate, siano messe a disposizione per l'installazione di circhi equestri e attrazioni dello spettacolo viaggiante e comprese nell'elenco di cui alla Legge n. 337/1968, sono soggette alle norme del presente regolamento.

 

ARTICOLO 3

 

1)  La concessione delle aree per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata dal responsabile dell'Area competente e comporta l'obbligo del pagamento della tassa di occupazione di aree pubbliche (TOSAP), con l'applicazione delle eventuali agevolazioni e altre disposizioni previste.

2) La concessione dell'area non sostituisce la licenza per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, che rimane disciplinata dagli articoli 69 e 80 del TULPS.

 

ARTICOLO  4

 

1) Le concessioni di aree per l'installazione di circhi equestri e attrazioni dello spettacolo viaggiante verranno rilasciate limitatamente alle aree disponibili, a ciò destinate e comprese nell'elenco di cui alla Legge n. 337/1968.

2) In caso di domande concorrenti si terrà conto, delle seguenti priorità, nell'ordine esposto:

- anzianità di frequenza nel comune con la medesima attrazione;

- anzianità di data della licenza per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante. 

- data di ricezione della domanda di rilascio di licenza temporanea al protocollo generale;

3) In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio, le operazioni saranno effettuate presso l'Ufficio di Polizia Locale alla presenza degli esercenti ammessi al medesimo.

 

ARTICOLO 5

 

1) La durata della concessione sarà stabilita di volta in volta, secondo la durata delle festività locali interessate (e non oltre) e  verificate le condizioni di carattere generale esistenti nel periodo richiesto.

2) Eventuali motivate richieste di modifica del periodo di svolgimento delle manifestazioni possono essere avanzate e concesse a insindacabile giudizio del Comune.

 

ARTICOLO 6

 

1) Il titolare dell'attività dello spettacolo viaggiante è tenuto a gestire personalmente l'attrazione installata nell'area concessa. E' vietata ogni forma di sub-concessione. In caso di infrazione a tale divieto sarà revocata la concessione, e tanto il cedente quanto il cessionario saranno esclusi anche per il futuro da concessioni di aree.

2) E' fatto obbligo al concessionario di:

- tenere pulita l'area occupata e lo spazio circostante riconducibile al concessionario ed alla sua attività;  

- restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni che gli è stata consegnata;

3) Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario all'area occupata dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, il Comune può far eseguire i lavori di ripristino a spese del concessionario.

4) Nel caso dell'installazione di circhi equestri e di particolari e ingombranti strutture e/o attrazioni potrà essere richiesta al concessionario una cauzione per un importo non inferiore ad euro cinquecento a tutela del patrimonio e delle aree pubbliche. La cauzione a favore del Comune è prestata mediante deposito in denaro o assegno circolare intestato al comune o mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Lo svincolo della fideiussione sarà effettuato dopo che il concessionario avrà riconsegnato l'area nelle condizioni preesistenti e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dal rilascio della concessione stessa.

 

ARTICOLO 7

 

1) L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a cose od altro che dovessero verificarsi in virtù delle concessioni rilasciate, rimangono pertanto valide le note e le prescrizioni riportate sulle concessioni.

2) La concessione dell'area non pregiudica i diritti dei terzi.

 

ARTICOLO 8

 

1) E' soggetto alle norme del presente regolamento lo svolgimento delle seguenti manifestazioni:

a) manifestazione occasionale di pubblico trattenimento, subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale prevista dagli articoli 69 e 80 del T.U.L.P.S., rilasciata dal responsabile dell'Area  Comunale competente.

 

ARTICOLO 9

 

1) Sono definite manifestazioni occasionali di pubblico trattenimento, disciplinate dal presente regolamento quelle svolte in:

a) circhi, di cui all'articolo 1, c.1, lettera h), del D.M. 19/8/1996, compresi nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della L. n. 337/1968, con capienza complessiva superiore a duecento persone;

b) luoghi destinati a spettacoli viaggianti, di cui all'articolo 1, c.1, lettera i), del D.M. 19/8/1996, con attrazioni tra quelle comprese nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della L. n. 337/1968, con capienza complessiva superiore a duecento persone;

c) circhi, di cui all'articolo 1, c.1, lettera h) del D.M. 19/8/1996, compresi nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della L. n. 337/1968, con capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone;

d) luoghi destinati a spettacoli viaggianti di cui all'articolo 1, c.1, lettera i) del D.M. 19/8/1996, con attrazioni tra quelle comprese nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della L. n. 337/1968, con capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone;

 

ARTICOLO 10

 

1) Per lo svolgimento di una manifestazione occasionale di pubblico trattenimento di cui all'articolo 9, punto 1, lettera a) e lettera b) del presente regolamento, l'organizzatore dovrà presentare presso l'Ufficio Protocollo del Comune, almeno sessanta giorni prima della data di inizio della manifestazione stessa, domanda di autorizzazione in bollo, corredata con le dichiarazioni di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge e dalla documentazione riportata nell'allegato A) del presente regolamento.

 

2) Gli Uffici incaricati provvederanno a:

• verificare il rispetto dei termini;    

• verificare la disponibilità dell'area a ciò destinata;    

• verificare che la domanda e la documentazione allegata siano complete, ed in caso contrario richiedere le integrazioni necessarie;

• rilasciare, in caso di verifica favorevole, l'autorizzazione di cui agli articoli 69 e 80 del TULPS e la eventuale concessione dell'area, ovvero adottare provvedimento di diniego motivato entro il termine previsto;

 

ARTICOLO 11

 

1) Per lo svolgimento di una manifestazione occasionale di pubblico trattenimento di cui all'articolo 9, punto 1, lettera c) e lettera d) del presente regolamento, l'organizzatore dovrà presentare presso l'Ufficio Protocollo del Comune, almeno quindici giorni prima della data di inizio della manifestazione stessa, domanda di autorizzazione in bollo, corredata con le dichiarazioni di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge e dalla documentazione riportata nell'allegato A) del presente regolamento.

 

2) Gli Uffici incaricati  provvederanno a:

• verificare il rispetto dei termini;

• verificare la disponibilità dell'area a ciò destinata sulla base delle vigenti norme regolamentari;    

• verificare che la domanda e la documentazione allegata siano complete, ed in caso contrario richiedere le integrazioni necessarie;

• verificare la corrispondenza della manifestazione alla tipologia prevista dall'articolo 9, punto 1, lettera c) o lettera d) del presente regolamento; Nel caso in cui da tale verifica si rilevasse che la manifestazione in oggetto presenta caratteristiche riconducibili ad un'altra tipologia, il richiedente verrà invitato ad adeguare la domanda ed eventualmente la documentazione.

• rilasciare, con l'acquisizione delle eventuali altre attestazioni di necessità o ritenute (es. relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto, alle regole tecniche stabilite con apposito decreto ministeriale e/o pianta, dichiarazione di conformità, collaudo ecc.), l'autorizzazione di cui agli articoli 69 e 80 del TULPS e la eventuale concessione dell'area, ovvero adottare provvedimento di diniego motivato entro il termine prescritto;

 

 

ARTICOLO 12

 

1) Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni occasionali di pubblico trattenimento, nonché la documentazione prevista nell'allegato A) del presente regolamento possono essere aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale.

3) Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio comunale e sostituisce abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A

 

Le domande volte ad ottenere l'autorizzazione prevista dagli articoli 69 e 80 del TULPS per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico trattenimento, dovranno contenere i seguenti elementi:

a) generalità complete del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza ed eventualmente il codice fiscale e recapito telefonico ed il nominativo e le generalità della persona rappresentante);

b) titolo per il quale richiede l'autorizzazione (es. in conto proprio come imprenditore che professionalmente gestisce impresa di spettacolo, denominazione, sede, eventuale codice fiscale);

c) indicazione dell'area interessata;

d) periodo di validità per il quale si richiede la licenza;

e) indicazione metri quadrati  di suolo da occupare; 

f) nonché le ulteriori indicazioni:

- che la manifestazione e/o il pubblico trattenimento (con relative strutture ed attrezzature) sono assicurate per i rischi da responsabilità civile verso terzi;

- che  nello  svolgimento  della   manifestazione  saranno  rispettate   tutte  le   norme  di   legge  in   materia di pubblica incolumità, nonché il tipo e la denominazione delle attrazioni da installare, tra quelle comprese nell'elenco previsto dall'articolo 4 della L. n. 337/1968;

- il rispetto delle vigenti misure di prevenzione incendi e la predisposizione di idonei mezzi di estinzione, adeguati alla tipologia e caratteristiche dell'insediamento, eventualmente prescritti dai competenti organi tecnici di controllo;

- l'adempimento degli eventuali obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore;

- la sussistenza dei presupposti e requisiti di legge;

 

A tali domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

 

per il pubblico trattenimento in circhi e luoghi destinati a spettacoli viaggianti

con capienza complessiva superiore a duecento persone    

 

al momento della presentazione:

- copia licenza comunale di spettacoli viaggianti in corso di validità;

- copia libro tecnico descrittivo delle strutture e degli impianti ovvero progetto della struttura e/o attività della ditta costruttrice, dalla quale risultino sia il rispetto delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione/i con indicazione anche di eventuali limiti e/o divieti (capienza massima, limiti di età, ecc.);

- copia certificato di collaudo annuale delle strutture che si intende installare, effettuato da tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;

- copia polizza di assicurazione di ciascuna attrazione che si intende installare con quietanza del versamento annuale del premio valida per l'anno in corso;

- nulla osta del proprietario per l'occupazione dell'area privata (solo nel caso di collocazione in area privata;

- valido documento di identità (solo quando la firma viene apposta nella domanda non in presenza del dipendente addetto a riceverla);

 

ad installazione avvenuta:

- dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti redatta di volta in volta dall'esercente;

- altra documentazione prevista e/o richiesta in relazione al tipo di attività;

- attestazione di pagamento TOSAP (solo in caso di occupazione del suolo pubblico);

 

 

 

 

per il pubblico trattenimento in circhi e luoghi destinati a spettacoli viaggianti

con capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone

 

al momento della presentazione:

- copia licenza comunale di spettacoli viaggianti in corso di validità;

- copia libro tecnico descrittivo delle strutture e degli impianti ovvero progetto della struttura e/o attività della ditta costruttrice, dalla quale risultino sia il rispetto delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione/i con indicazione anche di eventuali limiti e/o divieti (capienza massima, limiti di età, ecc.);

- copia certificato di collaudo annuale delle strutture che si intende installare, effettuato da tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;

- copia polizza di assicurazione di ciascuna attrazione che si intende installare con quietanza del versamento annuale del premio valida per l'anno in corso;

- nulla osta del proprietario per l'occupazione dell'area privata (solo nel caso di collocazione in area privata);

- valido documento di identità (solo quando la firma viene apposta nella domanda non in presenza del dipendente addetto a riceverla);

 

ad installazione avvenuta:

- dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti redatta di volta in volta dall'esercente;

- altra documentazione prevista e/o richiesta in relazione al tipo di attività;

- attestazione di pagamento TOSAP (solo in caso di occupazione del suolo pubblico).