Premesso,
che l'Amministrazione intende
regolamentare l'insediamento e lo svolgimento sul territorio di spettacoli,
trattenimenti ed altre attrattive viaggianti;
che siffatto intendimento permette la
realizzazione delle seguenti finalità:
- valorizzazione
delle maggiori festività locali e paesane del Comune e relativi periodi di
svolgimento, ovvero agosto e giugno;
- esercizio delle
attrattive in maniera coordinata e sinergica tra loro, auspicabilmente nella
forma di parchi giochi temporanei e locali;
- regole certe per
gli esercenti e per le loro attività e relative installazioni;
- individuazione
delle aree pubbliche destinate allo scopo, cioè: a) spazio prativo pubblico
antistante il Parco Verde e limitato da Via Capitello della Salute, Via Romana
e Via Gere; b) spazio pubblico compreso tra Via Dante Alighieri, Via Angeli e
Via A.Moro;
- rinuncia
conseguente ad insediamenti estemporanei e di difficile controllo;
- facilitazione per
le verifiche amministrative e di sicurezza da parte degli Organi ed Uffici
demandati;
che il regolamento proposto costituisce
uno strumento agile e di applicazione non complicata;
Dato
atto che è stata convocata la Commissione per lo Statuto ed i Regolamenti in
data 18 gennaio 2008;
Visto
il parere favorevole sulla regolarità tecnico/procedurale, reso dal
responsabile dell'area interessata ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 16
consiglieri presenti e votanti;
D
E L I B E R A
di approvare ed adottare il
“Regolamento per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante“, che
viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.
Comune
di Ormelle
Piazza
Vittoria 20 - 31024 ORMELLE TV - ( 0422/745017 - fax 0422/805229 -
CF. 80011490267 -
e-mail: info@comune.ormelle.tv.it
- www.comune.ormelle.tv.it
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
ARTICOLO 1
1) Il Comune di
Ormelle riconosce la funzione sociale dell'attività esercitata dai circhi
equestri e più in generale dallo spettacolo viaggiante.
ARTICOLO 2
1) A tal fine ed
in ottemperanza alla Legge 18/03/1968, n. 337, fornisce ai titolari dei circhi
equestri e dello spettacolo viaggiante la disponibilità dei seguenti siti
comunali:
- area
comunale prativa prospiciente il Parco Verde e compresa tra Via Capitello della
Salute, Via Romana e Via Gere;
- area
comunale compresa tra Via Dante, Via Angeli e Via A.Moro
2) L'esercizio
dell'attività dello spettacolo viaggiante deve avvenire nelle aree destinate a
tale scopo ai sensi della Legge n. 337/1968 e, salvo diversa e specifica
indicazione della Giunta Comunale, solamente nei periodi destinati ai
festeggiamenti locali di giugno e di agosto.
3) Qualora aree
private, non recintate, siano messe a disposizione per l'installazione di
circhi equestri e attrazioni dello spettacolo viaggiante e comprese nell'elenco
di cui alla Legge n. 337/1968, sono soggette alle norme del presente
regolamento.
ARTICOLO 3
1) La concessione delle aree per l'esercizio
dell'attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata dal responsabile dell'Area
competente e comporta l'obbligo del pagamento della tassa di occupazione di
aree pubbliche (TOSAP), con l'applicazione delle eventuali agevolazioni e altre
disposizioni previste.
2) La concessione
dell'area non sostituisce la licenza per l'esercizio dell'attività dello
spettacolo viaggiante, che rimane disciplinata dagli articoli 69 e 80 del
TULPS.
ARTICOLO 4
1) Le concessioni
di aree per l'installazione di circhi equestri e attrazioni dello spettacolo
viaggiante verranno rilasciate limitatamente alle aree disponibili, a ciò
destinate e comprese nell'elenco di cui alla Legge n. 337/1968.
2) In caso di
domande concorrenti si terrà conto, delle seguenti priorità, nell'ordine
esposto:
- anzianità di
frequenza nel comune con la medesima attrazione;
- anzianità di
data della licenza per l'esercizio dell'attività dello spettacolo
viaggiante.
- data di
ricezione della domanda di rilascio di licenza temporanea al protocollo
generale;
3) In caso di
ulteriore parità si procederà al sorteggio, le operazioni saranno effettuate
presso l'Ufficio di Polizia Locale alla presenza degli esercenti ammessi al
medesimo.
ARTICOLO 5
1) La durata
della concessione sarà stabilita di volta in volta, secondo la durata delle
festività locali interessate (e non oltre) e
verificate le condizioni di carattere generale esistenti nel periodo
richiesto.
2) Eventuali
motivate richieste di modifica del periodo di svolgimento delle manifestazioni
possono essere avanzate e concesse a insindacabile giudizio del Comune.
ARTICOLO 6
1) Il titolare
dell'attività dello spettacolo viaggiante è tenuto a gestire personalmente l'attrazione
installata nell'area concessa. E' vietata ogni forma di sub-concessione. In
caso di infrazione a tale divieto sarà revocata la concessione, e tanto il
cedente quanto il cessionario saranno esclusi anche per il futuro da
concessioni di aree.
2) E' fatto
obbligo al concessionario di:
- tenere pulita l'area
occupata e lo spazio circostante riconducibile al concessionario ed alla sua
attività;
- restituire l'area
avuta in concessione, nelle stesse condizioni che gli è stata consegnata;
3) Ogni modifica
o alterazione fatta dal concessionario all'area occupata dovrà essere
ripristinata non appena smontata l'attrezzatura. Qualora non venga ottemperato
a quanto prescritto, il Comune può far eseguire i lavori di ripristino a spese
del concessionario.
4) Nel caso dell'installazione
di circhi equestri e di particolari e ingombranti strutture e/o attrazioni
potrà essere richiesta al concessionario una cauzione per un importo non
inferiore ad euro cinquecento a tutela del patrimonio e delle aree pubbliche.
La cauzione a favore del Comune è prestata mediante deposito in denaro o
assegno circolare intestato al comune o mediante fideiussione bancaria o
assicurativa. Lo svincolo della fideiussione sarà effettuato dopo che il
concessionario avrà riconsegnato l'area nelle condizioni preesistenti e dopo l'adempimento
di tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dal rilascio della concessione
stessa.
ARTICOLO 7
1) L'Amministrazione
comunale non risponde per eventuali danni a cose od altro che dovessero
verificarsi in virtù delle concessioni rilasciate, rimangono pertanto valide le
note e le prescrizioni riportate sulle concessioni.
2) La concessione
dell'area non pregiudica i diritti dei terzi.
ARTICOLO 8
1) E' soggetto
alle norme del presente regolamento lo svolgimento delle seguenti
manifestazioni:
a) manifestazione
occasionale di pubblico trattenimento, subordinata al rilascio dell'autorizzazione
comunale prevista dagli articoli 69 e 80 del T.U.L.P.S., rilasciata dal
responsabile dell'Area Comunale
competente.
ARTICOLO 9
1) Sono definite
manifestazioni occasionali di pubblico trattenimento, disciplinate dal presente
regolamento quelle svolte in:
a) circhi, di cui all'articolo 1, c.1,
lettera h), del D.M. 19/8/1996, compresi nell'elenco ministeriale di cui all'articolo
4 della L. n. 337/1968, con capienza complessiva superiore a duecento persone;
b) luoghi destinati a spettacoli
viaggianti, di cui all'articolo 1, c.1, lettera i), del D.M. 19/8/1996, con
attrazioni tra quelle comprese nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4
della L. n. 337/1968, con capienza complessiva superiore a duecento persone;
c) circhi, di cui all'articolo 1, c.1,
lettera h) del D.M. 19/8/1996, compresi nell'elenco ministeriale di cui all'articolo
4 della L. n. 337/1968, con capienza complessiva pari o inferiore a duecento
persone;
d) luoghi destinati a spettacoli
viaggianti di cui all'articolo 1, c.1, lettera i) del D.M. 19/8/1996, con
attrazioni tra quelle comprese nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4
della L. n. 337/1968, con capienza complessiva pari o inferiore a duecento
persone;
ARTICOLO 10
1) Per lo svolgimento
di una manifestazione occasionale di pubblico trattenimento di cui all'articolo
9, punto 1, lettera a) e lettera b) del presente regolamento, l'organizzatore
dovrà presentare presso l'Ufficio Protocollo del Comune, almeno sessanta giorni
prima della data di inizio della manifestazione stessa, domanda di
autorizzazione in bollo, corredata con le dichiarazioni di sussistenza dei
presupposti e requisiti di legge e dalla documentazione riportata nell'allegato
A) del presente regolamento.
2) Gli Uffici
incaricati provvederanno a:
• verificare il
rispetto dei termini;
• verificare la
disponibilità dell'area a ciò destinata;
• verificare che
la domanda e la documentazione allegata siano complete, ed in caso contrario
richiedere le integrazioni necessarie;
• rilasciare, in
caso di verifica favorevole, l'autorizzazione di cui agli articoli 69 e 80 del
TULPS e la eventuale concessione dell'area, ovvero adottare provvedimento di
diniego motivato entro il termine previsto;
ARTICOLO 11
1) Per lo svolgimento
di una manifestazione occasionale di pubblico trattenimento di cui all'articolo
9, punto 1, lettera c) e lettera d) del presente regolamento, l'organizzatore
dovrà presentare presso l'Ufficio Protocollo del Comune, almeno quindici giorni
prima della data di inizio della manifestazione stessa, domanda di
autorizzazione in bollo, corredata con le dichiarazioni di sussistenza dei
presupposti e requisiti di legge e dalla documentazione riportata nell'allegato
A) del presente regolamento.
2) Gli Uffici
incaricati provvederanno a:
• verificare il
rispetto dei termini;
• verificare la
disponibilità dell'area a ciò destinata sulla base delle vigenti norme
regolamentari;
• verificare che
la domanda e la documentazione allegata siano complete, ed in caso contrario
richiedere le integrazioni necessarie;
• verificare la
corrispondenza della manifestazione alla tipologia prevista dall'articolo 9,
punto 1, lettera c) o lettera d) del presente regolamento; Nel caso in cui da
tale verifica si rilevasse che la manifestazione in oggetto presenta
caratteristiche riconducibili ad un'altra tipologia, il richiedente verrà
invitato ad adeguare la domanda ed eventualmente la documentazione.
• rilasciare, con
l'acquisizione delle eventuali altre attestazioni di necessità o ritenute (es.
relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o
nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei
geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto, alle regole
tecniche stabilite con apposito decreto ministeriale e/o pianta, dichiarazione
di conformità, collaudo ecc.), l'autorizzazione di cui agli articoli 69 e 80
del TULPS e la eventuale concessione dell'area, ovvero adottare provvedimento
di diniego motivato entro il termine prescritto;
ARTICOLO 12
1) Le modalità di
presentazione delle domande di autorizzazione per lo svolgimento delle
manifestazioni occasionali di pubblico trattenimento, nonché la documentazione
prevista nell'allegato A) del presente regolamento possono essere aggiornate
con deliberazione della Giunta Comunale.
3) Il presente
regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la
pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio comunale e sostituisce
abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
ALLEGATO A
Le domande volte
ad ottenere l'autorizzazione prevista dagli articoli 69 e 80 del TULPS per lo
svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico trattenimento, dovranno
contenere i seguenti elementi:
a) generalità
complete del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza ed
eventualmente il codice fiscale e recapito telefonico ed il nominativo e le
generalità della persona rappresentante);
b) titolo per il
quale richiede l'autorizzazione (es. in conto proprio come imprenditore che
professionalmente gestisce impresa di spettacolo, denominazione, sede,
eventuale codice fiscale);
c) indicazione
dell'area interessata;
d) periodo di
validità per il quale si richiede la licenza;
e) indicazione
metri quadrati di suolo da
occupare;
f) nonché le
ulteriori indicazioni:
- che la
manifestazione e/o il pubblico trattenimento (con relative strutture ed
attrezzature) sono assicurate per i rischi da responsabilità civile verso
terzi;
- che nello
svolgimento della manifestazione saranno rispettate tutte
le norme di
legge in materia di pubblica incolumità, nonché il
tipo e la denominazione delle attrazioni da installare, tra quelle comprese
nell'elenco previsto dall'articolo 4 della L. n. 337/1968;
- il rispetto
delle vigenti misure di prevenzione incendi e la predisposizione di idonei
mezzi di estinzione, adeguati alla tipologia e caratteristiche dell'insediamento,
eventualmente prescritti dai competenti organi tecnici di controllo;
- l'adempimento
degli eventuali obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore;
- la sussistenza
dei presupposti e requisiti di legge;
A tali domande
dovrà essere allegata la seguente documentazione:
per il pubblico trattenimento in circhi e luoghi
destinati a spettacoli viaggianti
con capienza complessiva superiore a duecento
persone
al momento della presentazione:
- copia licenza
comunale di spettacoli viaggianti in corso di validità;
- copia libro tecnico
descrittivo delle strutture e degli impianti ovvero progetto della struttura
e/o attività della ditta costruttrice, dalla quale risultino sia il rispetto
delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione/i con
indicazione anche di eventuali limiti e/o divieti (capienza massima, limiti di
età, ecc.);
- copia certificato
di collaudo annuale delle strutture che si intende installare, effettuato da
tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici,
idraulici ed elettrici;
- copia polizza di
assicurazione di ciascuna attrazione che si intende installare con quietanza
del versamento annuale del premio valida per l'anno in corso;
- nulla osta del
proprietario per l'occupazione dell'area privata (solo nel caso di collocazione
in area privata;
- valido documento di
identità (solo quando la firma viene apposta nella domanda non in presenza del
dipendente addetto a riceverla);
ad installazione avvenuta:
- dichiarazione di
corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti redatta di
volta in volta dall'esercente;
- altra
documentazione prevista e/o richiesta in relazione al tipo di attività;
- attestazione di
pagamento TOSAP (solo in caso di occupazione del suolo pubblico);
per il pubblico trattenimento in circhi e luoghi
destinati a spettacoli viaggianti
con capienza complessiva pari o inferiore a duecento
persone
al momento della presentazione:
- copia licenza
comunale di spettacoli viaggianti in corso di validità;
- copia libro tecnico
descrittivo delle strutture e degli impianti ovvero progetto della struttura
e/o attività della ditta costruttrice, dalla quale risultino sia il rispetto
delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione/i con
indicazione anche di eventuali limiti e/o divieti (capienza massima, limiti di
età, ecc.);
- copia certificato
di collaudo annuale delle strutture che si intende installare, effettuato da
tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici,
idraulici ed elettrici;
- copia polizza di
assicurazione di ciascuna attrazione che si intende installare con quietanza
del versamento annuale del premio valida per l'anno in corso;
- nulla osta del
proprietario per l'occupazione dell'area privata (solo nel caso di collocazione
in area privata);
- valido
documento di identità (solo quando la firma viene apposta nella domanda non in
presenza del dipendente addetto a riceverla);
ad installazione avvenuta:
- dichiarazione di
corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti redatta di
volta in volta dall'esercente;
-
altra documentazione prevista e/o
richiesta in relazione al tipo di attività;
- attestazione di
pagamento TOSAP (solo in caso di occupazione del suolo pubblico).