Oggetto: Salvaguardia equilibri di Bilancio e
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi - anno 2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la relazione del Responsabile
dell'Area Finanziaria, in merito all'andamento della gestione 2008;
Osservato che dalla stessa si evince
che la situazione economico finanziaria del Comune è tale da non richiedere particolari provvedimenti:
- né per il riconoscimento di debiti fuori
bilancio;
- né per il ripiano di un eventuale disavanzo
di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
- né per un
disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei
residui;
Considerato inoltre che la
"ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi" evidenzia che
gli stessi procedono senza rilevanti scostamenti rispetto alla previsione
iniziale aggiornata con le "variazioni" già adottate e tenuto conto
delle risorse economiche accertate;
Visto il parere
tecnico favorevole espresso dal
Responsabile dell'Area Finanziaria ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
Sentiti i seguenti interventi:
Sindaco - relaziona.
Consigliere Bruno Bianchi -
chiede che problemi ha comportato il
mancato introito dell'ICI.
Con voti favorevoli n° 12, astenuti n° 3 (Scotton, Bianchi e
Nardin), espressi per alzata di mano dai n°12
consiglieri votanti su n° 15 presenti,
D E L I B E R A
1. di dare atto che sono assicurati gli
equilibri economico finanziari del Bilancio di Previsione 2008 e che non è prevedibile possa formarsi un disavanzo di
amministrazione al termine
dell'esercizio 2008;
2. di dare atto che, allo stato attuale, non
risultano all'Amministrazione debiti
fuori bilancio la cui legittimità sia
riconoscibile, che debbano essere oggetto di ripiano, oltre al debito
fuori bilancio già riconosciuto dal Consiglio Comunale con deliberazione
n° 13 del 12/06/2008;
3. di prendere atto che l'attività
dell'Amministrazione Comunale per il 2008 procede come programmato in sede
di Bilancio di Previsione e successive
variazioni, tenuto conto delle risorse economiche accertate;
4. di disporre, ai sensi dell'art. 193, comma 2,
del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000, che la
presente delibera venga allegata al
rendiconto dell'esercizio finanziario 2008.
*
* * * * *
Data l'urgenza,
con
voti favorevoli n° 12, astenuti n° 3 (Scotton, Bianchi e Nardin), espressi
per alzata di mano dai n°12 consiglieri
votanti su n° 15 presenti, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Allegato alla
deliberazione C.C. n° 27 del 25/09/2008
* Area Finanziaria *
RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO
ANNO 2008
(art. 193 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267)
L'art. 193 del
Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, (Salvaguardia degli equilibri di
bilancio), così recita:
1) Gli enti locali rispettano durante la
gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal
presente testo unico.
2) Con periodicità stabilita dal regolamento
di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30
settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede, con delibera, ad
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale
sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i
provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.
194 (debiti fuori bilancio ndr), per il ripiano dell'eventuale disavanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei
residui, addotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La
deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3) Ai fini del comma 2 possono essere
utilizzate per l'anno in corso e per i due anni successivi tutte le entrate e
le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di
prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4) La mancata adozione, da parte dell'ente,
dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata
ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del
medesimo articolo.
Il
sottoscritto, Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Ormelle (TV), ha
perciò sottoposto a revisione l'intera gestione finanziaria del 2008, sia per
la parte della competenza che per la parte relativa ai residui, ha inoltre
verificato l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti.
Da un esame a
campione dell'andamento delle entrate correnti e delle spese correnti emerge
sostanzialmente che la gestione mantiene gli equilibri impostati in sede di
redazione del Bilancio e successive variazioni.
E' doveroso
richiamare l'attenzione sulla minore entrata derivante dall'esenzione, delle
"abitazioni principali e loro pertinenze", dall'Imposta Comunale
sugli Immobili (I.C.I.) disposta con Decreto Legge 27/05/2008 n° 93. Con
tale provvedimento si disponeva anche di rimborsare ai singoli comuni "La
minore imposta ... quantificata in 1.700 milioni di euro". Recentemente è
stato definito il metodo di riparto del fondo a tal fine costituito.
Per ciò che
riguarda il Comune di Ormelle detta minore entrata è sommariamente
quantificabile in E 170.000,00 (l'importo dovrà essere certificato entro
il 30/04/2009 e a tal fine sono in corso di aggiornamento le varie banche
dati). E' già stato erogato un primo
"acconto", pari al 50% di quanto riscosso nel 2007 per abitazione
principale. Rimane ora da riscuotere un seconto "acconto" a dicembre
2008 ed il "saldo" dopo la certificazione di aprile 2009.
Verificandosi
tale condizione, la minore entrata tributaria sarebbe compensata dal maggior
trasferimento statale, mantenendo quindi invariati gli equilibri di bilancio.
Si rileva che l'andamento delle
riscossioni, per oneri di urbanizzazione, evidenzia una notevole riduzione
rispetto all'esercizio 2007:
ONERI DI
URBANIZZAZIONE |
SOMME RISCOSSE |
2004 |
173.987,48 |
2005 |
122.089,99 |
2006 |
98.952,13 |
2007 |
201.211,82 |
2008 (primi
giorni di settembre) |
31.110,20 |
L'importo, fino ad ora accertato,
rappresenta un quinto di quello iscritto in bilancio.
A fronte di dette minori entrate,
saranno ridotti conseguentemente gli investimenti dalle stesse finanziati.
A quanto
risulta a questi uffici non esistono, allo stato attuale, debiti fuori bilancio
la cui legittimità sia riconoscibile, per cui debbano essere oggetto di
ripiano, fatto salvo quello già riconosciuto.
Ormelle, 15 settembre 2008
Il
Responsabile dell'Area Finanziaria
Armando BIANCO
NON STAMPARE !!!
TESTO UNICO
DELLE LEGGI SULL'
ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Articolo 193
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Gli enti locali rispettano durante la
gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal
presente testo unico.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità
dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun
anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il
ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato
e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo,
di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza
ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare
il pareggio. La deliberazione
è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere
utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le
disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e
di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti
da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte
dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è
equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione
di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2
del medesimo articolo.
REGOLAMENTO COMUNALE
DI CONTABILITA'
Approvato con
deliberazione consiliare n° 15 dell'8 aprile 2005
Articolo 17 -
Stato attuazione dei programmi e salvaguardia equilibri di bilancio
1. Almeno una volta all'anno e comunque entro
il 30 settembre, l'organo consiliare provvede con propria deliberazione ad
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.