Oggetto:      Salvaguardia equilibri di Bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi  - anno 2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Vista la relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria, in merito all'andamento della gestione 2008;

 

Osservato che dalla stessa si evince che la situazione economico finanziaria del Comune è  tale da non richiedere particolari provvedimenti:

 

-     né per il riconoscimento di debiti fuori bilancio;

-     né per il ripiano di un eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato;

-     né per un  disavanzo di amministrazione o di gestione, per  squilibrio della gestione di  competenza ovvero della gestione dei residui;

 

Considerato inoltre che la "ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi" evidenzia che gli stessi procedono senza rilevanti scostamenti rispetto alla previsione iniziale aggiornata con le "variazioni" già adottate e tenuto conto delle risorse economiche accertate;

 

Visto il parere tecnico favorevole  espresso dal Responsabile dell'Area  Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

 

Sentiti i seguenti interventi:

Sindaco - relaziona.

Consigliere Bruno Bianchi - chiede che problemi ha comportato il  mancato introito dell'ICI.

 

            Con voti favorevoli n°  12, astenuti n° 3 (Scotton, Bianchi e Nardin), espressi per alzata di mano dai n°12  consiglieri votanti su n° 15 presenti,

 

D E L I B E R A

 

1.   di dare atto che sono assicurati gli equilibri economico finanziari del Bilancio di Previsione 2008 e che non è  prevedibile possa formarsi un disavanzo di amministrazione  al termine dell'esercizio 2008;

 

2.   di dare atto che, allo stato attuale, non risultano all'Amministrazione debiti  fuori bilancio la cui legittimità sia  riconoscibile, che debbano essere oggetto di ripiano, oltre al debito fuori bilancio già riconosciuto dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 13 del 12/06/2008;

 

3.   di prendere atto che l'attività dell'Amministrazione Comunale per il 2008 procede come programmato in sede di  Bilancio di Previsione e successive variazioni, tenuto conto delle risorse economiche accertate;

 

4.   di disporre, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs.  n° 267 del 18.8.2000, che la presente delibera venga  allegata al rendiconto dell'esercizio finanziario 2008.

 

* * * * * *

 

Data l'urgenza, con voti favorevoli n° 12, astenuti n° 3 (Scotton, Bianchi e Nardin), espressi per alzata di mano dai n°12  consiglieri votanti su n° 15 presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

 

 

 


 

Allegato alla deliberazione C.C. n° 27 del 25/09/2008

 

 

 

 

* Area Finanziaria *

 

 

RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA

 

 

DEGLI EQUILIBRI  DI BILANCIO

 

 

 

ANNO  2008

 

(art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267)

 

L'art. 193 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, (Salvaguardia degli equilibri di bilancio), così recita:

 

1)       Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

2)       Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede, con delibera, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 (debiti fuori bilancio ndr), per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, addotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3)       Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due anni successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

4)       La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

 

Il sottoscritto, Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Ormelle (TV), ha perciò sottoposto a revisione l'intera gestione finanziaria del 2008, sia per la parte della competenza che per la parte relativa ai residui, ha inoltre verificato l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti.

Da un esame a campione dell'andamento delle entrate correnti e delle spese correnti emerge sostanzialmente che la gestione mantiene gli equilibri impostati in sede di redazione del Bilancio e successive variazioni.

E' doveroso richiamare l'attenzione sulla minore entrata derivante dall'esenzione, delle "abitazioni principali e loro pertinenze", dall'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) disposta con Decreto Legge 27/05/2008 n° 93. Con tale provvedimento si disponeva anche di rimborsare ai singoli comuni "La minore imposta ... quantificata in 1.700 milioni di euro". Recentemente è stato definito il metodo di riparto del fondo a tal fine costituito.

Per ciò che riguarda il Comune di Ormelle detta minore entrata è sommariamente quantificabile in E 170.000,00 (l'importo dovrà essere certificato entro il 30/04/2009 e a tal fine sono in corso di aggiornamento le varie banche dati).  E' già stato erogato un primo "acconto", pari al 50% di quanto riscosso nel 2007 per abitazione principale. Rimane ora da riscuotere un seconto "acconto" a dicembre 2008 ed il "saldo" dopo la certificazione di aprile 2009.

Verificandosi tale condizione, la minore entrata tributaria sarebbe compensata dal maggior trasferimento statale, mantenendo quindi invariati gli equilibri di bilancio.

Si rileva che l'andamento delle riscossioni, per oneri di urbanizzazione, evidenzia una notevole riduzione rispetto all'esercizio 2007:

 

ONERI DI URBANIZZAZIONE

SOMME  RISCOSSE

2004

173.987,48

2005

122.089,99

2006

98.952,13

2007

201.211,82

2008

(primi giorni di settembre)

31.110,20

 

 

L'importo, fino ad ora accertato, rappresenta un quinto di quello iscritto in bilancio.

 

A fronte di dette minori entrate, saranno ridotti conseguentemente gli investimenti dalle stesse finanziati.

 

A quanto risulta a questi uffici non esistono, allo stato attuale, debiti fuori bilancio la cui legittimità sia riconoscibile, per cui debbano essere oggetto di ripiano, fatto salvo quello già riconosciuto.

 

Ormelle,  15 settembre 2008

 

                                                                 Il Responsabile dell'Area Finanziaria

                                                                                          Armando  BIANCO

 


NON  STAMPARE !!!

 

 

TESTO UNICO

 

DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO

 

DEGLI ENTI LOCALI

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

 

Articolo 193

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

 

 

1.         Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

2.         Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3.         Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

4.         La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

 

 

REGOLAMENTO  COMUNALE  DI  CONTABILITA'

Approvato con deliberazione consiliare n° 15 dell'8 aprile 2005

 

Articolo 17 - Stato attuazione dei programmi e salvaguardia equilibri di bilancio

 

1.    Almeno una volta all'anno e comunque entro il 30 settembre, l'organo consiliare provvede con propria deliberazione ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.