Oggetto: Piano locale per la Domiciliarità. Approvazione Regolamento Unico per l'accesso ai servizi

              di assistenza domiciliare e di telesoccorso e telecontrollo

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Premesso,

che la Regione Veneto con Delibera di Giunta n. 39 in data 17 gennaio 2006 ha introdotto il Piano Locale per la Domiciliarità, demandando ai Comuni, attraverso gli indirizzi delle Conferenze dei Sindaci delle rispettive Aziende Sanitarie di appartenenze, l'adozione del “Regolamento Unico per l'accesso ai servizi di assistenza domiciliare e di telesoccorso e telecontrollo”;

 

che la Conferenza del Sindaci dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso, nell'adunanza del 27 giugno 2008 ha disposto quanto segue: “… Il Piano Locale per la domiciliarità (DGRV 39 del 17.01.2006), finalizzato al mantenimento della persona non autosufficiente in famiglia e approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 27.12.2007 prevede lo sviluppo di un regolamento unico per l'accesso ai servizi di assistenza domiciliare e di telesoccorso/telecontrollo.  Il Regolamento è stato condiviso con il gruppo di lavoro A.U.L.S.S./Comuni, presentato e discusso nei singoli Comitati dei Sindaci di Distretto, trasmesso a tutte le Amministrazioni  Comunali per osservazioni/integrazioni e presentato alla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 22.11.2007.  Tale Regolamento …omissis …. dovrà essere recepito con delibera da ogni singolo Comune, possibilmente (entro) l'autunno per poterlo adottare dal 1° gennaio 2009.

Lo schema di  Regolamento viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci e avrà decorrenza dal 1 gennaio 2009, previa adozione di tutti i Comuni”…;

 

            Considerato che l'assistenza domiciliare serve al conseguimento dei seguenti obiettivi:

ü    Favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile, compatibilmente con le risorse e le condizioni di gravità;

ü    Mantenere e favorire il recupero delle capacità residue della persona;

ü    Prevenire e rimuovere situazioni di solitudine, di emarginazione e i rischi che l'istituzionalizzazione può comportare;

ü    Contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia appesantito da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;

ü    Favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di rompere l'isolamento sociale e favorire il mutuo aiuto;

ü    Coinvolgere attivamente il soggetto destinatario del servizio, e la rete sociale e familiare, nel processo di assistenza e di recupero delle potenzialità residue;

 

Atteso altresì che i servizi di telesoccorso e telecontrollo rispondono alle finalità seguenti:

ü    Il servizio di telesoccorso - telecontrollo è finalizzato a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione derivanti da insufficienti risorse economiche o da uno stato di solitudine dei cittadini e delle cittadine che sono portatori/trici di handicap o che sono anziani/e;

ü    la domanda di attivazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo deve essere presentata al Comune di residenza che provvederà ad inoltrarla alla Ditta individuata dalla Regione per la gestione del servizio;

ü    Il servizio di telesoccorso-telecontrollo viene attivato dalla Ditta di cui sopra, in base alla graduatoria predisposta dalla stessa;

ü    Il servizio viene erogato gratuitamente.

 

Ritenuto pertanto opportuno, in rispondenza all'indirizzo della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso in data 27 giugno 2008, approvare tale “Regolamento unico per l'accesso ai servizi di assistenza domiciliare e di telesoccorso e telecontrollo”, al fine d'assicurare su tutto il territorio di tale Azienda Sanitaria una uniforme modalità d'applicazione e d'attuazione dei principi inerenti siffatti interventi assistenziali a far data dal prossimo 1 gennaio 2009, anche per le parti inerenti i livelli reddituali minimi e massimi di riferimento per l'erogazione delle prestazioni;

 

Preso atto che l'adozione del nuovo Regolamento comporterà la parziale modifica di quanto già previsto al riguardo dal “Regolamento per la disciplina delle modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate ed ai contributi economici assistenziali”, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 28 febbraio 2005, risultando in particolare abrogati e sostituti i dettati degli articoli 26 e 27, nonchè il solo punto 1 dell'art. 28 ed i soli punti 1, 2, 3, 4 del successivo art. 29;

 

Constatato inoltre che con la nuova disciplina la tabella applicativa di cui al punto 5 del citato art. 29 del Regolamento 28 febbraio 2005 sarà così riformulata:

SITUAZIONE    I. S. E. E.
Quota a carico dell' utenza

fino a    E  5061,00

servizio gratuito

 

da   E  5061,00     a     E   6.581,00

10%   del costo totale del servizio  

 

da   E  6.582,00    a    E   7.081,00

15%   del costo totale del servizio  

 

                     da   E  7.082,00     a     E   8.581,00

25%   del costo totale del servizio  

 

                     da   E   8.562,00    a     E 10.581,00

40%   del costo totale del servizio  

 

da  E  10.582,00  a     E 12.581,00

60%   del costo totale del servizio  

 

da  E  12.582,00  a     E 14.612,15

80% del costo totale del servizio     

 

      Oltre a     E 14.612,15

100% del costo totale del servizio   

 

 

 

Dato atto che la Commissione Consiliare per lo Statuto ed i Regolamenti si è riunita in data 24 novembre 2008 per discutere dello schema di Regolamento in questione;

 

 Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico/procedurale reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

 

Udita la relazione del Vicesindaco, dott. Sante Rizzato;

 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

 

D E L I B E R A

 

1.   di approvare il “Regolamento unico per l'accesso ai servizi di assistenza domiciliare e di telesoccorso e telecontrollo”, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2.   di dare atto che tale Regolamento entrerà in vigore dal prossimo 1 gennaio 2009;

3.   di dare ulteriormente atto che risulteranno abrogati e sostituti i dettati degli articoli 26 e 27 nonchè il solo punto 1 dell'art. 28 ed i soli punti 1, 2, 3, 4 del successivo articolo 29 del preesistente “Regolamento per la disciplina delle modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate ed ai contributi economici assistenziali”, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 28 febbraio 2005.

 

* * * * * *

 

La presente delibera, con separata unanime votazione, espressa per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

 

  

 

 

 

 

*      Comune di Ormelle

 

 

SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO UNICO
PER L'
ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
E DI
TELESSOCCORSO/TELECONTROLLO

(Piano Locale per la domiciliarità -  DGRV n. 39 del 17.01.2006)

 

 

 

 

ITER PERCORSO:

 

·    Condivisione Gruppo di Lavoro AULSS/Comuni

·    Presentazione/discussione nei singoli Comitati dei Sindaci di Distretto

·    Presentazione in Conferenza dei Sindaci in data 22/11/2007 e inviato a tutti i Comuni per osservazioni/integrazioni

·    Approvazione.

 

 


 

Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità.
Definizione.

1.   Il servizio di assistenza domiciliare rappresenta lo strumento privilegiato, di cui dispone il servizio sociale, per favorire la permanenza al proprio domicilio, degli anziani e delle persone con ridotta autonomia in generale. L'obiettivo prioritario è la valorizzazione delle capacità residue della persona, per consentire la permanenza nei propri contesti di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria.

2.   Il ruolo dell'Ente Locale è quello di garantire qualità, accessibilità e fruibilità dell'offerta; di dare consulenza nella valutazione del bisogno e nella scelta del tipo di assistenza; di verificare l'erogazione delle prestazioni. In questo modo si possono supportare anche i caregivers nel compito di cura, agevolandone l'esplicazione e il reperimento di risorse adeguate. Il domicilio può diventare il luogo della cura, ma deve esserci la possibilità, per chi è impegnato in questo compito, di potersi avvalere, qualora necessario, di risorse esterne alla rete familiare.

3.   Per assistenza domiciliare s'intende l'attività prestata al domicilio dell'utente da parte di personale abilitato (Operatori Socio Sanitari, Educatori, ecc.).

4.   Le prestazioni sanitarie a domicilio vengono realizzate dall'Azienda Socio Sanitaria Locale, anche attraverso il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).



Obiettivi dell'assistenza domiciliare

ü    Favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile, compatibilmente con le risorse e le condizioni di gravità;

ü    Mantenere e favorire il recupero delle capacità residue della persona;

ü    Prevenire e rimuovere situazioni di solitudine, di emarginazione e i rischi che l'istituzionalizzazione può comportare;

ü    Contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia appesantito da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;

ü    Favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di rompere l'isolamento sociale e favorire il mutuo aiuto;

ü    Coinvolgere attivamente il soggetto destinatario del servizio, e la rete sociale e familiare, nel processo di assistenza e di recupero delle potenzialità residue.

 

Il servizio ha prevalentemente carattere di temporaneità; lo scopo è rimuovere particolari difficoltà, superate le quali, il servizio cessa, con eccezione per i casi - in particolare cronici - in cui si presentino bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo, assumendo, quindi, carattere di stabilità.



Destinatari

 

Il servizio domiciliare è rivolto ai soggetti in condizione di bisogno e in condizioni psicofisiche precarie, privi di assistenza a causa di comprovata impossibilità materiale e/o incapacità dei familiari di prestare il loro aiuto o per eventuali altre situazioni di necessità.

 

I destinatari possono essere:

 

·                 Autosufficienti: persone in grado di gestire da sole, con limitato ed episodico aiuto fornito da familiari e/o vicini, la propria esistenza e che godono prevalentemente di condizioni di salute sufficienti. Il servizio è dato nei momenti e/o per i bisogni particolari e contingenti in cui vengono a mancare tali caratteristiche.

·                 Parzialmente autosufficienti: persone che sanno gestire in modo parziale la propria salute ed abbisognano di un intervento stabile esterno per provvedere alle proprie necessità, siano esse igieniche e/o ambientali.

·                 Non autosufficienti e/o a rischio di ricovero: persone che non sono assolutamente in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettate e/o in particolari condizioni psicofisiche, ed esposte all'eventualità di un ricovero in struttura protetta o bisognose di assistenza continua ma che hanno una rete di supporto familiare e/o sociale.

·                 Nuclei familiari con minori o soggetti a rischio di emarginazione in condizione di difficoltà di assolvere gli impegni connessi alla vita quotidiana.



Accesso al servizio

L'accesso al servizio di assistenza sociale domiciliare avviene previa valutazione complessiva dell'Assistente Sociale attraverso Valutazione Multidimensionale Monoprofessionale o in presenza di situazioni multiproblematiche attraverso l'Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale, prendendo in considerazione il contesto familiare, economico, abitativo e sociale secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

 

§    Assenza di rete familiare, parentale o altro supporto all'utente;

§    Presenza di altre persone anziane, con handicap o con problematiche sociali all'interno del nucleo familiare;

§    Valutazione di singoli o nuclei familiari con il reddito complessivo nelle fasce più basse ISEE;

§    Incapacità di gestione di sé o del nucleo familiare, pur in assenza di difficoltà economiche;

§    Carenze igienico ambientali

§    Aiuto nella somministrazione dei farmaci.

 


Prestazioni

 

Il servizio è composto da distinte attività, coordinate unitariamente per il raggiungimento delle finalità suesposte.

     Le prestazioni di aiuto domiciliare, relative ai bisogni personali dell'utente, possono essere:

 

ü    Assistenza all'igiene e cura della persona;

ü    Supporto ed educazione del caregiver;

ü    Assistenza domestica;

ü    Accompagnamento per mobilità esterna e piccole commissioni.

 

Tali mansioni, che possono variare in relazione a singole ed individuali situazioni ed esigenze, sono svolte principalmente dall'O.S.S. o, su valutazione dell'Assistente Sociale, da Volontari e/o Lavoratori Socialmente Utili.

 


 

Criteri di valutazione della situazione economica ai fini della contribuzione alla spesa del servizio domiciliare

 

Per accedere al servizio di assistenza domiciliare, quale prestazione sociale agevolata ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, gli utenti del Servizio sono chiamati alla contribuzione del costo dello stesso, in base alla situazione economica del nucleo familiare di riferimento. Si rinvia inoltre, a quanto prevede la normativa, in termini di civilmente obbligati.

 La situazione economica del richiedente è valutata attraverso la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), definito sulla base dei criteri unificati previsti dal D.Lgs. n.109/98 e dal Regolamento Comunale per l'individuazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni e servizi agevolati erogati dal Comune, con modalità integrative volte a prendere in considerazione alcune tipologie di reddito familiare non imponibile ai fini I.R.P.E.F. come indicato al seguente punto:

 

Criteri per la determinazione della capacità contributiva

 

La determinazione della capacità contributiva e della contribuzione al costo del servizio del richiedente la prestazione sociale agevolata, viene calcolata rispettando i seguenti criteri:

 

·    Redditi esenti IRPEF del nucleo familiare (pensioni ed assegni sociali, rendite INAIL, pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento, pensioni estere, etc.) nella misura del 30%;

·    L'assegno di cura ai sensi della DGR n° 39 del 17.01.06, viene calcolato nella misura del 30%;

·    La spesa documentata relativa ad assistenza prestata da assistenti familiari, viene calcolata nella misura del 30%.

 

La formula applicabile diventa pertanto:

 

I.S.E.E. + [(30% redditi esenti IRPEF +  30% assegni di cura + redditi INAIL)-30% spese documentate assistenti familiari]* = ISEE SAD

*percepiti nell'anno precedente

 

n    Soglie di accesso al servizio

 

Si individua quale soglia minima di ISEE SAD per la contribuzione al servizio agevolato:

 

E 5.061,68 pari all'importo dell'assegno sociale INPS (per anno 2007 incrementato per gli anni successivi dell'indice ISTAT).

 

La soglia massima di ISEE SAD, oltre la quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere la quota massima del costo del servizio, viene determinata in:

 

E  14.612,15 (stabilita per assegno di cura a partire da 01/07/07) calcolata sui redditi 2006, incrementata per gli anni successivi dell'indice ISTAT

 

L'adeguamento della soglia minima e della soglia massima per l'accesso ai servizi del presente regolamento decorre dal I° luglio di ogni anno sulla base della variazione Istat dell'indice F.O.I. (costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati), verificatosi nel mese di dicembre dell'anno precedente.

 


Determinazione delle fasce contributive

 

La quota di contribuzione dell'utente al costo del servizio e le relative fasce di I.S.E.E.-S.A.D. sono determinate annualmente con deliberazione dell'amministrazione Comunale.

 


Telesoccorso e telecontrollo: obiettivi e finalità.

1.         Il servizio di telesoccorso - telecontrollo è finalizzato a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione derivanti da insufficienti risorse economiche o da uno stato di solitudine dei cittadini e delle cittadine che sono portatori/trici di handicap o che sono anziani/e.

2.         La domanda di attivazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo deve essere presentata al Comune di residenza che provvederà ad inoltrarla alla Ditta individuata dalla Regione per la gestione del servizio.

3.         Il servizio di telesoccorso-telecontrollo viene attivato dalla Ditta di cui al precedente punto 2. in base alla graduatoria predisposta dalla stessa.

4.         Il servizio viene erogato gratuitamente.