Oggetto: Piano locale per la Domiciliarità. Approvazione
Regolamento Unico per l'accesso ai servizi
di assistenza domiciliare e di telesoccorso
e telecontrollo
IL
CONSIGLIO COMUNALE
Premesso,
che la Regione Veneto
con Delibera di Giunta n. 39 in data 17 gennaio 2006 ha introdotto il Piano
Locale per la Domiciliarità, demandando ai Comuni, attraverso gli indirizzi
delle Conferenze dei Sindaci delle rispettive Aziende Sanitarie di
appartenenze, l'adozione del “Regolamento Unico per l'accesso ai servizi di
assistenza domiciliare e di telesoccorso e telecontrollo”;
che la Conferenza del
Sindaci dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso, nell'adunanza del 27 giugno 2008 ha
disposto quanto segue: “… Il Piano Locale per la domiciliarità (DGRV 39 del
17.01.2006), finalizzato al mantenimento della persona non autosufficiente in
famiglia e approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 27.12.2007
prevede lo sviluppo di un regolamento unico per l'accesso ai servizi di assistenza
domiciliare e di telesoccorso/telecontrollo.
Il Regolamento è stato condiviso con il gruppo di lavoro
A.U.L.S.S./Comuni, presentato e discusso nei singoli Comitati dei Sindaci di
Distretto, trasmesso a tutte le Amministrazioni Comunali per osservazioni/integrazioni e presentato alla Conferenza
dei Sindaci nella seduta del 22.11.2007.
Tale Regolamento …omissis …. dovrà essere recepito con delibera da ogni
singolo Comune, possibilmente (entro) l'autunno
per poterlo adottare dal 1° gennaio 2009.
Lo schema di Regolamento viene approvato dalla Conferenza
dei Sindaci e avrà decorrenza dal 1 gennaio 2009, previa adozione di tutti i
Comuni”…;
Considerato che l'assistenza
domiciliare serve al conseguimento dei seguenti obiettivi:
ü Favorire e
consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a
lungo possibile, compatibilmente con le risorse e le condizioni di gravità;
ü Mantenere e
favorire il recupero delle capacità residue della persona;
ü Prevenire e
rimuovere situazioni di solitudine, di emarginazione e i rischi che
l'istituzionalizzazione può comportare;
ü Contribuire al
mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia appesantito da eccessivi
carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
ü Favorire la
socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di rompere
l'isolamento sociale e favorire il mutuo aiuto;
ü Coinvolgere
attivamente il soggetto destinatario del servizio, e la rete sociale e
familiare, nel processo di assistenza e di recupero delle potenzialità residue;
Atteso altresì
che i servizi di telesoccorso e telecontrollo rispondono alle finalità
seguenti:
ü Il
servizio di telesoccorso - telecontrollo è finalizzato a prevenire e rimuovere
situazioni di bisogno, di emarginazione derivanti da insufficienti risorse
economiche o da uno stato di solitudine dei cittadini e delle cittadine che
sono portatori/trici di handicap o che sono anziani/e;
ü la
domanda di attivazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo deve essere
presentata al Comune di residenza che provvederà ad inoltrarla alla Ditta
individuata dalla Regione per la gestione del servizio;
ü Il
servizio di telesoccorso-telecontrollo viene attivato dalla Ditta di cui sopra,
in base alla graduatoria predisposta dalla stessa;
ü Il
servizio viene erogato gratuitamente.
Ritenuto pertanto opportuno, in
rispondenza all'indirizzo della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 9
di Treviso in data 27 giugno 2008, approvare tale “Regolamento unico per l'accesso
ai servizi di assistenza domiciliare e di telesoccorso e telecontrollo”, al
fine d'assicurare su tutto il territorio di tale Azienda Sanitaria una uniforme
modalità d'applicazione e d'attuazione dei principi inerenti siffatti
interventi assistenziali a far data dal prossimo 1 gennaio 2009, anche per le
parti inerenti i livelli reddituali minimi e massimi di riferimento per l'erogazione
delle prestazioni;
Preso atto che l'adozione del nuovo
Regolamento comporterà la parziale modifica di quanto già previsto al riguardo
dal “Regolamento per la disciplina delle modalità di accesso alle prestazioni
sociali agevolate ed ai contributi economici assistenziali”, approvato con
deliberazione consiliare n. 6 del 28 febbraio 2005, risultando in particolare
abrogati e sostituti i dettati degli articoli 26 e 27, nonchè il solo punto 1
dell'art. 28 ed i soli punti 1, 2, 3, 4 del successivo art. 29;
Constatato inoltre che con la nuova
disciplina la tabella applicativa di cui al punto 5 del citato art. 29 del
Regolamento 28 febbraio 2005 sarà così riformulata:
SITUAZIONE I. S. E. E.
|
Quota a
carico dell' utenza
|
fino
a E 5061,00 |
servizio
gratuito |
da E
5061,00 a E
6.581,00 |
10% del costo totale del servizio |
da E
6.582,00 a E
7.081,00 |
15% del costo totale del servizio |
da E
7.082,00 a E
8.581,00 |
25% del costo totale del servizio |
da E
8.562,00 a E 10.581,00 |
40% del costo totale del servizio |
da E
10.582,00 a E 12.581,00 |
60% del costo totale del servizio |
da E
12.582,00 a E 14.612,15 |
80% del
costo totale del servizio |
Oltre a E 14.612,15 |
100% del
costo totale del servizio |
Dato atto che la Commissione Consiliare
per lo Statuto ed i Regolamenti si è riunita in data 24 novembre 2008 per
discutere dello schema di Regolamento in questione;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico/procedurale
reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Udita la relazione del Vicesindaco,
dott. Sante Rizzato;
Ad unanimità di voti espressi per
alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,
D
E L I B E R A
1. di approvare il
“Regolamento unico per l'accesso ai servizi di assistenza domiciliare e di
telesoccorso e telecontrollo”, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda
ULSS n. 9 di Treviso, che viene allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che
tale Regolamento entrerà in vigore dal prossimo 1 gennaio 2009;
3. di dare
ulteriormente atto che risulteranno abrogati e sostituti i dettati degli
articoli 26 e 27 nonchè il solo punto 1 dell'art. 28 ed i soli punti 1, 2, 3, 4
del successivo articolo 29 del preesistente “Regolamento per la disciplina
delle modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate ed ai contributi
economici assistenziali”, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 28
febbraio 2005.
* * * * * *
La presente delibera, con separata
unanime votazione, espressa per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e
votanti, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Comune
di Ormelle
SCHEMA
TIPO DI REGOLAMENTO UNICO
PER L'
ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA
DOMICILIARE
E DI
TELESSOCCORSO/TELECONTROLLO
(Piano Locale
per la domiciliarità - DGRV n. 39 del
17.01.2006)
ITER
PERCORSO:
· Condivisione Gruppo di Lavoro AULSS/Comuni
· Presentazione/discussione nei singoli
Comitati dei Sindaci di Distretto
· Presentazione in Conferenza dei Sindaci in
data 22/11/2007 e inviato a tutti i Comuni per osservazioni/integrazioni
· Approvazione.
Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità.
Definizione.
1. Il servizio di assistenza domiciliare
rappresenta lo strumento privilegiato, di cui dispone il servizio sociale, per
favorire la permanenza al proprio domicilio, degli anziani e delle persone con
ridotta autonomia in generale. L'obiettivo prioritario è la valorizzazione
delle capacità residue della persona, per consentire la permanenza nei propri
contesti di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria.
2. Il ruolo dell'Ente Locale è quello di
garantire qualità, accessibilità e fruibilità dell'offerta; di dare consulenza
nella valutazione del bisogno e nella scelta del tipo di assistenza; di
verificare l'erogazione delle prestazioni. In questo modo si possono supportare
anche i caregivers nel compito di cura, agevolandone l'esplicazione e il
reperimento di risorse adeguate. Il domicilio può diventare il luogo della
cura, ma deve esserci la possibilità, per chi è impegnato in questo compito, di
potersi avvalere, qualora necessario, di risorse esterne alla rete familiare.
3. Per assistenza domiciliare s'intende
l'attività prestata al domicilio dell'utente da parte di personale abilitato
(Operatori Socio Sanitari, Educatori, ecc.).
4. Le prestazioni sanitarie a domicilio vengono realizzate
dall'Azienda Socio Sanitaria Locale, anche attraverso il servizio di Assistenza
Domiciliare Integrata (A.D.I.).
ü Favorire e
consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a
lungo possibile, compatibilmente con le risorse e le condizioni di gravità;
ü Mantenere e
favorire il recupero delle capacità residue della persona;
ü Prevenire e rimuovere
situazioni di solitudine, di emarginazione e i rischi che
l'istituzionalizzazione può comportare;
ü Contribuire al
mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia appesantito da eccessivi
carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
ü Favorire la
socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di rompere
l'isolamento sociale e favorire il mutuo aiuto;
ü Coinvolgere
attivamente il soggetto destinatario del servizio, e la rete sociale e
familiare, nel processo di assistenza e di recupero delle potenzialità residue.
Il servizio ha
prevalentemente carattere di temporaneità; lo scopo è rimuovere particolari
difficoltà, superate le quali, il servizio cessa, con eccezione per i casi - in
particolare cronici - in cui si presentino bisogni che richiedono interventi
prolungati nel tempo, assumendo, quindi, carattere di stabilità.
Il servizio
domiciliare è rivolto ai soggetti in condizione di bisogno e in condizioni
psicofisiche precarie, privi di assistenza a causa di comprovata impossibilità
materiale e/o incapacità dei familiari di prestare il loro aiuto o per
eventuali altre situazioni di necessità.
I destinatari
possono essere:
· Autosufficienti:
persone in grado di gestire da sole, con limitato ed episodico aiuto fornito da
familiari e/o vicini, la propria esistenza e che godono prevalentemente di
condizioni di salute sufficienti. Il servizio è dato nei momenti e/o per i
bisogni particolari e contingenti in cui vengono a mancare tali
caratteristiche.
· Parzialmente
autosufficienti: persone che sanno gestire in modo parziale la propria
salute ed abbisognano di un intervento stabile esterno per provvedere alle
proprie necessità, siano esse igieniche e/o ambientali.
· Non
autosufficienti e/o a rischio di ricovero: persone che non sono
assolutamente in grado di gestire la propria situazione personale, perché
allettate e/o in particolari condizioni psicofisiche, ed esposte
all'eventualità di un ricovero in struttura protetta o bisognose di assistenza
continua ma che hanno una rete di supporto familiare e/o sociale.
· Nuclei
familiari con minori o soggetti a rischio di emarginazione in condizione di
difficoltà di assolvere gli impegni connessi alla vita quotidiana.
Accesso al servizio
L'accesso al
servizio di assistenza sociale domiciliare avviene previa valutazione
complessiva dell'Assistente Sociale attraverso Valutazione Multidimensionale
Monoprofessionale o in presenza di situazioni multiproblematiche attraverso l'Unità
Valutativa Multidisciplinare Distrettuale, prendendo in considerazione il
contesto familiare, economico, abitativo e sociale secondo i seguenti criteri,
in ordine di priorità:
§ Assenza di rete
familiare, parentale o altro supporto all'utente;
§ Presenza di altre
persone anziane, con handicap o con problematiche sociali all'interno del
nucleo familiare;
§ Valutazione di
singoli o nuclei familiari con il reddito complessivo nelle fasce più basse
ISEE;
§ Incapacità di
gestione di sé o del nucleo familiare, pur in assenza di difficoltà economiche;
§ Carenze igienico
ambientali
§ Aiuto nella
somministrazione dei farmaci.
Il servizio è
composto da distinte attività, coordinate unitariamente per il raggiungimento
delle finalità suesposte.
Le prestazioni di aiuto domiciliare,
relative ai bisogni personali dell'utente, possono essere:
ü Assistenza all'igiene e cura della
persona;
ü Supporto ed educazione del caregiver;
ü Assistenza domestica;
ü Accompagnamento per mobilità esterna e
piccole commissioni.
Tali
mansioni, che possono variare in relazione a singole ed individuali situazioni
ed esigenze, sono svolte principalmente dall'O.S.S. o, su valutazione dell'Assistente
Sociale, da Volontari e/o Lavoratori Socialmente Utili.
Per accedere
al servizio di assistenza domiciliare, quale prestazione sociale agevolata ai
sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, gli utenti del Servizio sono chiamati alla contribuzione del
costo dello stesso, in base alla situazione economica del nucleo familiare di
riferimento. Si rinvia inoltre, a quanto prevede la normativa, in termini di
civilmente obbligati.
La situazione economica del richiedente è
valutata attraverso la determinazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.), definito sulla base dei criteri unificati
previsti dal D.Lgs. n.109/98 e dal Regolamento Comunale per l'individuazione
della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni e servizi
agevolati erogati dal Comune, con modalità integrative volte a prendere in
considerazione alcune tipologie di reddito familiare non imponibile ai fini
I.R.P.E.F. come indicato al seguente punto:
Criteri per
la determinazione della capacità contributiva
La
determinazione della capacità contributiva e della contribuzione al costo del
servizio del richiedente la prestazione sociale agevolata, viene calcolata
rispettando i seguenti criteri:
· Redditi esenti IRPEF del nucleo familiare (pensioni ed assegni
sociali, rendite INAIL, pensione di invalidità civile e indennità di
accompagnamento, pensioni estere, etc.) nella misura del 30%;
· L'assegno di cura ai sensi della DGR n° 39 del 17.01.06, viene
calcolato nella misura del 30%;
· La spesa documentata relativa ad assistenza prestata da
assistenti familiari, viene calcolata nella misura del 30%.
La formula
applicabile diventa pertanto:
I.S.E.E. + [(30% redditi esenti IRPEF + 30% assegni di cura + redditi INAIL)-30%
spese documentate assistenti familiari]* = ISEE SAD
*percepiti nell'anno
precedente
n Soglie di
accesso al servizio
Si
individua quale soglia minima di ISEE SAD per la contribuzione al servizio agevolato:
E 5.061,68
pari all'importo dell'assegno sociale INPS (per anno 2007 incrementato per gli
anni successivi dell'indice ISTAT).
La
soglia massima di ISEE SAD, oltre la
quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere la quota
massima del costo del servizio, viene determinata in:
E 14.612,15 (stabilita per assegno di cura a partire da 01/07/07) calcolata sui redditi 2006,
incrementata per gli anni successivi dell'indice ISTAT
L'adeguamento della soglia minima
e della soglia massima per l'accesso ai servizi del presente regolamento
decorre dal I° luglio di ogni anno sulla base della variazione Istat dell'indice
F.O.I. (costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati), verificatosi
nel mese di dicembre dell'anno precedente.
La quota di
contribuzione dell'utente al costo del servizio e le relative fasce di
I.S.E.E.-S.A.D. sono determinate annualmente con deliberazione dell'amministrazione
Comunale.
Telesoccorso e telecontrollo: obiettivi
e finalità.
1. Il servizio
di telesoccorso - telecontrollo è finalizzato a prevenire e rimuovere
situazioni di bisogno, di emarginazione derivanti da insufficienti risorse
economiche o da uno stato di solitudine dei cittadini e delle cittadine che
sono portatori/trici di handicap o che sono anziani/e.
2. La domanda
di attivazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo deve essere
presentata al Comune di residenza che provvederà ad inoltrarla alla Ditta
individuata dalla Regione per la gestione del servizio.
3. Il servizio di
telesoccorso-telecontrollo viene attivato dalla Ditta di cui al precedente
punto 2. in base alla graduatoria predisposta dalla stessa.
4. Il servizio
viene erogato gratuitamente.