Oggetto: Addizionale Comunale I.R.PE.F. - Anno 2008

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamato il D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, come modificato dall'art. 12 legge 13/05/1999 n. 133, istitutiva dell'addizionale comunale I.R.PE.F., secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 48, commi 10 e 11, della L. 27/12/1997 n. 449;

 

Visto l'art. 1, comma 142,  della Legge Finanziaria 2007 che ha sostituito il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e ss.mm. stabilendo che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e ss.mm., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale che comunque non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali e che è possibile stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

 

Rilevato che il Comune può deliberare in materia  entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, termine  fissato attualmente al 31/03/2008;

 

Visto altresì che dall'anno 2002, a norma dell'art. 11, comma 3, della Legge 18/10/2001 n° 383 le deliberazioni che fissano le relative aliquote divengono efficaci dal momento della loro pubblicazione nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze "www.finanze.it";

 

Ritenuto di mantenere invariata per l'anno 2008  l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5 per cento (aliquota massima consentita 0,8%);

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario espressi ai sensi  dell'art. 49,  del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

 

Con voti favorevoli  n. 12,  contrari n. 2 (Giovanna Nardin ed  Eleonora Dalla Torre),  astenuti

n. 2 (Norma Scotton e Bruno Bianchi), espressi per alzata di mano dai  14 consiglieri votanti su 16 presenti;

 

D E L I B E R A

 

1)   di confermare per l'anno 2008 l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.PE.F. nella misura dello 0,5 per cento;

 

2)   di pubblicare uno stralcio della presente deliberazione nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze "www.finanze.it";

 

 


NON  STAMPARE !!!

 

Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360

"Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge  27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1998

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo e conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro 30 giorni nella Gazzetta Ufficiale. La variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2.

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del citato testo unico l'addizionale comunale è trattenuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. L'importo trattenuto è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.

6. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed è versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno.

7. La ripartizione tra i comuni delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'addizionale comunale. Entro l'anno successivo a quello in cui è effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede ad effettuare il conguaglio, mediante compensazione con le somme spettanti, a titolo di acconto, per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno cui si riferisce l'addizionale comunale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono essere stabilite ulteriori modalità per effettuare la ripartizione. Per i comuni l'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni annuali del Ministero dell'interno delle somme spettanti. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'addizionale comunale di cui al comma 3 è ripartita entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, a titolo di acconto per l'intero importo versato, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze, concernenti il numero dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi imponibili medi quali risultanti dalle più recenti statistiche generali pubblicate dal Ministero delle finanze.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. I comuni provvedono, altresì, agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

9. Al termine delle attività di liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi sono versati ai comuni secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte sui redditi" sono inserite le seguenti: ", alle relative addizionali";
b) la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è soppressa.

11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Art. 2.

1. Il finanziamento delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni è assicurato mediante i trasferimenti erariali aggiuntivi temporaneamente assegnati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come integrato dalle disposizioni recate dall'articolo 48, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sino a tutto l'anno relativo al periodo d'imposta assunto a riferimento dai decreti annuali di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Per il periodo successivo a quello determinato in applicazione del comma 1 e sino all'anno precedente a quello in cui verrà applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, vengono ripartiti fra i comuni dal Ministero dell'interno in misura proporzionale ai trasferimenti erariali aggiuntivi richiamati al comma 1.

3. A decorrere dall'anno in cui verrà applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la ripartizione dei proventi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, è effettuata dal Ministero dell'interno secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 7. Contestualmente all'applicazione della rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si procederà con appositi provvedimenti alla determinazione della riduzione o dell'aumento dei trasferimenti statali da operare e da consolidare, per ciascun comune, in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 2, e la spesa come sopra rideterminata, nonché ai relativi eventuali conguagli.

 

Art. 3.

1. Il Governo trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione del provvedimento, evidenziando le risorse aggiuntive acquisite dai comuni. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'acquisizione dei relativi dati.

 

 

 

Legge Finanziaria n. 296/2007

 

Art. 1 - comma 142.

All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a nonna dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        "3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";
    b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        "3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";
    c) al comma 4:
        1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";
        2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine";
    d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
        "5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
    e) il comma 6 è abrogato.