Richiamato il
D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, come modificato dall'art. 12 legge 13/05/1999
n. 133, istitutiva dell'addizionale comunale I.R.PE.F., secondo i principi
ed i criteri direttivi di cui all'art. 48, commi 10 e 11, della L. 27/12/1997
n. 449;
Visto
l'art. 1, comma 142, della
Legge Finanziaria 2007 che ha sostituito il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs.
28/09/1998 n. 360 e ss.mm. stabilendo che i Comuni, con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e ss.mm.,
possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale che comunque non può eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali e che è possibile stabilire una soglia di esenzione in ragione del
possesso di specifici requisiti reddituali;
Rilevato
che il Comune può deliberare in materia
entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione,
termine fissato attualmente al
31/03/2008;
Visto
altresì che dall'anno 2002, a norma dell'art. 11, comma 3, della Legge
18/10/2001 n° 383 le deliberazioni che fissano le relative aliquote
divengono efficaci dal momento della loro pubblicazione nel sito del Ministero
dell'Economia e delle Finanze "www.finanze.it";
Ritenuto
di mantenere invariata per l'anno 2008
l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5 per cento (aliquota massima
consentita 0,8%);
Visti
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario espressi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali;
Con
voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Giovanna Nardin ed Eleonora Dalla Torre), astenuti
n.
2 (Norma Scotton e Bruno Bianchi), espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri votanti su 16 presenti;
1) di confermare per l'anno 2008 l'aliquota dell'addizionale comunale
I.R.PE.F. nella misura dello 0,5 per
cento;
2) di pubblicare uno stralcio della presente
deliberazione nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze
"www.finanze.it";
NON STAMPARE !!!
Decreto
Legislativo 28 settembre 1998, n. 360
"Istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998,
n. 191"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1998
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E
m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. È istituita, a decorrere dal 1°
gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
2. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è
stabilita l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno
successivo e conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle
aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
3. I comuni possono deliberare, entro
il 31 ottobre, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a
partire dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro 30 giorni
nella Gazzetta Ufficiale. La variazione non può eccedere complessivamente 0,5
punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti
percentuali. La suddetta deliberazione può essere adottata dai comuni anche in
mancanza del decreto di cui al comma 2.
4. L'addizionale è determinata
applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di
tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per
lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al
netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli
14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Relativamente ai redditi di lavoro
dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli
articoli 46 e 47 del citato testo unico l'addizionale comunale è trattenuta dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto della effettuazione delle
operazioni di conguaglio relative a detti redditi. L'importo trattenuto è
indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato
decreto n. 600 del 1973.
6. L'addizionale è dovuta al comune nel
quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre
dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero, relativamente ai
redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al
comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione
delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed è versata,
unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno.
7. La ripartizione tra i comuni delle
somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto
dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero
importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il
versamento, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti
le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta
presentate per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'addizionale
comunale. Entro l'anno successivo a quello in cui è effettuato il versamento,
il Ministero dell'interno provvede ad effettuare il conguaglio, mediante
compensazione con le somme spettanti, a titolo di acconto, per l'anno successivo,
sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le
risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate
per l'anno cui si riferisce l'addizionale comunale. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica possono essere stabilite ulteriori
modalità per effettuare la ripartizione. Per i comuni l'accertamento contabile
dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base
delle comunicazioni annuali del Ministero dell'interno delle somme spettanti.
Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo,
l'addizionale comunale di cui al comma 3 è ripartita entro lo stesso anno in
cui è effettuato il versamento, a titolo di acconto per l'intero importo
versato, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze, concernenti
il numero dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni e dei
relativi redditi imponibili medi quali risultanti dalle più recenti statistiche
generali pubblicate dal Ministero delle finanze.
8. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, i comuni forniscono
all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. I comuni
provvedono, altresì, agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le
modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni
previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
9. Al termine delle attività di
liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di
addizionale e i relativi interessi sono versati ai comuni secondo le modalità
stabilite con il decreto di cui al comma 6.
10. All'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di
unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte sui redditi" sono
inserite le seguenti: ", alle relative addizionali";
b) la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 50, comma 7, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è
soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7
sono emanati sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 2.
1. Il finanziamento delle funzioni e
dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni è assicurato mediante i
trasferimenti erariali aggiuntivi temporaneamente assegnati, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come integrato dalle
disposizioni recate dall'articolo 48, comma 12, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sino a tutto l'anno relativo al periodo d'imposta assunto a riferimento
dai decreti annuali di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per il periodo successivo a quello
determinato in applicazione del comma 1 e sino all'anno precedente a quello in
cui verrà applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48,
comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 1, comma 2, vengono ripartiti fra i comuni dal Ministero
dell'interno in misura proporzionale ai trasferimenti erariali aggiuntivi
richiamati al comma 1.
3. A decorrere dall'anno in cui verrà
applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11,
lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la ripartizione dei proventi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 1, comma 2, è effettuata dal Ministero dell'interno secondo quanto
disposto dall'articolo 1, comma 7. Contestualmente all'applicazione della
rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c),
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si procederà con appositi provvedimenti
alla determinazione della riduzione o dell'aumento dei trasferimenti statali da
operare e da consolidare, per ciascun comune, in relazione alla differenza tra
il gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 2, e la spesa come
sopra rideterminata, nonché ai relativi eventuali conguagli.
Art. 3.
1. Il Governo trasmette al Parlamento
una relazione annuale sullo stato di attuazione del provvedimento, evidenziando
le risorse aggiuntive acquisite dai comuni. Con decreto del Ministro
dell'interno sono stabilite le modalità per l'acquisizione dei relativi dati.
Legge
Finanziaria n. 296/2007
Art.
1 - comma 142.
All'articolo 1 del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, a nonna dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.
191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'
articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le
politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel
predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere
adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Con il
medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";
c) al comma 4:
1) le parole: "dei crediti di
cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "del
credito di cui all'articolo 165";
2) sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel
quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per
le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in
acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile
dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.
Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è
assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la
pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del
medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione
successiva al predetto termine";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Relativamente ai redditi di
lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è
trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal
mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle
operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero
massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in
cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le
ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto
di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.
L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione
unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4,
comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
e) il comma 6 è abrogato.