Oggetto: Svolgimento in forma
associata del servizio di Polizia Locale con il Comune di Portobuffolè. Approvazione
bozza di convenzione
Il Sindaco-Presidente
relaziona nel merito, precisando che il richiedente Comune di Portobuffolè ha
necessità di assicurare un adeguato servizio di vigilanza con particolare
riguardo alle manifestazioni, anche a carattere ricorrente, che si svolgono
prevalentemente in giorno festivo e richiedono la presenza contemporanea di più
addetti;
l'unico Agente in organico a Portobuffolè
da solo non riesce a soddisfare adeguatamente il servizio ed altre incombenze
di competenza della Polizia Locale;
l'incarico occasionale a personale di altri Enti non è più percorribile,
sia a seguito delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2008 in
materia di incarichi, sia per le recenti risoluzioni Ministeriali in materia
che, in modo inequivocabile, sollecitano gli Enti interessati a sottoscrivere
apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 perché solo
in questo caso l'ambito di competenza si estende ricomprendendo il territorio
dei comuni convenzionati e legittima, nell'ambito dello stesso, l'espletamento
di tutte le funzioni di polizia municipale;
il Comune di Portobuffolè è già convenzionato con i Comuni di Fontanelle,
Mansuè e Motta di Livenza (le convenzioni scadono il 31/12/2009), ma ciò non è
comunque sufficiente, tant'è che per il servizio di vigilanza in occasione del
mercatino dell'antiquariato è stato finora impiegato, con incarichi
“professionali” di tipo occasionale, anche Personale di vigilanza dei Comuni di
Ormelle, Ponte di Piave e Vazzola;
per legittimare l'espletamento delle funzioni di cui sopra si è ritenuto,
pertanto, di aderire alla proposta di convenzionamento sollecitata dal Comune
di Portobuffolè, approvando la relativa bozza di convenzione destinata ad
attivare il servizio di Polizia Locale in forma associata fra il Comune di Ormelle e il Comune di
Portobuffolè, fino al 31 dicembre 2011.
RICHIAMATA la legge 07/03/1986, n. 65 ed in particolare l'art. 1, comma
2 “I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme
associative previste dalla legge dello Stato”;
VISTA la Legge Regionale 09/08/1988, n. 40;
RICHIAMATO l'art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la bozza di Convenzione predisposta ed agli atti del
Consiglio comunale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata
di mano dai quindici consiglieri presenti,
D
E L I B E R A
1) di istituire,
per i motivi citati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati,
il servizio associato di Polizia Locale fra il Comune di Ormelle e il Comune di
Portobuffolè per il periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2011;
2) di approvare la
relativa la bozza di Convenzione per il
servizio associato di polizia locale, che viene allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3) di autorizzare
il Sindaco alla conseguente sottoscrizione;
Inoltre,
stante la necessità di provvedere nel più breve tempo possibile, con separata unanime votazione, espressa per alzata di mano
dai quindici consiglieri presenti,
4) di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
CONVENZIONE TRA I
COMUNI DI
PORTOBUFFOLE' E
ORMELLE
PER LO SVOLGIMENTO IN
FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI POLIZIA
LOCALE.
L'anno ___________________________,
addì ____ del mese di ___________________
il Comune di
Portobuffolè, rappresentato dal Sindaco pro-tempore geom. Diego DE MARCHI, a
ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. ____ del ____________,
ed
il Comune
di Ormelle, rappresentato dal Sindaco
pro-tempore Andrea Manente, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n.
___ del ___________,
convengono e stipulano quanto segue:
Articolo
1 - Fine
1. Il fine
della presente convenzione è lo svolgimento in forma associata delle funzioni
di Polizia Locale con particolare riguardo alla Polizia Stradale ed alla
Pubblica Sicurezza. Sono altresì legittimate le attività di accertamento
anagrafico e di notifica nell'altro Ente quando quest'ultimo non sia in grado
di sopperire temporaneamente con altro Personale proprio o in caso di assenze
degli addetti particolarmente prolungate.
1. Il servizio convenzionato di Polizia Locale è
sottoposto all'autorità e alle direttive del Sindaco competente per territorio.
1. Il Comune
di Portobuffolè ed il Comune di Ormelle assicurano reciprocamente la
collaborazione, per le finalità previste nella presente convenzione, mediante l'impiego
del Personale appartenente alla Polizia Locale e mettendo a disposizione i
propri mezzi e le proprie attrezzature.
2. Il personale che effettua il servizio in convenzione
in Comune diverso da quello di appartenenza risulta essere in servizio
temporaneo presso tale Ente e, pertanto, provvederà ad adempiere a tutti gli
atti previsti dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.
3.
Durante il normale orario di servizio nei rispettivi Comuni, per emergenze od
urgenze segnalate gli operatori di P.L. sono autorizzati ad intervenire nell'altro
Comune Convenzionato.
4. Gli operatori addetti al servizio esercitano la
vigilanza con i mezzi e l'uniforme in dotazione.
Articolo
4 - Forme di consultazione tra i Comuni
1. La
verifica dell'attività svolta sarà effettuata almeno annualmente mediante
Conferenza dei Sindaci, o Assessori a ciò specificamente delegati.
Articolo
5 - Rapporti finanziari
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
sono di competenza del Comune ove è stata compiuta la violazione.
2. Ciascun
Comune provvede alla corresponsione al proprio Personale di tutti gli
emolumenti, compresi quelli relativi a servizi resi presso l'Ente
Convenzionato.
3.
Quando il Personale di un Ente effettua, su richiesta, prestazioni presso l'altro
Ente durante il normale orario di servizio, il Comune richiedente non è tenuto
ad alcun rimborso in quanto la prestazione sarà compensata con altrettante ore
da rendere a richiesta.
4. Quando il
Personale di un Ente effettua prestazioni richieste dall'altro Ente fuori dal
normale orario di servizio (straordinario) è tenuto a timbrare il cartellino
nell'Ente diverso da quello di appartenenza nel quale presta servizio. A
prestazione effettuata e con cadenza semestrale l'Ente che ha beneficiato del
servizio provvederà al conteggio delle ore effettuate dal Personale diverso dal
proprio e ad anticipare al Comune da cui dipende le somme dovute al Personale,
comprensive degli oneri riflessi (CPDEL, INAIL, IRAP).
5. L'Ente
dal quale il Personale dipende provvederà alla liquidazione degli importi
spettanti con il primo stipendio utile.
6. Le spese
per l'acquisto delle divise e relativi accessori e gli oneri assicurativi
(eventuali polizze infortuni, responsabili P.O. etc.) rimangono in ogni caso a
carico del Comune di appartenenza del Dipendente.
Articolo 6 -
Obblighi reciproci
1. Ciascun Ente
garantisce la possibilità di utilizzare le proprie attrezzature all'Ente
convenzionato.
2. Le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature rimangono a carico
dell'Ente proprietario dell'attrezzatura medesima.
Articolo
7 - Durata
1. La
presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione fino al 31
dicembre 2011.
2. E' consentito il
recesso anticipato, da comunicare all'Ente convenzionato con un preavviso di
almeno sei mesi.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Portobuffolè Per il Comune di
Ormelle
IL SINDACO IL SINDACO