Oggetto:          Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Anno 2008

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22/12/1998 con la quale veniva approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in questo Comune, dall'anno 1999, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. 1, comma 156,  della Legge Finanziaria 2007 il quale attribuisce alla competenza dell'organo consiliare l'approvazione dell'aliquota ICI;

Atteso che per l'anno 2008 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili e le detrazioni, devono essere adottate entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, termine fissato attualmente al 31/03/2008;

            Richiamata la Legge 24/12/2007, n. 244 - Finanziaria 2008 (G.U. n° 300 del 28/12/2007 - Suppl. Ordinario n° 285) che, all'art. 1 commi 5, 6 e 7, così recita:

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

7. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

 

Ritenuto di applicare per l'anno 2008 i seguenti valori, che rimangono invariati rispetto all'anno precedente:

§     aliquota del 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, sfitti e non utilizzati;

§                 aliquota del 6 per mille per tutte le rimanenti fattispecie;

§     detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale E 150,00 (euro centocinquanta/00);

§     valore minimo di riferimento delle aree fabbricabili, per l'attività di controllo del Servizio Tributi:

 

 

 

NON

URBANIZZATA

URBANIZZATA

Area a destinazione artigianale od industriale

Valore al metro quadro

35,00

55,00

Area a destinazione residenziale

Valore al metro cubo

40,00

70,00

 

Ritenuto altresì, nei casi di particolare disagio economico o sociale dei contribuenti, di elevare la detrazione di imposta relativa all'abitazione principale, di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm., da Euro 150,00 ad Euro 258,00 nel caso in cui  il contribuente sia componente di un nucleo familiare che abbia un ISEE non superiore ad Euro 8.000,00; la relativa richiesta deve essere presentata dal contribuente entro l'anno e deve attestare le suddette condizioni, attraverso la presentazione di idonea certificazione ISEE;

     

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario espressi ai sensi  dell'art. 49,  del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. 

 

Con voti favorevoli  n. 12,  contrari n. 2 (Giovanna Nardin ed  Eleonora Dalla Torre),  astenuti

n. 2 (Norma Scotton e Bruno Bianchi), espressi per alzata di mano dai  14 consiglieri votanti su 16 presenti,

 

D E L I B E R A

 

1)   di confermare per l'anno 2008 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune così differenziata:

§  aliquota del 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, sfitti e non utilizzati;

§  aliquota del 6 per mille per tutte le rimanenti fattispecie;

§  detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 150,00 (centocinquanta/00);

2)   di elevare, nei casi di particolare disagio economico o sociale e quindi nel caso in cui il contribuente sia componente di un nucleo familiare che abbia un ISEE non superiore ad  Euro 8.000,00 la detrazione di imposta relativa all'abitazione principale da Euro 150,00 ad Euro 258,00 (duecentocinquantaotto/00) secondo le  modalità descritte in delibera;

3)   di fissare per l'anno 2008, quale valore minimo di riferimento per l'attività di controllo del Servizio Tributi, il valore venale delle aree fabbricabili  negli importi così stabiliti:

 

 

 

NON

URBANIZZATA

URBANIZZATA

Area a destinazione artigianale od industriale

Valore al metro quadro

35,00

55,00

Area a destinazione residenziale

Valore al metro cubo

40,00

70,00

 

4)   di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;

 

5)   di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per estratto nella G.U. ai sensi della normativa vigente;