Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Anno 2008
IL
CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22/12/1998 con la quale
veniva approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli
Immobili (I.C.I.) in questo Comune, dall'anno 1999, ai sensi dell'art. 59 del
D.Lgs. 267/2000;
Richiamato
l'art. 1, comma 156, della
Legge Finanziaria 2007 il quale attribuisce alla competenza dell'organo
consiliare l'approvazione dell'aliquota ICI;
Atteso
che per l'anno 2008 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili e le
detrazioni, devono essere adottate entro il termine di approvazione del
Bilancio di Previsione, termine fissato attualmente al 31/03/2008;
Richiamata
la Legge 24/12/2007, n. 244 - Finanziaria 2008 (G.U. n° 300 del
28/12/2007 - Suppl. Ordinario n° 285) che, all'art. 1 commi 5, 6 e 7, così
recita:
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33
per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione,
comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo
ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la
destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a
tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. La deliberazione di cui
al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota
agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i
soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione
di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per
gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di
fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui
al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni.;
b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis.
Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta
applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le
detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si
applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
7. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5
è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni.
Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la
certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni
trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30
aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50
per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune
entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre
il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli
sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno
e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali
possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del
presente comma.
Ritenuto
di applicare per l'anno 2008 i seguenti valori, che rimangono invariati
rispetto all'anno precedente:
§ aliquota del 7
per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta alle abitazioni principali,
sfitti e non utilizzati;
§ aliquota del 6 per mille per tutte
le rimanenti fattispecie;
§ detrazione per unità
immobiliare adibita ad abitazione principale E 150,00 (euro centocinquanta/00);
§ valore minimo di
riferimento delle aree fabbricabili, per l'attività di controllo del Servizio
Tributi:
|
|
NON URBANIZZATA |
URBANIZZATA |
Area a destinazione artigianale od
industriale |
Valore al metro quadro |
35,00 |
55,00 |
Area a destinazione residenziale |
Valore al metro cubo |
40,00 |
70,00 |
Ritenuto
altresì, nei casi di particolare disagio economico o sociale dei contribuenti,
di elevare la detrazione di imposta relativa all'abitazione principale, di cui
all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm., da Euro 150,00 ad
Euro 258,00 nel caso in cui il
contribuente sia componente di un nucleo familiare che abbia un ISEE non
superiore ad Euro 8.000,00; la relativa richiesta deve essere presentata
dal contribuente entro l'anno e deve attestare le suddette condizioni,
attraverso la presentazione di idonea certificazione ISEE;
Visti
i pareri in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile
del Servizio Finanziario espressi ai sensi
dell'art. 49, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali.
Con
voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Giovanna Nardin ed Eleonora Dalla Torre), astenuti
n.
2 (Norma Scotton e Bruno Bianchi), espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri votanti su 16 presenti,
1) di confermare per l'anno 2008 l'aliquota dell'Imposta
Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune così
differenziata:
§ aliquota del 7 per
mille per gli alloggi posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, sfitti
e non utilizzati;
§ aliquota del 6 per
mille per tutte le rimanenti fattispecie;
§ detrazione per unità
immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 150,00
(centocinquanta/00);
2) di elevare, nei casi di particolare disagio economico o sociale e
quindi nel caso in cui il contribuente sia componente di un nucleo familiare
che abbia un ISEE non superiore ad
Euro 8.000,00 la detrazione di imposta relativa all'abitazione
principale da Euro 150,00 ad Euro 258,00
(duecentocinquantaotto/00) secondo le
modalità descritte in delibera;
3) di fissare per l'anno 2008, quale valore
minimo di riferimento per l'attività di controllo del Servizio Tributi, il
valore venale delle aree fabbricabili
negli importi così stabiliti:
|
|
NON URBANIZZATA |
URBANIZZATA |
Area a destinazione artigianale od
industriale |
Valore al metro quadro |
35,00 |
55,00 |
Area a destinazione residenziale |
Valore al metro cubo |
40,00 |
70,00 |
4) di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario
della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;
5) di disporre la pubblicazione della
presente deliberazione per estratto nella G.U. ai sensi della normativa
vigente;