Oggetto: revoca deliberazione consiliare n. 17 del 26.04.2004 ed annullamento
della convenzione rep.
N. 378957 del 14.06.2004.
IL
CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
· che
con propria deliberazione Comunale n. 41 del 30.10.2003 è stata approvata la
Variante n. 3 al vigente P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 4 della L.R.
61/1985;
· che
tale variante individuava una zona F100 per attrezzature sportive private di
interesse pubblico a ridosso del campo sportivo in Via Stadio, la cui
realizzazione veniva subordinata all'approvazione di un progetto unitario ed
alla sottoscrizione di una convenzione con l'Amministrazione pubblica;
· che
con propria deliberazione Comunale n. 50 del 17.12.2003 veniva adottata la
variante parziale n. 5 al P.R.G., la quale prevedeva un estensione di mq. 5.000
della succitata area Fc 100 “zona per parchi gioco e sport” nonché una nuova
area D3.1/1, di mq. 4.000 per
insediamenti turistico/alberghieri, ricadenti entrambi su immobili di prorprietà
della ditta Azienda Agricola Romano Simioni & C. S.S.;
· che
con propria deliberazione Comunale n. 17 del 26.04.2004 si approvava lo schema
di convenzione per l'attuazione dell'intervento unitario relativo alla
realizzazione di un centro sportivo polifunzionale in Via Stadio ad Ormelle,
denominato “Wellness Center”, con la quale si prevedeva e quantificava lo
scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dell'intervento;
· che
in data 14.06.2004, presso lo studio notarile del dottor Giacomo Innocenti,
veniva sottoscritta tra il Comune di Ormelle (TV) e l'Azienda Agricola Romano
Simioni & C. S.S., con sede in Ormelle in Via Stadio n. 60 la convenzione
(rep. N. 378957) relativa alla realizzazione del citato centro sportivo
polifunzionale, registrata a Treviso il 21.06.2004 al n. 2769 serie 1;
· che
con nota del 09.07.2004 prot. n. 7075 l'azienda Agricola Simioni Romano &
C. S.S. richiedeva il consenso al trasferimento degli obblighi assunti nei
confronti del Comune di Ormelle, mediante la sottoscrizione della succitata
convenzione, alla ditta acquirente UNION TRE S.R.L. con sede in Ormelle (TV) in
Via Stadio n. 60;
· che,
a seguito della succitata richiesta, in data 12.08.2004 prot. n. 8172 il
Responsabile dell'Area Tecnica ha rilasciato il “nulla osta” al trasferimento a
terzi di aree ed obblighi derivanti da convenzione urbanistica a condizione che
venisse integrata la polizza fideiussoria con i nominativi dei subentranti richiamando espressamente nell'atto di
cessione i patti e gli obblighi riportati, assunti nella convenzione a suo
tempo stipulata con il Comune;
· che
in data 09.08.2004 prot. n. 8438 la ditta subentrante UNION TRE s.r.l. ha
trasmesso la richiesta polizza fideiussoria n. 323R1152 della compagnia ZURICH
INSURANCE COMPANY S.A., Agenzia di
Oderzo (TV);
· che
con nota del 26.08.2004 il Responsabile dell'Area Tecnica comunicava all'Azienda Agricola Romano Simioni & C.
S.S. il diniego del rilascio del permesso di Costruire relativo alle opere di
urbanizzazione primaria riguardanti la “realizzazione di un Centro Sportivo
Polifunzionale in Comune di Ormelle”, di cui all'istanza del 31.07.2004 prot.
n. 7809, facendo seguito alla nota prot. n. 55116/04 della Provincia di
Treviso, Ufficio Programmazione ed Autorizzazioni Stradali, con la quale
venivano richieste integrazioni e modifiche al progetto in parola in quanto in
contrasto con le disposizioni del Codice della Strada e del rispettivo
Regolamento di attuazione;
· che
con nota del 17.09.2004 prot. n. 10726 il Responsabile dell'Area tecnica ha
inoltrato alla ditta Azienda Agricola Simeoni Romano & C. S.S. ed alla
ditta Union Tre s.r.l. la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 3
della L. 241/1990 e s.m.i. relativo all'annullamento in via di autotutela della
deliberazione consiliare n. 17 del 26.04.2004 e per la dichiarazione di
invalidità della conseguente convenzione stipulata in data 14.06.2004;
· che
con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 26.01.2006 è stato espresso il
consenso alla cessione delle aree ed oneri relativi alla realizzazione del
centro sportivo in parola, come richiesto mediante la succitata nota del
09.07.2004 prot. n. 7075;
· che
con delibera di Giunta Regionale n. 49 del 20.01.2009 è stata approvata con
modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/1985, la Variante
Parziale n. 5 al P.R.G. del Comune di Ormelle (TV);
· che
la succitata Variante Parziale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto (B.U.R.) n. 13 del 10.02.2009 con efficacia a decorrere
dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione stessa;
· che
in sede di approvazione della citata Variante la Regione ha respinto l'osservazione
del Sig. Simioni Romano (prot. n. 13039 del 30.12.2004) relativa alla richiesta
di un cambio di destinazione d'uso di mq. 5.000 da area per attrezzature
sportive ad area commerciale e turistico alberghiera nell'ambito della zona in
parola;
accertato che la convenzione
stipulata in data 14.06.2004 rep. N.
378957, presso lo studio notarile del dottor Giacomo Innocenti, sottoscritta
tra il Comune di Ormelle (TV) e l'Azienda Agricola Romano Simioni & C.
S.S., con sede in Ormelle in Via Stadio n. 60, relativa alla realizzazione del
citato centro sportivo polifunzionale e registrata a Treviso il 21.06.2004 al
n. 2769 serie 1, sia illegittima in quanto relativa ad interventi non conformi
al P.R.G.;
accertato altresì che la deliberazione
consiliare n. 17 del 26.04.2004
relativa all'approvazione dello schema di convenzione per l'attuazione
dell'intervento unitario relativo alla realizzazione di un centro sportivo
polifunzionale in Via Stadio ad Ormelle, denominato “Wellness Center”, con la
quale si prevedeva e quantificava lo scomputo degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria dell'intervento, si configura come atto anticipatorio
degli effetti indivisibilmente collegati all'entrata in vigore della variante
Parziale n. 5 al P.R.G. del Comune di Ormelle, approvata con delibera di Giunta
Regionale n. 49 del 20.01.2009;
dato atto che a seguito della
comunicazione di avvio del procedimento, citato in premessa, ex art. 3 della L.
241/1990 e s.m.i. relativo all'annullamento in via di autotutela della
deliberazione consiliare n. 17 del 26.04.2004 e per l'annullamento della
conseguente convenzione stipulata in data 14.06.2004, non sono pervenute
osservazioni e/o memorie da parte delle ditte interessate;
dato atto altresì che la ditta
UNION TRE S.R.L., subentrata alla ditta Azienda Agricola Romano Simioni &
C. S.S., a seguito acquisizione delle aree interessate dall'intervento in
parola ha comunicato con nota pervenuta in data 23.02.2009 prot. n. 1821, la
disponibilità all'annullamento della citata convenzione;
ritenuto di procedere all'annullamento
in via di autotutela amministrativa della succitata deliberazione consiliare n.
17 del 26.04.2004 e della convenzione stipulata in data 14.06.2004 rep. N. 378957;
vista la Legge 241/90 e
succ. modif.;
visto
il D.Lgs 285/92 e succ. modif;
visto
il D.P.R. 495/92 e succ. modif;
visto il D.Lgs. 267/00 e
succ. modif.;
visto il D.P.R. 327/2001 e
succ. modif.;
vista la L.R. 11/2004 e
succ. modif.;
vista il D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole
sulla proposta di deliberazione espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Con voti
favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Scotton, Bianchi, Muroni e Dalla Torre),
espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri votanti su 14 presenti,
D E L I B E R A
1) di
annullare in via di autotutela amministrativa la deliberazione consigliare n.
17 del 26.04.2004 relativa all'approvazione
dello schema di convenzione per l'attuazione dell'intervento unitario relativo
alla realizzazione di un centro sportivo polifunzionale in Via Stadio ad
Ormelle, denominato “Wellness Center”, con la quale si prevedeva e quantificava
lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dell'intervento;
2) di
annullare la convenzione stipulata in data
14.06.2004, presso lo studio notarile del dottor Giacomo Innocenti,
sottoscritta tra il Comune di Ormelle (TV) e l'Azienda Agricola Romano Simioni
& C. S.S., con sede in Ormelle in Via Stadio n. 60, (rep. N. 378957)
relativa alla realizzazione del citato centro sportivo polifunzionale,
registrata a Treviso il 21.06.2004 al n. 2769 serie 1;
3) di dare mandato ai Responsabili dei rispettivi
servizi per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione.
*
* * * *
Data l'urgenza, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Scotton, Bianchi, Muroni
e Dalla Torre), espressi per alzata di
mani dai n° 10 consiglieri votanti su n° 14
presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267,
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.