Oggetto: revoca deliberazione consiliare n. 17 del 26.04.2004 ed annullamento della convenzione rep.

              N. 378957 del 14.06.2004.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso:

·   che con propria deliberazione Comunale n. 41 del 30.10.2003 è stata approvata la Variante n. 3 al vigente P.R.G., ai sensi dell'art. 50, comma 4 della L.R. 61/1985;

·   che tale variante individuava una zona F100 per attrezzature sportive private di interesse pubblico a ridosso del campo sportivo in Via Stadio, la cui realizzazione veniva subordinata all'approvazione di un progetto unitario ed alla sottoscrizione di una convenzione con l'Amministrazione pubblica;

·   che con propria deliberazione Comunale n. 50 del 17.12.2003 veniva adottata la variante parziale n. 5 al P.R.G., la quale prevedeva un estensione di mq. 5.000 della succitata area Fc 100 “zona per parchi gioco e sport” nonché una nuova area  D3.1/1, di mq. 4.000 per insediamenti turistico/alberghieri, ricadenti entrambi su immobili di prorprietà della ditta Azienda Agricola Romano Simioni & C. S.S.;

·   che con propria deliberazione Comunale n. 17 del 26.04.2004 si approvava lo schema di convenzione per l'attuazione dell'intervento unitario relativo alla realizzazione di un centro sportivo polifunzionale in Via Stadio ad Ormelle, denominato “Wellness Center”, con la quale si prevedeva e quantificava lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dell'intervento;

·   che in data 14.06.2004, presso lo studio notarile del dottor Giacomo Innocenti, veniva sottoscritta tra il Comune di Ormelle (TV) e l'Azienda Agricola Romano Simioni & C. S.S., con sede in Ormelle in Via Stadio n. 60 la convenzione (rep. N. 378957) relativa alla realizzazione del citato centro sportivo polifunzionale, registrata a Treviso il 21.06.2004 al n. 2769 serie 1;

·   che con nota del 09.07.2004 prot. n. 7075 l'azienda Agricola Simioni Romano & C. S.S. richiedeva il consenso al trasferimento degli obblighi assunti nei confronti del Comune di Ormelle, mediante la sottoscrizione della succitata convenzione, alla ditta acquirente UNION TRE S.R.L. con sede in Ormelle (TV) in Via Stadio n. 60;

·   che, a seguito della succitata richiesta, in data 12.08.2004 prot. n. 8172 il Responsabile dell'Area Tecnica ha rilasciato il “nulla osta” al trasferimento a terzi di aree ed obblighi derivanti da convenzione urbanistica a condizione che venisse integrata la polizza fideiussoria con i nominativi dei subentranti  richiamando espressamente nell'atto di cessione i patti e gli obblighi riportati, assunti nella convenzione a suo tempo stipulata con il Comune;

·   che in data 09.08.2004 prot. n. 8438 la ditta subentrante UNION TRE s.r.l. ha trasmesso la richiesta polizza fideiussoria n. 323R1152 della compagnia ZURICH INSURANCE COMPANY  S.A., Agenzia di Oderzo (TV);

·   che con nota del 26.08.2004 il Responsabile dell'Area Tecnica comunicava  all'Azienda Agricola Romano Simioni & C. S.S. il diniego del rilascio del permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione primaria riguardanti la “realizzazione di un Centro Sportivo Polifunzionale in Comune di Ormelle”, di cui all'istanza del 31.07.2004 prot. n. 7809, facendo seguito alla nota prot. n. 55116/04 della Provincia di Treviso, Ufficio Programmazione ed Autorizzazioni Stradali, con la quale venivano richieste integrazioni e modifiche al progetto in parola in quanto in contrasto con le disposizioni del Codice della Strada e del rispettivo Regolamento di attuazione;

·   che con nota del 17.09.2004 prot. n. 10726 il Responsabile dell'Area tecnica ha inoltrato alla ditta Azienda Agricola Simeoni Romano & C. S.S. ed alla ditta Union Tre s.r.l. la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. relativo all'annullamento in via di autotutela della deliberazione consiliare n. 17 del 26.04.2004 e per la dichiarazione di invalidità della conseguente convenzione stipulata in data 14.06.2004;

·   che con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 26.01.2006 è stato espresso il consenso alla cessione delle aree ed oneri relativi alla realizzazione del centro sportivo in parola, come richiesto mediante la succitata nota del 09.07.2004 prot. n. 7075;

·   che con delibera di Giunta Regionale n. 49 del 20.01.2009 è stata approvata con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/1985, la Variante Parziale n. 5 al P.R.G. del Comune di Ormelle (TV);

·   che la succitata Variante Parziale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.) n. 13 del 10.02.2009 con efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione stessa;

·   che in sede di approvazione della citata Variante la Regione ha respinto l'osservazione del Sig. Simioni Romano (prot. n. 13039 del 30.12.2004) relativa alla richiesta di un cambio di destinazione d'uso di mq. 5.000 da area per attrezzature sportive ad area commerciale e turistico alberghiera nell'ambito della zona in parola;

 

accertato che la convenzione stipulata in data  14.06.2004 rep. N. 378957, presso lo studio notarile del dottor Giacomo Innocenti, sottoscritta tra il Comune di Ormelle (TV) e l'Azienda Agricola Romano Simioni & C. S.S., con sede in Ormelle in Via Stadio n. 60, relativa alla realizzazione del citato centro sportivo polifunzionale e registrata a Treviso il 21.06.2004 al n. 2769 serie 1, sia illegittima in quanto relativa ad interventi non conformi al P.R.G.;

 

accertato altresì che la deliberazione consiliare n. 17 del 26.04.2004  relativa all'approvazione dello schema di convenzione per l'attuazione dell'intervento unitario relativo alla realizzazione di un centro sportivo polifunzionale in Via Stadio ad Ormelle, denominato “Wellness Center”, con la quale si prevedeva e quantificava lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dell'intervento, si configura come atto anticipatorio degli effetti indivisibilmente collegati all'entrata in vigore della variante Parziale n. 5 al P.R.G. del Comune di Ormelle, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 49 del 20.01.2009;

 

dato atto che a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, citato in premessa, ex art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i. relativo all'annullamento in via di autotutela della deliberazione consiliare n. 17 del 26.04.2004 e per l'annullamento della conseguente convenzione stipulata in data 14.06.2004, non sono pervenute osservazioni e/o memorie da parte delle ditte interessate;

 

dato atto altresì che la ditta UNION TRE S.R.L., subentrata alla ditta Azienda Agricola Romano Simioni & C. S.S., a seguito acquisizione delle aree interessate dall'intervento in parola ha comunicato con nota pervenuta in data 23.02.2009 prot. n. 1821, la disponibilità all'annullamento della citata convenzione;

 

ritenuto di procedere all'annullamento in via di autotutela amministrativa della succitata deliberazione consiliare n. 17 del 26.04.2004 e della convenzione stipulata in data  14.06.2004 rep. N. 378957;

 

vista la Legge 241/90 e succ. modif.;

visto il D.Lgs 285/92 e succ. modif;

visto il D.P.R. 495/92 e succ. modif;

visto il D.Lgs. 267/00 e succ. modif.;

visto il D.P.R. 327/2001 e succ. modif.;

vista la L.R. 11/2004 e succ. modif.;

vista il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

 

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

 

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Scotton, Bianchi, Muroni e Dalla Torre), espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri votanti su 14 presenti,

 

D E L I B E R A

 

1)  di annullare in via di autotutela amministrativa la deliberazione consigliare n. 17 del 26.04.2004  relativa all'approvazione dello schema di convenzione per l'attuazione dell'intervento unitario relativo alla realizzazione di un centro sportivo polifunzionale in Via Stadio ad Ormelle, denominato “Wellness Center”, con la quale si prevedeva e quantificava lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dell'intervento;

2)  di annullare la convenzione stipulata in data  14.06.2004, presso lo studio notarile del dottor Giacomo Innocenti, sottoscritta tra il Comune di Ormelle (TV) e l'Azienda Agricola Romano Simioni & C. S.S., con sede in Ormelle in Via Stadio n. 60, (rep. N. 378957) relativa alla realizzazione del citato centro sportivo polifunzionale, registrata a Treviso il 21.06.2004 al n. 2769 serie 1;

3)  di dare mandato ai Responsabili dei rispettivi servizi per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

 

* * * * *

 

Data l'urgenza, con voti favorevoli n. 10,  astenuti n. 4 (Scotton, Bianchi, Muroni e Dalla Torre),  espressi per alzata di mani dai n° 10 consiglieri votanti su n° 14  presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.