Oggetto:  Regolamento per la disciplina delle modalità d'accesso alle prestazioni sociali agevolate ed

               ai contributi economici assistenziali - integrazione

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Richiamata la propria deliberazione n. 6 in data 28 febbraio 2005 con la quale è stato approvato il regolamento per l'erogazione di contributi economici, denominato “Regolamento per la disciplina delle modalità d'accesso alle prestazioni sociali agevolate ed ai contributi economici assistenziali”;

 

            Attesa la necessità di integrare siffatte disposizioni, ampliandone le possibilità applicative, mediante l'introduzione, accanto alle casistiche relative ai contributi ordinari e straordinari, anche delle due ipotesi denominate: contributo minimo di inserimento e contributo in forma di prestazione diretta di beni;

 

            Considerato che delle due fattispecie la prima è finalizzata al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale mediante l'attuazione di un apposito progetto individualizzato e la seconda permette al posto del danaro la trasmissione diretta ai potenziali beneficiari dei beni di necessità;

 

            Rilevato che tali strumenti possono risultare di buona utilità per l'Ente, permettendogli di ricorrere a più ampie e dettagliate possibilità di soluzione delle problematiche proposte dall'attualità;                 

 

            Ritenuto quindi di integrare il regolamento richiamato, mediante l'introduzione al Capo 3  “Assistenza Economica: Criteri Generali” con gli articoli  10 bis- Contributo a Progetto Individualizzato e 10 ter - Contributi in forma di prestazione diretta di beni;

 

            Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico/procedurale, reso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

 

            Sentiti:

Vicesindaco -  riferisce che al regolamento comunale vengono aggiunti gli articoli  10 bis e 10 ter.

Consigliere Giancarlo Magro - afferma che è una integrazione che va nella direzione giusta. Chiede se è prevista l'erogazione di beni,  in luogo di somme di danaro, anche in caso di prestazione lavorativa.

Vicesindaco -  risponde affermativamente  accennando al fatto che ci sono persone che non sono in grado di gestire i propri soldi.

Consigliere Giancarlo Magro - ritiene che si dovrebbe  specificare meglio  che il lavoro deve essere  adeguato alle capacità dell'individuo e chiede che l'articolo 10 venga integrato con la frase  "l'assegnazione del lavoro va fatta  tenendo in considerazione le capacità dell'individuo".

 

            Ritenuto opportuno procedere alla votazione con l'integrazione richiesta dal Consigliere Magro;

 

            Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti,

 

D E L I B E R A

 

1.   di integrare il vigente “Regolamento per la disciplina delle modalità di accesso alle prestazioni agevolate ed ai contributi economici assistenziali”, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 28 febbraio 2005 aggiungendo al Capo 3 “Assistenza Economica: Criteri Generali”, gli  articoli 10 bis “Contributo a Progetto Individualizzato” e  10  ter “Contributi in forma di prestazione diretta di beni”, che di seguito si riportano con l'integrazione proposta dal consigliere Magro:

 

 articolo 10 bis

 

Contributo a Progetto Individualizzato

 

Per Contributo a Progetto Individualizzato si intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali, con programmi personalizzati in favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o socio-economiche;

Il Contributo a Progetto Individualizzato ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo, si considera che la persona possa migliorare le proprie condizioni psichiche, fisiche e/o socio economiche attraverso un progetto individuale di integrazione sociale. Tale progetto personalizzato deve tenere in considerazione le capacità dell'individuo e  può prevedere delle attività socialmente utili, per le quali sarà prevista copertura assicurativa; ove possibile sarà coinvolto il Servizio competente per l'inserimento lavorativo e per ogni altra forma di patologia sociale e/o sanitaria.

I soggetti ammessi al Contributo a Progetto Individualizzato hanno l'obbligo di:

- comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante alla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;

- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale;

- per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato;

- in caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi il Comune sospende o riduce le prestazioni di reddito minimo di inserimento.

I destinatari del beneficio sono, oltre ai cittadini italiani, nonché, nel rispetto degli accordi internazionali e delle disposizioni di legge, anche i cittadini di Stati dell'Unione Europea ed i loro famigliari, nonché ancora i cittadini stranieri residenti nel Comune di Ormelle in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno.

Nello specifico possono accedere al Contributo a Progetto Individualizzato le persone che hanno un I.S.E.E. inferiore a Euro 15.000,00.

La situazione reddituale viene calcolata tenendo conto dell'I.S.E.E. di cui al Decreto Legislativo n. 109/1998 .

L'approvazione del progetto individualizzato e la somma destinata alla realizzazione del medesimo  spettano alla Giunta Comunale, tenuto conto delle indicazioni del servizio competente.

 

articolo 10 ter

 

Contributi in forma di prestazione diretta di beni

 

Il Comune si riserva anche la facoltà di erogare totalmente o parzialmente contributi economici in forma di prestazione diretta di beni (quali ad esempio alimenti, farmaci, indumenti, ecc.), in luogo di erogazioni di somme di denaro. Tali contributi saranno opportunamente quantificati dalla Giunta Comunale, tenuto conto dell'indicazione del servizio competente, sulla base del valore di mercato del bene fornito. Siffatta erogazione  sarà considerata ai fini del calcolo del valore I.S.E.E.

 

* * * * * *

 

      Di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.