Oggetto: Regolamento
per la disciplina delle modalità d'accesso alle prestazioni sociali agevolate
ed
ai contributi economici assistenziali -
integrazione
IL
CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione
n. 6 in data 28 febbraio 2005 con la quale è stato approvato il regolamento per
l'erogazione di contributi economici, denominato “Regolamento per la disciplina
delle modalità d'accesso alle prestazioni sociali agevolate ed ai contributi
economici assistenziali”;
Attesa
la necessità di integrare siffatte disposizioni, ampliandone le possibilità
applicative, mediante l'introduzione, accanto alle casistiche relative ai
contributi ordinari e straordinari, anche delle due ipotesi denominate:
contributo minimo di inserimento e contributo in forma di prestazione diretta
di beni;
Considerato
che delle due fattispecie la prima è finalizzata al contrasto della povertà e
dell'esclusione sociale mediante l'attuazione di un apposito progetto
individualizzato e la seconda permette al posto del danaro la trasmissione
diretta ai potenziali beneficiari dei beni di necessità;
Rilevato
che tali strumenti possono risultare di buona utilità per l'Ente,
permettendogli di ricorrere a più ampie e dettagliate possibilità di soluzione
delle problematiche proposte dall'attualità;
Ritenuto quindi di integrare il
regolamento richiamato, mediante l'introduzione al Capo 3 “Assistenza Economica: Criteri Generali” con
gli articoli 10 bis- Contributo a Progetto
Individualizzato e 10 ter - Contributi
in forma di prestazione diretta di beni;
Visto il parere favorevole sulla
regolarità tecnico/procedurale, reso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
Sentiti:
Vicesindaco - riferisce che al regolamento comunale
vengono aggiunti gli articoli 10 bis e
10 ter.
Consigliere Giancarlo Magro - afferma che è una integrazione che va nella direzione
giusta. Chiede se è prevista l'erogazione di beni, in luogo di somme di danaro, anche in caso di prestazione
lavorativa.
Vicesindaco
- risponde affermativamente accennando al fatto che ci sono persone che
non sono in grado di gestire i propri soldi.
Consigliere Giancarlo Magro - ritiene che si dovrebbe
specificare meglio che il lavoro
deve essere adeguato alle capacità
dell'individuo e chiede che l'articolo 10 venga integrato con la frase "l'assegnazione del lavoro va
fatta tenendo in considerazione le
capacità dell'individuo".
Ritenuto opportuno procedere alla
votazione con l'integrazione richiesta dal Consigliere Magro;
Ad unanimità di voti espressi per
alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti,
D E L I B E R A
1. di integrare il vigente “Regolamento per la disciplina delle
modalità di accesso alle prestazioni agevolate ed ai contributi economici
assistenziali”, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 28 febbraio
2005 aggiungendo al Capo 3 “Assistenza Economica: Criteri Generali”, gli articoli 10 bis “Contributo a Progetto
Individualizzato” e 10 ter “Contributi in forma di prestazione
diretta di beni”, che di seguito si riportano con l'integrazione proposta dal
consigliere Magro:
articolo 10 bis
Contributo a Progetto Individualizzato
Per Contributo
a Progetto Individualizzato si intende una misura di contrasto della povertà e
dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e
sociali, con programmi personalizzati in favore delle persone esposte al
rischio di marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere al mantenimento
proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o socio-economiche;
Il Contributo a Progetto Individualizzato ha carattere
temporaneo con possibilità di rinnovo, si considera che la persona possa
migliorare le proprie condizioni psichiche, fisiche e/o socio economiche attraverso
un progetto individuale di integrazione sociale. Tale progetto personalizzato
deve tenere in considerazione le capacità dell'individuo e può prevedere delle attività socialmente
utili, per le quali sarà prevista copertura assicurativa; ove possibile sarà
coinvolto il Servizio competente per l'inserimento lavorativo e per ogni altra
forma di patologia sociale e/o sanitaria.
I soggetti
ammessi al Contributo a Progetto Individualizzato hanno l'obbligo di:
-
comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante alla
mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio
dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del
progetto individuale di integrazione sociale;
- per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili
al lavoro, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato;
- in caso di inadempienza o grave violazione degli
obblighi il Comune sospende o riduce le prestazioni di reddito minimo di
inserimento.
I destinatari
del beneficio sono, oltre ai cittadini italiani, nonché, nel rispetto degli
accordi internazionali e delle disposizioni di legge, anche i cittadini di
Stati dell'Unione Europea ed i loro famigliari, nonché ancora i cittadini
stranieri residenti nel Comune di Ormelle in possesso di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno.
Nello
specifico possono accedere al Contributo a Progetto Individualizzato le persone
che hanno un I.S.E.E. inferiore a Euro 15.000,00.
La situazione reddituale viene calcolata tenendo conto
dell'I.S.E.E. di cui al Decreto Legislativo n. 109/1998 .
L'approvazione del progetto individualizzato e la somma
destinata alla realizzazione del medesimo
spettano alla Giunta Comunale, tenuto conto delle indicazioni del
servizio competente.
articolo 10
ter
Contributi
in forma di prestazione diretta di beni
Il
Comune si riserva anche la facoltà di erogare totalmente o parzialmente
contributi economici in forma di prestazione diretta di beni (quali ad esempio
alimenti, farmaci, indumenti, ecc.), in luogo di erogazioni di somme di denaro.
Tali contributi saranno opportunamente quantificati dalla Giunta Comunale,
tenuto conto dell'indicazione del servizio competente, sulla base del valore di
mercato del bene fornito. Siffatta erogazione
sarà considerata ai fini del calcolo del valore I.S.E.E.
* * * * * *
Di dichiarare la presente deliberazione,
ad unanimità espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000.