Oggetto: Presa
d'atto scioglimento convenzione per la gestione del Servizio di Segreteria tra
i Comuni di Meduna di Livenza, Gorgo al
Monticano ed Ormelle ed approvazione nuova Convenzione tra i Comuni di Mareno
di Piave ed Ormelle
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
Che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e l'art.
10 del D.P.R. n° 465, prevedono la possibilità per i comuni le cui sedi siano
ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia,
di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio
associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;
Che con deliberazione consiliare n. 23 del 24 luglio
2008 è stata costituita una convenzione di segreteria tra i Comuni di Meduna di
Livenza, Gorgo al Monticano ed Ormelle;
ATTESO
Che detta convenzione avrà naturale scadenza il
prossimo 6 settembre 2009 e che è opportuno provvedere ad approvarne una nuova
convenzione per l'esercizio in forma associata delle predette funzioni, tra i
comuni di Mareno di Piave ed Ormelle;
Che
detti Comuni sono ricompresi nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale
dell'Agenzia;
Che
tale costituzione rientra nell'ottica di razionalizzazione dell'impiego delle
risorse umane;
Visto
lo schema di convenzione concordato dai due Comuni che si allega al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
Preso
atto che la Segreteria convenzionata dei Comuni di Mareno di Piave ed Ormelle
si colloca nella classe 2^ (10.000/65.000 abitanti), ai sensi della tabella A)
allegata alla L. 08.06.1962 n. 604.
Dato atto
inoltre che il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia Autonoma dei Segretari
del Veneto si riunirà il prossimo 1 settembre 2009;
Visti :
· Gli
artt. 30 e 98, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
· L'art.
10 del D.P.R. 04 dicembre 1997, n. 465;
· Il
CCNL dei segretari Comunali e Provinciali;
Preso atto dei pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000,
rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Segretario
Comunale in sostituzione del Responsabile dell'Area Finanziaria, assente per
ferie;
Udita
la breve relazione del Sindaco, anche in risposta alle richieste del
Consigliere Magro sulla scadenza naturale della convenzione con Meduna di Livenza
e Gorgo al Monticano, nonché sulle modalità della nuova convenzione con il
Comune di Mareno di Piave;
Sentiti:
Consigliere Magro dichiara che il suo gruppo
si asterrà in quanto si tratta di una convenzione fra due Comuni e la nomina
del Segretario spetta al Sindaco. Dichiara inoltre che si riservano di
conoscere e valutare l'operato del nuovo Segretario;
Consigliere
De Pra dichiara a sua volta l'astensione del suo gruppo in quanto concorda con
quanto già detto dal Consigliere Magro. Fa inoltre presente che hanno avuto
breve tempo per prendere visione degli atti;
Durante
la discussione entrano i Consiglieri Claudio Ruffoni e Giuseppe Fresch e
pertanto i Consiglieri presenti sono quattordici;
Ritenuto
opportuno procedere con la votazione;
Con
voti favorevoli n.10 ed astenuti n.4 (De Pra, Furlanetto, Fresch, Magro),
espressi per alzata di mano dai dieci Consiglieri votanti sui quattordici
presenti;
D
E L I B E R A
1. di dare atto della scadenza naturale della convenzione per la
gestione associata del servizio di Segreteria Comunale di classe 2^ tra i
Comuni di Meduna di Livenza, Gorgo al Monticano ed Ormelle con decorrenza dal 6 settembre 2009;
2. di approvare la nuova convenzione per la gestione associata del
servizio di Segreteria Comunale di classe 2^ tra i Comuni di Mareno di Piave ed
Ormelle nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione ;
3. di fissare la decorrenza di tale convenzione dal 7 settembre 2009
o comunque dalla data di effettiva presa di servizio del segretario titolare se
successiva a tale data;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di
Mareno di Piave;
5. di dare atto che la spesa derivante dalla presente convenzione
trova copertura agli appositi interventi di bilancio che presentano la
necessaria disponibilità.
*
* * * * *
Data
l'urgenza la presente deliberazione con separata votazione, con voti favorevoli
n.10 ed astenuti n.4 (De Pra, Furlanetto, Fresch, Magro), espressi per alzata
di mano dai dieci consiglieri votanti, sui quattordici presenti, viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
CONVENZIONE
TRA COMUNI DI MARENO DI PIAVE ED ORMELLE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO
DI SEGRETARIO COMUNALE.
TRA
Il
Comune di Mareno di Piave legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.
Eugenio Tocchet, nato a Fontanelle (TV) il 12/11/1952, il quale dichiara di
agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente suddetto;
Il
Comune di Ormelle, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Andrea
Manente nato a Venezia il 22/07/1966, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e
per conto dell'Ente suddetto;
PREMESSO
q Che
l'art. 30 del D.Lgs. 267/00 consente ai Comuni di stipulare fra loro apposite
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati;
q Che
l'art. 98, comma 3, del D. Lis. 267/00 riconosce ai Comuni la facoltà di
stipulare convenzioni per l'esercizio associato dell'ufficio di Segretario
Comunale;
q Che
l'art. 10 del D. P. R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate
fra i Comuni per l'esercizio associato dell'ufficio di Segretario Comunale,
devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il
Sindaco competente alla nomina e alla revoca
del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per
la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di
recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
q
Che il Consiglio di
Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 15/07/1999, ha disciplinato
la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria
Comunale;
q
Che con delibera consiliare del
Comune di Mareno di Piave n. … del ……., dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio associato dell'Ufficio
di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/00 (Allegato A);
q
Che con Delibera consiliare del
Comune di Ormelle n. …… del ……… dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema
di convenzione per l'esercizio associato dell'ufficio di Segretario Comunale ai
sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/00 (Allegato B);
Art. 1- Oggetto e
scopo della Convenzione.
I Comuni di
Mareno di Piave e di `Ormelle nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c.
3, del D. Lgs. 267/00, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465,
stipulano la presente convenzione per gestire in forma associata l'ufficio di
Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che per disposizione del D. Lgs. 267/00, di Statuto,
di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti
equivalenti, sono attribuite al Segretario Comunale.
Art. 2 - Comune Capo
Convenzione
Il
Comune Capo Convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene
individuato nel Comune di Mareno di Piave.
Il
Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei
casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/2000 e secondo le
modalità indicate nell'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 N. 465.
La nomina
dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di Ormelle. Il Segretario Comunale titolare della Segreteria
convenzionata è scelto con l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000
e del regolamento approvato con D.P.R. 465/1997, vigenti in materia di nomina
dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito
dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. Si conviene con il Segretario
Comunale che ricoprirà l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata
alla data di rilascio del nulla-osta da parte della competente Sezione
Regionale dell'Agenzia e a seguito della sua accettazione.
In
caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la
procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà di
competenza dell'Ente interessato. Nel caso
in cui il Comune interessato non ricopra il ruolo di capo Convenzione,
espletata la procedura suddetta, il Sindaco richiederà formalmente al Sindaco di Mareno di Piave nella sua veste
di Comune Capo convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca previa
dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura
riguardante la contestazione per iscritto di gravi violazioni d'ufficio e le
giustificazioni rese dal Segretario
Comunale. Il Sindaco del Comune Capo
convenzione, sentito il Sindaco di Ormelle, provvederà altresì ad indicare alla
competente Agenzia il Segretario supplente, per i casi di assenza del
Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o
in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi e a richiedere all'Agenzia il
Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante
nella fattispecie di cui al precedente capoverso e ad autorizzare il Segretario
Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.
Art. 3 - Rapporto di
lavoro.
Il
Segretario Comunale, dipendente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di
servizio con i Sindaci dei Comuni di Mareno di Piave e di Ormelle. Il conseguente rapporto di lavoro sarà
gestito dal Sindaco del comune Capo Convenzione a decorrere dalla data di
rilascio di nulla-osta da parte della Sezione Regionale dell'Agenzia e
dell'accettazione dell'incarico di titolare
della Segreteria da parte del Segretario Comunale per quanto riguarda il
trattamento giuridico e il trattamento economico. Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo Convenzione gli
istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i
rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D.
Lgs. 30/03/2001 n. 165 prevede
l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà
essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione il quale agirà in
nome e per conto del Sindaco del Comune di Ormelle. Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente
Convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.
Art. 4 - Modalità
operative del servizio.
Il
Segretario, per la gestione delle proprie funzioni, dovrà assicurare la
presenza presso ciascuno dei Comuni nell'ambito dell'assetto organizzativo
dell'ente suddividendo la prestazione al 60% e 40% rispettivamente tra il
Comune di Mareno di Piave e il Comune di Ormelle. La definizione dei giorni sarà concordata tra i Sindaci mentre la
definizione operativa della prestazione professionale sarà oggetto di accordo
separato tra ciascun Sindaco ed il Segretario Comunale.
Art. 5- Forme di consultazione.
I
Sindaci sono tenuti a consultarsi nel caso di:
Art.
6 -Trattamento economico - rapporti finanziari, obblighi e garanzie.
Compete
al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese
nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di Mareno di Piave e di Ormelle il trattamento economico
previsto dalle vigenti norme contrattuali. Il trattamento economico suddetto e
il rimborso delle spese di viaggio, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad
istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali saranno erogati, dal Comune
Capo Convenzione, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico di
titolare della Segreteria convenzionata. Saranno erogate da ciascun Comune
le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale a cui il
Segretario parteciperà nell'interesse di ciascun Ente. Restano, altresì, a carico dei singoli
Comuni convenzionati gli oneri relativi
alla quota di competenza del Fondo finanziario di mobilità di cui all'art.
102, c. 5, del D.Lgs. 267/2000 nonché il rimborso delle spese di missione
o di trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni, il compenso per
l'esercizio di funzioni di Direttore Generale e i diritti di rogito e le spese dovute per le supplenze che
dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale
titolare.
Resta, infine,
a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato di cui
all'art. 42 del C.C.N.L. del 16/05/2001.
Il riparto
delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e
precisamente:
Entro il mese
di febbraio 2010 il Comune di Mareno di Piave notificherà il rendiconto e la
ripartizione della spesa sostenuta per il trattamento economico del Segretario
Comunale con decorrenza dalla data di rilascio di nulla osta da parte della
Sezione Regionale dell'Agenzia e dell'accettazione dell'incarico di titolare
della Segreteria da parte del Segretario Comunale con la richiesta di saldo della quota a carico entro i trenta
giorni successivi.
A decorrere
dal 01/01/2010 il Comune di Ormelle
verserà entro i mesi di marzo, giugno e settembre al Comune di Mareno di Piave,
a titolo di acconto, un importo pari a tre dodicesimi della rispettiva quota a
carico, salvo conguaglio da effettuarsi con i criteri di cui al comma
precedente entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
Art.
7 - Segretario - Direttore Generale.
Ciascun
Sindaco dei Comuni convenzionati può conferire al Segretario Comunale le
funzioni di Direttore Generale, previa informazione all'altro Sindaco. Con
l'atto di nomina sono anche disciplinati gli aspetti economici conseguenti, i
cui oneri sono a carico del Comune che ha provveduto alla nomina.
Art. 8- Durata e causa di scioglimento della
Convenzione.
La presente
Convenzione decorre dalla costituzione formale della stessa con l'accettazione
da parte del Segretario Comunale e durerà fino a 120 giorni dalla data di
insediamento del nuovo Sindaco del Comune
di Mareno di Piave. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno
procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli
Comunali, al rinnovo della presente
Convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine
finale della Convenzione, la Convenzione medesima viene a cessare ed il
Segretario Comunale verrà a ricoprire
l'incarico di Segretario Comunale nel Comune di Mareno di Piave.
La Convenzione
potrà essere sciolta in qualunque momento, anche prima della scadenza naturale, per una delle
seguenti cause:
§
scioglimento consensuale mediante
atti deliberativi consiliari adottati dalle due Amministrazioni Comunali;
§
recesso unilaterale di una delle
Amministrazioni Comunali contraenti con apposito atto deliberativo del
Consiglio Comunale, previa comunicazione al Comune convenzionato, e con
decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di esecutività della
deliberazione stessa.
Dell'avvenuto
scioglimento della Convenzione dovrà essere data comunicazione al Comune
convenzionato, al Segretario ed all'Agenzia regionale per la gestione
dell'Albo.
Art. 9 -
Registrazione
Tutte
le spese della presente Convenzione, soggetta a registrazione solo in caso
d'uso, ai sensi dell'art. 45 della Tariffa, parte seconda — allegata al D.P.R.
26 aprile 1988, n. 131, sono compensate tra i Comuni associati.
Letto,
confermato e sottoscritto
IL SINDACO DEL COMUNE
DI MARENO DI PIAVE
IL SINDACO DEL COMUNE DI ORMELLE