Oggetto:      Presa d'atto scioglimento convenzione per la gestione del Servizio di Segreteria tra i Comuni di Meduna di Livenza,  Gorgo al Monticano ed Ormelle ed approvazione nuova Convenzione tra i Comuni di Mareno di Piave ed Ormelle

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

 

Che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. n° 465, prevedono la possibilità per i comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;

 

Che con deliberazione consiliare n. 23 del 24 luglio 2008 è stata costituita una convenzione di segreteria tra i Comuni di Meduna di Livenza, Gorgo al Monticano ed Ormelle;

 

ATTESO

 

Che detta convenzione avrà naturale scadenza il prossimo 6 settembre 2009 e che è opportuno provvedere ad approvarne una nuova convenzione per l'esercizio in forma associata delle predette funzioni, tra i comuni di Mareno di Piave ed Ormelle;

 

Che detti Comuni sono ricompresi nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia;

 

Che tale costituzione rientra nell'ottica di razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane;

 

Visto lo schema di convenzione concordato dai due Comuni che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 

Preso atto che la Segreteria convenzionata dei Comuni di Mareno di Piave ed Ormelle si colloca nella classe 2^ (10.000/65.000 abitanti), ai sensi della tabella A) allegata alla L. 08.06.1962 n. 604.

 

Dato atto inoltre che il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia Autonoma dei Segretari del Veneto si riunirà il prossimo 1 settembre 2009;

 

Visti :

·    Gli artt. 30 e 98, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

·    L'art. 10 del D.P.R. 04 dicembre 1997, n. 465;

·    Il CCNL dei segretari Comunali e Provinciali;

 

  Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile dell'Area Finanziaria, assente per ferie;

 

Udita la breve relazione del Sindaco, anche in risposta alle richieste del Consigliere Magro sulla scadenza naturale della convenzione con Meduna di Livenza e Gorgo al Monticano, nonché sulle modalità della nuova convenzione con il Comune di Mareno di Piave;

 

Sentiti:

 Consigliere Magro dichiara che il suo gruppo si asterrà in quanto si tratta di una convenzione fra due Comuni e la nomina del Segretario spetta al Sindaco. Dichiara inoltre che si riservano di conoscere e valutare l'operato del nuovo Segretario;

Consigliere De Pra dichiara a sua volta l'astensione del suo gruppo in quanto concorda con quanto già detto dal Consigliere Magro. Fa inoltre presente che hanno avuto breve tempo per prendere visione degli atti;       

 

Durante la discussione entrano i Consiglieri Claudio Ruffoni e Giuseppe Fresch e pertanto i Consiglieri presenti sono quattordici;

 

Ritenuto opportuno procedere con la votazione;

 

Con voti favorevoli n.10 ed astenuti n.4 (De Pra, Furlanetto, Fresch, Magro), espressi per alzata di mano dai dieci Consiglieri votanti sui quattordici presenti;

 

D E L I B E R A

 

1.   di dare atto della scadenza naturale della convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale di classe 2^ tra i Comuni di Meduna di Livenza, Gorgo al Monticano ed  Ormelle con decorrenza dal 6 settembre 2009;

2.   di approvare la nuova convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale di classe 2^ tra i Comuni di Mareno di Piave ed Ormelle nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione ;

3.   di fissare la decorrenza di tale convenzione dal 7 settembre 2009 o comunque dalla data di effettiva presa di servizio del segretario titolare se successiva a tale data;

4.   di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Mareno di Piave;

5.   di dare atto che la spesa derivante dalla presente convenzione trova copertura agli appositi interventi di bilancio che presentano la necessaria disponibilità.

 

* * * * * *

 

Data l'urgenza la presente deliberazione con separata votazione, con voti favorevoli n.10 ed astenuti n.4 (De Pra, Furlanetto, Fresch, Magro), espressi per alzata di mano dai dieci consiglieri votanti, sui quattordici presenti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.


CONVENZIONE TRA COMUNI DI MARENO DI PIAVE ED ORMELLE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE.

 

L'anno  duemilanove  addì  ………….  ………… del mese di  agosto   nella Residenza Municipale di Mareno di Piave

TRA

Il Comune di Mareno di Piave legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Eugenio Tocchet, nato a Fontanelle (TV) il 12/11/1952, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Ormelle, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Andrea Manente nato a  Venezia il 22/07/1966, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente suddetto;

PREMESSO

q     Che l'art. 30 del D.Lgs. 267/00 consente ai Comuni di stipulare fra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

q     Che l'art. 98, comma 3, del D. Lis. 267/00 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'esercizio associato dell'ufficio di Segretario Comunale;

q     Che l'art. 10 del D. P. R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra i Comuni per l'esercizio associato dell'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca  del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

q     Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 15/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;

q     Che con delibera consiliare del Comune di Mareno di Piave n. … del ……., dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio associato dell'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/00 (Allegato A);

q     Che con Delibera consiliare del Comune di Ormelle n. …… del ………  dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio associato dell'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/00 (Allegato B);

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Oggetto e scopo della Convenzione.

 

I Comuni di Mareno di Piave e di `Ormelle nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3, del D. Lgs. 267/00, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire in forma associata l'ufficio di Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che per  disposizione del D. Lgs. 267/00, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al Segretario Comunale.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

 

Il Comune Capo Convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Mareno di Piave.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e   per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/2000 e secondo le modalità indicate nell'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 N. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di Ormelle.  Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata è scelto con l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e del regolamento approvato con D.P.R. 465/1997, vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. Si conviene con il Segretario Comunale che ricoprirà l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata alla data di rilascio del nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'Agenzia e a seguito della sua accettazione.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno     solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà di competenza dell'Ente interessato. Nel caso   in cui il Comune interessato non ricopra il ruolo di capo Convenzione, espletata la procedura suddetta, il Sindaco richiederà formalmente al  Sindaco di Mareno di Piave nella sua veste di Comune Capo convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura riguardante la contestazione per iscritto di gravi violazioni d'ufficio e le giustificazioni   rese dal Segretario Comunale.  Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco di Ormelle, provvederà altresì ad indicare alla competente Agenzia il Segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi e a richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso e ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art. 3 - Rapporto di lavoro.

Il Segretario Comunale, dipendente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Mareno di Piave e di Ormelle.  Il conseguente rapporto di lavoro sarà gestito dal Sindaco del comune Capo Convenzione a decorrere dalla data di rilascio di nulla-osta da parte della Sezione Regionale dell'Agenzia e dell'accettazione dell'incarico di titolare    della Segreteria da parte del Segretario Comunale per quanto riguarda il trattamento giuridico e il trattamento economico.  Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo Convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.  Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs.   30/03/2001 n. 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione il quale agirà in nome e per conto del Sindaco del Comune di Ormelle.  Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente Convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.

Il Segretario, per la gestione delle proprie funzioni, dovrà assicurare la presenza presso ciascuno dei Comuni nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente suddividendo la prestazione al 60% e 40% rispettivamente tra il Comune di Mareno di Piave e il Comune di Ormelle.  La definizione dei giorni sarà concordata tra i Sindaci mentre la definizione operativa della prestazione professionale sarà oggetto di accordo separato tra ciascun Sindaco ed il Segretario Comunale.

Art. 5- Forme di consultazione.

I Sindaci sono tenuti a consultarsi nel caso di:

 

Art. 6 -Trattamento economico - rapporti finanziari, obblighi e garanzie.

 

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due  Comuni di Mareno di Piave e di Ormelle il trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali. Il trattamento economico suddetto e il rimborso delle spese di viaggio, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali saranno erogati, dal Comune Capo Convenzione, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico di titolare della Segreteria convenzionata. Saranno erogate da ciascun Comune le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale a cui il Segretario parteciperà nell'interesse di ciascun Ente.  Restano, altresì, a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi   alla quota di competenza del Fondo finanziario di mobilità di cui all'art. 102, c. 5, del D.Lgs. 267/2000 nonché il rimborso delle spese di missione o di trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni, il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale e i diritti di rogito e le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare.

Resta, infine, a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16/05/2001. 

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

Entro il mese di febbraio 2010 il Comune di Mareno di Piave notificherà il rendiconto e la ripartizione della spesa sostenuta per il trattamento economico del Segretario Comunale con decorrenza dalla data di rilascio di nulla osta da parte della Sezione Regionale dell'Agenzia e dell'accettazione dell'incarico di titolare della Segreteria da parte del Segretario Comunale  con la richiesta di saldo della quota a carico entro i trenta giorni successivi.

A decorrere dal 01/01/2010 il Comune di  Ormelle verserà entro i mesi di marzo, giugno e settembre al Comune di Mareno di Piave, a titolo di acconto, un importo pari a tre dodicesimi della rispettiva quota a carico, salvo conguaglio da effettuarsi con i criteri di cui al comma precedente entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Art. 7 - Segretario - Direttore Generale.

Ciascun Sindaco dei Comuni convenzionati può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale, previa informazione all'altro Sindaco. Con l'atto di nomina sono anche disciplinati gli aspetti economici conseguenti, i cui oneri sono a carico del Comune che ha provveduto alla nomina.

Art. 8- Durata e causa di scioglimento della Convenzione.

La presente Convenzione decorre dalla costituzione formale della stessa con l'accettazione da parte del Segretario Comunale e durerà fino a 120 giorni dalla data di insediamento del nuovo Sindaco del Comune  di Mareno di Piave. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della    presente Convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso     contrario, allo spirare del termine finale della Convenzione, la Convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire    l'incarico di Segretario Comunale nel Comune  di Mareno di Piave.

La Convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento, anche prima     della scadenza naturale, per una delle seguenti cause:

§         scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle due Amministrazioni Comunali;

§         recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, previa comunicazione al Comune convenzionato, e con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione stessa.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione dovrà essere data comunicazione al Comune convenzionato, al Segretario ed all'Agenzia regionale per la gestione dell'Albo.

Art. 9 - Registrazione

Tutte le spese della presente Convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 45 della Tariffa, parte seconda — allegata al D.P.R. 26 aprile 1988, n. 131, sono compensate tra i Comuni associati.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI MARENO DI PIAVE

IL SINDACO DEL COMUNE DI ORMELLE