Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia locale tra i Comuni di Cimadolmo, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda e San Polo di Piave.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista  la Legge Regionale n. 9 del 07/05/2002 “Interventi regionali per la promozione della legalità e sicurezza” che prevede la concessione di contributi a favore degli enti locali al fine di migliorare le problematiche riguardanti la pubblica sicurezza e la tutela del patrimonio, la prevenzione di situazioni di degrado, in particolare aree urbane e di ogni altra forma di valorizzazione del rispetto delle regole della convivenza civile  della legalità;

Preso atto che con D.G.R.V. n. 1451 del 19/05/2009 veniva approvato il bando per l'anno 2009 a favore di progetti integrati nel campo della legalità e sicurezza;

Considerato che le tematiche della sicurezza e dell'ordine pubblico necessitano sempre più della collaborazione e sinergie tra più enti locali che possono a tal fine associarsi;

Preso atto che le Amministrazioni Comunali di Cimadolmo, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda e San Polo di Piave intendono convenzionarsi ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs. 267/2000 per lo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Locale e quale strumento anche per poter accedere a forme di contributi statali o regionali;

Preso atto  delle proposta di individuare, transitoriamente, quale Comune capofila il Comune di Ponte di Piave in considerazione del fatto del maggiore bacino demografico;

Visto lo schema di convenzione composto da n. 16 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Rilevato che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.L.gs. 267/2000, così reso: parere favorevole nell'intesa che la specifica delegazione trattante si coordini con la delegazione trattante e le Organizzazioni Sindacali del Comune di Ormelle;

Udita le relazioni del Sindaco e del Comandante di Polizia Locale, nonchè l'affermazione del Consigliere Magro, che ritiene inopportuno l'integrazione con urgenza dell'ordine del giorno, per il poco tempo lasciato ai Consiglieri per la valutazione;

Udite inoltre la dichiarazioni di voto dei Consiglieri:

De Pra: vista l'importanza dell'argomento e preso atto della scadenza del 31 agosto dichiara che il suo gruppo esprimerà voto favorevole;

Magro: concorda con il progetto e, ritenendo opportuno avere più controllo sul territorio, dichiara il  voto favorevole del suo gruppo, anche in considerazione che si tratta di un obiettivo importante per i cittadini;

Gerotto: dichiara il voto favorevole del gruppo di maggioranza, perché trattasi di progetto che da risposta alle istanze della cittadinanza;      

            Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai quattordici consiglieri presenti e votanti;

 

 

D E L I B E R A

 

1.      Di approvare, per le motivazioni citate in premessa lo schema di convenzione  per la gestione associata del servizio di polizia locale tra i comuni di Cimadolmo, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda e San Polo di Piave, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante sostanziale;

2.      Di dare atto che la disciplina attuativa della gestione del servizio associato di cui al precedente punto 1 sarà oggetto di disciplina da parte di un regolamento tecnico di organizzazione che sarà approvato da parte delle rispettive Amministrazioni comunali.

3.      Di individuare transitoriamente nel Comune di Ponte di Piave l'ente capofila del servizio associato di Polizia Locale;

4.      Di dare mandato ai Sindaci convenzionati di sottoscrivere la convenzione;

 

* * * * * *

 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai quattordici consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA

DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

 

L'anno 2009, il giorno 29, del mese di agosto, presso la residenza municipale del Comune di Ponte di Piave (TV), con la presente Convenzione, da valersi per ogni conseguente effetto di Legge,

 

TRA

 

1.       il COMUNE DI CIMADOLMO (TV), rappresentato dal Sindaco, Sig. Cadamuro Giancarlo, alla sottoscrizione della presente, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___, del __________, esecutiva, con la quale si è approvato lo schema della presente Convenzione;

 

2.       il COMUNE DI ORMELLE (TV), rappresentato dal Sindaco, Dott. Manente Andrea, alla sottoscrizione della presente, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___, del __________, esecutiva, con la quale si è approvato lo schema della presente Convenzione;

 

3.       il COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV) rappresentato dal Sindaco, Dott. Zanchetta Roberto, alla sottoscrizione della presente, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___, del __________, esecutiva, con la quale si è approvato lo schema della presente Convenzione;

 

4.       il COMUNE DI SALGAREDA (TV), rappresentato dal Sindaco, Dott. Messina Vito, alla sottoscrizione della presente, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___, del __________, esecutiva, con la quale si è approvato lo schema della presente Convenzione;

 

5.       il COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE (TV), rappresentato dal Sindaco, Sig. Andretta Vittorio, alla sottoscrizione della presente, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___, del __________, esecutiva, con la quale si è approvato lo schema della presente Convenzione;

 

PREMESSO CHE

 

il presente accordo segue ad una riflessione dei Sindaci, sia sui singoli organici non adeguati, per esigenze di carattere finanziario, sia alla necessità, sempre più gravosa, di servizi aggiuntivi serali e festivi.

Visti gli artt. 3 e 5, della Legge n. 65, del 7 marzo 1986, che è legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;

Visto l'art. 14, del C.C.N.L. del 22.01.2004, che prevede la possibilità di Servizi in Convenzione;

Visto l'art. 30, del Decreto Legislativo n. 267, del 18.08.2000 (T.U. EE. LL.), che così recita:

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti”.

 

Vista la nota del Ministero dell'Interno del 27.06.2007 - Area II - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le autonomie - , a firma del Direttore Centrale, Di Caprio, nella quale si evidenzia che l'accordo tramite Convenzione è condizione necessaria per il legittimo impiego di personale di vigilanza proveniente da altri Comuni;

 

Vista la recente nota Ministeriale Prot. n. 15700/06, sempre a firma del Direttore Centrale, Di Caprio, in cui viene ribadita la necessità dell'utilizzo dell'istituto della Convenzione per l'utilizzo di vigili provenienti da altri Comuni;

 

Ritenuto, per tutto quanto precede, di dover convenzionare la gestione del Servizio di Polizia Locale in modo associato, per quanto riguarda i Servizi programmati dalle singole Amministrazioni aderenti alla presente Convenzione;

 

Viste le rispettive deliberazioni consiliari;

 

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

 

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

 

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

I Sindaci dei Comuni, in esecuzione delle sopraccitate deliberazioni, con il presente atto determinano di gestire in forma associata il Servizio di Polizia Locale.

I Sindaci delegano i rispettivi Comandanti o operatori di vigilanza ad accordare i servizi e il personale da impiegare nei singoli servizi e le modalità di svolgimento.

La gestione convenzionata è finalizzata a garantire una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo del territorio, attraverso una gestione flessibile e razionale delle risorse umane e strumentali esistenti.

 

ART. 2 - DIMENSIONI TERRITORIALI

L'ambito territoriale per la gestione del Servizio associato di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

 

ART. 3 - FUNZIONI, ATTIVITA' E SERVIZI CONFERITI

Il Servizio convenzionato di vigilanza, nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti, svolge tutte le funzioni attinenti all'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ad ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle leggi o dai regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Locale.

 

TITOLO II - FUNZIONAMENTO

 

ART. 4 - UFFICI

A seconda di dove venga svolto e organizzato il Servizio, gli atti e le relative incombenze procedurali saranno a carico dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune interessato.

Il coordinamento e il comando del Servizio viene assunto dal Responsabile del medesimo Ufficio di Polizia Locale.

 

ART. 5 - REGOLAMENTO

L'organizzazione degli Uffici e del personale e tutto quanto espressamente previsto dalla presente Convenzione sarà oggetto di apposito Regolamento da approvare dalle Amministrazioni interessate, con riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 65/86.

 

TITOLO III - RAPPORTI TRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

 

ART. 6 - DECORRENZA E DURATA

La durata della presente Convenzione viene stabilita in sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente.

Alla scadenza del sessennio, la presente convenzione continuerà ad essere efficace per un periodo non superiore a 90 giorni, in attesa della sottoscrizione della nuova.

 

ART. 7 - STRUMENTI DI RACCORDO E CONSULTAZIONI

Conferenza dei Sindaci.

E' istituita la Conferenza dei Sindaci che, su richiesta di uno più Sindaci dei Comuni aderenti, può essere convocata per definire le linee generali dei servizi.

Non sono previste indennità per le Conferenze.

Previo parere di detta Conferenza, potranno essere stabiliti protocolli d'intesa con le forze dell'ordine o con altre Istituzioni. I Sindaci dei Comuni, su iniziativa congiunta o di uno solo di essi, possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione di detto organismo, al fine di valutare l'andamento del Servizio associato, proponendo eventuali riorganizzazioni, nuove adesioni e quant'altro attiene alle decisioni gestionali non contemplate nella presente Convenzione.

Delegazione trattante.

E' istituita, ai sensi del C.C.N.L., quindi con diretto riferimento ai Comuni associati nel servizio di P.L., una specifica delegazione trattante.

 

ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI

Trattamento economico e giuridico.

Non sono previsti costi aggiuntivi per l'attivazione delle funzioni associate, essendo utilizzate le strutture e gli strumenti esistenti. I compensi per gli operatori verranno stabiliti in base al Contratto Nazionale, se si tratta di lavoro ordinario o straordinario (inteso come prolungamento dell'orario ordinario), a seconda della qualifica e profilo professionale ricoperto.

Per quanto riguarda i compensi da lavoro in giornate  e orari non riconducibili a lavoro ordinario e/o straordinario, verrà redatto apposito progetto da accordare tra le parti di cui all'articolo precedente. E' ammessa anche la possibilità della compensazione delle ore prestate, previo accordo tra le parti.

I proventi contravvenzionali, saranno accreditati al Comune interessato dal Servizio.

La regolamentazione dei costi comuni viene demandata al regolamento di cui all'Art. 5.

 

ART. 9 - DOTAZIONE ORGANICA

L'organico del Servizio convenzionato di Polizia Locale è determinato dagli addetti alla Polizia Locale di ogni Comune facente parte.

Gli appartenenti al Servizio convenzionato di Polizia svolgono le proprie funzioni, servizi ed attività sul territorio dei Comuni aderenti in base a specifiche direttive del Responsabile-Comandante, che dipende funzionalmente dal Sindaco del Comune interessato dal Servizio.

Se richiesto dall'Amministrazione singola o dalla Conferenza dei Sindaci, viene predisposta una relazione singola per Comune, oppure congiunta tra i Comuni facenti parte del Servizio convenzionato, da parte degli Uffici di Polizia Locale, circa le attività svolte.

In conseguenza della gestione convenzionata del Servizio di Polizia Locale, tutti i dipendenti conservano la qualifica di Ufficiali o Agenti di P.G. e la qualifica di Agente ausiliario di Pubblica Sicurezza, se posseduta, e le relative funzioni sull'intero territorio dei Comuni, al fine di non pregiudicare l'attività amministrativa e funzionale.

 

ART. 10 - DISCIPLINA DEL PORTO DELLE ARMI

Ai sensi dell'art. 5, della Legge n. 65/86, gli addetti al Servizio di Polizia Locale ai quali è stata conferita dal Prefetto la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono autorizzati a portare senza licenza le armi in dotazione, anche fuori dal Servizio, purché nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, ovvero nell'ambito territoriale dei Comuni componenti il servizio di Polizia Locale associato.

Per quanto concerne la tipologia delle armi da dare in dotazione agli addetti al Servizio di Polizia Locale, si rimanda a quanto stabilito da apposito Decreto del Ministero dell'Interno (D.M. 145, del 04.03.1987).

 

ART. 11 - RECESSO

Ciascun Comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della Convenzione, con istanza motivata, adottata con Delibera Consiliare che preveda il ripiano di eventuali perdite debitorie a carico, ed eventuali danni, anche con riferimento ai contributi di cui all'art. 12.

Il recesso di un Comune è comunicato agli altri Comuni partecipanti entro il 30 luglio ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del Servizio per i restanti Comuni.

 

ART. 12 - RAPPORTI TRA ENTI IN RELAZIONE A CONTRIBUTI

Eventuali contributi statali, regionali o di altri Enti erogati per le finalità di cui alla presente Convenzione, saranno assegnati al Servizio associato di Polizia Locale tramite il Comune Capofila, stabilito nella prima Conferenza dei Sindaci.

 

ART. 13 - SPESE NON PREVISTE

Ferme restando le responsabilità personali previste dalle vigenti normative, qualora si rendesse necessario ricorrere alla consulenza specialistica per pareri o approfondimenti giuridici e/o di altra natura, nel periodo di validità della presente Convenzione, le spese necessarie e tutte le altre spese non previste in Convenzione, compresi eventuali danni a terzi arrecati nell'esercizio delle funzioni, saranno ripartite fra tutti i Comuni aderenti, in base al criterio stabilito dall'art. 8.

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 14 - ALTRE CONVENZIONI

Con la sottoscrizione della presente convenzione, eventuali accordi precedenti che disciplinano la medesima materia, si intendono automaticamente decaduti.

 

ART. 15 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente Convenzione.

 

ART. 16 - REGISTRAZIONE

La presente Convenzione è esente da oneri di registrazione e bollo, ai sensi dell'art. 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all. B, art. 16.

 

per il COMUNE DI CIMADOLMO (TV)

Il Sindaco, Sig. Cadamuro Giancarlo                                                                              _______________

 

per il COMUNE DI ORMELLE (TV)

Il Sindaco, Dott. Manente Andrea                                                                                  _______________

 

per il COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV)

Il Sindaco, Dott. Zanchetta Roberto                                                                               _______________

 

per il COMUNE DI SALGAREDA (TV)

Il Sindaco, Dott. Messina Vito                                                                                            ______________

 

per il COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE (TV)

Il Sindaco, Sig. Andretta Vittorio                                                                       _______________