Il Sindaco fa presente che la L.R. 14/09 consta di 13 articoli e il Consiglio Comunale può intervenire in base a tre articoli.

Ricorda che ci sono stati diversi incontri da parte del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ormelle con altri tecnici dei Comuni limitrofi .

Il Sindaco fa presente, inoltre, che la scelta del Comune di Ormelle è stata di non consentire ampliamenti nelle zone industriali ma di consentire gli interventi esclusivamente nella zona residenziale.

 

L'Arch. Favaretto Responsabile dell'Area Tecnica illustra l'argomento.

 

Il consigliere Furlanetto fa presente, a proposito delle finalità della L.R., che l'assessore regionale Marangon  ha detto che le finalità della L.R. sono di natura economica. La Legge è entrata in vigore l'11 luglio 2009  e scadrà l'11 luglio 2011. Vista la crisi attuale il Consiglio Regionale ha proposto interventi sull'edilizia dando la possibilità di ampliare il volume o la superficie. Gli aumenti proposti del 20%, continua il consigliere, sono contenuti e vanno a radicalizzarsi in aree occupate sia dal punto di vista residenziale che di altre realtà.

Sono intervenute tre DGR e cioè la n. 2797, n. 2499 e la n. 2508 che precisano cosa si intende per pensiline, per tettoie, per impianti fotovoltaici e interventi di incremento fino al 40%.  Guardando all'articolato della Legge, la proposta di deliberazione si basa su uno schema proposto dalla Provincia di Treviso riguardante il Piano Casa.

C'è uno snaturamento della proposta regionale perchè si vengono  a privare alcuni imprenditori di una piccola percentuale di possibilità di ampliamento in deroga alle norme del PRG.

Il Consigliere fa presente, inoltre, che sembra contraddittorio rispetto al punto precedente dell'ordine del giorno la limitazione riconosciuta agli imprenditori . Così per gli annessi rustici. La L.R. 11/2004 toglie buona parte delle possibilità edificatorie delle zone agricole. Questa Legge, invece, dà  la possibilità di effettuare ampliamenti in aderenza di complessi edilizi sia nuovi che esistenti. Il consigliere evidenzia che la L.R. non fa riferimento agli indici fondiari a differenza della proposta di deliberazione che prevede delle percentuali di deroga agli indici fondiari. La deroga agli indici fondiari, commenta il consigliere, è contraddittoria in quanto le percentuali dovrebbero essere univoche per gli interventi previsti dalla legge.

Con riferimento all'art.2 comma 1, il consigliere chiede perchè si deve necessariamente sopraelevare e perchè se non si sopraeleva  si deve motivare. Il consigliere quindi propone che venga modificato l'art. 2, comma 1, nella parte in cui prevede che "l'impossibilità di realizzare l'intervento senza incorrere alla sopraelevazione in deroga alle norme di PRG va adeguatamente documentato" con la disposizione seguente: "la sopraelevazione in deroga alle norme di PRG dovrà avvenire quando non è possibile realizzare l'ampliamento sul lotto". 

Per quanto riguarda l'art. 2, comma 2, si dice che l'ampliamento deve essere realizzato in aderenza e il consigliere, a tal proposito, manifesta le sue perplessità. Per quanto riguarda le case a schiera, il consigliere evidenzia che  la norma prevede la necessità di un progetto unitario.

 

 

Per quanto riguarda, infine, l'art. 5 rispetto all'impianto normativo regionale è stato aggiunto un quarto comma che,  commenta il Consigliere, fa a pugni con quanto precisato dalla DGR 2508/09 in quanto l'installazione in aderenza degli impianti solari e fotovoltaici è stata esclusa sugli edifici vincolati con grado di protezione da 1 a 5.

 

Risponde l'Arch. Favaretto facendo presente che si parla di deroga del 20 e del 30 % ma queste diverse percentuali riguardano interventi distinti. L'art. 3 prevede un aumento fino al 40 % e non è automatico in quanto deve avvenire nel rispetto dei parametri previsti dalla L.R. 4/07.

Per le pensiline è stata fatta una precisazione e cioè vengono  limitati gli interventi agli edifici che hanno un grado di protezione.

Si consente, poi, l'installazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici pertinenziali .

 

Il consigliere Furlanetto che i serbatoi non vanno posizionati sul tetto in base alla proposta di deliberazione e secondo  la DGR 2508/09 l'Ente non può deliberare su questo punto. Invece, se venisse modificato il Regolamento edilizio, il Consigliere afferma di essere favorevole a tale previsione perchè varrebbe per tutti gli edifici.

 

Il Sindaco fa presente che si può prendere in considerazione la modifica proposta dal Consigliere del Regolamento Edilizio. Il Sindaco precisa che la L.R. è una legge temporanea e quindi essere restrittivi non è una scelta opportuna .

 

Interviene il capogruppo De Pra  facendo presente che il  problema riguarda la gestione dello Sportello Unico. Il Piano Casa è limitato a un certo  tempo,  precisa il Capogruppo, perchè bisogna creare lavoro per le imprese. Il capogruppo De Prà consegna la dichiarazione di voto che si allega.

 

Interviene il Sindaco facendo presente che il Piano Casa per le zone residenziali è analogo a quello di altri Comuni. Chiunque può ampliare ma nel rispetto dei vincoli perchè il Piano Casa non è uno strumento utilizzabile per evitare i vincoli.  A tutt'oggi, conclude il Sindaco, nessun imprenditore ha manifestato l'esigenza di ampliare.

 

Il Capogruppo De Pra che è difficile avere un rapporto positivo sull'applicazione della Legge perchè le leggi bisogna farle e utilizzarle. Si chiama Piano Casa ma serve, commenta il capogruppo, per muovere l'economia.

 

Il capogruppo  Magro fa presente che per le zone C/1 e B è prevista nel PRG la possibilità di fare ampliamenti  di 150 metri cubi  e chiede  se questi ampliamenti si aggiungono o vanno ad assorbire quelli previsti dal Piano Casa.

 

Il Sindaco risponde che si aggiungono.

 

Il capogruppo Magro fa presente, con riguardo ai vincoli in altezza che nel PRG per  le zone residenziali di ampliamento B la previsione è di metri 10 e per le zone C/1 di metri 7,50 mentre con il Piano Casa viene consentito di costruire fino a 2 metri e settanta. Il capogruppo  chiede se questo va in deroga alle altezze massime previste.

Il capogruppo chiede anche se si possono creare con questa norma situazioni di conflitto fra confinanti.

 

Risponde il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Favaretto facendo presente  che la sopraelevazione si configura come nuova costruzione ed è soggetta al rispetto degli indici urbanistici previsti per la zona in cui ricade l'intervento.

 

Il capogruppo Magro chiede se è utile che ci sia un accordo per utilizzare l'altezza.

Il capogruppo  Magro  conclude osservando che i Comuni hanno lavorato insieme per redigere il Piano Casa ed invita l'Amministrazione a fare un tentativo  con i Comuni più vicini per realizzare una stesura omogenea della pianificazione del territorio. Il capogruppo Magro annuncia il voto di astensione. Pur riconoscendo la parziale validità della legge regionale che, con l'obiettivo di dare impulso all'attività edilizia, risponde alle esigenze della famiglia ma è di durata limitata a soli due anni e così porta ad escludere persone che in periodo di crisi non possono accedere ai benefici della legge sul "Piano Casa".

 

L'Assessore Zanella fa presente che nelle zone agricole viene data la possibilità al coltivatore diretto di ampliarsi fino a 960 metri cubi realizzando fino a tre unità abitative. Non è stata  data, invece, la possibilità di ampliare gli annessi rustici per evitare speculazioni . Con questa Legge, commenta l'Assessore, beneficiano  di più  proprio le zone  agricole.

 

L'Assessore Lorenzon fa presente che per le attività produttive   c'è una situazione ad Ormelle che verrà affrontata con il PAT e che al momento si vuole sviluppare soltanto la zona residenziale

 

Oggetto: Legge Regionale n. 14/2009 art. 9, comma 5, come modificata dalla Legge Regionale

             n. 26/2009. Determinazione limiti e modalità applicative

 

 

La Regione Veneto, per promuovere il rilancio dell'attività edilizia e favorire l'utilizzo di tecniche sostenibili e fonti di energia rinnovabile, quindi con finalità di carattere economico, sociale ed ambientale, ha approvato, in data 08.07.2009, la Legge Regionale n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".

 

In sintesi la Legge prevede le seguenti fattispecie di intervento:

1.   Ampliamento (Art. 2) fino al 20% del volume degli edifici ad uso residenziale e del 20% della superficie coperta se ad altro uso, elevabili di un ulteriore 10% qualora si utilizzino fonti di energia rinnovabile per almeno 3 Kwh di potenza (anche già installati). Tale norma riguarda gli edifici esistenti o che siano oggetto di richiesta di titolo abilitativo depositata entro il 31.03.2009. L'ampliamento può essere realizzato in contiguità all'edificio esistente  o eventualmente in corpo separato  accessorio e pertinenziale (Art. 2.2);

2.   Demolizione e ricostruzione con ampliamento (Art. 3) con un aumento fino al 40% del volume per uso residenziale o fino al 40% della superficie coperta per altri usi, che può arrivare al 50% nel caso in cui l'intervento preveda la ricomposizione planivolumetrica e sia soggetto a PUA ai sensi della LR 11/04. Le condizioni per l'intervento (Art. 3.1) sono date dall'epoca di costruzione antecedente al 1989, dall'ubicazione in zona urbanistica propria  e dall'utilizzo di tecniche costruttive di cui alla L.R. 4/2007 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile”. La Giunta Regionale con apposito atto ha specificato la gradualità della volumetria ammissibile in ragione della qualità dell'intervento;

3.   Ampliamento degli insediamenti turistici (Art. 4.1) fino al 20% delle attrezzature  all'aperto (stabilimenti balneari, campeggi, impianti sportivi e ricreativi), possibile solo su aree con destinazioni d'uso compatibili. L'effettuare l'ampliamento prevede la proroga delle concessioni demaniali marittime alla durata massima prevista dalla normativa vigente.

 

La legge stabilisce dei  limiti alle  possibilità di intervento su edifici che:

-     siano situati nei centri storici (ZTO “A”),

-     siano vincolati ai sensi della pare II^ del D.Lgs 42/04 (Codice Beni Culturali Paesaggistici),

-     oggetto di specifiche tutele degli strumenti urbanistici che non consentono tali interventi edilizi,

-     su aree dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo,

-     abusivi anche parzialmente soggetti ad obbligo di demolizione,

-     aventi destinazione commerciale qualora siano volti a derogare/eludere le norme regionali di programmazione delle grandi strutture di vendita, centri/parchi commerciali;

-     in aree ad alta pericolosità idraulica ai sensi del D.Lgs 152/06 (Codice Ambiente);

-     su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, salvo parere favorevole dell'Ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo.

L'art. 9 c. 8 inoltre non ammette deroghe alle disposizioni in materia di distanze previste dalla vigente legislazione statale.

 

Posto che la legge ha finalità di tipo prettamente economico che ne limitano una lettura in chiave urbanistica, non vanno sottovalutati gli effetti territoriali derivanti dalla sua applicazione. A tal proposito, l'art. 9 c. 5 consente alle Amministrazioni Comunali di  porre dei limiti e di indicare delle modalità per applicare gli artt. 2 “Interventi edilizi”, 3 “Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente” e 4 “Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi”, a fronte di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e ambientale, salvaguardando così l'autonomia comunale in materia urbanistica.

 

 

Considerato che in merito all'applicazione della legge ed ai suoi effetti sul territorio comunale, anche in riferimento alle previsioni della pianificazione vigente, permangono le seguenti problematiche sulle quali l'Amministrazione Comunale intende porre l'attenzione:

1)   L'azione derogatoria degli interventi previsti dalla legge rispetto alle norme ed ai regolamenti in materia urbanistica emanati dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni comporta una deroga agli indici edificatori ed ai parametri stereometrici che sinora hanno costituito il cardine del sistema edificatorio, consentendo una differenziazione del tessuto urbano e garantendo spazi per l'accessibilità e la vivibilità dei luoghi.

A fronte degli obiettivi posti dalla legge di “miglioramento della qualità abitativa” si ritiene quindi:

      che l'applicazione dell'ampliamento sia subordinata al rispetto delle  norme di decoro architettonico e degli spazi previste dai regolamenti comunali vigenti.

      limitare la possibilità di deroga agli indici fondiari/territoriali ed al rapporto di copertura ad un massimo del 20% rispetto alle previsioni della pianificazione vigente ed adottata.

      non consentire la deroga rispetto alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in materia di standard urbanistici, di dotazioni di servizi, di distanze dai confini, dai corsi d'acqua, dalle strade e dagli edifici, nonché di obbligo di redazione del piano attuativo ove previsto.

      consentire limitate deroghe  rispetto alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in materia di altezza degli edifici.

 

2)   Il possibile aumento della dispersione insediativa derivante dalla possibilità di realizzare corpi edilizi separati che nel tempo possono dar luogo a carichi urbanistici ora non considerati, con particolare incidenza nel territorio agricolo dove il calcolo dell'ampliamento avviene sulla base della volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa.

Al fine di evitare il proliferare della dispersione insediativa e la creazione di carichi urbanistici non considerati dalla pianificazione vigente si ritiene di escludere la possibilità di realizzare un nuovo corpo edilizio separato  sia nelle zone residenziali che nelle zone agricole. Si esclude l'applicazione della presente legge alle Z.T.O.  “D” (industria, artigianato, commercio , direzionalità, agroindustria) considerando il fatto che in tali zone è attualmente consentito, in base alle N.T.A. del P.R.G. vigente, un indice di copertura pari al 60% della superficie fondiaria del lotto, a cui si aggiunge per le zone artigianali ed industriali, un ulteriore 5% da destinare a verde ed un 5% da destinare ad area a parcheggio privato, il tutto per una superfice complessiva pari al 70% del lotto. Si ritiene opportuno preservare la restante porzione del 30% del lotto per la viabilità interna e quale spazio opportuno per ragioni di sicurezza nonché per aspetti igienico sanitari.

L'esclusione dell'applicazione della legge in parola avviene anche in relazione alla disponibilità di lotti attualmente inedificati nella zona industriale/artigianale di Ormelle.

Inoltre, al fine di evitare la dispersione delle attività produttive, evitando il consolidamento di attività per quali è previsto il trasferimento in zona propria, si ritiene che gli interventi di cui agli art. 2, 3, 4 della presente legge non siano applicabili ai fabbricati produttivi ubicati in zona impropria.

Si esclude l'applicazione della presente legge agli annessi rustici in zona agricola compresi  quelli identificati nel P.R.G. vigente come non più funzionali alle esigenze del fondo.

 

3)   La compromissione del livello di qualità architettonica ed estetica che verrebbe a crearsi qualora negli edifici con più unità immobiliari i proprietari possano attuare interventi predisposti singolarmente, senza una progettazione organica riferita all'intera fabbricato.

Al fine di mantenere un buon livello di qualità architettonica del patrimonio edilizio, si ritiene che nel caso di edifici composti da più unità immobiliari organizzate con parti comuni, l'ampliamento sia ammissibile solo in presenza di un unico progetto unitario per l'intero fabbricato.

 

4)   La possibilità di elevare la volumetria ampliabile installando fonti d'energia rinnovabile per una  potenza non inferiore a 3 Kwh, indipendentemente dalle dimensioni del fabbricato; ne consegue che la riduzione dell'utilizzo di fonti fossili risulta significativa solo per edifici di modeste dimensioni.

Al fine di rendere l'utilizzo di fonti rinnovabili significativo in rapporto alla dimensione dell'edificio si ritiene di subordinare la possibilità di ulteriore ampliamento all'installazione di fonti d'energia rinnovabile per una potenza proporzionale alla superficie utile del fabbricato, fermo restando il limite minimo di 3 Kwh previsto dalla legge.

 

5)   La sostituzione e rinnovo del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione con ampliamento non tiene in considerazione la compatibilità delle destinazioni d'uso attualmente presenti con le previsioni della pianificazione provinciale; in particolare un' applicazione diffusa degli interventi delle legge porrebbe grosse difficoltà a porre in atto gli obiettivi provinciali di riorganizzazione delle aree produttive. In particolare, per le aree in cui si prevede la riconversione a funzioni diverse, ammettere interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento consoliderebbe con ingenti investimenti la presenza di attività produttive.

      Inoltre, l'aumento di volumetria fino al 50% comporta facilmente un aumento significativo del carico urbanistico senza le opportune dotazioni di servizi ed infrastrutture, particolarmente accentuata per le funzioni terziarie e commerciali.

      Infine, qualora l'intervento avvenga in aree soggette a problematiche di tipo idraulico, si segnala l'opportunità di effettuare la ricostruzione del fabbricato senza derogare alle previsioni di norme e regolamenti vigenti in materia di tutela della sicurezza idraulica.

Al fine di orientare l'applicazione della legge agli obiettivi della pianificazione provinciale, si ritiene di escludere l'applicazione della demolizione e ricostruzione con ampliamento nelle Z.T.O. aree produttive, commerciali, direzionali e agroindustriali.

Al fine di non sovraccaricare le dotazioni infrastrutturali esistenti e per garantire la qualità architettonica degli interventi si ritiene di subordinare l'applicazione della demolizione e ricostruzione alla predisposizione di un PUA nel caso di ampliamenti superiori ad una certa consistenza dimensionale.

Si ritiene di limitare la deroga degli indici fondiari/territoriali e del rapporto di copertura ad un massimo del 20% rispetto alle previsioni della pianificazione vigente.

Si ritiene di non consentire la deroga rispetto alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in materia di standard urbanistici, di dotazioni di servizi, di distanze dai confini, dai corsi d'acqua, dalle strade e dagli edifici, di tutela della sicurezza idraulica, nonché di obbligo di redazione del piano attuativo ove previsto.

 

6)   La legge esplicita la prevalenza dei suoi contenuti rispetto alle “norme dei regolamenti degli enti locali” ed alle “norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici” mentre non precisa i rapporti con l'applicazione di altre leggi regionali.

Si ritiene opportuno precisare che è espressamente esclusa la deroga  agli adempimenti ed agli effetti di norme diverse da “norme dei Regolamenti degli Enti Locali” e “Norme Tecniche dei Piani e Regolamenti Urbanistici”.

 

7)   La legge non esplicita il titolo abilitativo necessario nel caso di contestuale richiesta di un procedimento ordinario e di procedimento in deroga ai sensi della legge stessa.

Al fine di semplificare il procedimento amministrativo, permettendo al cittadino di unificare in unica istanza due procedimenti (ordinario e LR 14/2009) e per consentire il corretto calcolo del costo di costruzione, si ritiene che, in caso di interventi edilizi in cui vi sia contestuale richiesta di un procedimento ordinario ai sensi del DPR 380/01 e di un procedimento straordinario ai sensi degli art. 2, 3, 4 della LR 14/09, il titolo abilitativo richiesto sia il permesso di costruire e che l'istanza debba sempre chiaramente individuare in modo separato le componenti afferenti a ciascuno dei due diversi interventi.

Si precisa che l'utilizzo delle tecniche costruttive di riqualificazione energetica e il rispetto degli indici di prestazione energetica debbano essere certificati da un professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti non può essere certificata l'agibilità dell'ampliamento realizzato.

 

8)   L'azione derogatoria rispetto alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali pone a rischio la necessaria salvaguardia della naturalità e della biodiversità, attraverso la tutela della rete ecologica provinciale.

Al fine  di porre in essere l'applicazione della legge coerentemente con le direttive del PTCP e del PAT per la formazione della rete ecologica  provinciale, garantendo la tutela della naturalità e della biodiversità, si ritiene che, oltre a quanto stabilito dalla legge, gli interventi di cui agli art. 2, 3, 4 della LR 14/09 non siano applicabili (o siano limitatamente applicabili) a tutti i fabbricati situati all'interno delle core-area della rete ecologica provinciale.

 

9)   L'azione derogatoria rispetto alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali pone a rischio l'attuazione di quelle previsioni della pianificazione vigente che per poter essere attuate prevedono il ricorso a procedure espropriative, in quanto gli interventi previsti dalla legge aumentano il valore dei fabbricati, rendendo maggiormente oneroso l'indennità d'esproprio.

Al fine di non aggravare il costo di eventuali azioni espropriative in caso di intervento pubblico si ritiene di escludere l'applicazione degli interventi di cui agli art. 2, 3, 4 della LR 14/09 ai fabbricati soggetti a vincolo preordinato all'esproprio.

 

10)  In relazione all'art. 9, comma 1 lettera c) della L.R. 14/2009 e s.m.i. si precisa quanto segue per quanto riguarda gli edifici con grado di protezione.

Considerato:

a)   che il grado di protezione “6”, di cui all'art. 16.6 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, consente l'intervento di demolizione con ricostruzione, a condizione che lo stesso “avvenga all'interno delle sagome limite indicate nelle planimetrie di progetto del P.R.G. in scala 1: 2000”,;

b)   che l'art. 16, comma 4 (successivo al punto 16.7) delle N.T.A dispone che “ il grado di protezione “1” è il grado superiore a tutti gli altri , il grado “7” è inferiore a tutti. “Gli interventi ammessi in relazione ai gradi di protezione superiori escludono obbligatoriamente gli interventi relativi ai gradi di protezione inferiori.”.

        Il grado di protezione “5”, quindi, esclude la possibilità della demolizione con costruzione    

        dal momento   che la stessa è prevista espressamente dal grado inferiore di protezione “6”.

 

Per le motivazioni sopra riportate si conclude che le disposizioni della L.R. 14/2009 e s.m.i. non sono applicabili agli edifici con grado di protezione 1, 2, 3 e 4 anche se relativi a prima casa.

Sono consentiti gli ampliamenti ai soli edifici con grado di protezione “5”, con un aumento massimo del 20% del volume esistente.

L'ampliamento dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 16.5 delle N.T.A. del P.R.G. vigente con le seguenti limitazioni/prescrizioni:

a.   Gli ampliamenti ammessi dovranno essere architettonicamente composti con il corpo principale dell'edificio ed in armonia con la sua morfologia e i suoi caratteri tipologici e i materiali in esso adottati;

b.   L'ampliamento nel caso di continuità con edifici con grado di protezione 1-2-3-4 dovrà avvenire nel rispetto degli allineamenti planimetrici esistenti.

 

Gli interventi di cui all'art. 3 , di demolizione e ricostruzione verrà consentito ai soli edifici con grado di protezione “6”, con un aumento massimo del 30% del volume esistente, purchè lo stesso avvenga all'interno delle sagome limite indicate nelle planimetrie di progetto del P.R.G. in scala 1: 2000, in conformità all'art. 16.6.2 delle N.T.A.  del P.R.G. vigente.

 

Preso atto che i Comuni devono deliberare entro il 30 ottobre 2009 eventuali limitazioni sul campo di applicazione della disciplina regionale, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e ambientale;

 

Viste la circolare regionale esplicativa approvata con D.G.R. N. 2797 del 22.09.2009

 

Viste le Delibere di Giunta Regionale n. 2499 e n. 2508 del 04.08.2009;

           

Rilevato che la legge regionale stabilisce:

-     l'immediata applicazione delle norme (già dall'entrata in vigore della legge, il giorno 11.07.2009), sulle prime case di abitazione;

-     la non immediata applicazione delle nuove norme agli edifici diversi dalla prima casa di abitazione, in attesa della presente deliberazione del Consiglio Comunale.

 

Considerata:

-     l'esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica;

-     la necessità di favorire la riqualificazione attraverso intervento edilizi che migliorano il tessuto urbano;

-     la necessità di stabilire puntuali definizioni dei termini e dei parametri utilizzati nella legge, tenuto conto della natura straordinaria della stessa;

-     l'esigenza di individuare con precisione gli ambiti di applicazione della legge, le esclusioni e le limitazioni degli interventi, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici alla difesa del territorio e del suolo per gli aspetti ambientali, paesaggistici ed urbanistici;

-     l'opportunità di associare la realizzazione degli interventi al miglioramento della qualità architettonica ed energetica degli edifici nonché al loro adeguamento alla normativa antisismica vigente.

 

Vista la proposta del consigliere Furlanetto di modificare l'art. 2, comma 1 nella parte in cui prevede “L'impossibilità di realizzare l'intervento senza ricorrere alla sopraelevazione in deroga alle norme di P.R.G. va adeguatamente motivato” con la disposizione seguente “La sopraelevazione in deroga alle norme di P.R.G. dovrà avvenire quando non è possibile realizzare l'ampliamento sul lotto”;

 

Vista la Legge Regionale 8/07/2009, n. 14;

 

Vista la DGR n. 2499 del 04.08.2009 con cui vengono integrate le linee guida regionali in materia di edilizia sostenibile di cui alla LR 4/07, come previsto dall'art. 3 c. 2 della legge;

 

Vista la DGR n. 2508 del 04.08.2009 con cui vengono stabilite le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui all'art. 5 c. 1 della legge;

 

Vista la D.G.R. N. 2797 del 22.09.2009 “Approvazione circolare del presidente della Giunta Regionale: Legge Regionale n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche". Note esplicative.

 

Vista la L.R. n. 26 del 09.10.2009 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”.

 

 

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana  Rurale;

 

Visto il PRG vigente con allegate Norme di Attuazione ed il Regolamento Edilizio;

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 6/06/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visto l'art. 13 della L. 7/08/1990, n. 241 che esclude espressamente, dall'ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, l'attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica;

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile della ragioneria, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata,

           

Udita la relazione del Sindaco e la discussione che ha fatto seguito;    

 

Con l'assistenza giuridico - amministrativa del Segretario Comunale;

 

 Visto l'art. 42, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (De Pra Claudio, Furlanetto Lorenzo), astenuti n. 2 (Magro Giancarlo, Muroni Roberto), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri votanti su n. 15 presenti,

 

D E L I B E R A

 

1)   approvare i limiti e le modalità operative, ai sensi dell'art. 9 c. 5 della L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla L.R. 26/2009 quali risultano dall' ”allegato A “Definizione dei limiti e delle modalità operative, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della Legge Regionale 14/2009 come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 26/2009”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)   di dichiarare, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (De Pra Claudio, Furlanetto Lorenzo), astenuti n. 2 (Magro Giancarlo, Muroni Roberto) espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri votanti su n. 15 presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

 


“ALLEGATO A”

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione dei limiti e delle modalità operative, ai sensi dell'art. 9 c. 5 della L.R. 14/2009

 

 come modificata ed integrata dalla L.R. 26/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato del delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/10/2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.R. 14/2009

come modificata ed integrata dalla L.R. 26/2009

LIMITI E MODALITA' APPLICATIVE

 AI SENSI ART. 9, COMMA 5 DELLA L.R. 14/2009 e s.m.i.

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali.
3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell'ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo.

 

Art. 1 - Finalità.

(…)

Art. 2 - Interventi edilizi.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso.
2. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.
3. Nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2009 aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 “Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi” con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento.
4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l'ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera.
5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh., ancorché già installati.

 

Art. 2 - Interventi edilizi.

1.       E' consentito esclusivamente l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale.

Sono esclusi dall'applicazione della legge gli edifici ricadenti in Z.T.O. “D” (industriali, artigianali, commerciali, direzionali e agroindustriali), gli edifici in zona impropria, gli annessi rustici, compresi quelli non più funzionali alle esigenze del fondo.

Nelle Z.T.O. “D.1 industria e artigianato produttivo” è consentito esclusivamente l'ampliamento degli edifici esistenti del personale di custodia o degli imprenditori, realizzati ai sensi dell'art. 27, comma 5 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

L'applicazione dell'ampliamento è subordinata al rispetto delle norme di decoro architettonico e degli spazi del vigente Regolamento Edilizio.

La deroga agli indici fondiari è limitata,  ad un massimo del 20% rispetto alle previsioni della pianificazione vigente ed adottata.

La deroga al rapporto di copertura è limitata ad un massimo del 20% rispetto alle previsioni della pianificazione vigente ed adottata.

Non è consentita la deroga alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in materia di:

§           standard urbanistici e dotazioni di servizi come disposto dalle NTA del vigente PRG.

Qualora le aree per standards e per servizi non siano reperibili, o lo siano parzialmente, è consentita la loro monetizzazione;

§           di distanze dai confini, dai corsi d'acqua, dalle strade e dagli edifici, come disposto dalle NTA del vigente PRG.

§           obbligo di redazione di Piano Attuativo, ove previsto.

Sono consentiti, per i soli edifici a  destinazione residenziale insistenti nelle zone urbanistiche di completamento “B” e “C1”, la deroga alle vigenti norme tecniche del PRG in materia di altezza degli edifici sino ad un massimo di un piano, con il superamento delle altezze massime consentite per ogni singola ZTO  di ml. 2,70 (misurata all'intradosso del solaio o della trave nel caso di solaio in legno con interasse minimo di cm. 60).

La sopraelevazione in deroga alle norme di P.R.G. dovrà avvenire quando non è possibile realizzare l'ampliamento sul lotto.

Negli interventi di ampliamento  di edifici a destinazione residenziale ubicati in zona agricola, può essere prevista la realizzazione di altre unità abitative a condizione di non superare il limite massimo di tre alloggi compreso l'esistente, con un minimo di mc. 300 per singolo alloggio.

 

2.       L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente.

      E' esclusa la possibilità di realizzare l'ampliamento mediante corpo edilizio separato sia nelle zone residenziali e sia nelle zone agricole.

     Si considerano corpi edilizi aderenti o contigui i volumi edilizi che non presentano soluzione di continuità, tra di loro, a livello di strutture di fondazione e copertura.

 

3.       (…..)

 

4.       Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari organizzate con parti comuni, l'ampliamento è ammissibile solo qualora venga predisposto un unico progetto unitario sottoscritto da tutti gli aventi titolo, nel rispetto delle norme del codice civile e del regolamento condominiale. Tali opere non devono ledere i diritti degli altri condomini o creare problemi di tipo strutturale o estetico. Vanno richiamati, l'art 1122 del codice civile che consente opere che "non rechino danno alle parti comuni dell'edificio", l' art. 1120 c.c. che vieta le "innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino”, e l'art. 1127 c.c. che regola il caso della costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio.

Per quanto riguarda le case a schiera la norma prevede l'obbligo di estendere il progetto all'intero complesso edilizio, preservandone l'armonia architettonica e formale: ciò può avvenire mediante presentazione di un'istanza edilizia comune sottoscritta da parte di tutti i proprietari.

Va specificato che la norma è finalizzata a garantire la conservazione dei caratteri architettonici del complesso e che il requisito dell' “uniformità” va quindi inteso come coerenza delle forme architettoniche.

 

5.       La possibilità di elevare l'ampliamento di un ulteriore 10% è subordinata all'utilizzo di fonti d'energia rinnovabile nella misura di 1 Kwh per ogni 100 mq di Superficie Utile, fermo restando il limite minimo di 3 Kwh come previsto dalla legge.

La possibilità di elevare l'ampliamento di un ulteriore 10%, di cui al presente comma è riservata ai soli edifici destinati ad uso residenziale.

 

Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.

1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile”. A tali fini la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra le linee guida di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 4/2007 , prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento.
3. La percentuale del 40 per cento può essere elevata al 50 per cento nel caso in cui l'intervento di cui al comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell'area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, all'entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la ricostruzione.

Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente.

1.        (….)

 

2.       Il presente articolo non si applica agli edifici ricadenti nelle Z.T.O. “D” (industriali, artigianali, commerciali, direzionali e agroindustriali), agli edifici in zona impropria,  agli annessi rustici, compresi quelli non più funzionali alle esigenze del fondo.

Per gli edifici residenziali l'applicazione della norma è subordinata alla predisposizione di un PUA nel caso di ampliamenti che superino i seguenti limiti dimensionali:

·       mc 2.000 nel caso di destinazione residenziale;

·        in caso che le aree per standard e per servizi non siano fisicamente reperibili all'interno dell'ambito del Piano attuativo, o lo siano solo parzialmente è consentita la loro monetizzazione;

La deroga agli indici fondiari/territoriali è limitata ad un massimo del 30% rispetto alle previsioni della pianificazione vigente ed adottata.

La deroga al rapporto di copertura è limitata ad un massimo del 30% rispetto alle previsioni della pianificazione vigente ed adottata.

Non è consentita la deroga alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in materia di:

·       standard urbanistici e dotazioni di servizi come disposto dalle NTA del vigente PRG;In caso che le aree per standard e per servizi non siano reperibili, o lo siano parzialmente è consentita la loro monetizzazione;

·       di distanze dai confini, dai corsi d'acqua, dalle strade e dagli edifici, come disposto dalle NTA del vigente PRG.

·        obbligo di redazione di Piano Attuativo, ove previsto.

Di  consentire, per i soli edifici a  destinazione residenziale insistenti nelle zone urbanistiche di completamento B e C1, la deroga alle vigenti norme tecniche del PRG in materia di altezza degli edifici sino ad un massimo di un piano, con il superamento delle altezze massime consentite per ogni singola ZTO  di  ml.. 2,70 (misurata all'intradosso del solaio o della trave nel caso di solaio in legno con interasse minimo di cm. 60).

 

3.       (….)

 

4.       (….)

 

Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi.

1.                  Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all'aperto di cui all'allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, anche se ricadenti in area demaniale.
2. Nell'ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali.

 

Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi.

1.       (….)

2.       (….)

Art. 5 - Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici.

1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.
2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1  e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non integrati con potenza di picco non superiore a 6KW, sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA) in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1.

Art. 5 - Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici.

1.       (….)

2.       (….)

3.       (….)

4.       La norma non si applica sugli edifici ad uso abitazione  in centro storico vincolati con grado di protezione 1, 2, 3, 4 e 5 per non deteriorare l'aspetto architettonico di tali manufatti. Su questi edifici l'installazione degli impianti solari e fotovoltaici sono ammessi solo se realizzati complanari alla falda del tetto  e, per quanto riguarda il solare termico, il serbatoio di riserva acqua non sia posto in falda  ma in  altro spazio non visibile dall'esterno.

Trattandosi di strutture tecnologiche, che concorrono solo alla formazione della superficie coperta, adeguatamente realizzabili anche su corpi staccati al fine di non alterare l'aspetto qualitativo degli edifici o complessi edilizi, questi manufatti vengono vincolati al  rispetto delle distanze, come definite dal PRG, dai confini e dalle strade, mentre la distanza dai fabbricati di proprietà è stabilita nella misura minima di ml. 3,00. 

 

Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento.

1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.
2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche e integrazioni.
3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del titolo di legittimazione;
b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell'intervento;
c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente;
d) parere dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato;
e) documenti previsti dalla parte seconda del DPR n. 380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti;
f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie.
4. L'esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall'articolo 90, comma 9, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento.

 

1)       Sono fatte salve le disposizioni puntualmente esplicitate nella presente delibera. E' espressamente esclusa la deroga agli adempimenti ed agli effetti di norme diverse da “norme dei regolamenti degli enti locali” e “norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici.

 In caso di interventi edilizi in cui vi sia contestuale richiesta di un procedimento ordinario ai sensi del DPR 380/01 e di un procedimento straordinario ai sensi degli art. 2, 3, 4 della LR 14/09, il titolo abilitativo richiesto è il permesso di costruire. In tale istanza devono sempre essere chiaramente individuate in modo separato le componenti afferenti a ciascuno dei due diversi interventi.

 

2)       L'utilizzo delle tecniche costruttive di riqualificazione energetica e il rispetto degli indici di prestazione energetica deve essere certificato da un professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti non può essere certificata l'agibilità dell'ampliamento realizzato.

3)       (….)

 

 

 

Art. 7 - Oneri e incentivi.

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.
2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.

Art. 7 - Oneri e incentivi.

1.       (….)

2.       (….)

8 - Elenchi.

1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.

8 - Elenchi.

  1. (….)

Art. 9 - Ambito di applicazione.

1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici:
a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”;
b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni;
c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4;
d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;
e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione;
f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali;
g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni.
2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici, tranne nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'ampliamento realizzato mediante l'utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente. In ogni caso gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione compatibile con la destinazione d'uso dell'edificio da ampliare.
3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento.
6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all'articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009. Per gli edifici residenziali in zona agricola l'ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa.
7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto.
8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente.
9. È comunque ammesso l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Ambito di applicazione.

1.        

a) Centro storico: la delimitazione del centro storico deve intendersi quella planimetricamente definita dal vigente PRG vigente come ZTO A. Il perimetro dei Centri Storici Comunali risulta individuato ai sensi della LR 80/1980  e  non ai sensi dell'art. 2 del DM 1444/1968, quindi con individuazione di un ambito territoriale molto ampio. In conseguenza di tale delimitazione è consentita la sola applicazione dell'art. 3 limitatamente agli edifici individuati nel PRG con grado di protezione “6”, con aumento massimo  del  30 % del volume esistente, al fine di favorire un miglioramento qualitativo degli edifici o complessi edilizi di più recente costruzione. L'intervento edilizio sarà assentibile solamente se la nuova progettazione,  attuabile secondo le prescrizioni urbanistiche del vigente PRG, ovvero intervento diretto, sagoma limite o PUA, proporrà una ricomposizione  con forme architettoniche riprendenti schemi tipologici già presenti negli edifici “antichi” anche attraverso una loro reinterpretazione e con destinazioni d'uso coerenti con quanto stabilito dal PRG per il Centro Storico.

 

c)  le disposizioni della L.R. 14/2009  e s.m.i. non sono applicabili agli edifici con grado di protezione 1, 2, 3 e 4 anche se relativi a prima casa.

Sono consentiti gli ampliamenti ai soli edifici con grado di protezione “5”, con un aumento massimo del 20% del volume esistente.

L'ampliamento dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 16.5 delle N.T.A. del P.R.G. vigente con le seguenti limitazioni/prescrizioni:

a.      Gli ampliamenti ammessi dovranno, essere architettonicamente composti con il corpo principale dell'edificio ed in armonia con la sua morfologia, e i suoi caratteri tipologici e i materiali in esso adottati;

b.      L'ampliamento nel caso di continuità con edifici con grado di protezione 1-2-3-4 dovrà avvenire nel rispetto degli allineamenti planimetrici esistenti.

 

Gli interventi di cui all'art. 3 , di demolizione e ricostruzione verrà consentito ai soli edifici con grado di protezione “6”, con un aumento massimo del 30% del volume esistente, purchè lo stesso avvenga all'interno delle sagome limite indicate nelle planimetrie di progetto del P.R.G. in scala 1: 2000, in conformità all'art. 16.6.2 delle N.T.A.  del P.R.G. vigente.

 

g)  le disposizioni della L.R. 14/2009 e s.m.i. non sono applicabili agli edifici ricadenti all'interno dell'ambito del Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Piave (P.A.I.), all'interno dell'area golenale, classificata “a pericolosità geologica molto elevata - P4”.

 

2.       (…)

3.       (…)

4.       (…)

5.       (…)

6.       (…)

7.       (…)

8.       (…)

9.       (…)

Art. 10 - Ristrutturazione edilizia.

1. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale sull'edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001:
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al fine di consentire l'utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un volume inferiore e all'interno della sagoma del fabbricato precedente;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all'ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie.

Art. 10 - Ristrutturazione edilizia.

1)       (…)

Art. 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili.

1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all'intervento, in misura del 100 per cento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”.

Art. 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili.

1)       (….)

Art. 12 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 dopo le parole “n. 104/1992” sono aggiunte le parole “o riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295 “Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti” ”.
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 , le parole “120 metri cubi” sono sostituite dalle parole “150 metri cubi”.

Art. 12 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16

1)       (…)

2)       (…)

Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza.

1)       (…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

1)       Art. 8 della L.R. 26/2009 − Interpretazione autentica dell'articolo 7 e dell'articolo 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della Legge Regionale  luglio 2009, n. 14

1. Per "prima abitazione del proprietario" di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e "prima casa di abitazione" di cui al

comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro

diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi

dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

2)       in grassetto per ciascun articolo di legge sono riportati, nella colonna a destra, gli ulteriori limiti e modalità operative definite dal Comune relativamente alla LR 14/2009 e s.m.i.

Gli articoli di legge riportanti il solo titolo seguiti da (...)  non sono interessati dal presente documento.

3)       I suddetti limiti e modalità operative definite dal Comune ai sensi dell'art. 9, comma 5 della L.R. 14/2009 e s.m.i. riguardano i fabbricati diversi da quelli adibiti a “prima abitazione”.