Il Sindaco fa
presente che la L.R. 14/09 consta di 13 articoli e il Consiglio Comunale può
intervenire in base a tre articoli.
Ricorda che ci
sono stati diversi incontri da parte del Responsabile dell'Area Tecnica del
Comune di Ormelle con altri tecnici dei Comuni limitrofi .
Il Sindaco fa
presente, inoltre, che la scelta del Comune di Ormelle è stata di non
consentire ampliamenti nelle zone industriali ma di consentire gli interventi
esclusivamente nella zona residenziale.
L'Arch.
Favaretto Responsabile dell'Area Tecnica illustra l'argomento.
Il consigliere
Furlanetto fa presente, a proposito delle finalità della L.R., che l'assessore
regionale Marangon ha detto che le
finalità della L.R. sono di natura economica. La Legge è entrata in vigore l'11
luglio 2009 e scadrà l'11 luglio 2011.
Vista la crisi attuale il Consiglio Regionale ha proposto interventi
sull'edilizia dando la possibilità di ampliare il volume o la superficie. Gli
aumenti proposti del 20%, continua il consigliere, sono contenuti e vanno a
radicalizzarsi in aree occupate sia dal punto di vista residenziale che di
altre realtà.
Sono
intervenute tre DGR e cioè la n. 2797, n. 2499 e la n. 2508 che precisano cosa
si intende per pensiline, per tettoie, per impianti fotovoltaici e interventi
di incremento fino al 40%. Guardando
all'articolato della Legge, la proposta di deliberazione si basa su uno schema
proposto dalla Provincia di Treviso riguardante il Piano Casa.
C'è uno
snaturamento della proposta regionale perchè si vengono a privare alcuni imprenditori di una piccola
percentuale di possibilità di ampliamento in deroga alle norme del PRG.
Il Consigliere
fa presente, inoltre, che sembra contraddittorio rispetto al punto precedente
dell'ordine del giorno la limitazione riconosciuta agli imprenditori . Così per
gli annessi rustici. La L.R. 11/2004 toglie buona parte delle possibilità
edificatorie delle zone agricole. Questa Legge, invece, dà la possibilità di effettuare ampliamenti in
aderenza di complessi edilizi sia nuovi che esistenti. Il consigliere evidenzia
che la L.R. non fa riferimento agli indici fondiari a differenza della proposta
di deliberazione che prevede delle percentuali di deroga agli indici fondiari.
La deroga agli indici fondiari, commenta il consigliere, è contraddittoria in
quanto le percentuali dovrebbero essere univoche per gli interventi previsti
dalla legge.
Con
riferimento all'art.2 comma 1, il consigliere chiede perchè si deve
necessariamente sopraelevare e perchè se non si sopraeleva si deve motivare. Il consigliere quindi
propone che venga modificato l'art. 2, comma 1, nella parte in cui prevede che
"l'impossibilità di realizzare l'intervento senza incorrere alla
sopraelevazione in deroga alle norme di PRG va adeguatamente documentato"
con la disposizione seguente: "la sopraelevazione in deroga alle norme di
PRG dovrà avvenire quando non è possibile realizzare l'ampliamento sul
lotto".
Per quanto
riguarda l'art. 2, comma 2, si dice che l'ampliamento deve essere realizzato in
aderenza e il consigliere, a tal proposito, manifesta le sue perplessità. Per
quanto riguarda le case a schiera, il consigliere evidenzia che la norma prevede la necessità di un progetto
unitario.
Per quanto
riguarda, infine, l'art. 5 rispetto all'impianto normativo regionale è stato
aggiunto un quarto comma che, commenta
il Consigliere, fa a pugni con quanto precisato dalla DGR 2508/09 in quanto
l'installazione in aderenza degli impianti solari e fotovoltaici è stata
esclusa sugli edifici vincolati con grado di protezione da 1 a 5.
Risponde
l'Arch. Favaretto facendo presente che si parla di deroga del 20 e del 30 % ma
queste diverse percentuali riguardano interventi distinti. L'art. 3 prevede un
aumento fino al 40 % e non è automatico in quanto deve avvenire nel rispetto
dei parametri previsti dalla L.R. 4/07.
Per le
pensiline è stata fatta una precisazione e cioè vengono limitati gli interventi agli edifici che
hanno un grado di protezione.
Si consente,
poi, l'installazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici pertinenziali .
Il consigliere
Furlanetto che i serbatoi non vanno posizionati sul tetto in base alla proposta
di deliberazione e secondo la DGR
2508/09 l'Ente non può deliberare su questo punto. Invece, se venisse
modificato il Regolamento edilizio, il Consigliere afferma di essere favorevole
a tale previsione perchè varrebbe per tutti gli edifici.
Il Sindaco fa
presente che si può prendere in considerazione la modifica proposta dal
Consigliere del Regolamento Edilizio. Il Sindaco precisa che la L.R. è una
legge temporanea e quindi essere restrittivi non è una scelta opportuna .
Interviene il
capogruppo De Pra facendo presente che
il problema riguarda la gestione dello
Sportello Unico. Il Piano Casa è limitato a un certo tempo, precisa il
Capogruppo, perchè bisogna creare lavoro per le imprese. Il capogruppo De Prà
consegna la dichiarazione di voto che si allega.
Interviene il
Sindaco facendo presente che il Piano Casa per le zone residenziali è analogo a
quello di altri Comuni. Chiunque può ampliare ma nel rispetto dei vincoli
perchè il Piano Casa non è uno strumento utilizzabile per evitare i
vincoli. A tutt'oggi, conclude il
Sindaco, nessun imprenditore ha manifestato l'esigenza di ampliare.
Il Capogruppo
De Pra che è difficile avere un rapporto positivo sull'applicazione della Legge
perchè le leggi bisogna farle e utilizzarle. Si chiama Piano Casa ma serve,
commenta il capogruppo, per muovere l'economia.
Il
capogruppo Magro fa presente che per le
zone C/1 e B è prevista nel PRG la
possibilità di fare ampliamenti di 150
metri cubi e chiede se questi ampliamenti si aggiungono o vanno
ad assorbire quelli previsti dal Piano Casa.
Il Sindaco
risponde che si aggiungono.
Il capogruppo
Magro fa presente, con riguardo ai vincoli in altezza che nel PRG per le zone residenziali di ampliamento B la
previsione è di metri 10 e per le zone C/1 di metri 7,50 mentre con il Piano
Casa viene consentito di costruire fino a 2 metri e settanta. Il
capogruppo chiede se questo va in
deroga alle altezze massime previste.
Il capogruppo chiede
anche se si possono creare con questa norma situazioni di conflitto fra
confinanti.
Risponde il
Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Favaretto facendo presente che la sopraelevazione si configura come
nuova costruzione ed è soggetta al rispetto degli indici urbanistici previsti
per la zona in cui ricade l'intervento.
Il capogruppo
Magro chiede se è utile che ci sia un accordo per utilizzare l'altezza.
Il
capogruppo Magro conclude osservando che i Comuni hanno
lavorato insieme per redigere il Piano Casa ed invita l'Amministrazione a fare
un tentativo con i Comuni più vicini
per realizzare una stesura omogenea della pianificazione del territorio. Il
capogruppo Magro annuncia il voto di astensione. Pur riconoscendo la parziale
validità della legge regionale che, con l'obiettivo di dare impulso
all'attività edilizia, risponde alle esigenze della famiglia ma è di durata
limitata a soli due anni e così porta ad escludere persone che in periodo di
crisi non possono accedere ai benefici della legge sul "Piano Casa".
L'Assessore
Zanella fa presente che nelle zone agricole viene data la possibilità al
coltivatore diretto di ampliarsi fino a 960 metri cubi realizzando fino a tre
unità abitative. Non è stata data,
invece, la possibilità di ampliare gli annessi rustici per evitare speculazioni
. Con questa Legge, commenta l'Assessore, beneficiano di più proprio le
zone agricole.
L'Assessore
Lorenzon fa presente che per le attività produttive c'è una situazione ad Ormelle che verrà affrontata con il PAT e
che al momento si vuole sviluppare soltanto la zona residenziale
Oggetto: Legge Regionale n. 14/2009 art. 9, comma 5, come
modificata dalla Legge Regionale
n.
26/2009. Determinazione limiti e modalità applicative
La Regione
Veneto, per promuovere il rilancio dell'attività edilizia e favorire l'utilizzo
di tecniche sostenibili e fonti di energia rinnovabile, quindi con finalità di
carattere economico, sociale ed ambientale, ha approvato, in data 08.07.2009,
la Legge Regionale n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla
legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche".
In sintesi la
Legge prevede le seguenti fattispecie di intervento:
1. Ampliamento (Art. 2) fino al 20% del volume degli edifici
ad uso residenziale e del 20% della superficie coperta se ad altro uso,
elevabili di un ulteriore 10% qualora si utilizzino fonti di energia
rinnovabile per almeno 3 Kwh di potenza (anche già installati). Tale norma
riguarda gli edifici esistenti o che siano oggetto di richiesta di titolo
abilitativo depositata entro il 31.03.2009. L'ampliamento può essere realizzato
in contiguità all'edificio esistente o
eventualmente in corpo separato
accessorio e pertinenziale (Art. 2.2);
2. Demolizione e ricostruzione con
ampliamento (Art. 3) con un aumento fino al 40% del volume per uso
residenziale o fino al 40% della superficie coperta per altri usi, che può
arrivare al 50% nel caso in cui l'intervento preveda la ricomposizione
planivolumetrica e sia soggetto a PUA ai sensi della LR 11/04. Le condizioni
per l'intervento (Art. 3.1) sono date dall'epoca di costruzione antecedente al
1989, dall'ubicazione in zona urbanistica propria e dall'utilizzo di tecniche costruttive di cui alla L.R. 4/2007
“Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile”. La
Giunta Regionale con apposito atto ha specificato la gradualità della
volumetria ammissibile in ragione della qualità dell'intervento;
3. Ampliamento degli insediamenti turistici (Art. 4.1) fino al
20% delle attrezzature all'aperto
(stabilimenti balneari, campeggi, impianti sportivi e ricreativi), possibile
solo su aree con destinazioni d'uso compatibili. L'effettuare l'ampliamento prevede
la proroga delle concessioni demaniali marittime alla durata massima prevista
dalla normativa vigente.
La legge
stabilisce dei limiti alle possibilità di intervento su edifici che:
- siano
situati nei centri storici (ZTO “A”),
- siano
vincolati ai sensi della pare II^ del D.Lgs 42/04 (Codice Beni Culturali
Paesaggistici),
- oggetto
di specifiche tutele degli strumenti urbanistici che non consentono tali
interventi edilizi,
- su
aree dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo,
- abusivi
anche parzialmente soggetti ad obbligo di demolizione,
- aventi
destinazione commerciale qualora siano volti a derogare/eludere le norme
regionali di programmazione delle grandi strutture di vendita, centri/parchi
commerciali;
- in
aree ad alta pericolosità idraulica ai sensi del D.Lgs 152/06 (Codice
Ambiente);
- su
aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, salvo parere favorevole dell'Ente
titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo.
L'art. 9 c. 8
inoltre non ammette deroghe alle disposizioni in materia di distanze previste
dalla vigente legislazione statale.
Posto che la
legge ha finalità di tipo prettamente economico che ne limitano una lettura in
chiave urbanistica, non vanno sottovalutati gli effetti territoriali derivanti
dalla sua applicazione. A tal proposito, l'art. 9 c. 5 consente alle
Amministrazioni Comunali di porre dei
limiti e di indicare delle modalità per applicare gli artt. 2 “Interventi
edilizi”, 3 “Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio
esistente” e 4 “Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti
turistici e ricettivi”, a fronte di specifiche valutazioni di carattere
urbanistico, edilizio, paesaggistico e ambientale, salvaguardando così l'autonomia
comunale in materia urbanistica.
Considerato
che in merito all'applicazione della legge ed ai suoi effetti sul territorio
comunale, anche in riferimento alle previsioni della pianificazione vigente,
permangono le seguenti problematiche sulle quali l'Amministrazione Comunale
intende porre l'attenzione:
1) L'azione derogatoria degli interventi previsti dalla legge
rispetto alle norme ed ai regolamenti in materia urbanistica emanati dai
Comuni, dalle Province e dalle Regioni comporta una deroga agli indici
edificatori ed ai parametri stereometrici che sinora hanno costituito il
cardine del sistema edificatorio, consentendo una differenziazione del tessuto
urbano e garantendo spazi per l'accessibilità e la vivibilità dei luoghi.
A
fronte degli obiettivi posti dalla legge di “miglioramento della qualità
abitativa” si ritiene quindi:
• che l'applicazione dell'ampliamento
sia subordinata al rispetto delle norme
di decoro architettonico e degli spazi previste dai regolamenti comunali
vigenti.
• limitare la possibilità di
deroga agli indici fondiari/territoriali ed al rapporto di copertura ad un
massimo del 20% rispetto alle previsioni della pianificazione vigente ed
adottata.
• non consentire la deroga
rispetto alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in materia di standard
urbanistici, di dotazioni di servizi, di distanze dai confini, dai corsi d'acqua,
dalle strade e dagli edifici, nonché di obbligo di redazione del piano
attuativo ove previsto.
• consentire limitate
deroghe rispetto alle disposizioni dei
piani e regolamenti vigenti in materia di altezza degli edifici.
2) Il possibile aumento della dispersione insediativa derivante dalla
possibilità di realizzare corpi edilizi separati che nel tempo possono dar
luogo a carichi urbanistici ora non considerati, con particolare incidenza nel
territorio agricolo dove il calcolo dell'ampliamento avviene sulla base della
volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa.
Al fine di evitare il
proliferare della dispersione insediativa e la creazione di carichi urbanistici
non considerati dalla pianificazione vigente si ritiene di escludere la
possibilità di realizzare un nuovo corpo edilizio separato sia nelle zone residenziali che nelle zone
agricole. Si esclude l'applicazione della presente legge alle Z.T.O. “D” (industria, artigianato, commercio ,
direzionalità, agroindustria) considerando il fatto che in tali zone è
attualmente consentito, in base alle N.T.A. del P.R.G. vigente, un indice di
copertura pari al 60% della superficie fondiaria del lotto, a cui si aggiunge
per le zone artigianali ed industriali, un ulteriore 5% da destinare a verde ed
un 5% da destinare ad area a parcheggio privato, il tutto per una superfice
complessiva pari al 70% del lotto. Si ritiene opportuno preservare la restante
porzione del 30% del lotto per la viabilità interna e quale spazio opportuno
per ragioni di sicurezza nonché per aspetti igienico sanitari.
L'esclusione dell'applicazione
della legge in parola avviene anche in relazione alla disponibilità di lotti
attualmente inedificati nella zona industriale/artigianale di Ormelle.
Inoltre, al fine di evitare
la dispersione delle attività produttive, evitando il consolidamento di
attività per quali è previsto il trasferimento in zona propria, si ritiene che
gli interventi di cui agli art. 2, 3, 4 della presente legge non siano
applicabili ai fabbricati produttivi ubicati in zona impropria.
Si esclude l'applicazione
della presente legge agli annessi rustici in zona agricola compresi quelli identificati nel P.R.G. vigente come
non più funzionali alle esigenze del fondo.
3) La compromissione del livello di qualità architettonica ed
estetica che verrebbe a crearsi qualora negli edifici con più unità immobiliari
i proprietari possano attuare interventi predisposti singolarmente, senza una
progettazione organica riferita all'intera fabbricato.
Al fine di mantenere un buon
livello di qualità architettonica del patrimonio edilizio, si ritiene che nel
caso di edifici composti da più unità immobiliari organizzate con parti comuni,
l'ampliamento sia ammissibile solo in presenza di un unico progetto unitario
per l'intero fabbricato.
4) La possibilità di elevare la
volumetria ampliabile installando fonti d'energia rinnovabile per una potenza non inferiore a 3 Kwh,
indipendentemente dalle dimensioni del fabbricato; ne consegue che la riduzione
dell'utilizzo di fonti fossili risulta significativa solo per edifici di
modeste dimensioni.
Al fine di rendere
l'utilizzo di fonti rinnovabili significativo in rapporto alla dimensione
dell'edificio si ritiene di subordinare la possibilità di ulteriore ampliamento
all'installazione di fonti d'energia rinnovabile per una potenza proporzionale
alla superficie utile del fabbricato, fermo restando il limite minimo di 3 Kwh
previsto dalla legge.
5) La sostituzione e rinnovo del
patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione con
ampliamento non tiene in considerazione la compatibilità delle destinazioni d'uso
attualmente presenti con le previsioni della pianificazione provinciale; in particolare
un' applicazione diffusa degli interventi delle legge porrebbe grosse
difficoltà a porre in atto gli obiettivi provinciali di riorganizzazione delle
aree produttive. In particolare, per le aree in cui si prevede la riconversione
a funzioni diverse, ammettere interventi di demolizione e ricostruzione con
ampliamento consoliderebbe con ingenti investimenti la presenza di attività
produttive.
Inoltre, l'aumento di volumetria fino al
50% comporta facilmente un aumento significativo del carico urbanistico senza
le opportune dotazioni di servizi ed infrastrutture, particolarmente accentuata
per le funzioni terziarie e commerciali.
Infine, qualora
l'intervento avvenga in aree soggette a problematiche di tipo idraulico, si
segnala l'opportunità di effettuare la ricostruzione del fabbricato senza
derogare alle previsioni di norme e regolamenti vigenti in materia di tutela
della sicurezza idraulica.
Al fine di orientare l'applicazione
della legge agli obiettivi della pianificazione provinciale, si ritiene di
escludere l'applicazione della demolizione e ricostruzione con ampliamento
nelle Z.T.O. aree produttive, commerciali, direzionali e agroindustriali.
Al fine di non
sovraccaricare le dotazioni infrastrutturali esistenti e per garantire la
qualità architettonica degli interventi si ritiene di subordinare
l'applicazione della demolizione e ricostruzione alla predisposizione di un PUA
nel caso di ampliamenti superiori ad una certa consistenza dimensionale.
Si ritiene di limitare la
deroga degli indici fondiari/territoriali e del rapporto di copertura ad un
massimo del 20% rispetto alle previsioni della pianificazione vigente.
Si ritiene di non consentire
la deroga rispetto alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in materia
di standard urbanistici, di dotazioni di servizi, di distanze dai confini, dai
corsi d'acqua, dalle strade e dagli edifici, di tutela della sicurezza
idraulica, nonché di obbligo di redazione del piano attuativo ove previsto.
6) La legge esplicita la
prevalenza dei suoi contenuti rispetto alle “norme dei regolamenti degli enti
locali” ed alle “norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici” mentre non
precisa i rapporti con l'applicazione di altre leggi regionali.
Si ritiene opportuno
precisare che è espressamente esclusa la deroga agli adempimenti ed agli effetti di norme diverse da “norme dei
Regolamenti degli Enti Locali” e “Norme Tecniche dei Piani e Regolamenti
Urbanistici”.
7) La legge non esplicita il
titolo abilitativo necessario nel caso di contestuale richiesta di un
procedimento ordinario e di procedimento in deroga ai sensi della legge stessa.
Al fine di semplificare il
procedimento amministrativo, permettendo al cittadino di unificare in unica
istanza due procedimenti (ordinario e LR 14/2009) e per consentire il corretto
calcolo del costo di costruzione, si ritiene che, in caso di interventi edilizi
in cui vi sia contestuale richiesta di un procedimento ordinario ai sensi del
DPR 380/01 e di un procedimento straordinario ai sensi degli art. 2, 3, 4 della
LR 14/09, il titolo abilitativo richiesto sia il permesso di costruire e che l'istanza
debba sempre chiaramente individuare in modo separato le componenti afferenti a
ciascuno dei due diversi interventi.
Si precisa che l'utilizzo delle tecniche costruttive di riqualificazione
energetica e il rispetto degli indici di prestazione energetica debbano essere
certificati da un professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione
dei lavori; in mancanza di detti requisiti non può essere certificata l'agibilità
dell'ampliamento realizzato.
8) L'azione derogatoria rispetto alle previsioni dei piani
urbanistici e territoriali pone a rischio la necessaria salvaguardia della
naturalità e della biodiversità, attraverso la tutela della rete ecologica
provinciale.
Al fine di porre in essere l'applicazione della legge
coerentemente con le direttive del PTCP e del PAT per la formazione della rete
ecologica provinciale, garantendo la
tutela della naturalità e della biodiversità, si ritiene che, oltre a quanto
stabilito dalla legge, gli interventi di cui agli art. 2, 3, 4 della LR 14/09
non siano applicabili (o siano limitatamente applicabili) a tutti i fabbricati
situati all'interno delle core-area della rete ecologica provinciale.
9) L'azione derogatoria rispetto alle previsioni dei piani
urbanistici e territoriali pone a rischio l'attuazione di quelle previsioni
della pianificazione vigente che per poter essere attuate prevedono il ricorso
a procedure espropriative, in quanto gli interventi previsti dalla legge
aumentano il valore dei fabbricati, rendendo maggiormente oneroso l'indennità
d'esproprio.
Al fine di non aggravare il
costo di eventuali azioni espropriative in caso di intervento pubblico si
ritiene di escludere l'applicazione degli interventi di cui agli art. 2, 3, 4
della LR 14/09 ai fabbricati soggetti a vincolo preordinato all'esproprio.
10) In relazione all'art. 9,
comma 1 lettera c) della L.R. 14/2009 e s.m.i. si precisa quanto segue per
quanto riguarda gli edifici con grado di protezione.
Considerato:
a) che il grado di protezione
“6”, di cui all'art. 16.6 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, consente l'intervento
di demolizione con ricostruzione, a condizione che lo stesso “avvenga all'interno delle sagome limite
indicate nelle planimetrie di progetto del P.R.G. in scala 1: 2000”,;
b) che l'art. 16, comma 4
(successivo al punto 16.7) delle N.T.A dispone che “ il grado di protezione “1”
è il grado superiore a tutti gli altri , il grado “7” è inferiore a tutti. “Gli interventi ammessi in relazione ai gradi
di protezione superiori escludono obbligatoriamente gli interventi relativi ai
gradi di protezione inferiori.”.
Il grado di protezione “5”, quindi,
esclude la possibilità della demolizione con costruzione
dal momento che la stessa è prevista espressamente dal grado inferiore di
protezione “6”.
Per le motivazioni sopra riportate si conclude che
le disposizioni della L.R. 14/2009 e s.m.i. non sono applicabili agli edifici
con grado di protezione 1, 2, 3 e 4 anche se relativi a prima casa.
Sono consentiti gli ampliamenti ai soli edifici con
grado di protezione “5”, con un aumento massimo del 20% del volume esistente.
L'ampliamento dovrà avvenire nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 16.5 delle N.T.A. del P.R.G. vigente con le seguenti
limitazioni/prescrizioni:
a. Gli ampliamenti ammessi
dovranno essere architettonicamente composti con il corpo principale
dell'edificio ed in armonia con la sua morfologia e i suoi caratteri tipologici
e i materiali in esso adottati;
b. L'ampliamento nel caso di
continuità con edifici con grado di protezione 1-2-3-4 dovrà avvenire nel
rispetto degli allineamenti planimetrici esistenti.
Gli interventi di cui all'art. 3 , di demolizione e
ricostruzione verrà consentito ai soli edifici con grado di protezione “6”, con
un aumento massimo del 30% del volume esistente, purchè lo stesso avvenga all'interno
delle sagome limite indicate nelle planimetrie di progetto del P.R.G. in scala
1: 2000, in conformità all'art. 16.6.2 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.
Preso atto che i Comuni devono deliberare entro il
30 ottobre 2009 eventuali limitazioni sul campo di applicazione della
disciplina regionale, sulla base di specifiche valutazioni di carattere
urbanistico, edilizio, paesaggistico e ambientale;
Viste la circolare regionale esplicativa approvata
con D.G.R. N. 2797 del 22.09.2009
Viste le Delibere di Giunta Regionale n. 2499 e n.
2508 del 04.08.2009;
Rilevato che la legge regionale stabilisce:
- l'immediata applicazione
delle norme (già dall'entrata in vigore della legge, il giorno 11.07.2009),
sulle prime case di abitazione;
- la non immediata
applicazione delle nuove norme agli edifici diversi dalla prima casa di
abitazione, in attesa della presente deliberazione del Consiglio Comunale.
Considerata:
- l'esigenza di fronteggiare
la crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia privata quale
settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica;
- la necessità di favorire la
riqualificazione attraverso intervento edilizi che migliorano il tessuto urbano;
- la necessità di stabilire
puntuali definizioni dei termini e dei parametri utilizzati nella legge, tenuto
conto della natura straordinaria della stessa;
- l'esigenza di individuare
con precisione gli ambiti di applicazione della legge, le esclusioni e le
limitazioni degli interventi, in considerazione dei prevalenti interessi
pubblici alla difesa del territorio e del suolo per gli aspetti ambientali,
paesaggistici ed urbanistici;
- l'opportunità di associare
la realizzazione degli interventi al miglioramento della qualità architettonica
ed energetica degli edifici nonché al loro adeguamento alla normativa
antisismica vigente.
Vista la proposta del consigliere Furlanetto di
modificare l'art. 2, comma 1 nella parte in cui prevede “L'impossibilità di realizzare l'intervento senza ricorrere alla
sopraelevazione in deroga alle norme di P.R.G. va adeguatamente motivato” con
la disposizione seguente “La
sopraelevazione in deroga alle norme di P.R.G. dovrà avvenire quando non è
possibile realizzare l'ampliamento sul lotto”;
Vista la Legge Regionale 8/07/2009, n. 14;
Vista la DGR
n. 2499 del 04.08.2009 con cui vengono integrate le linee guida regionali in
materia di edilizia sostenibile di cui alla LR 4/07, come previsto dall'art. 3
c. 2 della legge;
Vista la DGR
n. 2508 del 04.08.2009 con cui vengono stabilite le caratteristiche tipologiche
e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui all'art. 5 c. 1 della legge;
Vista la
D.G.R. N. 2797 del 22.09.2009 “Approvazione circolare del presidente della
Giunta Regionale: Legge Regionale n. 14 "Intervento regionale a sostegno
del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e
modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche". Note esplicative.
Vista la L.R.
n. 26 del 09.10.2009 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed
edilizia”.
Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e
Polizia Urbana Rurale;
Visto il PRG vigente con allegate Norme di
Attuazione ed il Regolamento Edilizio;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del
6/06/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 13 della L. 7/08/1990, n. 241 che
esclude espressamente, dall'ambito di applicazione delle norme sulla
partecipazione al procedimento amministrativo, l'attività della Pubblica
Amministrazione diretta all'emanazione di atti di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano
la formazione;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, da parte
del Responsabile dell'Area Tecnica;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il presente provvedimento non necessita del parere in
ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile della ragioneria, in
quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata,
Udita la relazione del Sindaco e la discussione che
ha fatto seguito;
Con l'assistenza giuridico - amministrativa del
Segretario Comunale;
Visto l'art.
42, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (De Pra
Claudio, Furlanetto Lorenzo), astenuti n. 2 (Magro Giancarlo, Muroni Roberto),
espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri votanti su n. 15 presenti,
D E L I B E R A
1) approvare i limiti e le
modalità operative, ai sensi dell'art. 9 c. 5 della L.R. 14/2009 come
modificata ed integrata dalla L.R. 26/2009 quali risultano dall' ”allegato A
“Definizione dei limiti e delle modalità operative, ai sensi dell'art. 9 comma
5 della Legge Regionale 14/2009 come modificata ed integrata dalla Legge
Regionale 26/2009”, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di dichiarare, con voti
favorevoli n. 11, contrari n. 2 (De Pra Claudio, Furlanetto Lorenzo), astenuti
n. 2 (Magro Giancarlo, Muroni Roberto) espressi per alzata di mano dai n. 15
consiglieri votanti su n. 15 presenti, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
“ALLEGATO A”
Definizione dei limiti e delle modalità operative,
ai sensi dell'art. 9 c. 5 della L.R. 14/2009
come
modificata ed integrata dalla L.R. 26/2009
Approvato
del delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/10/2009.
L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla
L.R. 26/2009 |
LIMITI E MODALITA' APPLICATIVE AI SENSI ART. 9, COMMA 5 DELLA L.R. 14/2009 e s.m.i. |
Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto promuove
misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati
al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere,
ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia
rinnovabili. |
Art. 1 - Finalità. (…) |
Art. 2 - Interventi edilizi. 1. Per le finalità di cui
all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli
strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, è
consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti
del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per
cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. |
Art. 2 - Interventi edilizi. 1. E'
consentito esclusivamente l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti
del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale. Sono
esclusi dall'applicazione della legge gli edifici ricadenti in Z.T.O. “D”
(industriali, artigianali, commerciali, direzionali e agroindustriali), gli
edifici in zona impropria, gli annessi rustici, compresi quelli non più
funzionali alle esigenze del fondo. Nelle
Z.T.O. “D.1 industria e artigianato produttivo” è consentito esclusivamente l'ampliamento
degli edifici esistenti del personale di custodia o degli imprenditori,
realizzati ai sensi dell'art. 27, comma 5 delle N.T.A. del P.R.G. vigente. L'applicazione
dell'ampliamento è subordinata al rispetto delle norme di decoro
architettonico e degli spazi del vigente Regolamento Edilizio. La deroga
agli indici fondiari è limitata, ad
un massimo del 20% rispetto alle previsioni della pianificazione vigente ed
adottata. La deroga
al rapporto di copertura è limitata ad un massimo del 20% rispetto alle
previsioni della pianificazione vigente ed adottata. Non è
consentita la deroga alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in
materia di: §
standard urbanistici e dotazioni di servizi come
disposto dalle NTA del vigente PRG. Qualora le
aree per standards e per servizi non siano reperibili, o lo siano
parzialmente, è consentita la loro monetizzazione; §
di distanze dai confini, dai corsi d'acqua, dalle
strade e dagli edifici, come disposto dalle NTA del vigente PRG. §
obbligo di redazione di Piano Attuativo, ove
previsto. Sono
consentiti, per i soli edifici a
destinazione residenziale insistenti nelle zone urbanistiche di
completamento “B” e “C1”, la deroga alle vigenti norme tecniche del PRG in
materia di altezza degli edifici sino ad un massimo di un piano, con il
superamento delle altezze massime consentite per ogni singola ZTO di ml. 2,70 (misurata all'intradosso del
solaio o della trave nel caso di solaio in legno con interasse minimo di cm.
60). La
sopraelevazione in deroga alle norme di P.R.G. dovrà avvenire quando non è
possibile realizzare l'ampliamento sul lotto. Negli
interventi di ampliamento di edifici
a destinazione residenziale ubicati in zona agricola, può essere prevista la
realizzazione di altre unità abitative a condizione di non superare il limite
massimo di tre alloggi compreso l'esistente, con un minimo di mc. 300 per
singolo alloggio. 2. L'ampliamento
di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato
esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente. E' esclusa la possibilità di
realizzare l'ampliamento mediante corpo edilizio separato sia nelle zone
residenziali e sia nelle zone agricole. Si considerano corpi edilizi aderenti o
contigui i volumi edilizi che non presentano soluzione di continuità, tra di
loro, a livello di strutture di fondazione e copertura. 3. (…..) 4. Nel caso
di edifici composti da più unità immobiliari organizzate con parti comuni,
l'ampliamento è ammissibile solo qualora venga predisposto un unico progetto
unitario sottoscritto da tutti gli aventi titolo, nel rispetto delle norme
del codice civile e del regolamento condominiale. Tali opere non devono
ledere i diritti degli altri condomini o creare problemi di tipo strutturale
o estetico. Vanno richiamati, l'art 1122 del codice civile che consente opere
che "non rechino danno alle parti comuni dell'edificio", l' art.
1120 c.c. che vieta le "innovazioni che possano recare pregiudizio alla
stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro
architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condomino”, e l'art. 1127 c.c. che
regola il caso della costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio. Per quanto riguarda le case a schiera
la norma prevede l'obbligo di estendere il progetto all'intero complesso
edilizio, preservandone l'armonia architettonica e formale: ciò può avvenire
mediante presentazione di un'istanza edilizia comune sottoscritta da parte di
tutti i proprietari. Va specificato che la norma è
finalizzata a garantire la conservazione dei caratteri architettonici del
complesso e che il requisito dell' “uniformità” va quindi inteso come
coerenza delle forme architettoniche. 5. La
possibilità di elevare l'ampliamento di un ulteriore 10% è subordinata
all'utilizzo di fonti d'energia rinnovabile nella misura di 1 Kwh per ogni
100 mq di Superficie Utile, fermo restando il limite minimo di 3 Kwh come
previsto dalla legge. La
possibilità di elevare l'ampliamento di un ulteriore 10%, di cui al presente
comma è riservata ai soli edifici destinati ad uso residenziale. |
Art. 3 - Interventi per favorire il
rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. 1. La Regione promuove la
sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio
esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati
anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di
essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici,
energetici, tecnologici e di sicurezza. |
Art. 3 - Interventi per favorire il
rinnovamento del patrimonio edilizio esistente. 1. (….) 2. Il
presente articolo non si applica agli edifici ricadenti nelle Z.T.O. “D”
(industriali, artigianali, commerciali, direzionali e agroindustriali), agli
edifici in zona impropria, agli
annessi rustici, compresi quelli non più funzionali alle esigenze del fondo. Per gli
edifici residenziali l'applicazione della norma è subordinata alla
predisposizione di un PUA nel caso di ampliamenti che superino i seguenti
limiti dimensionali: · mc 2.000
nel caso di destinazione residenziale; · in caso che le aree per standard e per
servizi non siano fisicamente reperibili all'interno dell'ambito del Piano
attuativo, o lo siano solo parzialmente è consentita la loro monetizzazione; La deroga
agli indici fondiari/territoriali è limitata ad un massimo del 30% rispetto
alle previsioni della pianificazione vigente ed adottata. La deroga
al rapporto di copertura è limitata ad un massimo del 30% rispetto alle
previsioni della pianificazione vigente ed adottata. Non è
consentita la deroga alle disposizioni dei piani e regolamenti vigenti in
materia di: · standard
urbanistici e dotazioni di servizi come disposto dalle NTA del vigente PRG;In
caso che le aree per standard e per servizi non siano reperibili, o lo siano
parzialmente è consentita la loro monetizzazione; · di
distanze dai confini, dai corsi d'acqua, dalle strade e dagli edifici, come
disposto dalle NTA del vigente PRG. · obbligo di redazione di Piano Attuativo,
ove previsto. Di consentire, per i soli edifici a destinazione residenziale insistenti nelle
zone urbanistiche di completamento B e C1, la deroga alle vigenti norme
tecniche del PRG in materia di altezza degli edifici sino ad un massimo di un
piano, con il superamento delle altezze massime consentite per ogni singola
ZTO di ml.. 2,70 (misurata all'intradosso del solaio o della trave nel
caso di solaio in legno con interasse minimo di cm. 60). 3. (….) 4. (….) |
Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli
insediamenti turistici e ricettivi. 1.
Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è
possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all'aperto
di cui all'allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo”, anche se ricadenti in area demaniale. |
Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli
insediamenti turistici e ricettivi. 1.
(….) 2.
(….) |
Art. 5 - Interventi per favorire l'installazione di
impianti solari e fotovoltaici. 1. Non concorrono a formare cubatura
le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, finalizzate all'installazione di
impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale,
di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6
kWp. dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137" e successive modificazioni. |
Art. 5 - Interventi
per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici. 1. (….) 2. (….) 3. (….) 4. La norma
non si applica sugli edifici ad uso abitazione in centro storico vincolati con grado di protezione 1, 2, 3, 4
e 5 per non deteriorare l'aspetto architettonico di tali manufatti. Su questi
edifici l'installazione degli impianti solari e fotovoltaici sono ammessi
solo se realizzati complanari alla falda del tetto e, per quanto riguarda il solare termico, il serbatoio di
riserva acqua non sia posto in falda
ma in altro spazio non
visibile dall'esterno. Trattandosi
di strutture tecnologiche, che concorrono solo alla formazione della
superficie coperta, adeguatamente realizzabili anche su corpi staccati al
fine di non alterare l'aspetto qualitativo degli edifici o complessi edilizi,
questi manufatti vengono vincolati al
rispetto delle distanze, come definite dal PRG, dai confini e dalle
strade, mentre la distanza dai fabbricati di proprietà è stabilita nella
misura minima di ml. 3,00. |
Art. 6 - Titolo abilitativo
edilizio e procedimento. 1. Le disposizioni della presente
legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli
enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici
contrastanti con esse. |
Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e
procedimento. 1) Sono fatte
salve le disposizioni puntualmente esplicitate nella presente delibera. E'
espressamente esclusa la deroga agli adempimenti ed agli effetti di norme
diverse da “norme dei regolamenti degli enti locali” e “norme tecniche dei
piani e regolamenti urbanistici. In caso di interventi edilizi in cui vi sia
contestuale richiesta di un procedimento ordinario ai sensi del DPR 380/01 e
di un procedimento straordinario ai sensi degli art. 2, 3, 4 della LR 14/09,
il titolo abilitativo richiesto è il permesso di costruire. In tale istanza
devono sempre essere chiaramente individuate in modo separato le componenti
afferenti a ciascuno dei due diversi interventi. 2) L'utilizzo
delle tecniche costruttive di riqualificazione energetica e il rispetto degli
indici di prestazione energetica deve essere certificato da un professionista
abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di
detti requisiti non può essere certificata l'agibilità dell'ampliamento
realizzato. 3) (….) |
Art. 7 - Oneri e incentivi. 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento
nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del
proprietario o dell'avente titolo. |
Art. 7 - Oneri e incentivi. 1.
(….) 2.
(….) |
8 - Elenchi. 1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono
ad istituire ed aggiornare l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi
degli articoli 2, 3 e 4. |
8 - Elenchi.
|
Art. 9 - Ambito di applicazione. 1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici: |
Art. 9 - Ambito di applicazione. 1.
a) Centro storico:
la delimitazione del centro storico deve intendersi quella planimetricamente
definita dal vigente PRG vigente come ZTO A. Il perimetro dei Centri Storici
Comunali risulta individuato ai sensi della LR 80/1980 e
non ai sensi dell'art. 2 del DM 1444/1968, quindi con individuazione
di un ambito territoriale molto ampio. In conseguenza di tale delimitazione è
consentita la sola applicazione dell'art. 3 limitatamente agli edifici
individuati nel PRG con grado di protezione “6”, con aumento massimo del 30 % del volume esistente, al fine di favorire un miglioramento
qualitativo degli edifici o complessi edilizi di più recente costruzione. L'intervento
edilizio sarà assentibile solamente se la nuova progettazione, attuabile secondo le prescrizioni urbanistiche
del vigente PRG, ovvero intervento diretto, sagoma limite o PUA, proporrà una
ricomposizione con forme
architettoniche riprendenti schemi tipologici già presenti negli edifici
“antichi” anche attraverso una loro reinterpretazione e con destinazioni d'uso
coerenti con quanto stabilito dal PRG per il Centro Storico. c) le disposizioni della L.R. 14/2009 e s.m.i. non sono applicabili agli edifici
con grado di protezione 1, 2, 3 e 4 anche se relativi a prima casa. Sono
consentiti gli ampliamenti ai soli edifici con grado di protezione “5”, con
un aumento massimo del 20% del volume esistente. L'ampliamento
dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 16.5 delle N.T.A.
del P.R.G. vigente con le seguenti limitazioni/prescrizioni: a.
Gli ampliamenti ammessi
dovranno, essere architettonicamente composti con il corpo principale
dell'edificio ed in armonia con la sua morfologia, e i suoi caratteri
tipologici e i materiali in esso adottati; b.
L'ampliamento nel caso di
continuità con edifici con grado di protezione 1-2-3-4 dovrà avvenire nel
rispetto degli allineamenti planimetrici esistenti. Gli
interventi di cui all'art. 3 , di demolizione e ricostruzione verrà
consentito ai soli edifici con grado di protezione “6”, con un aumento
massimo del 30% del volume esistente, purchè lo stesso avvenga all'interno
delle sagome limite indicate nelle planimetrie di progetto del P.R.G. in
scala 1: 2000, in conformità all'art. 16.6.2 delle N.T.A. del P.R.G. vigente. g) le disposizioni della L.R. 14/2009 e
s.m.i. non sono applicabili agli edifici ricadenti all'interno dell'ambito
del Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Piave (P.A.I.), all'interno dell'area
golenale, classificata “a pericolosità geologica molto elevata - P4”. 2.
(…) 3.
(…) 4.
(…) 5.
(…) 6.
(…) 7.
(…) 8.
(…) 9.
(…) |
Art. 10 - Ristrutturazione edilizia. 1. Nelle more dell'approvazione della
nuova disciplina regionale sull'edilizia, ai fini delle procedure
autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n.
380/2001: |
Art. 10 - Ristrutturazione edilizia. 1)
(…) |
Art. 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili. 1. La realizzazione degli interventi
di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad
abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai
sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, dà diritto
alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in
relazione all'intervento, in misura del 100 per cento, sulla base dei criteri
definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche”. |
Art. 11 - Interventi a favore dei soggetti disabili. 1)
(….) |
Art. 12 - Modifiche all'articolo 10
della legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche”. 1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 dopo le parole “n. 104/1992” sono
aggiunte le parole “o riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75
per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295 “Modifiche ed
integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni,
in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti” ”. |
Art. 12 - Modifiche all'articolo 10
della legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 1)
(…) 2)
(…) |
Art.
13 - Dichiarazione d'urgenza. 1. La presente
legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto. |
Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza. 1)
(…) |
NOTE:
1) Art. 8 della
L.R. 26/2009 − Interpretazione autentica dell'articolo 7 e dell'articolo
9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della Legge Regionale luglio 2009, n. 14
1. Per "prima abitazione del
proprietario" di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 e "prima casa di abitazione" di cui al
comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7
dell'articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in
proprietà, usufrutto o altro
diritto reale in cui l'avente titolo, o
i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a
mantenerla per ventiquattro mesi
dall'entrata in vigore della medesima
legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.
2)
in grassetto per ciascun
articolo di legge sono riportati, nella colonna a destra, gli ulteriori limiti e
modalità operative definite dal Comune relativamente alla LR 14/2009 e s.m.i.
Gli articoli di legge riportanti il solo titolo seguiti da (...) non sono interessati dal presente documento.
3)
I suddetti limiti e modalità
operative definite dal Comune ai sensi dell'art. 9, comma 5 della L.R. 14/2009
e s.m.i. riguardano i fabbricati diversi da quelli adibiti a “prima
abitazione”.