Richiamato il D.Lgs. 28.9.1998 n. 360, come modificato dall'art. 12 legge 13.5.1999 n. 133, istitutiva dell'addizionale comunale I.R.PE.F., secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 48, commi 10 e 11, della L.27.12.1997 n. 449;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.2.2000 con la quale si applicava per l'anno 2000 l'aliquota dello 0,2 per cento;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 5.2.2001 con la quale si applicava per l'anno 2001 l'aliquota dello 0,4 per cento;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 17.12.01 con la quale si applicava per l'anno 2002 l'aliquota dello 0,5 per cento (aliquota massima);
Rilevato che il Comune può deliberare entro il 31.12.2002, prorogato al 31.03.2003 (termine di approvazione del Bilancio di Previsione);
Considerato che l'aliquota opzionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali (il testo della lett. d), comma 10 dell'art. 48 di delega stabiliva “fino ad un massimo dello 0,5% nell'arco di un triennio), con un incremento annuo non superiore 0,2 punti percentuali;
Ritenuto di mantenere per l'anno 2003 l'aliquota allo 0,5 per cento;
Visto che dall'anno 2002, a norma dell'art. 11, comma 3, della Legge 18.10.2001 n° 383 le deliberazioni che fissano le relative aliquote divengono efficaci dal momento della loro pubblicazione nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze "www.finanze.it";
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,
1) Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.PE.F. nella misura di 0,5 punti percentuali;
2) Di pubblicare uno stralcio della presente deliberazione nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze "www.finanze.it";
3) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.