Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22.12.1998, con la quale viene approvato il Regolamento Comunale per l'approvazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili in questo Comune, dall'anno 1999, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 29.2.2000, esecutiva, con la quale venivano determinate le aliquote ICI da applicarsi in questo Comune, per l'anno 2000, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 12 in data 5.2.2001, con la quale venivano determinate le aliquote ICI da applicarsi in questo Comune, per l'anno 2001;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 17 dicembre 2001 con la quale si definivano per l'anno 2002 le aliquote dell'ICI , nonché si fissava la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in E 129,11, ;
Atteso che per l'anno 2003 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili, deve essere adottata entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e cioè entro il 31.12.2002, termine prorogato al 31 marzo 2003;
Ritenuto di mantenere invariate per l'anno 2003 le aliquote dell'ICI nonché la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,
1) Di mantenere invariateper l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune così differenziata:
§ aliquota del 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta alle abitazioni principali sfitti e non utilizzati;
§ aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili ricomprese in lottizzazione e non oggetto di alcun intervento;
§ aliquota del 6 per mille per tutte le rimanenti fattispecie;
2) Di fissare in Euro 129,11 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
3) Di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;
4) Di mantenere invariato rispetto al 2002, quale valore minimo di riferimento per l'attività di controllo del Servizio Tributi, il valore venale delle aree fabbricabili:
|
|
NON URBANIZZATA |
URBANIZZATA |
Area a destinazione artigianale od industriale |
Valore al metro quadro |
25,82 |
36,15 |
Area a destinazione residenziale |
Valore al metro cubo |
30,99 |
46,48 |
1) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.