Visto che nell'approssimarsi del periodo estivo, caratterizzato da molteplici manifestazioni culturali, sportive, ricreative, ecc. che impegnano l'Amministrazione Comunale, sia nella veste di Ente promotore che in quella di Ente di sovrintendenza, si rende necessario garantire idoneo personale per sopperire ai picchi di lavoro aggravati dal contestuale utilizzo delle ferie estive da parte dei dipendenti;
Ritenuto, a tal fine, di ricorrere all'Agenzia di Lavoro Interinale per la prestazione di lavoro in affitto (per un dipendente di cat. B/3 con rapporto di lavoro di tre mesi a part time 18/36), al fine di cooperare alle mansioni di supporto alle attivitą del Servizio Amministrativo;
Visti i pareri in ordine alla regolaritą tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolaritą contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,
1. di ricorrere, per quanto in premessa specificato, ad una Agenzia di Lavoro Interinale per la prestazione di lavoro in affitto (per un dipendente di cat. B/3 con rapporto di lavoro di tre mesi a part time 18/36), al fine di garantire idoneo personale per sopperire ai picchi di lavoro aggravati dal contestuale utilizzo delle ferie estive da parte dei dipendenti;