Oggetto: Proroga di un anno ad Ascopiave s.p.a. del servizio distribuzione gas nel territorio

   comunale

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Considerato

 

 

·    che il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale attualmente è gestito da Ascopiave s.p.a;

·    che Ascopiave s.p.a. è stata costituita per trasformazione dell'azienda speciale consorziale Ascopiave, con la quale il Comune provvedeva alla gestione diretta del servizio in forma associata con altri Comuni;

·    che Ascopiave s.p.a. può continuare a gestire il servizio fino alla fine del periodo transitorio, secondo la speciale disciplina introdotta dal d.lgs. n. 164 del 2000 e poi modificata ed integrata dalla legge 23 agosto 2004, n. 239;

·    che l'art. 1, comma 69, della legge n. 239 del 2004 ha attribuito ai Comuni la facoltà di prorogare di un anno la durata del periodo transitorio qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse;

·    che la suddetta facoltà può essere esercitata soltanto entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 239 del 2004, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 215 del 19 settembre 2004 e in vigore dal 4 ottobre 2004;

 

considerato

 

·    che il Comune dal canto suo ha interesse all'utilizzazione massima del periodo transitorio per una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali di per sé sufficiente a giustificare la proroga annuale;

·    che il Comune ha interesse ad avvalersi del periodo di transizione per valutare la possibilità di coordinarsi con gli altri Comuni soci di Ascopiave s.p.a., allo scopo di indire congiuntamente la gara pubblica per la concessione del servizio, così da conseguire il migliore vantaggio economico possibile  e così da mantenere una gestione unitaria della rete a suo tempo realizzata, sulla base di un unico ed organico programma di sviluppo, dall'azienda consortile del Piave;

·    che già all'atto della trasformazione dell'azienda consortile del Piave in società per azioni si era prefigurata la possibilità di attribuire alla società la funzione di strumento per l'attività di un consorzio da costituire tra gli stessi Comuni aderenti all'azienda consortile del Piave, tanto che l'art.7 dello statuto sociale aveva riservato all'organo amministrativo il diritto di esprimere il gradimento su qualsiasi trasferimento azionario nel quale il cessionario fosse diverso da un Comune aderente all'azienda consortile del Piave;

·    che le successive modifiche alla disciplina di settore e le scelte poste in essere dagli amministratori della società vanno nella direzione di prevederne lo sviluppo per mezzo di collaborazioni con altri imprenditori privati che consentano di rafforzare la competitività della società nel settore della vendita e della distribuzione;

·    che, ciò non di meno, non è  superata  l'esigenza dei Comuni aderenti all'azienda consortile del Piave di concorrere a conservare l'unitarietà gestionale della rete a suo tempo gestita dall'azienda;

·    che a tale esigenza si potrà rispondere anche a mezzo della costituzione di un consorzio per il quale, atteso il numero particolarmente elevato di Comuni interessati, saranno inevitabilmente necessari tempi non brevi ancorché non quantificabili con precisione;

·    che quindi, anche per tale motivo è utile poter postporre, nei limiti indicati dalla legge, il momento di risoluzione del rapporto con la società;

·    che la stessa disciplina di settore e le deliberazioni dell'Autorità per l'Energia ed il Gas relative alla tariffa appaiono orientate a riconoscere  l'opportunità di forme di aggregazione tra gli Enti locali concedenti soprattutto laddove ciò abbia il supporto di ragioni tecnico-economiche;

·    che la stessa Ascopiave s.p.a. ha dato continuità ad un'esperienza pluridecennale di collaborazione fra Comuni che ha positivamente contribuito allo sviluppo economico e sociale del territorio servito, creando un'azienda consorziale, divenuta poi società per azioni a capitale interamente comunale, informata ai principi di efficienza, efficacia, qualità ed economicità nella gestione, al contempo effettuando le proprie scelte d'investimento nella consapevolezza della funzione sociale svolta sì da garantire il servizio anche alle utenze sparse, frequenti in un territorio ad urbanizzazione diffusa, fino a raggiungere un rapporto di un'utenza ogni ventidue metri di rete, più che doppio rispetto a quello di primari distributori nazionali;

·    che il Comune ha interesse all'utilizzazione massima del periodo transitorio anche in ragione del fatto che alla maggiore durata del rapporto in essere non potrà non corrispondere un minore indennizzo in favore del gestore uscente e quindi una riduzione della misura dell'alea complessiva che il Comune dovrà affrontare in ragione dell'incertezza circa la possibilità di reperire un nuovo gestore del servizio di distribuzione disposto ad offrire condizioni adeguatamente remunerative per il Comune;

·    che, infine, nel corso del periodo transitorio il Comune potrà disporre degli utili derivanti dalla sua partecipazione azionaria in Ascopiave s.p.a. ed allo stesso tempo la vedrà valorizzata patrimonialmente, dato che la società ha già avviato un processo di rafforzamento della propria presenza sul mercato e della propria struttura e capacità operativa, in coerenza con l'indirizzo del legislatore finalizzato ad accrescere numero e capacità competitiva degli operatori del settore prima della completa liberalizzazione del mercato, così da prepararsi al meglio a competere sul mercato dopo la sua completa liberalizzazione e secondo quanto sopra rappresentato;

·    che la normativa speciale di settore succedutasi dal 2000 al 2004 ha  modificato la durata del periodo transitorio e il regime delle eventuali proroghe del medesimo, generando ripetutamente incertezze interpretative con ricadute negative sullo sviluppo del suddetto percorso;

·    che da ultimo la legge n. 239 del 2004 da un lato ha soppresso l'originaria previsione della cumulabilità delle tre ipotesi di allungamento del periodo transitorio di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 15 d.lgs. n. 164/2000, riducendo la possibile proroga da un massimo di cinque anni ad un massimo di due anni, dall'altro lato ha riconosciuto ai Comuni la facoltà di disporre una proroga annuale per motivi di pubblico interesse, da esercitare peraltro solo nei primi sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa;

 

tutto ciò considerato

 

·    visto l'art. 1, comma 69 della legge n. 239 del 2004;

·    visto l'art. 48 del Testo Unico degli Enti locali  n. 267 del 2000 che attribuisce alla Giunta la competenza ad assumere tutte le decisioni non rientranti fra gli atti di indirizzo e fondamentali espressamente riservati dall'art. 42 alla competenza del Consiglio comunale;

·    rilevato che la decisione attiene alla determinazione della data di scadenza di un rapporto di servizio già in corso, nell'ambito e nei limiti della complessiva disciplina transitoria determinata dalla legge, e non già ad una nuova concessione di servizi pubblici;

 

            Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000  n. 267;

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

 

D E L I B E R A

 

1.   di prorogare di un anno la durata del periodo transitorio di gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale da parte di Ascopiave s.p.a..