Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.  Determinazioni anno

              2004.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso:

 

che con contratto n° 1640 di rep. del 4.6.1999 è stato stipulato il rinnovo della concessione del servizio pubblicità e pubbliche affissioni (in esecuzione della Deliberazione di Giunta n° 303 del 10.12.1998), appaltato alla ditta ABACO S.r.l. di Montebelluna per il periodo dall'1.1.1999 al 31.12.2001 con canone annuo di:

lire 11.000.000 per il 1999;

lire 13.000.000 per il 2000;

lire 15.000.000 per il 2001;

 

che la legge del 27.12.1997 n° 449, art. 11 comma 10, prevede, a decorrere dall'anno 1998, la facoltà di aumentare le tariffe e i diritti inerenti l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni fino ad un massimo del 20%;

 

che per l'anno 2004 la predetta deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e cioè 31.3.2004 (D.M. del 23.12.2004);

 

che il D.Lgs. n° 446 del 15.12.1997, artt. 62-64, nel riordinare il tributo di cui al capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507, consente al Comune di escludere, con Regolamento da adottare e con decorrenza dall'1.1.1999, il pagamento della imposta sulla pubblicità sostituendo detta imposta con un canone a tariffa da applicare a quelle iniziative pubblicitarie che intendono sull'arredo urbano o sull'ambiente;

 

Visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n° 267;

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario espressi ai sensi  dell'art. 49,  del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.    

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

 

D E L I B E R A

 

1)   Di non avvalersi della facoltà di aumentare per l'anno 2004 le tariffe e i diritti di cui al Capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni;

2)   Di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446 (sostituzione dell'imposta con un canone);

3)   Di dichiarare le presente deliberazione, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.