Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22.12.1998, con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per l'approvazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili in questo Comune, dall'anno 1999, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 29.2.2000, esecutiva, con la quale venivano determinate le aliquote ICI da applicarsi in questo Comune, per l'anno 2000, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 12 in data 5.2.2001, con la quale venivano determinate le aliquote ICI da applicarsi in questo Comune, per l'anno 2001;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 17 dicembre 2001 con la quale si definivano per l'anno 2002 le aliquote dell'ICI , nonché si fissava la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in E 129,11 ;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 24.2.2003 con la quale si definivano per l'anno 2003 le aliquote dell'ICI nonché la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, mantenendole invariate rispetto alle precedenti;
Atteso che per l'anno 2004 l'aliquota dell'imposta Comunale sugli Immobili e le detrazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e cioè entro il 31.3.2004;
Ritenuto di confermare per l'anno 2004 le aliquote dell'ICI nonchè la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in E 129,11;
Ritenuto, nei casi di particolare disagio economico o sociale dei contribuenti, di elevare la detrazione di imposta relativa all'abitazione principale, di cui all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n° 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, da E 129,11 ad E 258,23 nelle fattispecie e con le modalità sottoindicate:
1) qualora il contribuente sia componente di un nucleo familiare che ha un ISEE non superiore ad E 7.000,00;
La relativa richiesta deve essere presentata dal contribuente entro l'anno e deve attestare le suddette condizioni, attraverso la presentazione di idonea certificazione ISEE;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario espressi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
1) Di mantenere invariateper l'anno 2004 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune così differenziata:
§ aliquota del 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta alle abitazioni principali sfitti e non utilizzati;
§ aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili ricomprese in lottizzazione e non oggetto di alcun intervento;
§ aliquota del 6 per mille per tutte le rimanenti fattispecie;
2) Di fissare in Euro 129,11 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
3) Di elevare la detrazione di imposta relativa all'abitazione principale, di cui all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n° 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, da E 129,11 ad E 258,23 nelle fattispecie e con le modalità sottoindicate:
· qualora il contribuente sia componente di un nucleo familiare che ha un ISEE non superiore ad E 7.000,00;
La relativa richiesta deve essere presentata dal contribuente entro l'anno e deve attestare le suddette condizioni, attraverso la presentazione di idonea certificazione ISEE;
4) Di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;
5) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per estratto nella G.U. ai sensi della normativa vigente;
6) Di mantenere invariato per l'anno 2004, quale valore minimo di riferimento per l'attività di controllo del Servizio Tributi, il valore venale delle aree fabbricabili:
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NON URBANIZZATA |
URBANIZZATA |
Area a destinazione artigianale od industriale |
Valore al metro quadro |
25,82 |
36,15 |
Area a destinazione residenziale |
Valore al metro cubo |
30,99 |
46,48 |
7) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.