Oggetto: Approvazione regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione alla progettazione

              - art. 18 della legge 109/1994

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

            Visto l'art. 18 della legge 109/1994 il quale prevede al fine di incentivare la realizzazione di progetti da parte degli uffici tecnici interni, la ripartizione per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori,  di un fondo costituito dall'1,5%, dell'importo  posto a base di una gara di un'opera o di un lavoro;

 

            Vista la Legge n. 350/2003 (legge finanziaria per l'anno 2004) la quale all'art. 3, comma 29, ha elevato con decorrenza dal 1.1.2004 la misura massima del fondo dall'1,5% al 2% dell'importo posto a base di una gara di un'opera o di un lavoro; 

 

            Visto che la legge 109/1994 stabilisce che la percentuale effettiva del fondo nonché le modalità e i criteri previsti per l'attribuzione devono essere assunti con regolamento approvato dall'amministrazione comunale;

 

            Visto lo schema di regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione di cui all'art. 18 della legge 109/1994, all'allegato sub A, che  fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

            Ritenuto di approvare lo schema di regolamento sopra menzionato;

 

            Acquisito il parere delle OO.SS. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 1998/2001;

 

            Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario espressi ai sensi  dell'art. 49,  del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;    

 

            Con voti unanimi e favorevoli espressi, nei modi e forme di legge;

 

D E L I B E R A

 

1)   di approvare per le ragioni in premessa che qui si intendono richiamate, lo schema di regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione, di cui all'art. 18 della legge 109/1994 (allegato sub A);

 

2)   di dare atto che è stato acquisito il parere delle OO.SS. ;

 

3)   di dare atto della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per l'anno 2004) la quale ha elevato all'art. 3, comma 29, la misura massima del fondo dall'1,5% al 2% dell'importo posto a base di una gara di un'opera o di un lavoro;

 

4)   di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 164, comma 4, del D.Lgs. 267/2000". 

 

 


 

 

C O M U N E    D I    O R M E L L E

(Provincia di Treviso)

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

R E G O L A M E N T O

C O M U N A L E

__________________________________________

 

 

 

PER  LA  RIPARTIZIONE  DEL  FONDO  DI  INCENTIVAZIONE

 

(Art. 18 della Legge 109/1994)

 

 

 

 

 

 

APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA COMUNALE   -   N°     del    /  /    

 

ENTRATO IN VIGORE   -   il    /  /    

 

 

 

 

 

 


 

ART.                                          1        -           Oggetto del regolamento.

 

Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità di erogazione del fondo di cui al comma 1 dell'art. 18 della Legge 11.2.1994 n° 109 e ss.mm., fondo pari all'uno virgola cinque per cento (1,5%) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione.  

 

ART.                                          2        -           Ambito oggettivo di applicazione.

 

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, per opere e lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di opere ed impianti anche di presidio e difesa ambientalee di ingegneria naturalistica.

Per atti di pianificazione si intende la redazione dei seguenti strumenti urbanistici:

 ·     piano Regolatore Generale e relative norme tecniche di attuazione con regolamento edilizio e/o relative Varianti generali e Parziali;

 ·     piani particolareggiati e/o relative varianti;

 ·     piani per l'edilizia economica e popolare e/o relative varianti;

 ·     piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi e/o relative varianti;

 ·     piani di recupero di iniziativa pubblica e/o relative varianti;

 ·     piano di lottizzazione d'Ufficio e/o relative varianti;

 ·     piano di comparto e/o relative varianti;

 ·     piano urbano del traffico e/o relative varianti;

 ·     piano di risanamento acustico e/o relative varianti;

 ·     piano luce e/o relative varianti;

 ·     progettazione esecutiva di opere di urbanizzazione di strumenti urbanistici attuativi.

 

 

ART.                                          3        -           Ambito soggettivo di applicazione.

 

Il presente regolamento si applica alle strutture organizzative del Comune che, avvalendosi del personale tecnico dipendente, svolgono, nell'ambito dei lavori pubblici e nell'ambito dell'urbanistica, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, agli incarichi di supporto tecnico amministrativo, nonché svolgono attività di stazione appaltante, qualora ricorra una delle situazioni previste dall'art. 17, comma 4, della L.109/94, per l'affidamento ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), e), f), g), della medesima legge, dei servizi attinenti all'architettura, all'urbanistica ed all'ingegneria e degli altriservizi tecnici, nonché delle attività tecnico amministrative connesse alla progettazione.

I soggetti appartenenti al personale tecnico, destinatari dell'incentivo di cui all'art.18, commi 1 e 2 della L. 109/94, sono:

 

 - per opere e lavori pubblici:

 

a)   il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della legge 109/94;

b)   il responsabile della sicurezza di cui al  D. Lgs. 494/1996;

c)   il progettista

d)   i collaboratori tecnici ed amministrativi;

e)   il direttore dei lavori;

f)    il collaudatore

 

 - per atti di pianificazione:

 

a)       il responsabile unico del procedimento;

b)       il progettista

c)       i collaboratori tecnici ed amministrativi.

 

 

ART.                                          4        -           Conferimento degli incarichi.

 

 

In adempimento all'art. 7 L. 109/1994 e successive modifiche, la Giunta Comunale  individua con proprio atto deliberativo:

-     il Responsabile Unico del Procedimento, (R.U.P.) tra il personale tecnico dipendente dell'Amministrazione;

-     il progettista,  il direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza, scelti tra il personale interno all'Amministrazione o tra i soggetti previsti dall'art. 17, comma 1, lett. b, c, d, e, f, g della Legge 109/1994;

-     il collaudatore tra il personale interno all'Amministrazione o tra i soggetti iscritti all'apposito Albo Regionale dei collaudatori.

La Giunta Comunale individua inoltre i collaboratori tecnici e amministrativi, scelti tra il personale del  Comune resosi disponibile.

L'attività di collaborazione, a cui è attribuibile l'assegnazione della quota del fondo ai fini dell'incentivo, non potrà essere generica ma dovrà corrispondere a prestazioni individuate ed assegnate ai vari collaboratori dal Responsabile Unicoì¥ÁM


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ÿÿÿÿÿÿln[1]n[1]n[1]n[1]n[1]n[1]n[1]‚[1]ÀÀÀÀrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nell'art. 16 della L.109/94 e negli articoli dal numero 15 al numero 45 del D.P.R. 554/99, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento, qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle.

Sono escluse dall'attività di progettazione: i sondaggi geognostici, geotecnici, studi ed indagini, rilievi, calcoli strutturali, piani di sicurezza (D.Lgs. n° 494/1996), atti o attività del procedimento espropriativo.  

Il procedimento relativo ad un'opera o lavoro pubblico si conclude:

-           per la parte riguardante la fase della progettazione, con l'approvazione del progetto da parte dell'Organo competente;

-           per le altre fasi, di norma con l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni regionali e/o statali relative agli atti stessi. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva da parte del Comune per quanto riguardala progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e dall'Organo competente perquanto riguarda i piani urbanistici.

L'attività di direzione dei lavori ed i suoi contenuti sono disciplinati D.P.R. 554/99. Fra i compiti del Direttore dei lavori rientrano il controllo delle opere eseguite affinché corrispondano a quelle previste nel progetto, il rispetto dei tempi contrattuali, l'assistenza ai lavori, la tenuta dei libretti contabili, la liquidazione dei lavori. Il procedimento relativo alla direzione lavori si conclude con l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

 

 

ART.                                          6        -           Quantificazione del fondo.

 

Il fondo incentivante la progettazione è costituito dall'1,5% (unovirgolacinque per cento) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero dal 30% (trenta per cento) della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione. Il  fondo costituisce l'importo complessivo della spesa a carico del Comune e comprende i compensi da erogare al personale, gli oneri riflessi (INPDAP, INAIL etc.) e le imposte e tasse correlate (IRAP). 

Nel caso in cui l'incarico di progettazione o di direzione lavori sia conferito ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1 lett. b), c), d), e), f), g) della L. 109/94, l'ammontare del fondo di cui al comma precedente è limitato alla quota di cui al successivoart. 7, spettante alla figura indicata al precedente art. 3 alla lettera a) con esclusione delle quote del fondo previste per il progettista e per il Direttore dei lavori.

Non si esclude comunque la necessità di attribuire ai soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 3 del presente Regolamento, la quota di loro spettanza.

Qualora si proceda all'affidamento di incarico collegiale con professionisti esterni, il fondo di incentivazione è determinato, per la parte spettante al progettista interno in proporzione alla  quota del lavoro progettuale che il personale interno deve svolgere.

Tale percentuale risulterà anche nella convenzione stipulata con il professionista esterno che determinerà la quota percentuale della tariffa professionale a lui spettante in ragione dell'affidamento collegiale.

La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione di cui al precedente art. 2.

Il fondo incentivante la progettazione farà carico agli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione dei singoli lavori o al capitolo di parte corrente relativo agli incarichi per progettazione.

Nell'ipotesi in cui l'opera pubblica sia totalmente finanziata con ricorsi a mutui, l'assegnazione della quota all'apposito fondo potrà essere effettuata ad avvenuta somministrazione del mutuo.

 

 

ART.                                          7        -           Ripartizione del fondo.

 

La quota di fondo dell'1,5% relativa ad opere o lavori pubblici, è ripartita come segue:

 

a)il 5% al Responsabile Unico del Procedimento;

b)il 5% al Responsabile della Sicurezza (D.Lgs. 494/1996);

c)il 40% al progettista (di cui 1/4 per il progetto preliminare, 2/4 per il definitivo, 1/4 per l'esecutivo);

d)il 15% ai collaboratori tecnici ed amministrativi;

e)il 30% al Direttore dei Lavori;

f)    il 5% al collaudatore.

Qualora l'attività di progettazione o la direzione lavori dovessero essere affidate all'esterno, al Responsabile Unico del Procedimento viene destinato il 10% della quota del fondo.

Analogo incremento viene applicato alla quota destinata al Responsabile della Sicurezza.

La suddivisione percentuale delle quote spettanti ai collaboratori, sarà stabilita dal responsabile unico del procedimento.

Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

 

La quota di fondo relativa agli atti di pianificazione, è ripartita come segue:

 

a)il 10% al responsabile unico del procedimento;

b)il 90% al progettista, ai collaboratori tecnici e amministrativi;

 

La suddivisione percentuale delle quote spettanti al progettista ed ai collaboratori, sarà stabilita dal responsabile di sevizio per ogni singolo progetto di panificazione.

Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

 

 

ART.                                          8        -           Termini e penalità.

 

Con il provvedimento di incarico interno, vengono stabiliti i termini per la redazione e presentazione del progetto di opera o lavoro pubblico o dell'atto di pianificazione. In caso di mancato rispetto dei termini, senza adeguata motivazione, si applicherà una penale riducendo il fondo dell'uno per cento (1%) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del venti per cento (20%), salvo diverse determinazioni dell'Amministrazione Comunale.

 

ART.                                          9        -           Liquidazione del fondo.

 

Per le opere o lavori pubblici, la liquidazione del Fondo avverrà:

 ·       relativamente alla quota spettante al progettista ed ai collaboratori nella fase diprogettazione:

          entro 30 gg. dalla data dell'atto amministrativo che approva il progetto nella sua fase preliminare oppure definitiva oppure esecutivadell'opera pubblica o dall'acquisizione di tutti i nulla-osta, pareri, autorizzazioni, ecc., e comunque entro 60 giorni dalla data di deposito;

 ·       relativamente alla quota spettante al responsabile del procedimento;

a)   il 50% entro 30 gg. dalla data dell'atto amministrativo che approva il progetto dell'opera pubblica o dall'acquisizione di tutti i nulla-osta, pareri, autorizzazioni, ecc.;

b)   il saldo entro 30 gg. dalla data di approvazione degli atti  di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico.

 ·       relativamente alla quota spettante al direttore dei lavori, al responsabile della sicurezza, al collaudatore ed ai collaboratori nella fase di esecuzione dei lavori:

          entro 30 gg. dalla data di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o lavoro pubblico.                      

 

Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto nei seguenti termini:

a)30% entro 60 giorni dalla data di deposito degli elaborati;

b)30%all'adozione del piano da parte dell'Amministrazione e comunque entro 60 giorni dalla data di predisposizione dell'atto di adozione;

c)saldo ad approvazione definitiva del piano da parte dell'Ente Competente.

 

Qualora l'Ente competente all'approvazione sia il Comune, il saldo dovrà essere erogato entro 180 giorni dalla adozione dell'atto di pianificazione.

 

 

 

ART.                                          10      -           Iscrizione all'albo professionale.

 

I progetti o gli atti di pianificazione redatti dagli uffici tecnicicomunali sono firmati da dipendenti iscritti ai relativi Albi professionali o abilitati a norma di legge.

Le spese di iscrizione saranno rimborsate dall'Amministrazione comunale previa presentazione della ricevuta di versamento.

A detti dipendenti è inoltre consentito l'esercizio di attività di progettazione e direzione lavori o altroprevia espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Si provvederà all'eventuale rimborso del solo 50% dell'onere di iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo, qualora i dipendenti abbiano effettuato prestazioni anche per conto di soggetti diversi dall'Amministrazione di appartenenza.

 

 

ART.                                          11      -           Polizza assicurativa.

 

Il responsabileunicodel procedimento richiede al progettista incaricato, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'art. 30, comma 5, della L. 109/94.

Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori ed omissioni nella redazione del progetto definitivo o  esecutivo,  che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o nuovi costi, come definiti dall'art. 105, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/99.

Con i limiti e le modalità  del medesimo Regolamento di attuazione della L. 109/94, l'Amministrazione Comunale stipulerà o concorrerà alla stipula dipolizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione della direzione lavori nonché dei rischi derivantidall'applicazione del citato Regolamento, a favore dei dipendenti individuati quale responsabile del procedimento, a copertura dei danni e delle spese legali che dovessero emergere per effetto dell'incarico affidato.

Il responsabile del procedimento risponde del proprio operato nei termini indicati dal Regolamento di cui all'art. 3 della legge 109/94.

 

 

ART.                                          12      -           Responsabilità.

 

I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

 

 

ART.                                          13      -           Proprietà dei progetti.

 

I progetti elaborati dagli uffici tecnici comunali e dai progettisti esterni restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, sollevando, comunque, da ogni e qualsiasi responsabilità i progettisti stessi per le modifiche o varianti apportate.

 

 

ART.                                          14      -           Spese accessorie .

 

Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

 

ART.                                          15      -           Disposizioni particolari.

 

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

In tali evenienza, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

Tutte le attività svolte dal personale dipendente precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali sono stati accantonati i fondi di cui all'art. 18 della L. 109/94, vengono remunerate secondo le  modalità previste dal presente regolamento.

 

ART.                                          16      -           Entrata i vigore del presente regolamento.

 

Il presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione, da parte dell'Organo competente.

 

 

 

 

 

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