Oggetto: Agenzie d'affari. Svincolo e rinuncia cauzioni
Premesso che ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 112/98 e del D.P.C.M. 12 settembre 2000, dal 1 gennaio 2001 sono state trasferite ai Comuni alcune competenze, tra le quali le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa relativi alle agenzie d'affari che in precedenza erano attribuiti alla Questura, e più precisamente denunce di inizio attività e conseguenti denunce di prosecuzione attività di: agenzia pratiche amministrative, agenzia onoranze funebri, agenzie di infortunistica stradale, agenzia per la vendita di auto usate su procura conto terzi, agenzia di pubblicità conto terzi, ecc.;
Visto l'art. 116 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede la possibilità del Questore, ora il Comune, di “subordinare il rilascio della licenza (ora sostituita da una denuncia di inizio attività) al deposito di una cauzione determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata. La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la denuncia di inizio attività”;
Considerato che, in applicazione di tale norma il Questore di Treviso aveva determinato da tempo gli importi in quattro milioni di lire a garanzia di eventuali contestazioni o del mancato pagamento di sanzioni;
Considerato che, se un tempo (la norma è del 1931!) tale cauzione poteva avere un significato quale deterrente all'esercizio da parte di persone non qualificate o poco affidabili dal punto di vista economico o finanziario, attualmente le condizioni sociali, economiche e commerciali sono tali da non giustificare tale tipo di deposito cauzionale. In primo luogo sarebbe di difficile quantificazione un importo che dovesse garantire tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività; in secondo luogo la somma non potrebbe essere utilizzata per il mancato pagamento di sanzioni amministrative, per le quali è previsto uno specifico procedimento amministrativo. Infine non si capisce perché solo tale tipo di attività, e non tutte le altre, debba essere gravato dall'onere di prestare cauzione;
Ritenuto di formulare un indirizzo escludendo la possibilità di subordinare l'esercizio dell'attività di agenzia d'affari a qualsiasi deposito cauzionale. Evidentemente ciò dovrebbe valere, per un dovuto criterio di equità, sia per chi inizia ex novo l'attività, sia per chi presenta la dichiarazione di prosecuzione di attività, con la quale potrà richiedere quindi alla Questura lo svincolo della cauzione, diversamente da quanto prevede il 3° comma del citato art. 116 del T.U.L.P.S., che così recita "Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal Questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo". Se si volesse collegare lo svincolo della cauzione alla sola cessazione dell'attività si rischierebbe che le ditte già operanti attivino le procedure di cessazione e riapertura con inutili aggravi burocratici ed economici ed in evidente contrasto con i criteri generali di economicità e semplificazione che dovrebbero improntare l'attività amministrativa;
Ritenuto di promuovere concretamente snellimento e semplificazione a favore delle imprese, sopprimendo inutili ed onerosi adempimenti a carico delle stesse;
Visto l'art. 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il D.P.C.M. 12 settembre 2000;
Visto l'art. 116 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio Attività Produttive in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
1° - di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Attività Produttive di non assoggettare a costituzione di deposito cauzionale l'inizio delle attività di agenzie d'affari;
2° - di ritenere legittimate, per un dovuto criterio di equità, le ditte già operanti in tali attività a seguito di rilascio della licenza della Questura e costituzione del deposito cauzionale, a richiedere al Questore, tramite il Comune, lo svincolo della cauzione, previa presentazione al Comune di apposita denuncia di prosecuzione di attività sostitutiva della licenza del Questore, con riferimento alle competenze comunali di cui all'art. 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.