Oggetto: Nomina della commissione comunale per il collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.R. 23.10.2003, n. 23, "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti", in particolare l'art. 9, il quale prevede che:
"Ad ultimazione dei lavori i nuovi impianti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con prodotti metano e GPL, devono essere collaudati da apposita Commissione nominata dal Comune e composta da:
a) il responsabile del settore, o da un suo delegato, che funge da Presidente
b) il responsabile del settore tecnico o un suo delegato
c) l'ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico di finanza competente per territorio, o un suo delegato
d) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato
e) un rappresentante dell'Unità locale socio sanitaria (U.L.S.S.) competente per territorio";
Considerato che la L.R. 23/2003, all'art. 4, comma 2, lett. c), attribuisce alla Giunta Regionale il compito di individuare le procedure per i collaudi nonché di determinare l'indennità spettante ai componenti la Commissione di collaudo e che tale adempimento è stato assolto con l'emanazione della D.G.R. 12.3.2004, n. 641;
Preso atto che le figure previste ai punti a) e b) della composizione della commissione di collaudo coincidono, in quanto l'Amministrazione Comunale ha destinato il settore carburanti alle competenze del Servizio Tecnico;
Ritenuto opportuno inserire all'interno della Commissione un dipendente del Servizio Tecnico con funzioni di segretario;
Visto lo schema di deliberazione dell'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, volto a favorire un comportamento omogeneo nelle procedure di nomina della Commissione da parte dei Comuni della Provincia, nonché il programma di coordinamento dei sopralluoghi delle Commissioni in oggetto;
Visto il Decreto Legislativo 11.2.1998, n. 32, e successive modificazioni, recante norme di razionalizzazione e del sistema di distribuzione carburanti;
Vista la D.G.R. 12.3.2004, n. 641 "Procedure per il collaudo di impianti di distribuzione carburante";
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
Visto il parere favorevole del Responabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
1) di procedere, per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 23 del 23.10.2003, alla nomina della nuova Commissione Comunale Carburanti, nella composizione che segue:
a) Responsabile del Servizio Tecnico comunale, o suo delegato, con funzioni di Presidente/Commissario
b) Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico di Finanza (UTIF) competente per territorio, o suo delegato
c) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o suo delegato
d) un rappresentante dell'U.L.S.S. n. 9 di Treviso, o suo delegato
e) un componente dell'Ufficio Tecnico comunale, con funzioni di segretario della Commissione
2) di prendere atto che l'intervento dei delegati in sostituzione dei componenti titolari dovrà essere accompagnato da delega scritta permanente o relativa alle singole convocazioni;
3) di dare atto che:
- a ciascun componente della Commissione spetta, per ogni singolo impianto collaudato, una indennità pari ad euro 150,00.= o ad euro 70,00.=, rispettivamente per il collaudo di impianti stradali o di impianti privati, al lordo delle ritenute fiscali, ma al netto dei corrispondenti importi di euro 12,75.= o di euro 5,95.=, dovuti ai fini IRAP;
- gli oneri derivanti dalle indennità spettanti ai componenti la Commissione e dall'IRAP sono a carico del richiedente;
4) di determinare conseguentemente come segue gli oneri complessivi di ciascun collaudo:
a) per gli impianti stradali euro 150,00.= x 5 + euro 12,75.= x 5 per IRAP = euro 813,75.=
b) per gli impianti privati euro 70,00.= x 5 + euro 5,95.= x IRAP = euro 379,75.=;
5) di aderire al sistema di coordinamento delle convocazioni delle Commissioni di collaudo come proposto dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana e dalla Provincia di Treviso;
6) di prendere atto che la presente deliberazione sostituisce la precedente deliberazione giuntale n. 76 del 5 settembre 2000.
* * * * * *
La presente deliberazione è dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.