Oggetto: Vertenza mangimificio San Giorgio / Comune di Ormelle. Presa d'atto sentenza tribunale di
Treviso e pagamento spese legali
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che,
con accertamento n. 1/2003 del 10 gennaio 2003 il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria ULSS n. 7 di Pieve di Soligo rilevava nei confronti della ditta ormellese Mangimificio San Giorgio Snc di Camerin la presenza, seppure in ridotte quantità, nella preparazione dei mangimi di una sostanza non più permessa dal 1999;
il Servizio Veterinario predetto provvedeva alla contestazione dell'addebito ed all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.658,28 secondo i disposti dell'art. 22 della legge 15.2.1963 n. 281, così come modificata dall'art. 7 quater del D.L. 11.1.2001 e successiva conversione con legge n. 49 del 9.3.2001;
la ditta verbalizzzata, in applicazione della legge 689/1981, produceva memoria illustrativa a difesa al Comune di Ormelle, Ente incaricato dell'irrogazione della sanzione;
il Comune di Ormelle, previo parere conforme del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n. 7, provvedeva quindi, con ordinanza n. 5/2003 del 24 marzo 2003 prot. n. 2663, ad ingiungere il pagamento della sanzione nel minimo di legge, corrispondente ad euro 15.483,71;
la ditta ingiunta, con l'assistenza dell'avv. Raffaello Bordignon di Treviso, impugnava detta ordinanza innanzi il Tribunale ordinario di Treviso, il quale decideva con sentenza n. 2911/2003 (R.G. 2843/2003), notificata per estratto in data 9 agosto 2005, per il rigetto dell'ordinanza, ponendo inoltre a carico del Comune di Ormelle il ristoro delle spese, commisurate in via equitativa in euro 1.000,00 oltre accessori;
preme peraltro all'Amministrazione Comunale sottolineare, a conclusione, che l'istruttoria preliminare non è stata promossa dai propri Uffici;
in ordine alla decisione del Tribunale suddetto diverse sono le possibili lagnanze di merito e di legittimità eventualmente opponibili, che peraltro, qualora azionate, per ragioni di immediata percezione, comporterebbero una situazione paradossale sotto il profilo della mancanza di convenienza ed opportunità amministrativa;
dato atto che il bilancio di previsione 2005 all'intervento 1 01 08 03 (scheda contabile 490) presenta la sufficiente disponibilità, si rende perciò necessario provvedere al pagamento delle spese legali per l'assistenza dell'avv. Raffaello Bordignon di Treviso a favore della ditta Mangimificio San Giorgio Snc di Camerin Giorgio con sede in Ormelle V. Orti 15, come commisurate in euro 1.000, 00 oltre accessori, ovvero euro 1.200,00, come da nota dello Studio Bordignon prot. Ormelle n. 9929 del 19.9.2005.
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico-procedurale e contabile, resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
1. di prendere atto della sentenza del tribunale di Treviso n. 2911/2003;
2. di provvedere, per le ragioni suddette, al pagamento delle spese spettanti al Mangimificio San Giorgio Snc di Camerin Giorgio con sede in Ormelle V. Orti 15, per l'assistenza dell'avv. Raffaello Bordignon, come commisurate in euro 1.200,00 omnicomprensive;
3. di impegnare pertanto, a favore Mangimificio San Giorgio Snc di Camerin Giorgio con sede in Ormelle V. Orti 15, la somma di euro 1.200,00 (oneri di legge inclusi);
4. di imputare detto importo al bilancio d'esercizio 2005 intervento 1 01 08 03 scheda contabile 490.
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Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.