N.B.: La D.G.R. 670/2005 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 35 del 05.04.2005. L'efficaciadel provvedimento è differita alla scadenza del termine di 120 giorni dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto; a partire da tale data - 4 agosto 2005 - i Comuni, effettuata la ricognizione prevista, potranno adottare il proprio provvedimento.
Oggetto: Parchi commerciali: verifica assenza sul territorio comunale
LA GIUNTA COMUNALE (*[1])
ATTESO che l'art. 10 comma 7 della L.R. 13.08.2004, n. 15, prevede che i Comuni approvino un provvedimento ricognitivo volto a verificare l'esistenza o meno di aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di 'parco commerciale', individuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e secondo i criteri definiti con successiva D.G.R. n. 670 del 4 marzo 2005;
PRECISATO, per quanto sopra, che vanno identificati quali 'parchi commerciali' tutte le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2004, aventi le caratteristiche descritte all'art. 10 comma 1 e ubicate all'interno di zone territoriali omogenee (Z.T.O.) di tipo D o comunque in zone altrimenti classificate purché compatibili con i piani regolatori comunali;
RICORDATO che, in assenza di detto provvedimento ricognitivo, e comunque in assenza della conseguente variante urbanistica, rimangono sospesi - ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4 della legge regionale - sia la presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita, sia gli effetti delle dichiarazioni di inizio attività per gli esercizi di vicinato nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale, fatte salve le deroghe previste nel medesimo articolo;
RICORDATO, inoltre, che - di norma - i 'parchi commerciali' devono essere localizzati in aree e/o edifici previsti allo scopo dagli strumenti urbanistici generali in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita o per parchi commerciali, fatta salva la facoltà per i Comuni di individuare - in sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli vigenti - aree e/o edifici a destinazione commerciale anche in zone territoriali omogenee di tipo A, purché in aree o edifici aventi valore storico, di archeologia industriale, anche incentivando l'utilizzo degli edifici destinati in passato a funzioni non più compatibili o dimesse, e comunque subordinatamente ai specifici parametri urbanistici;
DATO ATTO che, a seguito del monitoraggio effettuato sul territorio comunale è emerso che sul territorio comunale non sono stati individuati 'parchi commerciali';
VISTO il parere favorevole di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.), in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
AD UNANIMITA' di voti legalmente espressi,
D E L I B E R A
1. Di prendere atto che nel territorio comunale non sono state individuate aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di 'parco commerciale';
2. di demandare al funzionario competente l'invio di copia del presente provvedimento alla Provincia di Treviso e alla struttura regionale competente in materia di commercio (Direzione Regionale Commercio), in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 10, comma 7, della L.R. 15/2004;
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Ad unanimità di voti favorevoli la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.).
[L.R. 15/2004 - D.G.R. 670 del 04.03.2005]
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Le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali quando la somma delle loro superfici di vendita superi il limite dimensionale massimo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) [> 2.500 mq.], situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l'intero traffico generato da tutto il complesso.
- Per “spazio unitario ed omogeneo” (spazio circoscritto ovvero circoscrivibile, che, seppure caratterizzato da una pluralità di funzioni, è comunque riconducibile ad una unitarietà d'uso e di utilizzo) deve intendersi un ambito territoriale con peculiarità sia insediative sia di modalità d'uso che ne facciano un'unità tipologicamente caratterizzata per funzioni e organizzazione localizzative. Detta unità, ancorché a sua volta costituita da più unità edilizie, si viene comunque a configurare come un'attività organica e monofunzionale, pur non rientrando nella definizione di centro commerciale.
- Per “viabilità pubblica”, si deve tener conto della classificazione normativa delle strade contenuta nell'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni. Fanno venire meno la necessaria presenza del suddetto spazio unitario ed omogeneo le seguenti tipologie di strada pubblica: “Autostrada”; “Strada extraurbana principale”; “Strada extraurbana secondaria”; “Strada urbana di scorrimento”.
Per i Comuni che non hanno ancora provveduto alla classificazione della viabilità - ai sensi del D.Lgs. 285/92 - fanno venire meno la necessaria presenza dello spazio unitario omogeneo per la definizione a parco commerciale le seguenti tipologie di viabilità di attraversamento, così come desunte dall'art. 3, del Decreto Interministeriale 01.04.1968, n. 1404:
a) Autostrade;
b) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato;
c) Strade di media importanza, limitatamente alle Strade Statali non comprese tra quelle della categoria precedente e alle Strade Provinciali aventi larghezza della sede superiore o uguale a mt. 10,50.
- Sono parchi di nuova costituzione sia quelli derivanti da un'istanza di autorizzazione commerciale per almeno tre esercizi aventi, nel loro insieme, le caratteristiche di un parco commerciale, sia quelli derivanti da un'istanza di autorizzazione commerciale (o dichiarazione di inizio attività nel caso di esercizio di vicinato) per uno o più esercizi da collocarsi nell'ambito di un'aggregazione preesistente, costituita da almeno due esercizi, la quale, insieme all'esercizio o gli esercizi da autorizzare, viene ad assumere la configurazione di parco commerciale.
Tutte le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2004, aventi le caratteristiche descritte all'art. 10 comma 1 e ubicate all'interno di zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo D o comunque in zone altrimenti classificate purché compatibili con i piani regolatori comunali.
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CARATTERISTICHE
Ø Presenza di almeno tre esercizi commerciali la cui somma metrica delle rispettive superfici di vendita risulti superiore al limite dimensionale massimo previsto per le medie strutture di vendita (2.500 mq.). Ciò che rileva è il numero di esercizi ed il limite dimensionale complessivo (non la tipologia delle strutture commerciali…). Nel caso di più esercizi che costituiscono un centro commerciale, questo è conteggiato come un unico esercizio.
Ø Presenza di infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti:
Ø Presenza di più accessi diretti sulla rete viaria pubblica ovvero uno o più accessi indiretti sulla viabilità pubblica sui quali confluisce l'intero traffico generato da tutto il complesso;
Ø Collocazione in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale ai sensi dell'art.18, comma 1 della legge regionale o, per le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale, collocazione nelle seguenti zone:
a) zone che, ancorché il PRG, con riferimento agli strumenti urbanistici generali di più vecchia approvazione, non classifichi in modo esplicito come zone D, siano comunque a prevalente destinazione commerciale
[N.B.: la variante urbanistica deve provvedere a riclassificare l'area come Z.T.O. di tipo D a specifica destinazione commerciale ed a localizzare il parco commerciale]
b) zone che, ancorché siano definite di tipo D, tuttavia non prevedano normativamente la specifica destinazione commerciale, ma comunque all'interno delle stesse siano localizzate attualmente attività commerciali che si vengano a configurare quali parchi commerciali. Trattasi, quindi, di quelle zone territoriali omogenee espressamente destinate ad ospitare attività non residenziali che possono essere di tipo misto.
[N.B.: la variante urbanistica deve provvedere a conferire all'area la specifica destinazione commerciale e a localizzare il parco commerciale]
N.B.: Con particolare riguardo alla variante urbanistica - ai sensi dell'art. 38, comma 4, L.R 15/2004 - i Comuni, in deroga a quanto previsto dall'art. 48, comma 1, L.R 11/2004, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dal 23.10.2004 (data di applicazione degli artt. da 1 a 49 della medesima L.R 11/2004) continuano ad applicare le disposizioni di cui all'art. 50 L.R. 61/1985.
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ZONE DI INSEDIAMENTO
- zona D: I P.C. devono essere localizzati in aree e/o edifici previsti allo scopo dagli strumenti urbanistici generali in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita o per parchi commerciali.
- zona A: I comuni possono individuare, in sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli vigenti, aree e/o edifici a destinazione commerciale anche in zone territoriali omogenee di tipo A, purché in aree o edifici aventi valore storico, di archeologia industriale, anche incentivando l'utilizzo degli edifici destinati in passato a funzioni non più compatibili o dimesse, e comunque subordinatamente ai seguenti parametri urbanistici:
a) accessibilità viaria con particolare riferimento all'analisi della rete stradale e di penetrazione all'area opportunamente disimpegnata dalle infrastrutture viarie di scorrimento e funzionalmente collegata al sistema di parcheggi di supporto (vedi art. 19 L.R. 15/2004);
b) eventuale presenza in adiacenza dell'area a destinazione commerciale di un sistema di trasporto pubblico urbano e extraurbano;
c) definizione dei contenuti principali da attribuire all'area individuata per la localizzazione delle grandi strutture o dei parchi commerciali in relazione all'effetto che si vuole determinare nel settore urbano interessato e alla congruità e integrazione con le condizioni al contorno territoriale esistente;
d) disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi nella misura determinata dall'articolo 16 L.R. 15/2004 in rapporto alle varie tipologie urbanistiche della zona e della attività da insediare.
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ADEMPIMENTI COMUNALI
· parchi commerciali ESISTENTI
1) approvazione di un provvedimento ricognitivo (con deliberazione della Giunta comunale, salvo che lo Statuto comunale non disponga diversamente) ai sensi dell'art. 10, comma 7, L.R 15/2004 e ai sensi della D.G.R. 670/2005, volto a verificare l'esistenza o meno di aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di parco commerciale.
- In assenza del suddetto provvedimento ricognitivo, e comunque in assenza della richiamata variante urbanistica in caso di individuazione di parchi commerciali, sono sospesi, ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge regionale, sia la presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita, sia gli effetti delle denunce di inizio attività per gli esercizi di vicinato, fatte salve le deroghe previste dal medesimo art. 37.
N.B.: La D.G.R. 670/2005 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 35 del 05.04.2005. L'efficaciadel provvedimento è differita alla scadenza del termine di 120 giorni dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto; a partire da tale data - 3 agosto 2005 - i Comuni, effettuata la ricognizione prevista, potranno adottare il proprio provvedimento.
2) Invio di copia del provvedimento alla Provincia di appartenenza e alla struttura regionale competente in materia di commercio (Direzione Regionale Commercio).
3) In caso di individuazione di parchi commerciali, il Comune, ai sensi dell'art. 10, comma 8 della legge regionale, provvede all'approvazione della variante allo strumento urbanistico generale secondo modalità di cui all'art. 18 della legge regionale.
- Le varianti parziali finalizzate alla individuazione delle grandi strutture o dei parchi commerciali su aree già previste a specifica destinazione commerciale (zone D) dagli strumenti urbanistici vigenti sono approvate con la procedura prevista ai commi 6 e 7 dell'articolo 50 L.R. 27 giugno 1985, n. 61 come sostituito dall'articolo 1 della L.R. 5 maggio 1998, n. 21.
N.B.: detta localizzazione costituisce il presupposto urbanistico per il rilascio dell'autorizzazione commerciale alla nuova apertura, all'ampliamento o al trasferimento di grandi strutture di vendita o di parchi commerciali.
· parchi commerciali di NUOVA COSTITUZIONE
1) variante urbanistica ai sensi dell'art. 18, L.R 15/2004 per le aggregazioni di almeno tre esercizi che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 10, comma 1 la cui superficie complessiva superi la soglia dimensionale massima di 2.500 mq.
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- P.C. 'nuovi': le superfici a standard per i parchi commerciali di nuova formazione sono quelle previste per le grandi strutture di vendita di cui all'art. 16 comma 2.
- P.C 'esistenti ed individuati': le superfici a standard sono riferite alle tipologie delle singole strutture commerciali. In caso di ampliamento le superfici a standard sono riferite ai singoli esercizi oggetto di intervento.
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Tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8000 sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA).Qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario e omogeneo, la procedura di VIA va riferita all'insieme delle attività.
A dette strutture si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.
Tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita compresa tra i mq. 4000 e mq. 8000, con esclusione degli ampliamenti inferiori al 10 per cento, sono assoggettati alla procedura di verifica di cui all'art. 7 L.R. 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale" e successive modifiche e integrazioni, qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario ed omogeneo.
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