Oggetto: Nuovo condono edilizio ai sensi della Legge 326/2003 e L.R. 21/2004 - Applicazione della
Tabella D allegata alla citata L. 326/2003
Preso atto che la Regione Veneto ha promulgato la legge sul condono edilizio (L.R. n. 21 del 5.11.2004), dopo che sono state definite le controversie ed i ricorsi in materia di competenze da parte della Corte Costituzionale, con propria sentenza n. 196/2004;
VISTA la L.R. n. 21 del 5.11.2004, ed in particolare l'articolo 4 comma 5 che prevede la facoltà per i Comuni di incrementare gli oneri di urbanizzazione di cui alle tabelle comunali fino agli importi previsti della tabella D di cui alla legge 326/03 qualora gli stessi siano di importo inferiore;
RITENUTO di avvalersi della sopraccitata facoltà di incrementare i valori delle tabelle locali in quanto inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge nazionale di cui alla sopracitata tabella D, da applicare per il solo condono 2004,
- oneri tabellari da aumentare sino agli importi riportati alla Tabella D, secondo le specifiche casistiche, considerato che la differenza tra i valori è significativa;
Dato atto che la L.R. n. 21/04 prevede due procedure per la definizione delle domande di condono edilizio:
a) si applica la legge nazionale (art. 32 della legge 326/03) per le domande pervenute entro la data del 7.7.2004;
b) si applica la legge regionale (L.R. n. 21/04) per le domande presentate dal 12.7.2004;
Dato atto che per avere un unico metodo di applicazione degli oneri concessori, si ritiene di utilizzare la tabella D di cui alla legge 326/03 anche per motivi di parità di trattamento, considerato che comunque ci sono differenze quanto ai limiti delle volumetrie condonabili previsti dalla legge nazionale e da quella regionale più restrittiva;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato espresso ai sensi dell'art. 49 del del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,
1) di incrementare i valori degli oneri concessori delle tabelle comunali sino ai valori previsti dalla tabella D di cui alla Legge n. 326 del 24.11.2003, fatti salvi eventuali maggiori valori tabellari comunali, secondo le specifiche casistiche come previsto dall'art. 4 comma 5 della L.R. n. 21 del 5.11.2004.
2) di precisare che i sopracitati aumenti degli oneri e dei diritti di segreteria si applicano solamente per il condono di cui alle sopracitate leggi (terzo condono);
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere a quanto deliberato.