Oggetto: legge 431/1998 "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" - 

              Approvazione bando comunale anno 2004

 

 

                                                         LA GIUNTA COMUNALE             

                       

            Premesso:

-           che l'art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il "Fondo Nazionale per il Sostegno all'Accesso alle Abitazioni in Locazione", al fine di sostenere le fasce sociali più deboli;

-           che la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1230 del 18.3.2005 (trasmessa con nota n. 237940 dell'1.4.2005) stabilisce i criteri per la ripartizione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2004;

 

            Ritenuto:

-           di approvare la bozza di Bando Comunale FSAL (Fondo Sostegno Abitazioni in Locazione) anno 2004, riportato in calce al presente atto, per l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione, pubblicata dalla Regione Veneto sul sito WEB, messo a disposizione dei Comuni dalla Regione stessa attraverso l'ANCI SA S.r.l.;

-           di raccogliere le domande di contributo, nell'ambito del servizio associato con il Comune di San Polo di Piave, nei giorni di lunedì ore 15.00 - 18.00 e giovedì ore 9.00 - 12.30, dal 2 maggio al 15 giugno 2005 per il Comune di Ormelle;

 

            Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, in merito alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000;

 

                        Con voti unanimi, espressi legalmente,

 

                                                                D E L I B E R A

 

1)         di approvare il Bando Comunale FSAL anno 2004 per l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione, riportato in calce al presente atto;

 

2)         di fissare la data di inizio della pubblicazione del bando al 2 maggio fino al 15 giugno 2005, con raccolta delle domande nei giorni ed orari indicati in premessa.

 

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Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata "immediatamente eseguibile", ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.


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bando DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2004

 

E' indetto il bando di cui alla DGR n. 1230 del 18 marzo 2005 per l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2004 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431/98.

 

Il contratto d'affitto deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati nell'anno 2004 dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare, a titolo di residenza principale o esclusiva.

E' ammessa una unica richiesta cumulativa di contributo, anche per più contratti di locazione, nel caso si sia cambiato alloggio nel corso del 2004.

Non è ammessa la presentazione di più di una richiesta di contributo da parte di componenti lo stesso nucleo familiare per il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004.

 

1.   Requisiti per la partecipazione al bando

A.   Possono partecipare al bando e hanno diritto a richiedere il contributo i nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica[1] e dai soggetti, a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF (come da art.1 del DPCM 242/01) che nell'anno 2004 anche per un numero di mesi inferiore a 12 siano stati in possesso dei seguenti requisiti:

a)   occupazione di un alloggio in locazione, a titolo di residenza principale od esclusiva, per effetto di un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;

b)   non titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il sei per cento del valore complessivo come definito ai fini dell'ICI sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (corrispondente per l'anno 2004 a E 44.652,83), riferita all'anno 2004, a prescindere dalla loro ubicazione[2];

c)   valore dell'ISEE-fsa (indicatore situazione economica equivalente per il fondo sostegno all'affitto) del nucleo familiare, come definito al successivo punto 0, non superiore a E 12.911,43;

d)   non inclusione dell'alloggio per il quale si richiede il contributo, nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

e)   incidenza del canone in relazione all'ISEE-fsa non inferiore al 12%.

B.   in caso di coabitazione di più nuclei familiari, è ammessa la sola richiesta di contributo da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.

C.   La domanda è ammissibile per il numero di mesi del 2004 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al punto 0.

 

2.   Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE- fsa)

L'indicatore della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti, viene determinato in base al valore dell'ISE (Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai densi del D.Lgsl. n. 130/00 e DPCM n. 242/01 in corso di validità (presentata da meno di un anno) i cui redditi siano riferiti all'anno 2003 e sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza.

 

 

Nel caso, al momento della presentazione della domanda, il richiedente non sia in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità i cui redditi siano riferiti all'anno 2003, deve essere presentata Dichiarazione Sostitutiva Unica con i redditi relativi all'anno 2003.

 

3.   Modalità di calcolo del contributo

a)   Il contributo viene erogato in funzione dell'eccedenza canone.

L'eccedenza canone è la differenza fra canone integrato e la quota a carico.

Il canone integrato è il canone annuo, riferito all'anno 2004, come da contratto di locazione o somma dei canoni di locazione pagati nell'anno a fronte di più contratti aumentato delle spese condominiali e di riscaldamento documentate, sopportate nell'anno 2004 fino al massimo di E 516,46.

La quota a carico è il prodotto tra il valore del canone integrato e l'incidenza percentuale a carico del conduttore (Imax: indicata nella tabella seguente).

 

 

L'incidenza percentuale a carico del conduttore è la seguente:

 

 

Incidenza per-centuale a carico del conduttore (Imax)

Valore dell'ISEE-fsa

(in E)

12,00%

< 2.582,29

13,00%

2.582,30 - 3.098,74

14,00%

3.098.75 - 3.615,20

15,00%

3.615,21 - 4.131,65

16,00%

4.131,66 - 4.648,11

17,00%

4.648,12 - 5.164,56

18,00%

5.164,57 - 5.681,02

19,00%

5.681,03 - 6.197,48

20,00%

6.197,49 - 6.713,93

21,00%

6.713,94 - 7.230,39

22,00%

7.230,40 - 7.746,85

23,00%

7.746,86 - 8.263,31

24,00%

8.263,32 - 8.779,76

25,00%

8.779,77 - 9.296,22

26,00%

9.296,23 - 9.812,68

27,00%

9.812,69 - 10.329,13

28,00%

10.329,14 - 10.845,60

29,00%

10.845,61 - 11.362,05

30,00%

11.362,06 - 12.911,43

 

b)   L'entità del contributo massimo riconoscibile è la differenza tra canone integrato e la quota a carico con un massimo di E 3.098,74 se il reddito familiare non è superiore al doppio della pensione minima INPS e di E 2.324,06 se superiore.

c)   Per locazioni la cui validità per l'anno 2004 ha avuto durata inferiore ai dodici mesi, l'entità del contributo sarà proporzionale alla durata della locazione.

d)   Se le somme disponibili non consentono l'erogazione del contributo a tutti gli aventi diritto il Comune potrà procedere alla riduzione del contributo secondo criteri da stabilire.

e)   L'effettiva erogazione del contributo avverrà per scaglioni di E 1,00.

f)    Il contributo non sarà dovuto nel caso l'importo definitivo sia inferiore a E 50,00

 

4.   Termini e modalità per la presentazione della domanda

a)   Le domande potranno essere presentate dal giorno 2.5.2005 al giorno 15.6.2005 presso  l'Ufficio Assistenza comunale, nei giorni di  lunedì ore 15.00 - 18.00  e giovedì ore 9.00 - 12.30.

 

b)   Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione o, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n° 269, nel caso di morosità del conduttore,  il locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

c)   In caso di soggetto incapace o tutelato, come da art. 5 DPR 445 del 28 dicembre 2000, può presentare domanda altra persona, anche se non componente il nucleo familiare occupante l'alloggio in locazione

 

5.   Documentazione da allegare.

a)   Nessuna documentazione dovrà essere allegata alla domanda.

b)   Il richiedente dovrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli indicati al punto 00, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e la Dichiarazione Sostitutiva Unica se non già presentata in autocertificazione, come compilata dalla apposita procedura informatica.

c)   È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili la autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:

·    certificazioni dei redditi ricevute relative all'anno 2003 (CUD 2004 o CUD 2003 nel caso il rapporto di lavoro sia cessato prima di fine anno) o dichiarazioni fiscali presentate nell'anno 2004 per l'anno 2003,

·    contratto (contratti) di locazione registrato,

·    bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti per l'anno 2004,

·    certificazioni mediche che attestino il grado di inabilità dei componenti il nucleo familiare (vedi  maggiorazioni della scala di equivalenza di cui all'articolo 3  lettera c)

·    documentazione relativa a conti correnti, titoli ecc. riferiti al 31 dicembre dell'anno antecedente la presentazione della dichiarazione ISEE.

d)   Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si consiglia di prendere visione dei moduli allegati, disponibili presso gli uffici comunali e presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande.

e)   Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia della eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

 

6.   Controlli

a)   L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.

b)   Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni civili e penali conseguenti e la restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

 

7.   Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003)

Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che i dati saranno utilizzati ai fini di legge, per i controlli, presso altri Enti o Soggetti, sui dati dichiarati e per la creazione di un osservatorio regionale.

Il Comune e la Regione, ai quali vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

 

Ormelle, li .............                 

 

                                                                                              IL SEGRETARIO DIRETTORE

                                                                                                     Domenica Maccarrone

 

 

 

 

 

 

note

 

 



[1] Per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme "di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune ", ai sensi dell’art. 4 del  D.P.R.30.5.1989, n. 223.

[2] Per coloro che nel 2004 abbiano acquistato o un alloggio in proprietà il diritto decade a partire dal mese in cui si è verificato tale evento quindi nella domanda si devono indicare sia l’affitto che le spese per il numero dei mesi di diritto.

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