Oggetto: Affitto fondo rustico e approvazione schema contratto.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che il Comune di Ormelle è proprietario di un fondo rustico censito al Catasto Terreni di Treviso al Foglio 13, mappale 164, sup. cat. ha 0.42.01;

 

Che intende concedere in affittanza agraria parte di tale fondo per una superficie di ha 0.28.00 coltivata a vite;

 

Che la Sig.ra Dalla Torre Maria Rosa si è dichiarata interessata a conseguire la disponibilità di detto fondo per sottoporlo ad utilizzo ai fini della produzione agricola;

 

Ritenuto opportuno concedere in affittanza agraria alla Sig.ra Dalla Torre Maria Rosa il fondo agricolo della superficie di Ha 0.28.00 per il canone annuo di E 250,00 che dovrà essere corrisposto entro la scadenza dell'annata agraria;

 

Ritenuto inoltre opportuno in deroga all'articolo 1 della Legge 203/82, stabilire che il contratto avrà durata, ferma ed improrogabile, sino al 10/11/2005 e dunque di 1 (uno) anni, dal 1° gennaio 2005 e che alla scadenza stabilita del 10/11/2005 il fondo dovrà essere riconsegnato alla parte proprietaria concedente libero e sgombro da persone, cose ed animali, senza necessità di disdetta alcuna;

 

Ritenuto infine opportuno stabilire che il presente contratto può essere prorogato annualmente con apposito atto, eventualmente anche del Responsabile d'Area se previsto nel PEG o nel PRO;

 

Visto il parere tecnico procedurale, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

 

D E L I B E R A

 

1.   di concedere in affittanza agraria alla Sig.ra Dalla Torre Maria Rosa il fondo agricolo di proprietà del Comune della superficie di Ha 0.28.00 per il canone annuo di E 250,00 che dovrà essere corrisposto entro la scadenza dell'annata agraria;

 

2.   di derogare all'articolo 1 della Legge 203/82, stabilendo che il contratto avrà durata, ferma ed improrogabile, sino al 10/11/2005 e dunque di anni uno;

 

3.   di approvare lo schema di contratto che si allega;

 

4.   di dare atto che il presente contratto può essere prorogato annualmente con apposito atto, eventualmente anche del Responsabile d'Area se previsto nel PEG o nel PRO.

 

******

 

La presente deliberazione, con separata unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.


 


CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO

AI SENSI DELL'ART. 45 L. 203/82

(Esente da bollo ex art. 2- tab. allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 642,

integrata dal D.P.R. 20/12/1972 n. 955)

 

Tra le parti:

COMUNE DI ORMELLE con sede in Ormelle Piazza Vittoria 20 C.F. 80011490267 P.I. 02132220266 in questa sede rappresentato dalla dott.ssa Domenica Maccarrone, Segretario Direttore del Comune di Ormelle la quale interviene in nome e per conto di detto Comune, parte proprietaria concedente;

E

DALLA TORRE MARIA ROSA nata a Fontanelle prov. (TV) il 14/06/1962, residente ad Ormelle (TV) via San Maurizio 36 C.F. DLLMRS62H54D674M, parte affittuaria conduttrice;

Premesso:

Che il COMUNE DI ORMELLE è proprietario di un fondo rustico così censito al Catasto Terreni di Treviso:

COMUNE DI ORMELLE

Foglio 13, mappale 164, superficie catastale ha 0.42.01;

che il Comune di Ormelle intende concedere in affittanza agraria parte del fondo sopra descritto e precisamente: ha 0.28.00 coltivata a vite;

che la Sig.ra Dalla Torre Maria Rosa si è dichiarata interessata a conseguire la disponibilità di detto fondo per sottoporlo ad utilizzo ai fini della produzione agricola.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

1- Il comune di Ormelle concede in affittanza agraria alla Sig.ra Dalla Torre Maria Rosa, che accetta, il fondo agricolo della superficie di Ha 0.28.00. Detto fondo è ben noto alle parti per ubicazione, confini e colture in atto.

2- In deroga all'articolo 1 della Legge 203/82, le parti stabiliscono che il presente contratto avrà durata, ferma ed improrogabile, sino al 10/11/2005 e dunque di 1 ( uno ) anni, con inizio alla data della stipula.

Alla scadenza stabilita del 10/11/2005 il fondo dovrà essere riconsegnato alla parte proprietaria concedente libero e sgombro da persone, cose ed animali, senza necessità di disdetta alcuna, intendendosi questa data ora per allora e cioè in deroga a quanto stabilito dall'art. 4 della L. 203/82.

3- In espressa deroga agli articoli 8 della L. 203/82 e successive integrazioni, le parti di comune accordo, stabiliscono e riconoscono equo un canone annuo onnicomprensivo pari a EURO 250,00 (duecentocinquanta/00), che dovrà essere corrisposto entro la scadenza di ogni annata agraria.  Per nessun motivo la parte conduttrice potrà sospendere o ritardare il pagamento del canone d'affitto.

4- Le parti concordano che il mancato pagamento del canone d'affitto, è causa di risoluzione automatica del contratto senza necessità di fare ricorso alla procedura contestativi come indicato nell'ex art .1, L. 203/82.

5- La parte affittuaria dichiara di aver preso visione del fondo concessole in affitto e di averne riconosciuto la consistenza conforme alla descrizione sopra riportata alle proprie necessità. L'affittuario si impegna a condurre il terreno oggetto del presente contratto in conformità agli usi ed alle consuetudini locali e comunque garantendo il massimo rispetto delle cure agronomiche necessarie, badando in particolare a non arrecare alcun danno e ad attuare le migliori e più moderne tecniche di coltivazione.

6- E' fatto assoluto divieto alla parte affittuaria di subaffittare o sub-concedere, anche parzialmente, a terzi il terreno oggetto del presente contratto pena la risoluzione immediata del rapporto ed il risarcimento dell'eventuale danno patito.

7- Non è consentito alla parte affittuaria di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni del fondo senza il preventivo consenso scritto delle concedenti. La violazione comporterà l'automatica risoluzione del contratto e non competerà al conduttore alcun diritto od indennizzo, al quale fin d'ora dichiara di rinunciare, come pure alle relative azioni e all'esercizio del diritto di ritenzione,

8- La parte concedente si riserva di ispezionare o far ispezionare a persona di sua fiducia il fondo concesso in affitto.

9- Gli effetti del presente contratto non potranno intendersi estesi a nessun'altra persona, anche famigliare, diversa dal conduttore, se non sia stata previamente notificata con raccomandata a.r. al concedente e se dallo stesso non sarà espressamente accettata.

10- Per quanto qui non espressamente convenuto le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari.

11- Le parti dichiarano di stipulare il presente contratto unicamente nel presupposto comune e determinante, ed alla condizione essenziale, che lo stesso sia idoneo a derogare validamente alla normativa legale nonché all'Accordo Collettivo Nazionale, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 45 L. 203/82 per i singoli contratti in deroga.    

12- Il presente contratto, stipulato in parziale deroga alle normative vigenti in materia di affitto di fondo rustico, viene perfezionato con l'assistenza e l'intervento dei rispettivi rappresentanti sindacali di categoria e precisamente per la Parte Proprietaria l'Unione Generale Coltivatori Cisl di Treviso - Ufficio Proprietari Concedenti nella persona del Sig. Rossi Mauro e per la Parte Affittuaria conduttrice dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, i quali sottoscrivono ai sensi dell'art. 45 della L. 203/82 e, comunque ad ogni effetto di legge.

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico della parte affittuaria.

Ormelle, lì  ______________

Letto, confermato e sottoscritto

Il concedente Comune di Ormelle

XXXXXXX ____________________________                                                             

L'Affittuario

Dalla Torre Maria Rosa________________________

Il Rappresentante generale CISL

XXXXXX__________________________________________

Il Rappresentante della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti

xxxxxxxx_________________________________________