Oggetto: Costruzione via Bocalet. Valutazione interesse pubblico ai fini dell'archiviazione del
procedimento di autotutela avviato con nota del 28.11.2005 prot. n. 12729 relativamente
alla costruzione in Via Bocalet di cui al permesso di costruire n. 3319 del 08.08.2005
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che a seguito sopralluogo, eseguito in data 24.11.2005, è stato riscontrato che una porzione dell'edificio, a cui è stato rilasciato il permesso di costruire in oggetto, non rispetta la distanza dalla strada;
- che il Comune ha provveduto a trasmettere alla Ditta committente CO.IM.TRE S.r.l., con sede in Via Roma, 18 - 31010 Ormelle (TV), al Direttore dei Lavori, geom. Stefano Granzotto e all'impresa esecutrice Costruzioni Generali Franzo s.r.l., l'atto di Avvio del Procedimento con nota del 28.11.2005 prot. n. 12729;
- che la Ditta CO.IM.TRE S.r.l., ha trasmesso osservazioni con nota pervenuta a questo Ente in data 13.12.2005 registrata al n. di prot. 13266;
- che il Responsabile dell'Area Tecnica ha trasmesso con nota del 19.12.2005 prot. n. 13485 la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle osservazioni succitate trasmesse dalla Ditta CO.IM.TRE S.r.l;
- che la Signora Tiziana Minozzi, in qualità di legale rappresentante della Ditta proprietaria CO.IM.TRE S.r.l., con sede in Via Roma, 18 - 31010 Ormelle (TV) ha inoltrato la richiesta di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di Variante al permesso di costruire n. 3319 del 08.08.2005, pervenuta presso questo Ente in data 27.12.2005 prot. n. 13709;
Dato atto che la variante al progetto originario, volontariamente presentata dalla ditta proprietaria, con nota prot. n. 13709 citata, prevede l'arretramento della c.d. "loggia" ad una distanza di ml. 5 dal ciglio della strada, recependo in tal modo le osservazioni inoltrate a suo tempo dal Responsabile dell'Area Tecnica mediante gli atti sopra citati;
Dato atto altresì che nella relazione tecnica della Variante al permesso di costruire n. 3319, trasmessa con nota del 27.12.2005 prot. 13709, il tecnico progettista e direttore dei lavori dell'opera in parola, geom. Stefano Granzotto, sostiene che per motivazioni tecnico costruttive la demolizione della parte interrata non può avvenire senza pregiudizio della parte di edificio legittima;
Considerato che alla luce dei fatti si rende necessaria una giusta comparazione degli interessi coinvolti pubblici e privati;
Considerato, altresì, che la rimozione di tale manufatto interrato, il quale non determina alcuna limitazione alla viabilità, neppure visiva, difficilmente potrà rappresentare un adeguato riferimento per interesse pubblico attuale e concreto, tale da giustificare un intervento in sede di autotutela, pregiudizievole per il privato, avuto riguardo sia dello stato dei luoghi che dell'attuale stato di avanzamento dei lavori;
Atteso che l'Amministrazione Comunale non ha a suo tempo provveduto, a seguito dei lavori di "Sistemazione ed asfaltature strade Via Gere e Via Bocalet", a regolarizzare gli atti di acquisto dei terreni interessati da detti lavori per cui si può intendere invariato il confine di proprietà sul fronte stradale lungo Via Bocalet;
Visto il parere legale espresso in merito all'oggetto dall'avv. Guido Sartorato, con studio legale in Viale Cairoli, 15 - 31100 Treviso, pervenuto in data 02.02.2006 prot. 1157;
Acquisito il parere tecnico favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge 15/2005;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.P.R. 380/2001 e succ. mod.;
Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,
D E L I B E R A
1. di considerare, per le motivazioni espresse in premessa, la non prevalenza dell'interesse pubblico sotteso alla eliminazione della porzione di interrato insistente sulla fascia di rispetto stradale.
2. di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente atto per il seguito dell'iter amministrativo di competenza.
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Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000.